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Decisione

30.2010.28

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re

29 marzo 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv.

1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di

contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.

27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività

lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i

contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30

giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da

tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto

siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e

non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

Considerandi

2.

OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2.

OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3.

OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.

1.

lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che

la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò

è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per

l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27

cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF

ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su

questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.

4009, 4010 e 4011 CIM.

6.

Nel

caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento

di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per

gli anni 2005, 2006 e 2007.

Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'229,80 (doc. 1). L'11

aprile 2008 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'964,15 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali

per quell'anno, spese

amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'734,35 a saldo (doc. 2).

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato l'11 aprile 2008 ed il relativo

versamento è stato accreditato alla Cassa il 19 maggio seguente (doc. 1).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 499

giorni di ritardo e sull'importo

a conguaglio di Fr. 7'734,35,

per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 536,05 (doc. 1).

Per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per Fr. 1'229,80 (doc. 3). Il 16 settembre

2008.

(doc. 4) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 9'948,55 i contributi AVS/AI/IPG/AFI complessivi

per quell'anno, spese

amministrative comprese, e ha emesso una fattura di Fr. 8'718,75 a saldo (doc. 4).

E meglio, il conguaglio

dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 16 settembre 2008 ed il relativo versamento è stato

accreditato alla Cassa il 19 novembre 2008 (doc. 1).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 319

giorni di ritardo e sull'importo

a conguaglio di Fr. 8'718,75,

per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 386,30 (doc. 3).

Infine, anche per l'anno di contribuzione 2007 l'assicurato ha versato degli acconti di

Fr. 1'229,80 (doc. 5) per contributi personali. Il 13 marzo 2009 (doc. 6) l'amministrazione

ha poi calcolato in Fr. 8'570,15 i contributi personali per quell'anno comprese le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso

una fattura di Fr. 7'340,35 (doc. 6).

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 13 marzo 2009 le è stato accreditato

il 2 aprile 2009 (doc. 5).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2009 al successivo 2 aprile 2009 in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 92 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'740,35, per ottenere un interesse di mora

del 5% corrispondente a Fr. 93,80 (doc. 5).

7.

In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2005, rammenta come i contributi effettivamente dovuti

per l'anno di contribuzione sono

quelli fissati giusta l'art. 25

cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto

vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori

ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente

dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N.

2030.

CIM).

Per il N. 2032 CIM, gli

interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o

all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della

moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda

disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

8.

In

concreto va evidenziato come l'assicurato,

alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di

compensazione nel periodo d'interesse,

abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6).

Inoltre, è opportuno

osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra

gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione

fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come

è qui il caso per il 2005, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze,

le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata

tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il

limite del 25% dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di questo

disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo

che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi

da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente

dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il

conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha

lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice

laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata

obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF

134.

V 405, consid. 5.3.1).

9.

Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione

di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali

indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire

alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF

9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei

dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le

modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente

funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note

(spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il

ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla

Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei

contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione

dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo

reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per

fissare i contributi d'acconto

sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la

quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si

riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad

essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

10.

Nella

fattispecie, d'avviso di questo

Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in precedenza

fondandosi sull'art. 41bis cpv.

1.

lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA

dell'11 febbraio 2009, inc. n.

30.2008

; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28;

STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi

redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi

parte diligente - come senz'altro

avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera

significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al

periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i

redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007 (art. 24 cpv.

4.

OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati

contributi personali AVS/AI/IPG/AFI da versare per quegli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF

9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4;

DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione

di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre

poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così

da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Il ricorrente avrebbe

dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di

contribuzione, degli acconti non inferiori

al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non

doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non

incorrere nella sanzione dell'accollamento

di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito

contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di

recente (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il

debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o

da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto

per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla

scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere

richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del

5.

aprile 2007, consid. 6.1.1).

In questo senso, va

osservato che quando nel 2008 e nel 2009 l'assicurato ha ricevuto le decisioni di

fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque

già in ritardo con il pagamento del saldo per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato

le decisioni di conguaglio (nel 2008 e nel 2009) non ha avuto alcuna

influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente

contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni 2005,

2006.

e 2007 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione.

La data della

comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,

la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi

personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun

ritardo né una negligenza nell'agire

nei confronti del ricorrente.

Il pagamento delle

somme a conguaglio è avvenuto nel corso del 2008 e del 2009, quindi egli si è

trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle

lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse,

mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento

per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2010)

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi

del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si

trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare

interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti

o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e

STF 9C_632/2007, consid. 4.2).

11.

In

generale, l'assicurato conosce

sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli

stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la

comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come

sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1),

sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del

cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione

biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione

nell'avviso alle Casse preposte

all'applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell'amministrazione

hanno osservato che l'attesa

dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in

giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un

problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio

dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del

suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di

versamento di interessi moratori.

In specie, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle

notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente

quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, portante sui redditi conseguiti negli

anni 1999 e 2000, ossia agli inizi dell'attività come indipendente.

Più concretamente, se

non al termine dell'anno per il

quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2006 (per quanto

conseguito sino al 31 dicembre 2005), rispettivamente nel 2007 (per i redditi

del 2006) e nel 2008 (per quanto incassato nell'anno 2007) l'assicurato

conosceva – più o meno - l'entità

del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2), e ciò

senza la necessità di attendere le relative notifiche di tassazione.

Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta

di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)

relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006 e nel 2007

prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del

conguaglio per i contributi personali (nel 2008 e nel 2009).

L'assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.

3.

, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile

2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del

26.

settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva

comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse

provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato

che gli acconti versati negli anni 2005-2008 si palesavano sin da allora – come

si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi

effettivamente dovuti per il 2005, il 2006 ed il 2007 e ciò oltre il limite del

25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed

avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza

fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto

interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non

poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni 2005-2007

divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera

così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti,

la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte

soltanto nel 2008 e nel 2009, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione

(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in

oggetto.

12.

Il

ricorrente sostiene inoltre che la Cassa di compensazione, che nel 2003 e nel

2004.

aveva emesso le decisioni definitive di fissazione dei contributi per

l'anno 2001 (doc. F) rispettivamente 2002 (doc. G), fosse al corrente del

notevole aumento dei suoi redditi e quindi avrebbe potuto automaticamente

adattare gli importi degli acconti da richiedergli da pagare.

Questa tesi non lo

soccorre.

Il TCA evidenzia, al

riguardo, che i dati utilizzati per fissare i contributi dovuti per gli anni

2001.

e 2002 sono stati tratti dalla dichiarazione d'imposta 2003A che, va osservato,

è particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del

2003.

i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il

reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo

però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del

periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando

al sistema di tassazione annuale postnumerando (cosiddetto vuoto di

tassazione).

Pertanto, i redditi

dichiarati dall'assicurato come conseguiti nel biennio di vuoto di tassazione

non potevano fungere da base certa per la fissazione di nuovi acconti, più

elevati rispetto ai precedenti. Poteva infatti capitare, come è occorso in

tanti casi, che i contribuenti dichiarassero dei redditi (molto) superiori agli

anni precedenti (e futuri), proprio perché questi importi non sarebbero stati

tassati (in maniera ordinaria). Ma ciò avrebbe comportato la richiesta, da

parte della Cassa, di acconti più consistenti che poi, per gli anni successivi,

si sarebbero potuti rivelare esagerati alla luce di redditi più contenuti

conseguiti in seguito.

Spettava dunque

unicamente all'assicurato farsi parte diligente e segnalare alla Cassa di

compensazione l'aumento dei redditi.

Vero è che le casse di

compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni

necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime

trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di

compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di

comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito

conformemente all'art. 23 OAVS

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente

(art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di

notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per

la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si

riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.

24.

OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la

marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto

all'assicurato. Infatti, questo

disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,

ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la

trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,

essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,

conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la

quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva

sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle

tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le

concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal

senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi

di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF

134.

V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF

9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela

corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno

integralmente respinte.

13.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21.

dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

"

(…) Per quanto concerne

i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei

contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.

Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo

effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei

casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni

richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo

degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da

ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,

il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione

dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare

così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione

relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al

contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al

fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal

canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia

informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in

materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante

modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal

1° gennaio 2001 (doc. E punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al

25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario

notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa

conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la

giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi

ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non

debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS

arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo

di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione

individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì

che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di

versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il

Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi

legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa

stessa frase prevede che l'addebito

di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di

compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono

stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF

134.

V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto

2008.

(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti

peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale

e matura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in

ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o

nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;

STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome

l'obbligo di pagare degli

interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa

della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere

quando dovesse presentarsi un'omissione

da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora

dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei

contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,

consid. 3.4.2).

Queste recenti

precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa

per avere, semmai, tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi

personali riferite al 2005-2007. Come visto, invece, gli interessi di mora sono

diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio

2008.

per i contributi dovuti nel 2006 ed al 1° gennaio 2009 per i contributi

personali del 2007.

14.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere

soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi

personali dell'assicurato esatti

per gli anni 2005-2007 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non

è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente

fissati dalla Cassa.

Con decisioni dell'11

aprile 2008 rispettivamente del 16 settembre 2008 e del 13 marzo 2009, la Cassa

ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2005, il 2006 ed il 2007. Ciò significa, dunque,

che non tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati

pagati dall'interessato. In

virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo

sono dovuti sulle somme rimaste scoperte.

Ora, dagli atti si

evince che il ricorrente ha pagato nel corso del 2008 e del 2009 i contributi

da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora (art. 42

cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2

OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce

che i contributi d'acconto

versati dall'insorgente nell'anno 2008 (Fr. 1'229,80) sono almeno il 25%

inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il

1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'964,15).

In altri termini, il

conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'734,35), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'241,05), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'964,15).

Pertanto, sulla

differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono

calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'734,35) e quindi non solo sulla parte superante

il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal

1° gennaio 2007 (cfr. consid. 6).

Alla stessa conclusione

questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2006,

giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, ma dal

1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei contributi personali

ancora da conguagliare (Fr. 8'718,75) è superiore al 25% (Fr. 2'487,15) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in

totale per quell'anno di

contribuzione (Fr. 9'948,55).

Infine, i medesimi

parametri devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma

da versare a conguaglio (Fr. 7'340,35), il ricorrente deve pagare degli interessi

di mora del 5% dal 1° gennaio 2009 fino al momento dell'accredito dell'importo

sul conto della Cassa, siccome il saldo è superiore al 25% (Fr. 2'142,55) dei

contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 8'570,15).

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo del

conguaglio richiesto, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della

Cassa di compensazione, il 19 maggio 2008, il 19 novembre 2008 ed il 2 aprile

2009, dei contributi dovuti nel 2005 rispettivamente nell'anno 2006 e nel 2007. Fino a

quegli istanti, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.

Ne discende che, sulla

base dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando

degli interessi di mora dal 1° gennaio 2007 al 19 maggio 2008 (499

giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005 fissandoli in Fr. 536,05 ([Fr. 7'734,35 x 5 x 499] : [360 x 100]), rispettivamente

dal 1° gennaio 2008 al 19 novembre 2008 (319 giorni) per i contributi

personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr. 386,30 ed infine dal 1°

gennaio 2009 al 2 aprile 2009 (92 giorni) per i contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti

per il 2007, calcolati quindi in Fr. 93,80 ([Fr. 7'340,35 x 5 x 92] :

[360 x 100]).

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente

che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.

15.

Tutto

ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS, gli ammontari di Fr. 536,05, di Fr. 386,30 e di Fr. 93,80 per interessi

di ritardo sui contributi personali dovuti per gli anni di contribuzione 2005

rispettivamente 2006 e 2007.

Il ricorso deve

pertanto essere integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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