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Decisione

30.2010.278

Perdere la padronanza di guida e spostarsi verso sinistra urtando un autocarro ivi transitante

12 febbraio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 19 novembre 2010 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

velocipede marca “__________” (contrassegno __________) circolando nell’abitato

di __________, perdeva la padronanza di guida e si spostava verso sinistra

urtando un autocarro ivi transitante”.

Fatti accertati il 28

settembre 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Il conducente deve rivolgere

la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere

movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua

attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3

cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato di aver perso la padronanza di guida

spostandosi verso sinistra e urtando un autocarro ivi transitante mentre era

alla guida del velocipede di marca “__________” (contrassegno __________) nei

pressi dell’abitato di __________.

4.

Il ricorrente contesta

l’addebito mossogli. In particolare, nega di aver perso la padronanza di guida

del velocipede e sostiene che l’urto è avvenuto all’interno della pista

ciclabile come già affermato nel verbale di interrogatorio della polizia. Egli

contesta altresì il comportamento del co-protagonista il quale non ha azionato

il segnale acustico, non ha rallentato e non si è fermato seppur notando un

utente più debole come un velocipede.

5.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di polizia 20 ottobre 2010 basato sulle constatazioni degli

agenti sopraggiunti in loco, sulle dichiarazioni dei protagonisti e del

testimone, dal quale risulta la seguente dinamica:

“Entrambi i protagonisti

circolavano su via san __________ in territorio di __________ in direzione __________.

__________ alla guida dell’autocarro circolava sulla regolare corsia di marcia,

mentre __________ in sella al suo velocipede all’interno della corsia

ciclabile.

Giunti all’altezza del

cartello stradale 2.34 sito al centro della carreggiata, __________ iniziava la

manovra di sorpasso nei confronti di __________, quest’ultimo a sua volta aveva

appena terminato il sorpasso di un ciclomotore che procedeva a passo d’uomo

all’interno della corsia ciclabile.

Durante le fasi di sorpasso

__________ vi è stata la collisione tra la parte sinistra del velocipede e la barriera

di protezione fiancata destra dell’autocarro.

A seguito della collisione __________

rovinava a terra procurandosi delle ferite alle mani.”

Dal rapporto si evince inoltre

che le versioni dei protagonisti del sinistro divergono sul punto di collisione,

ritenuto che l’autista dell’autocarro afferma di non aver invaso la corsia

ciclabile, mentre il ciclista dichiara di non esserne uscito. A mente della

polizia, dalla posizione finale dei veicoli e dai danni riportati agli stessi,

il tutto lascia presagire che la collisione sia avvenuta sulla corsia di marcia

e non all’interno della corsia ciclabile (osservazioni, pag. 4).

6.

Di fronte a versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.

6.1

Il co-protagonista, nel

verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, ha descritto la dinamica dei fatti nei seguenti termini:

“Giunto all’altezza del EP

Agip la mia velocità era di circa 30 - 40 km/h, davanti a me vi era un camion autogru.

Subito dopo il distributore

Agip, al centro della carreggiata vi è un segnale verticale (ostacolo da

scansare a destra), in quel punto il camion autogru ha dovuto rallentare

parecchio onde riuscire a passare senza urtare un ciclomotorista presente sulla

corsia ciclabile alla sua destra.

Mentre il sottoscritto

sopraggiungeva all’altezza di questo cartello ero in procinto di oltrepassare

un ciclista che anch’esso circolava all’interno della corsia ciclabile nella

mia stessa direzione di marcia.

Nel mentre avevo notato il

ciclomotorista sorpassato qualche istante prima dall’autogru praticamente fermo

sulla corsia ciclabile, io avevo già iniziato la manovra di superamento del

ciclista quando improvvisamente ho sentito un piccolo urto venire dalla

fiancata destra del camion.

Ho immediatamente arrestato

la marcia per constatare quanto successo, capivo subito che il ciclista che

stavo oltrepassando ha urtato contro il mio mezzo pesante.

L’urto è avvenuto circa a metà

fiancata destra sulla barriera di protezione del veicolo pesante ed il

ciclista.

Prestavo soccorso e

allertavo i soccorsi”.

A precise domande

dell’agente interrogante egli ha affermato che la posizione dell’autocarro è

quella venutasi a creare dopo la collisione, proseguendo unicamente il tempo necessario

per arrestare la marcia.

Ha precisato di non aver

invaso la corsia ciclabile, ipotizzando che “il ciclista trovandosi il

ciclomotorista all’interno della pista ciclabile ha allargato un po’ troppo la

sua traiettoria fino a collidere contro la fiancata destra del mezzo pesante”

(cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, pag. 2).

6.2

Il

ricorrente, per contro, ha affermato quanto segue:

“(…) Giunto all’altezza del

EP Agip, circolavo all’interno della corsia ciclabile, dinnanzi a me ero

preceduto da un ciclomotorista che anch’esso usufruiva della corsia ciclabile.

Davanti a me, nella mia

medesima direzione di marcia, circolava un’autogru di dimensioni notevoli.

Dopo un centinaio di metri

oltrepassato l’Agip, vi è al centro della carreggiata un cartello stradale

(ostacolo da scansare a destra), in quel punto l’autogru ha effettuato il

sorpasso del ciclomotorista.

Quest’ultimo a seguito del

sorpasso del mezzo pesante, probabilmente visto le dimensioni e la ravvicinata

manovra si è spaventato rallentando notevolmente la sua marcia.

Il sottoscritto che

sopraggiungeva da tergo ha allargato la traiettoria sulla sinistra onde

permettere il superamento dello stesso.

Nella manovra di superamento

del ciclomotorista sono sempre rimasto sulla corsia ciclabile.

Passato di circa 5-10 metri il cartello stradale (ostacolo da scansare a destra) ho avvertito una forte collisione nella

parte posteriore sinistra del mio velocipede.

A seguito dell’urto

rovinavo a terra sulla corsia ciclabile procurandomi delle ferite ad entrambe

le mani.

Dopo la caduta potevo

constatare che la collisione avvertita un attimo prima che mi ha causato la

caduta a terra è avvenuta contro un autocarro” (cfr. verbale 5 ottobre

2010, pag. 1 e 2).

A precise domande dell’agente

interrogante egli ha confermato di non essere mai uscito dalla corsia

ciclabile. Anche dopo aver visionato la documentazione fotografica che

raffigura la posizione finale dei veicoli e lascia presagire che la collisione

sia effettivamente avvenuta fuori dalla corsia ciclabile, egli conferma di non

esserne uscito e di non sapersi spiegare come sia potuta avvenire la

collisione. Il ricorrente sostiene di non essersi accorto di nulla e di non

aver visto l’autocarro se non una volta a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010,

pag. 3).

7.

Ora, dopo un attento

esame del fascicolo processuale e della documentazione fotografica, la versione

resa dal conducente del mezzo pesante risulta più credibile rispetto a quella

del ricorrente.

Innanzitutto, va detto che in

base alle fotografie, l’autocarro appare totalmente all’esterno della corsia

ciclabile, come sostenuto dal co-protagonista. Appare sintomatico che al

momento dell’interrogatorio, l’insorgente non ha saputo spiegarsi l’infortunio,

insistendo sul fatto di essere rimasto all’interno della corsia ciclabile e

solo in seguito ha ascritto una colpa al conducente dell’autocarro, il quale, a

suo dire, non avrebbe lasciato lateralmente lo spazio sufficiente per

effettuare un sorpasso in sicurezza.

La testimonianza resa dal

conducente del ciclomotore sorpassato, non appare esaustiva per determinare il

punto esatto della collisione, ma lo stesso nel proprio verbale di

interrogatorio afferma:

“(…) A questo punto venivo

sorpassato da una bicicletta e subito dopo anche dal veicolo pesante. Neanche

un secondo dopo vedevo la bicicletta collidere contro la fiancata destra del

veicolo pesante.

A causa della collisione il

ciclista cadeva a terra e il veicolo pesante si fermava subito dopo” (cfr.

verbale di interrogatorio __________ 28 settembre 2010, pag. 1 e 2). Sebbene il

testimone abbia inizialmente indicato di essere stato superato, in sequenza,

dal ciclista e subito dopo dal veicolo pesante, egli afferma nondimeno di aver

visto il velocipede collidere contro la fiancata destra dell’autocarro e non il

contrario, favorendo in questo modo il co-protagonista e avvalorando la tesi

secondo cui il ricorrente ha urtato il mezzo pesante e non viceversa. In

proposito, non può essere disatteso che l’autocarro è stato urtato a metà

fiancata, ragion per cui v’è da credere che esso avesse già iniziato la fase di

sorpasso quando il ricorrente ha deciso a sua volta di sorpassare il

ciclomotore. Giovi rilevare che non basta segnalare la manovra, come preteso

dall’insorgente e non è sufficiente che la segnalazione sia tempestiva, in modo

che tutti gli utenti della strada possano percepirla per tempo, ma occorre in

ogni caso sincerarsi del traffico proveniente in senso inverso, come pure da

tergo, ciò che in concreto il ricorrente ha omesso di fare, nella misura in cui

ammette di non essersi accorto di nulla e di non aver visto l’autocarro se non

quando era a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010, pag. 3 in fine).

Infine, mal si vede

(cfr. fotografie), tenuto conto della larghezza della corsia ciclabile e dello

spazio occupato nella stessa dal ciclomotore, come il ciclista abbia potuto

superarlo senza abbandonare la corsia che stava percorrendo.

Dato quanto precede questo

giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia

effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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