30.2010.28
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re
29 marzo 2011Italiano43 min
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Numero d'incarto:
30.2010.28
Data decisione, Autorità:
29.03.2011, TCA
Titolo:
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto. L'interesse di mora non ha carattere penale
ACCONTO
CONTRIBUTI
INFORMAZIONE DEL CONTRINUENTE
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.28
TB
Lugano
29 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29
ottobre 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Aa. L'11
aprile 2008 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha emanato il conguaglio dei
contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2005 come indipendente. Dall'importo totale di Fr. 8'964,15 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto il
versamento degli acconti di Fr. 1'229,80 già effettuato nel corso del 2005, per ottenere un saldo a favore
della Cassa di compensazione di Fr. 7'734,35, da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della
fattura.
Il conguaglio richiesto
è stato accreditato sul conto della Cassa il 19 maggio 2008 (doc. 1).
Ab. La
Cassa di compensazione ha emesso il 16 settembre 2008 (doc. 4) il conguaglio
dei contributi personali dovuti dall'assicurato per l'anno 2006, dove
sul totale di Fr. 9'948,55 sono stati dedotti gli acconti di Fr. 1'229,80 già
versati e quindi all'interessato restavano ancora da pagare Fr. 8'718,75 a saldo, accreditati poi sul conto dell'amministrazione il 19 novembre 2008 (doc. 3).
Ac. In
data 29 marzo 2009 (doc. 6) la Cassa di compensazione ha notificato a RI 1 il
conguaglio dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2007 fissandolo nell'importo di Fr. 7'340,35, dato che i
contributi totali e le spese ammontavano a Fr. 8'570,15 ed i versamenti effettuati
sempre a Fr. 1'229,80.
La somma richiesta a
saldo è stata accreditata sul conto della Cassa il 2 aprile 2009 (doc. 5).
B. Con
tre distinte decisioni del 29 settembre 2010 (docc. 1, 3 e 5) la Cassa ha
fissato degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti per
gli anni 2005 (doc. 1), 2006 (doc. 3) e 2007 (doc. 5) che
l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare
a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva
dei contributi dovuti per quegli anni. L'amministrazione ha quindi calcolato in
Fr. 536,05 gli interessi maturati sui contributi per il 2005 (doc. A), rispettivamente
in Fr. 386,30 per il 2006 (doc. B) ed in Fr. 93,80 per l'anno 2007 (doc. C),
importi da saldare entro trenta giorni dalla data delle decisioni.
C. Con
decisione su opposizione del 29 ottobre 2010 (doc. E) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 22
ottobre 2010 (doc. D) dell'assicurato,
che contestava di dovere degli interessi di mora per gli anni di contribuzione 2005,
2006 e 2007. Secondo l'amministrazione,
gli interessi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio)
dei contributi dovuti (Fr. 7'734,35 per il 2005, Fr. 8'718,75 per il 2006 e Fr. 7'340,35 per il 2007)
è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 2'241,05 rispettivamente Fr.
2'487,15 e Fr. 2'142,55) dei contributi effettivamente dovuti per gli anni 2005
(Fr. 8'964,15), 2006 (Fr.
9'948,55) e 2007 (Fr. 8'570,15). La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora
è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel
fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura
all'autorità fiscale. Visto che
essa è vincolata alle indicazioni fornitele da quest'ultima, i contributi sono
fissati dopo la notifica della tassazione.
D. Il
25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA, contestando il principio stesso dell'addebito di interessi di mora ex art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorrente ha osservato di essere affiliato alla Cassa
dal 1999 e di non avere mai ricevuto, prima d'ora, delle decisioni su interessi
di ritardo. A suo dire, la Cassa di compensazione sapeva ben prima del 2005 che
il suo reddito netto era notevolmente cambiato, giacché nel 2003 (doc. F) e nel
2004 (doc. G) essa ha emesso le decisioni definitive di fissazione dei
contributi per gli anni di contribuzione 2001 (Fr. 6'218,45) e 2002 (Fr. 7'823,10).
Quindi, l'amministrazione era al corrente del notevole cambiamento dei suoi
redditi prima del 2005 ma, nonostante ciò, non ha provveduto a modificare gli
acconti dovuti dal ricorrente. Questa negligenza è dunque unicamente
attribuibile alla Cassa, motivo per il quale egli non può essere ora penalizzato
con il carico di interessi di mora.
E. Con
risposta del 22 novembre 2010 (doc. III) l'amministrazione ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo
che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art.
23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato
è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile
(art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo
di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa.
Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di
principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione
di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno
riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n.
30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio
2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19;
STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n.
30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74). La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione
plenaria, si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF
9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008 (cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57,
STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C_738/2007
del 29 agosto 2008, STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008,
inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n. 30.2008.28;
STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio 2010, inc. 30.2009.43).
2. Gli
interessi di mora pretesi dalla Cassa concernono il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2007, quindi riguardano un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
della LPGA (DTF 134 V 405 consid. 4.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008, consid. 1).
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
4. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv.
1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
5. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i
contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30
giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da
tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto
siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e
non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
Considerandi
2.
OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2.
OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3.
OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.
1.
lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi
ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che
la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò
è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per
l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27
cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF
ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su
questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.
4009, 4010 e 4011 CIM.
6.
Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento
di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per
gli anni 2005, 2006 e 2007.
Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'229,80 (doc. 1). L'11
aprile 2008 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'964,15 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali
per quell'anno, spese
amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'734,35 a saldo (doc. 2).
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato l'11 aprile 2008 ed il relativo
versamento è stato accreditato alla Cassa il 19 maggio seguente (doc. 1).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 499
giorni di ritardo e sull'importo
a conguaglio di Fr. 7'734,35,
per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 536,05 (doc. 1).
Per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per Fr. 1'229,80 (doc. 3). Il 16 settembre
2008.
(doc. 4) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 9'948,55 i contributi AVS/AI/IPG/AFI complessivi
per quell'anno, spese
amministrative comprese, e ha emesso una fattura di Fr. 8'718,75 a saldo (doc. 4).
E meglio, il conguaglio
dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 16 settembre 2008 ed il relativo versamento è stato
accreditato alla Cassa il 19 novembre 2008 (doc. 1).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 319
giorni di ritardo e sull'importo
a conguaglio di Fr. 8'718,75,
per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 386,30 (doc. 3).
Infine, anche per l'anno di contribuzione 2007 l'assicurato ha versato degli acconti di
Fr. 1'229,80 (doc. 5) per contributi personali. Il 13 marzo 2009 (doc. 6) l'amministrazione
ha poi calcolato in Fr. 8'570,15 i contributi personali per quell'anno comprese le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso
una fattura di Fr. 7'340,35 (doc. 6).
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 13 marzo 2009 le è stato accreditato
il 2 aprile 2009 (doc. 5).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2009 al successivo 2 aprile 2009 in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 92 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'740,35, per ottenere un interesse di mora
del 5% corrispondente a Fr. 93,80 (doc. 5).
7.
In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2005, rammenta come i contributi effettivamente dovuti
per l'anno di contribuzione sono
quelli fissati giusta l'art. 25
cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto
vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori
ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente
dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N.
2030.
CIM).
Per il N. 2032 CIM, gli
interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o
all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda
disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
8.
In
concreto va evidenziato come l'assicurato,
alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di
compensazione nel periodo d'interesse,
abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6).
Inoltre, è opportuno
osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra
gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione
fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come
è qui il caso per il 2005, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo
il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze,
le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata
tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di questo
disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo
che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi
da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il
conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha
lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice
laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata
obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF
134.
V 405, consid. 5.3.1).
9.
Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione
di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire
alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF
9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le
modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente
funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note
(spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo
traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per
fissare i contributi d'acconto
sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la
quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si
riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato
(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti
delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad
essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
10.
Nella
fattispecie, d'avviso di questo
Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in precedenza
fondandosi sull'art. 41bis cpv.
1.
lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA
dell'11 febbraio 2009, inc. n.
30.2008
; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28;
STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi
redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi
parte diligente - come senz'altro
avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera
significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al
periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i
redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007 (art. 24 cpv.
4.
OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati
contributi personali AVS/AI/IPG/AFI da versare per quegli anni.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF
9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4;
DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione
di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre
poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così
da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Il ricorrente avrebbe
dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di
contribuzione, degli acconti non inferiori
al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non
doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non
incorrere nella sanzione dell'accollamento
di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito
contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di
recente (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il
debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o
da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto
per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla
scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere
richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del
5.
aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va
osservato che quando nel 2008 e nel 2009 l'assicurato ha ricevuto le decisioni di
fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque
già in ritardo con il pagamento del saldo per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
le decisioni di conguaglio (nel 2008 e nel 2009) non ha avuto alcuna
influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente
contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2005,
2006.
e 2007 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti del ricorrente.
Il pagamento delle
somme a conguaglio è avvenuto nel corso del 2008 e del 2009, quindi egli si è
trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle
lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse,
mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento
per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante
questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2010)
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi
del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si
trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare
interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti
o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e
STF 9C_632/2007, consid. 4.2).
11.
In
generale, l'assicurato conosce
sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli
stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la
comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come
sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1),
sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del
cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione
biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione
nell'avviso alle Casse preposte
all'applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell'amministrazione
hanno osservato che l'attesa
dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in
giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un
problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio
dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del
suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di
versamento di interessi moratori.
In specie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle
notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, portante sui redditi conseguiti negli
anni 1999 e 2000, ossia agli inizi dell'attività come indipendente.
Più concretamente, se
non al termine dell'anno per il
quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2006 (per quanto
conseguito sino al 31 dicembre 2005), rispettivamente nel 2007 (per i redditi
del 2006) e nel 2008 (per quanto incassato nell'anno 2007) l'assicurato
conosceva – più o meno - l'entità
del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2), e ciò
senza la necessità di attendere le relative notifiche di tassazione.
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta
di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)
relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007
prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del
conguaglio per i contributi personali (nel 2008 e nel 2009).
L'assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.
3.
, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del
26.
settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva
comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse
provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato
che gli acconti versati negli anni 2005-2008 si palesavano sin da allora – come
si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi
effettivamente dovuti per il 2005, il 2006 ed il 2007 e ciò oltre il limite del
25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed
avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza
fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto
interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni 2005-2007
divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera
così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti,
la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -
correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte
soltanto nel 2008 e nel 2009, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione
(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in
oggetto.
12.
Il
ricorrente sostiene inoltre che la Cassa di compensazione, che nel 2003 e nel
2004.
aveva emesso le decisioni definitive di fissazione dei contributi per
l'anno 2001 (doc. F) rispettivamente 2002 (doc. G), fosse al corrente del
notevole aumento dei suoi redditi e quindi avrebbe potuto automaticamente
adattare gli importi degli acconti da richiedergli da pagare.
Questa tesi non lo
soccorre.
Il TCA evidenzia, al
riguardo, che i dati utilizzati per fissare i contributi dovuti per gli anni
2001.
e 2002 sono stati tratti dalla dichiarazione d'imposta 2003A che, va osservato,
è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del
2003.
i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il
reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo
però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del
periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando
al sistema di tassazione annuale postnumerando (cosiddetto vuoto di
tassazione).
Pertanto, i redditi
dichiarati dall'assicurato come conseguiti nel biennio di vuoto di tassazione
non potevano fungere da base certa per la fissazione di nuovi acconti, più
elevati rispetto ai precedenti. Poteva infatti capitare, come è occorso in
tanti casi, che i contribuenti dichiarassero dei redditi (molto) superiori agli
anni precedenti (e futuri), proprio perché questi importi non sarebbero stati
tassati (in maniera ordinaria). Ma ciò avrebbe comportato la richiesta, da
parte della Cassa, di acconti più consistenti che poi, per gli anni successivi,
si sarebbero potuti rivelare esagerati alla luce di redditi più contenuti
conseguiti in seguito.
Spettava dunque
unicamente all'assicurato farsi parte diligente e segnalare alla Cassa di
compensazione l'aumento dei redditi.
Vero è che le casse di
compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni
necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime
trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di
compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di
comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito
conformemente all'art. 23 OAVS
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente
(art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di
notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per
la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si
riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.
24.
OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la
marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto
all'assicurato. Infatti, questo
disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Per
fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,
ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la
trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,
essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,
conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la
quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.
Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva
sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle
tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le
concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal
senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi
di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF
134.
V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF
9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela
corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno
integralmente respinte.
13.
La
questione dell'accollamento di
interessi di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21.
dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
"
(…) Per quanto concerne
i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei
contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo
bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.
Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo
effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di
compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in
virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di
pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno
contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis
capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei
casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni
richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo
degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da
ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,
il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione
dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare
così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione
relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al
contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al
fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal
canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia
informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in
materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi.".
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante
modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal
1° gennaio 2001 (doc. E punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al
25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario
notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa
conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi
ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non
debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS
arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo
di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione
individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì
che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di
versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".
In conclusione, il
Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi
legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa
stessa frase prevede che l'addebito
di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di
compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Questi concetti sono
stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF
134.
V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto
2008.
(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF
9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti
peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale
e matura indipendentemente da ogni colpa.
Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;
STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome
l'obbligo di pagare degli
interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa
della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere
quando dovesse presentarsi un'omissione
da parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora
dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei
contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Queste recenti
precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio.
Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa
per avere, semmai, tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi
personali riferite al 2005-2007. Come visto, invece, gli interessi di mora sono
diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio
2008.
per i contributi dovuti nel 2006 ed al 1° gennaio 2009 per i contributi
personali del 2007.
14.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere
soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis
cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi
personali dell'assicurato esatti
per gli anni 2005-2007 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non
è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente
fissati dalla Cassa.
Con decisioni dell'11
aprile 2008 rispettivamente del 16 settembre 2008 e del 13 marzo 2009, la Cassa
ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2005, il 2006 ed il 2007. Ciò significa, dunque,
che non tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati
pagati dall'interessato. In
virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo
sono dovuti sulle somme rimaste scoperte.
Ora, dagli atti si
evince che il ricorrente ha pagato nel corso del 2008 e del 2009 i contributi
da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora (art. 42
cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2
OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce
che i contributi d'acconto
versati dall'insorgente nell'anno 2008 (Fr. 1'229,80) sono almeno il 25%
inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il
1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'964,15).
In altri termini, il
conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'734,35), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'241,05), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'964,15).
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono
calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'734,35) e quindi non solo sulla parte superante
il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal
1° gennaio 2007 (cfr. consid. 6).
Alla stessa conclusione
questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2006,
giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, ma dal
1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei contributi personali
ancora da conguagliare (Fr. 8'718,75) è superiore al 25% (Fr. 2'487,15) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in
totale per quell'anno di
contribuzione (Fr. 9'948,55).
Infine, i medesimi
parametri devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma
da versare a conguaglio (Fr. 7'340,35), il ricorrente deve pagare degli interessi
di mora del 5% dal 1° gennaio 2009 fino al momento dell'accredito dell'importo
sul conto della Cassa, siccome il saldo è superiore al 25% (Fr. 2'142,55) dei
contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 8'570,15).
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo del
conguaglio richiesto, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della
Cassa di compensazione, il 19 maggio 2008, il 19 novembre 2008 ed il 2 aprile
2009, dei contributi dovuti nel 2005 rispettivamente nell'anno 2006 e nel 2007. Fino a
quegli istanti, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando
degli interessi di mora dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 (499
giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005 fissandoli in Fr. 536,05 ([Fr. 7'734,35 x 5 x 499] : [360 x 100]), rispettivamente
dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 (319 giorni) per i contributi
personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr. 386,30 ed infine dal 1°
gennaio 2009 al 2 aprile 2009 (92 giorni) per i contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti
per il 2007, calcolati quindi in Fr. 93,80 ([Fr. 7'340,35 x 5 x 92] :
[360 x 100]).
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente
che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.
15.
Tutto
ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS, gli ammontari di Fr. 536,05, di Fr. 386,30 e di Fr. 93,80 per interessi
di ritardo sui contributi personali dovuti per gli anni di contribuzione 2005
rispettivamente 2006 e 2007.
Il ricorso deve
pertanto essere integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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