30.2010.27
Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa. Determinazione del reddito sotto forma di rendita. UT conferma che un reddito è fittizio determinato per la fissazione dell'aliquota. Un vero red
11 maggio 2011Italiano21 min
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Numero d'incarto:
30.2010.27
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa. Determinazione del reddito sotto forma di rendita. UT conferma che un reddito è fittizio determinato per la fissazione dell'aliquota. Un vero reddito d'altra fonte non si computa
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REDDITO CONSEGUITO ALL'ESTERO
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
art. 29 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.27
TB
Lugano
11 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 14 luglio
2010 (doc. 18) la Cassa CO 1 ha affiliato d'ufficio RI 1 nella categoria delle
persone senza attività lucrativa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005.
1.1.1. Con decisione
del 27 luglio 2010 (doc. A) la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall'assicurata
per il 2006 quale persona senza attività lucrativa.
L'amministrazione si è basata sulla notifica di tassazione IC/IFD
2006, secondo cui la sostanza netta in Svizzera ed all'estero è di Fr. 632'188.-, mentre il reddito percepito sotto forma di rendita (reddito d'altra fonte) è di Fr. 100'000.-.
Quest'ultimo importo, moltiplicato per venti e
sommato alla sostanza netta, dà una sostanza determinante di Fr. 2'632'188.- e quindi un contributo AVS/AI/IPG di
Fr. 6'129,70, spese amministrative
comprese.
1.2. Con
decisione su opposizione del 13 ottobre 2010 (doc. F) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata dalla sua
rappresentante il 13 agosto 2010 (doc. B) e completata il 13 settembre 2010
(doc. C).
L'amministrazione ha argomentato di essersi fondata sulla comunicazione
fiscale (art. 29 cpv. 4 OAVS), vincolante (art. 23 cpv. 4 OAVS) e cresciuta in
giudicato, da cui emerge una sostanza in Svizzera pari a Fr. 132'188.- ed
all'estero a Fr. 500'000.-, così pure un "presunto reddito estero di
Fr. 100'000.- esposto d'ufficio, senza un particolare riferimento".
L'assicurata è stata interpellata in merito alla natura dell'importo di Fr.
100'000.- (doc. D) e poiché essa ha risposto che "il reddito presunto
di CHF 100'000.00 è stato aggiunto dall'autorità di tassazione e non vi sono
altri giustificativi (…) la tassazione sia accettabile per cui non ritengo di
presentare ricorso." (doc. F punto 9), la Cassa di compensazione ha pertanto
confermato la qualifica di tale importo quale reddito (d'altra fonte) conseguito
sotto forma di rendita.
L'amministrazione ha infine indicato la
possibilità di pagare a rate il contributo dovuto (art. 34b OAVS).
1.3. L'assicurata, sempre rappresentata da RA 1, è
insorta cautelativamente al TCA l'11 novembre 2010 (doc. I) contro la predetta
decisione, contestando che l'importo di Fr. 100'000.- sia considerato come
reddito sotto forma di rendita.
A suo dire questo reddito, che è stato esposto d'ufficio
dall'autorità fiscale, è un reddito da patrimonio e quindi non è soggetto al
prelievo di contributi sociali. La ricorrente ha quindi chiesto di sospendere
gli effetti della decisione su opposizione impugnata fino a quando riceverà la
presa di posizione del competente Ufficio di tassazione di __________ in merito
alla sua richiesta del 3 novembre 2010 (doc. G) di rivedere la comunicazione
che lo stesso UT ha fatto alla Cassa riguardo alla natura della somma di Fr.
100'000.-.
1.4. Nella
risposta del 24 novembre 2010 (doc. III) la Cassa ha esposto nuovamente le
norme applicabili e ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo in sostanza
le precedenti motivazioni. Essa ha inoltre aggiunto che sia la ricorrente non
ha apportato nessuna documentazione a sostegno della propria tesi, sia che ritenere
l'importo di Fr. 100'000.- quale reddito di una sostanza di Fr. 500'000.-,
senza prove, è difficilmente sostenibile. L'amministrazione ha comunque evidenziato
che qualora l'autorità fiscale interpellata dovesse rivedere la natura e la
provenienza del reddito in esame, anch'essa riconsidererà la decisione contestata.
1.5. Il Tribunale
ha richiamato l'incarto fiscale 2006 dell'insorgente (docc V e VI) e ha chiesto all'assicurata di produrre la
necessaria documentazione a sostegno della sua tesi, secondo cui il reddito di
Fr. 100'000.- è un reddito da patrimonio (doc. VII).
Il 22 dicembre 2010 (doc. XII) la ricorrente ha
osservato che il reddito di Fr. 100'000.- è stato convenuto verbalmente tra
l'allora sua rappresentante ed un funzionario dell'Ufficio di tassazione di __________,
allo scopo di trovare un accordo affinché in tal modo essa raggiungesse almeno
l'aliquota minima da pagare per le imposte. L'interessata ha ribadito che questo
reddito è fittizio, non è mai stato conseguito e per tale motivo non intende versare
dei contributi su un reddito che non ha avuto. Pertanto, l'insorgente ha
chiesto di sentire il funzionario responsabile, il quale dovrà inoltre rivedere
la natura di tale reddito.
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella
propria risposta (doc. XIV), mentre l'interessata ha ribadito la richiesta di
interpellare il funzionario dell'Ufficio di tassazione che si è occupato del
suo caso (doc. XVI).
Il 21 marzo 2011 (doc. XVIII) il Tribunale ha chiesto
a __________, funzionario dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________,
di specificare la natura del reddito estero in questione di Fr. 100'000.- e
meglio su quali presupposti l'autorità fiscale si è basata per aggiungere ai
redditi dell'assicurata nella notifica di tassazione IC/IFD 2006, quale reddito
d'altra fonte, tale importo.
Con la risposta del 22 marzo seguente (doc. XIX)
il competente Ufficio di tassazione ha precisato che tale reddito è fittizio,
nel senso che non si riferisce né ad un reddito da lavoro né ad classico
reddito d'altra fonte che viene generalmente esposto per insufficienza di disponibilità.
Invitate ad esprimersi sull'esito
dell'accertamento del TCA (doc. XX), la Cassa di compensazione si è
riconfermata nella risposta di causa e nel suo successivo scritto (doc. XXI),
mentre la ricorrente non si è pronunciata sul parere dell'autorità fiscale.
considerato in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- (nel 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli studenti e gli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa, se
mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di Fr. 353 (art. 10 cpv. 2 LAVS), i
contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in
forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma
di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati
Fatti
i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone
contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita,
l'importo annuo della rendita
moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
2.2. Nella sua
giurisprudenza, l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi
considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione
dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in
senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;
Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti
di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione
italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2006, che al N. 2072 DIN considera
come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto
di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073
DIN): le rendite dell'AVS e
dell'AI federale nonché le
prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.
28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid.
3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le
pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della
sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa
di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V
163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non
sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche
versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è
stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione
del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di
proprietà dell'assicurato,
situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF
135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241),
i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10
LAVS).
2.3. I contributi
sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si
intende l'anno civile (art. 29
cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e
sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto
intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a
quest'imposta è vincolante per
le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Questo Tribunale osserva, infine, che le
comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti
per l'amministrazione (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34;
N. 2103 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità
concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per
le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo
reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).
2.4. Va poi
rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
Considerandi
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità
fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130.
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N.
8.
, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini,
op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.
consid. 5a).
2.5
In specie,
la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente
sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________, che il 22 settembre 2010 (doc. VI/1),
ad esplicita richiesta dell'amministrazione (doc. VI/1), ha indicato sia la
sostanza netta dell'assicurata
detenuta in Svizzera (Fr. 132'188.-) ed all'estero (Fr. 500'000.-) al 31 dicembre 2006, sia il reddito
conseguito sotto forma di rendite nel 2006 (Fr. 100'000.-), specificando
trattarsi di un "Presunto reddito estero di Fr. 100'000.- esposto
d'ufficio, senza un particolare riferimento.".
Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per l'anno 2006 un dispendio (reddito d'altra fonte) di Fr. 100'000.- tratto dalla notifica di tassazione IC/IFD 2006 (doc. VI/4)
alla voce 7.3 "altri redditi" (doc. VI/2) ed un totale di sostanza
(mobile e immobile) di Fr. 632'188.-.
Moltiplicando dunque per 20 questo reddito
conseguito sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla
sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita la Cassa ha
calcolato in Fr. 6'129,70 i
contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per l'anno
2006.
L'insorgente ha contestato il reddito stabilito dalla Cassa di compensazione
dato che, a suo dire, la somma di Fr. 100'000.- costituisce un reddito del
patrimonio e quindi non va ritenuta.
2.6
Il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD 2006 del 12 dicembre 2007 (doc. VI/4) è
regolarmente cresciuta in giudicato (doc. VI/1), nel senso che l'assicurata non vi si è validamente opposta
mediante reclamo.
In tali circostanze, le informazioni ivi
contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione dovrebbero essere
considerate vincolanti per l'amministrazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo
Tribunale non sarebbe quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti
dall'autorità fiscale, essendo
essi corretti e cresciuti in giudicato, come confermato dalla comunicazione del
22.
settembre 2010 (doc. VI/1) del competente Ufficio di tassazione,
espressamente interpellato dalla Cassa di compensazione.
Tuttavia, se la notifica di tassazione è
vincolante per quanto concerne l'ammontare della sostanza (art. 23 cpv. 4 OAVS
e art. 29 cpv. 3 OAVS), nell'ambito della determinazione del reddito sotto
forma di rendita, come nel caso di specie, l'amministrazione e il giudice
possono avvalersi della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art.
29.
cpv. 4 OAVS).
In altre parole, il Tribunale può, ma soltanto qualora
ciò sia debitamente comprovato, qualificare differentemente la natura di tali
redditi non essendo le tassazioni vincolanti (cfr. consid. 2.3 in fine).
2.7
Di
conseguenza, il 21 marzo 2011 (doc. XVIII) il TCA ha interpellato il funzionario
dell'autorità fiscale responsabile della tassazione della ricorrente IC/IFD
2006.
per sapere i motivi dell'aggiunta del reddito d'altra fonte di Fr.
100'000.- e per conoscere la natura di questo reddito.
Il giorno seguente (doc. XIX), __________ ha preso
così posizione:
"
(…) le confermo quanto già indicato __________ e
cioè che il presunto reddito estero di fr 100'000.- non ha un particolare
riferimento preciso.
Nell'ambito della definizione della tassazione
2006, il tassatore, ritenuto come la contribuente partecipa ad una successione
apertasi in __________ a seguito del decesso del papà (cittadino __________),
ritenuto come i dati di questa successione non erano ancora definiti, ha esposto
d'ufficio secondo una sua valutazione un importo di sostanza di fr. 500'000.-
ed un valore di reddito di fr. 100'000.-.
Quest'ultimo reddito risulta quindi essere
"fittizio" nel senso che non è riferito specificatamente a reddito
del lavoro accertato e nemmeno al classico reddito d'altra fonte che viene
esposto per insufficienza di disponibilità.
Siccome questi valori sono stati esposti
unicamente per l'aliquota e non comportavano quindi un aggravio d'imposta
eccessivo (cfr. decisione di tassazione in vostro possesso) è possibile che il
contribuente, contrariamente a quanto avvenuto negli anni successivi, non abbia
presentato reclamo accettando la tassazione."
Dalla dichiarazione che precede risulta
chiaramente che l'importo di Fr. 100'000.- esposto dall'autorità fiscale
nell'IC/IFD 2006 non ha certo contribuito al mantenimento
dell'assicurata.
Si tratta, infatti, di una somma fittizia in
tutti i sensi, che è stata espressamente inserita alla voce "altri
redditi" soltanto per raggiungere l'aliquota fiscale minima e potere così imporre
fiscalmente l'assicurata.
Essa non costituisce dunque un elemento
del reddito che ha esercitato un'influenza sulle condizioni sociali della
ricorrente quale persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a).
Questo importo non deve nemmeno essere inteso
come reddito d'altra fonte nel senso classico, ovvero come un importo che
l'autorità fiscale imputa al contribuente quando la disponibilità economica è
insufficiente rispetto alle spese sopportate.
Visto quanto esposto, non può dunque
essere applicato l'art. 29 cpv.
5.
OAVS, secondo cui il reddito d'altra fonte va equiparato al reddito conseguito in forma di rendita.
In queste circostanze il TCA, che si è avvalso
dell'aiuto dell'autorità fiscale in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, conclude quindi
che non è possibile qualificare la somma di Fr. 100'000.- come un reddito
(estero) sotto forma di rendita (cfr. consid. 2.2 a contrario).
Tale importo deve dunque essere eliminato dal
calcolo per la determinazione della sostanza determinante sulla quale devono
essere calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente come persona
senza attività lucrativa, indipendentemente dal fatto che la IC/IFD 2006,
emessa il 12 dicembre 2007, sia cresciuta incontestata in giudicato.
Il reddito percepito sotto forma di rendita è
pertanto nullo.
Di conseguenza, a titolo di sostanza determinante
deve essere ritenuta unicamente la sostanza netta, che l'Ufficio di tassazione ha determinato in Fr.
632'188.- ed il calcolo dei
contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa deve pertanto essere effettuato
solo su tale importo.
2.8
Stanti le
precedenti considerazioni, la decisione impugnata deve essere annullata e gli
atti rinviati all'amministrazione affinché emetta una nuova decisione di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, i quali dovranno essere calcolati (soltanto)
su una sostanza determinante di Fr. 632'188.-.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Di conseguenza all'assicurata, siccome è vincente
in causa ed è rappresentata, sono assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di
compensazione, affinché emani una nuova decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG
per l'anno 2006 che si basi sulla sola sostanza netta detenuta in Svizzera e
all'estero.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente
Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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