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Decisione

30.2010.267

Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

14 gennaio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisioni 5 novembre 2010 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.- oltre a tasse e spese, per aver posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo, in due distinte occasioni, di porre il disco

di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

Fatti accertati il 6 luglio

2010 e il 14 luglio 2010 in territorio di __________.

Le risoluzioni sono state rese

in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 4 OSStr.

B. Contro predette pronunce

dipartimentali RI 1 si aggrava con un unico ricorso davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che le

decisioni impugnate siano confermate.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della

polizia. Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione

segnalata conformemente all’art. 48 cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve

posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva

d’arrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza (art.

48.

cpv. 4 OSStr).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). La sanzione per l’omissione di porre o applicare in maniera

non ben visibile il disco di parcheggio dietro il parabrezza è di fr. 40.-

(infrazione n. 202.1).

3.

La Sezione della circolazione – in applicazione delle

predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per avere posteggiato

il veicolo TI __________, in via __________ a __________, omettendo di porre

il disco di parcheggio dietro il parabrezza, in modo ben visibile (con

riferimento ai rapporti di contravvenzione 7 settembre 2010 della Polizia

comunale di __________).

4.

L’insorgente

contesta l’addebito mossole affermando quanto segue:

“(…)

con la presente contesto le multe intimatemi (vedi copie allegate) in quanto,

come ho già scritto alla Polizia Comunale di __________ (senza mai ricevere

risposta in merito), non ritengo di dover essere multata.

In

entrambi i casi ho parcheggiato la mia auto (__________ TI __________)

all’inizio della via __________ In tutta questa via non vi è nessun cartello

che vieta il parcheggio o che segnala l’obbligo di porre il disco di

parcheggio. Inoltre i parcheggi disegnati sulla destra della strada sono di

colore nero e non blu. Non ritengo quindi di aver infranto nulla.”

(cfr.

ricorso 15 novembre 2010)

5.

Preliminarmente,

dal tenore del ricorso pare emergere una presunta violazione del diritto di

essere sentita poiché la ricorrente sostiene di aver scritto alla Polizia

comunale di __________ e di non aver ricevuto risposta.

L’esistenza

di un tale scritto, tuttavia, non risulta dal fascicolo contravvenzionale e

pertanto quanto asserito dalla ricorrente va interpretata come una mera

affermazione di parte.

6.

Ciò

premesso, si osserva che di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente

la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed

esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le

constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle

argomentazioni sollevate dal multato.

7.

In

concreto, l’insorgente sostiene di aver parcheggiato la propria vettura

all’inizio della strada privata designata come via __________, specificando in

un secondo momento di aver chiesto preventivamente il permesso a un’inquilina

del palazzo in cui si trova lo __________ (cfr. contro-osservazioni 9 gennaio

2011), mentre gli agenti denuncianti sostengono di averla multata perché l’auto

era parcheggiata in via __________, zona blu, senza disco di parcheggio ben

visibile dietro il parabrezza. Tale circostanza viene confermata dall’agente

della Polizia comunale di __________ nel rapporto di servizio 4 dicembre 2010,

relativo all’infrazione avvenuta il 14 luglio 2010, nel quale afferma che:

“In

data e ora di cui sopra (ndr, 14 luglio 2010 ore 1500) stavo eseguendo

una pattuglia di prevenzione nella periferia sud della città (ndr, __________)

unitamente al collega app __________.

Dalla

nostra CO (centrale operativa, ndr) ci segnalano una vettura quotidianamente

posteggiata in via __________ senza l’adeguata esposizione del disco orario

(vedi jour 14.07.2010 ore 1130).

Giunti

sul posto effettivamente constatavamo la presenza di una vettura __________

porta[n]te le targhe TI __________, senza l’apposito disco, da parte mia si

metteva in contravvenzione la vettura sopracitata con l’art. 202.1 dell’OMD.

L’auto

era parcheggiata in via __________ negli stalli contrassegnati con le righe blu,

e non in via __________ come ribadisce la citata in quanto noi non interveniamo

in via __________ perché strada privata”. Egli aggiunge inoltre che:

“Gli

agenti della ditta di sicurezza __________ in data 06.07.2010 alle ore 1500

mettevano in contravvenzione la stessa vettura nella stessa via in quanto

posteggiata negli stalli senza il disco orario.”

Le

affermazioni dell’agente denunciante di cui al rapporto di servizio 4 dicembre

2010.

appaiono cristalline riguardo all’effettivo luogo del parcheggio. Le

stesse, a differenza delle allegazioni della ricorrente (che lascia intendere

fra le righe di avere necessità di parcheggiare in loco per motivi di lavoro),

trovano conferma nella segnalazione 6 luglio 2010 avvenuta una settimana prima

ad opera dell’agente di sicurezza addetto al controllo del traffico stazionario.

Non può poi essere disatteso che l’accertamento è avvenuto a seguito di un

controllo mirato, su segnalazione della centrale operativa, per cui ben

difficilmente l’agente può essersi inventato i fatti.

Mal

si comprende inoltre come due agenti diversi (un agente della Polizia comunale

di __________ per i fatti del 14 luglio e un agente della ditta di sicurezza __________

per quelli del 6 luglio 2010), in due circostanze di tempo diverse e più

precisamente a una settimana di distanza, possano essere incorsi in una svista

nel multare un veicolo parcheggiato in una strada privata, peraltro debitamente

segnalata, non soggetta all’obbligo di porre il disco di parcheggio.

Alla

luce di ciò, la versione data dagli agenti denuncianti appare più credibile

rispetto a quella della ricorrente, la quale non ha reso nemmeno verosimile la

propria tesi, per tacere del fatto che, a differenza della denunciata, l’agente

ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia

di riportare gli eventi in modo fedefacente così da non incorrere in sanzioni

penali, rispettivamente disciplinari.

8.

L’insorgente

evoca infine una presunta richiesta a un’inquilina del palazzo di via __________

di parcheggiare l’auto in quella sede e l’impossibilità di parcheggio in via __________

a causa della presenza dei mezzi degli operai che asfaltavano via __________.

Dal fascicolo contravvenzionale, tuttavia, non emerge alcun riscontro relativo

a tali asserzioni che vanno pertanto considerate alla stregua di ulteriori mere

affermazioni di parte, non suscettibili di sovvertire o anche solo di sminuire

gli accertamenti compiuti dagli agenti accertatori.

In

definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che

consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

9.

A

giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto alla ricorrente

due multe di fr. 40.- ciascuna, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1

all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.1), aumentate dalle tasse e

spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra

1 LCStr, 48 cpv. 4 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

le decisioni impugnate sono confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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