30.2010.267
Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
14 gennaio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.267
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, PRPEN
Titolo:
Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2010.267
32099/703
32100/704
Bellinzona
14
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina
Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 novembre 2010
presentato da
RI 1
contro
le decisioni
5 novembre 2010 n. 32099/703 e n. 32100/704 emesse d CRTE 1
viste le osservazioni 7 dicembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisioni 5 novembre 2010 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.- oltre a tasse e spese, per aver posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo, in due distinte occasioni, di porre il disco
di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.
Fatti accertati il 6 luglio
2010 e il 14 luglio 2010 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava con un unico ricorso davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che le
decisioni impugnate siano confermate.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
polizia. Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione
segnalata conformemente all’art. 48 cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve
posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva
d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art.
48.
cpv. 4 OSStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). La sanzione per l’omissione di porre o applicare in maniera
non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza è di fr. 40.-
(infrazione n. 202.1).
3.
La Sezione della circolazione – in applicazione delle
predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato
il veicolo TI __________, in via __________ a __________, omettendo di porre
il disco di parcheggio dietro il parabrezza, in modo ben visibile (con
riferimento ai rapporti di contravvenzione 7 settembre 2010 della Polizia
comunale di __________).
4.
L’insorgente
contesta l’addebito mossole affermando quanto segue:
“(…)
con la presente contesto le multe intimatemi (vedi copie allegate) in quanto,
come ho già scritto alla Polizia Comunale di __________ (senza mai ricevere
risposta in merito), non ritengo di dover essere multata.
In
entrambi i casi ho parcheggiato la mia auto (__________ TI __________)
all’inizio della via __________ In tutta questa via non vi è nessun cartello
che vieta il parcheggio o che segnala l’obbligo di porre il disco di
parcheggio. Inoltre i parcheggi disegnati sulla destra della strada sono di
colore nero e non blu. Non ritengo quindi di aver infranto nulla.”
(cfr.
ricorso 15 novembre 2010)
5.
Preliminarmente,
dal tenore del ricorso pare emergere una presunta violazione del diritto di
essere sentita poiché la ricorrente sostiene di aver scritto alla Polizia
comunale di __________ e di non aver ricevuto risposta.
L’esistenza
di un tale scritto, tuttavia, non risulta dal fascicolo contravvenzionale e
pertanto quanto asserito dalla ricorrente va interpretata come una mera
affermazione di parte.
6.
Ciò
premesso, si osserva che di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente
la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed
esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le
constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle
argomentazioni sollevate dal multato.
7.
In
concreto, l’insorgente sostiene di aver parcheggiato la propria vettura
all’inizio della strada privata designata come via __________, specificando in
un secondo momento di aver chiesto preventivamente il permesso a un’inquilina
del palazzo in cui si trova lo __________ (cfr. contro-osservazioni 9 gennaio
2011), mentre gli agenti denuncianti sostengono di averla multata perché l’auto
era parcheggiata in via __________, zona blu, senza disco di parcheggio ben
visibile dietro il parabrezza. Tale circostanza viene confermata dall’agente
della Polizia comunale di __________ nel rapporto di servizio 4 dicembre 2010,
relativo all’infrazione avvenuta il 14 luglio 2010, nel quale afferma che:
“In
data e ora di cui sopra (ndr, 14 luglio 2010 ore 1500) stavo eseguendo
una pattuglia di prevenzione nella periferia sud della città (ndr, __________)
unitamente al collega app __________.
Dalla
nostra CO (centrale operativa, ndr) ci segnalano una vettura quotidianamente
posteggiata in via __________ senza l’adeguata esposizione del disco orario
(vedi jour 14.07.2010 ore 1130).
Giunti
sul posto effettivamente constatavamo la presenza di una vettura __________
porta[n]te le targhe TI __________, senza l’apposito disco, da parte mia si
metteva in contravvenzione la vettura sopracitata con l’art. 202.1 dell’OMD.
L’auto
era parcheggiata in via __________ negli stalli contrassegnati con le righe blu,
e non in via __________ come ribadisce la citata in quanto noi non interveniamo
in via __________ perché strada privata”. Egli aggiunge inoltre che:
“Gli
agenti della ditta di sicurezza __________ in data 06.07.2010 alle ore 1500
mettevano in contravvenzione la stessa vettura nella stessa via in quanto
posteggiata negli stalli senza il disco orario.”
Le
affermazioni dell’agente denunciante di cui al rapporto di servizio 4 dicembre
2010.
appaiono cristalline riguardo all’effettivo luogo del parcheggio. Le
stesse, a differenza delle allegazioni della ricorrente (che lascia intendere
fra le righe di avere necessità di parcheggiare in loco per motivi di lavoro),
trovano conferma nella segnalazione 6 luglio 2010 avvenuta una settimana prima
ad opera dell’agente di sicurezza addetto al controllo del traffico stazionario.
Non può poi essere disatteso che l’accertamento è avvenuto a seguito di un
controllo mirato, su segnalazione della centrale operativa, per cui ben
difficilmente l’agente può essersi inventato i fatti.
Mal
si comprende inoltre come due agenti diversi (un agente della Polizia comunale
di __________ per i fatti del 14 luglio e un agente della ditta di sicurezza __________
per quelli del 6 luglio 2010), in due circostanze di tempo diverse e più
precisamente a una settimana di distanza, possano essere incorsi in una svista
nel multare un veicolo parcheggiato in una strada privata, peraltro debitamente
segnalata, non soggetta all’obbligo di porre il disco di parcheggio.
Alla
luce di ciò, la versione data dagli agenti denuncianti appare più credibile
rispetto a quella della ricorrente, la quale non ha reso nemmeno verosimile la
propria tesi, per tacere del fatto che, a differenza della denunciata, l’agente
ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia
di riportare gli eventi in modo fedefacente così da non incorrere in sanzioni
penali, rispettivamente disciplinari.
8.
L’insorgente
evoca infine una presunta richiesta a un’inquilina del palazzo di via __________
di parcheggiare l’auto in quella sede e l’impossibilità di parcheggio in via __________
a causa della presenza dei mezzi degli operai che asfaltavano via __________.
Dal fascicolo contravvenzionale, tuttavia, non emerge alcun riscontro relativo
a tali asserzioni che vanno pertanto considerate alla stregua di ulteriori mere
affermazioni di parte, non suscettibili di sovvertire o anche solo di sminuire
gli accertamenti compiuti dagli agenti accertatori.
In
definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che
consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
9.
A
giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto alla ricorrente
due multe di fr. 40.- ciascuna, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1
all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.1), aumentate dalle tasse e
spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra
1 LCStr, 48 cpv. 4 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
le decisioni impugnate sono confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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