30.2010.278
Perdere la padronanza di guida e spostarsi verso sinistra urtando un autocarro ivi transitante
12 febbraio 2013Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2010.278
Data decisione, Autorità:
12.02.2013, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di guida e spostarsi verso sinistra urtando un autocarro ivi transitante
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2010.278
33679/702
Bellinzona
12
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina
Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 novembre 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
19 novembre 2010 n. 33679/702 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 13 dicembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 19 novembre 2010 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
velocipede marca “__________” (contrassegno __________) circolando nell’abitato
di __________, perdeva la padronanza di guida e si spostava verso sinistra
urtando un autocarro ivi transitante”.
Fatti accertati il 28
settembre 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Il conducente deve rivolgere
la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere
movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua
attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3
cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato di aver perso la padronanza di guida
spostandosi verso sinistra e urtando un autocarro ivi transitante mentre era
alla guida del velocipede di marca “__________” (contrassegno __________) nei
pressi dell’abitato di __________.
4.
Il ricorrente contesta
l’addebito mossogli. In particolare, nega di aver perso la padronanza di guida
del velocipede e sostiene che l’urto è avvenuto all’interno della pista
ciclabile come già affermato nel verbale di interrogatorio della polizia. Egli
contesta altresì il comportamento del co-protagonista il quale non ha azionato
il segnale acustico, non ha rallentato e non si è fermato seppur notando un
utente più debole come un velocipede.
5.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di polizia 20 ottobre 2010 basato sulle constatazioni degli
agenti sopraggiunti in loco, sulle dichiarazioni dei protagonisti e del
testimone, dal quale risulta la seguente dinamica:
“Entrambi i protagonisti
circolavano su via san __________ in territorio di __________ in direzione __________.
__________ alla guida dell’autocarro circolava sulla regolare corsia di marcia,
mentre __________ in sella al suo velocipede all’interno della corsia
ciclabile.
Giunti all’altezza del
cartello stradale 2.34 sito al centro della carreggiata, __________ iniziava la
manovra di sorpasso nei confronti di __________, quest’ultimo a sua volta aveva
appena terminato il sorpasso di un ciclomotore che procedeva a passo d’uomo
all’interno della corsia ciclabile.
Durante le fasi di sorpasso
__________ vi è stata la collisione tra la parte sinistra del velocipede e la barriera
di protezione fiancata destra dell’autocarro.
A seguito della collisione __________
rovinava a terra procurandosi delle ferite alle mani.”
Dal rapporto si evince inoltre
che le versioni dei protagonisti del sinistro divergono sul punto di collisione,
ritenuto che l’autista dell’autocarro afferma di non aver invaso la corsia
ciclabile, mentre il ciclista dichiara di non esserne uscito. A mente della
polizia, dalla posizione finale dei veicoli e dai danni riportati agli stessi,
il tutto lascia presagire che la collisione sia avvenuta sulla corsia di marcia
e non all’interno della corsia ciclabile (osservazioni, pag. 4).
6.
Di fronte a versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.
6.1
Il co-protagonista, nel
verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, ha descritto la dinamica dei fatti nei seguenti termini:
“Giunto all’altezza del EP
Agip la mia velocità era di circa 30 - 40 km/h, davanti a me vi era un camion autogru.
Subito dopo il distributore
Agip, al centro della carreggiata vi è un segnale verticale (ostacolo da
scansare a destra), in quel punto il camion autogru ha dovuto rallentare
parecchio onde riuscire a passare senza urtare un ciclomotorista presente sulla
corsia ciclabile alla sua destra.
Mentre il sottoscritto
sopraggiungeva all’altezza di questo cartello ero in procinto di oltrepassare
un ciclista che anch’esso circolava all’interno della corsia ciclabile nella
mia stessa direzione di marcia.
Nel mentre avevo notato il
ciclomotorista sorpassato qualche istante prima dall’autogru praticamente fermo
sulla corsia ciclabile, io avevo già iniziato la manovra di superamento del
ciclista quando improvvisamente ho sentito un piccolo urto venire dalla
fiancata destra del camion.
Ho immediatamente arrestato
la marcia per constatare quanto successo, capivo subito che il ciclista che
stavo oltrepassando ha urtato contro il mio mezzo pesante.
L’urto è avvenuto circa a metà
fiancata destra sulla barriera di protezione del veicolo pesante ed il
ciclista.
Prestavo soccorso e
allertavo i soccorsi”.
A precise domande
dell’agente interrogante egli ha affermato che la posizione dell’autocarro è
quella venutasi a creare dopo la collisione, proseguendo unicamente il tempo necessario
per arrestare la marcia.
Ha precisato di non aver
invaso la corsia ciclabile, ipotizzando che “il ciclista trovandosi il
ciclomotorista all’interno della pista ciclabile ha allargato un po’ troppo la
sua traiettoria fino a collidere contro la fiancata destra del mezzo pesante”
(cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, pag. 2).
6.2
Il
ricorrente, per contro, ha affermato quanto segue:
“(…) Giunto all’altezza del
EP Agip, circolavo all’interno della corsia ciclabile, dinnanzi a me ero
preceduto da un ciclomotorista che anch’esso usufruiva della corsia ciclabile.
Davanti a me, nella mia
medesima direzione di marcia, circolava un’autogru di dimensioni notevoli.
Dopo un centinaio di metri
oltrepassato l’Agip, vi è al centro della carreggiata un cartello stradale
(ostacolo da scansare a destra), in quel punto l’autogru ha effettuato il
sorpasso del ciclomotorista.
Quest’ultimo a seguito del
sorpasso del mezzo pesante, probabilmente visto le dimensioni e la ravvicinata
manovra si è spaventato rallentando notevolmente la sua marcia.
Il sottoscritto che
sopraggiungeva da tergo ha allargato la traiettoria sulla sinistra onde
permettere il superamento dello stesso.
Nella manovra di superamento
del ciclomotorista sono sempre rimasto sulla corsia ciclabile.
Passato di circa 5-10 metri il cartello stradale (ostacolo da scansare a destra) ho avvertito una forte collisione nella
parte posteriore sinistra del mio velocipede.
A seguito dell’urto
rovinavo a terra sulla corsia ciclabile procurandomi delle ferite ad entrambe
le mani.
Dopo la caduta potevo
constatare che la collisione avvertita un attimo prima che mi ha causato la
caduta a terra è avvenuta contro un autocarro” (cfr. verbale 5 ottobre
2010, pag. 1 e 2).
A precise domande dell’agente
interrogante egli ha confermato di non essere mai uscito dalla corsia
ciclabile. Anche dopo aver visionato la documentazione fotografica che
raffigura la posizione finale dei veicoli e lascia presagire che la collisione
sia effettivamente avvenuta fuori dalla corsia ciclabile, egli conferma di non
esserne uscito e di non sapersi spiegare come sia potuta avvenire la
collisione. Il ricorrente sostiene di non essersi accorto di nulla e di non
aver visto l’autocarro se non una volta a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010,
pag. 3).
7.
Ora, dopo un attento
esame del fascicolo processuale e della documentazione fotografica, la versione
resa dal conducente del mezzo pesante risulta più credibile rispetto a quella
del ricorrente.
Innanzitutto, va detto che in
base alle fotografie, l’autocarro appare totalmente all’esterno della corsia
ciclabile, come sostenuto dal co-protagonista. Appare sintomatico che al
momento dell’interrogatorio, l’insorgente non ha saputo spiegarsi l’infortunio,
insistendo sul fatto di essere rimasto all’interno della corsia ciclabile e
solo in seguito ha ascritto una colpa al conducente dell’autocarro, il quale, a
suo dire, non avrebbe lasciato lateralmente lo spazio sufficiente per
effettuare un sorpasso in sicurezza.
La testimonianza resa dal
conducente del ciclomotore sorpassato, non appare esaustiva per determinare il
punto esatto della collisione, ma lo stesso nel proprio verbale di
interrogatorio afferma:
“(…) A questo punto venivo
sorpassato da una bicicletta e subito dopo anche dal veicolo pesante. Neanche
un secondo dopo vedevo la bicicletta collidere contro la fiancata destra del
veicolo pesante.
A causa della collisione il
ciclista cadeva a terra e il veicolo pesante si fermava subito dopo” (cfr.
verbale di interrogatorio __________ 28 settembre 2010, pag. 1 e 2). Sebbene il
testimone abbia inizialmente indicato di essere stato superato, in sequenza,
dal ciclista e subito dopo dal veicolo pesante, egli afferma nondimeno di aver
visto il velocipede collidere contro la fiancata destra dell’autocarro e non il
contrario, favorendo in questo modo il co-protagonista e avvalorando la tesi
secondo cui il ricorrente ha urtato il mezzo pesante e non viceversa. In
proposito, non può essere disatteso che l’autocarro è stato urtato a metà
fiancata, ragion per cui v’è da credere che esso avesse già iniziato la fase di
sorpasso quando il ricorrente ha deciso a sua volta di sorpassare il
ciclomotore. Giovi rilevare che non basta segnalare la manovra, come preteso
dall’insorgente e non è sufficiente che la segnalazione sia tempestiva, in modo
che tutti gli utenti della strada possano percepirla per tempo, ma occorre in
ogni caso sincerarsi del traffico proveniente in senso inverso, come pure da
tergo, ciò che in concreto il ricorrente ha omesso di fare, nella misura in cui
ammette di non essersi accorto di nulla e di non aver visto l’autocarro se non
quando era a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010, pag. 3 in fine).
Infine, mal si vede
(cfr. fotografie), tenuto conto della larghezza della corsia ciclabile e dello
spazio occupato nella stessa dal ciclomotore, come il ciclista abbia potuto
superarlo senza abbandonare la corsia che stava percorrendo.
Dato quanto precede questo
giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia
effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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