30.2010.286
Omissione di partecipare al corso di ripetizione
14 gennaio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2010.286
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, PRPEN
Titolo:
Omissione di partecipare al corso di ripetizione
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL SERVIZIO CIVILE
art. 68 cpv. 2 LPPC
art. 69 LPPC
Incarto
n.
30.2010.286
7035605
Bellinzona
14
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 dicembre 2010
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1,
contro
la decisione
3 dicembre 2010 n. 7 035 605 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 dicembre 2010
presentate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione,
Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione del militare
e della protezione della popolazione con decisione 3 dicembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Corso
__________ svoltosi a __________ dal 26.06 al 02.07.2010.
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 68 cpv. 2, 69 vLPPC e 22 della Legge cantonale
sulla protezione civile.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio curatore
amministrativo, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
C. La Sezione del militare
e della protezione della popolazione propone, per contro, che il gravame sia “parzialmente
respinto” e che la decisione impugnata sia confermata, tramutando la multa in
lavori di pubblica utilità per una questione di equità verso altri militi della
Protezione civile.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 vLPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 68 cpv. 1
lett. a primo periodo LPPC (nella versione in vigore all’epoca dei fatti, che
corrisponde sostanzialmente a quella in vigore dal 1° gennaio 2012), è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque
intenzionalmente, in qualità di persona tenuta a prestare servizio di
protezione civile, si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla
chiamata. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi
di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la
prima volta, a un’azione penale e può limitarsi ad ammonire il colpevole (art.
68.
cpv. 2 vLPPC).
Inoltre, i militi sono tenuti
ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità (art. 22
cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione civile).
3.
La Sezione del militare
e della protezione della popolazione (in seguito, la Sezione) – in applicazione
delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non essersi presentato
e, di conseguenza, di non aver partecipato al Corso di ripetizione della
Protezione civile svoltosi a __________ dal 26 giugno al 2 luglio 2010, senza
presentare tempestiva domanda di differimento e addurre giustificazioni.
Detta decisione è stata presa
dalla Sezione a seguito di un’inchiesta a domicilio eseguita il 28 giugno 2010
alle ore 9.45 dalla Polizia comunale di __________ su richiesta dell’Ente
regionale competente, dalla quale è emerso che il multato, assente dal proprio domicilio,
è stato:
“Contattato
telefonicamente. Si è dimenticato di avvisare della sua assenza per un problema
fisico (a suo dire)’’ (cfr. formulario “inchiesta per assenza
ingiustificata”).
4.
Nel gravame, il curatore
contesta la sanzione inflitta al suo curatelato e sostiene che la Sezione abbia
giudicato impropriamente le spiegazioni addotte circa lo stato di quest’ultimo,
specificando quanto segue:
“Il signor __________ non è
da tempo in grado di badare alle proprie questioni. Per questo motivo sono
stato nominato suo curatore. È in malattia e dovrà a breve sottoporsi a
trattamento psichiatrico.
L’Ufficio AI, riconoscendo
lo stato di salute precario del signor __________, ha formulato un preavviso
favorevole per l’accettazione del suo caso.
L’agire giudicato
negligente del signor __________ è in realtà ascrivibile alla sua incapacità
pressoché totale di affrontare la vita e le responsabilità che essa comporta.
La questione della mancata presenza ai corsi della PC va inserita in un contesto
di marcato e profondo disagio psichico. All’assunzione del mio mandato ho
trovato infatti una situazione finanziaria/amministrativa disastrosa: arretrati
enormi nei pagamenti, buste non aperte, appartamento in uno stato pietoso
(...)’’ (cfr. ricorso 10 dicembre 2010).
5.
Preliminarmente va
osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 vOPCi, i militi della protezione
civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio,
inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di
differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e
non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 vOPCi l’autorità
responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3
dell’art. 9 vOPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio
permane fintanto che il differimento non è stato accordato.
Inoltre, chi, per motivi di
salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio
responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e
un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).
6.
In concreto, è pacifico che
il ricorrente è stato regolarmente convocato al Corso di ripetizione. Egli non
si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il
differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato.
Ciò premesso, determinante
è stabilire se il ricorrente, così come sostiene il curatore, malgrado non
abbia presentato nessuna richiesta di differimento o di esonero nelle forme e
nei termini previsti dalla legge, né tanto meno abbia informato l’Ente
regionale dei suoi problemi di salute, si trovava in uno stato di salute tale
da esimerlo dall’imputabilità dell’infrazione contestata, e quindi dalla colpevolezza.
7.
Secondo l’art. 19 cpv. 1
CP (applicabile giusta l’art. 333 cpv. 1 CP), non è punibile colui che al
momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire
secondo tale valutazione. Il cpv. 2 dell’art. 19 CP, dispone invece che, se al
momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il
carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la
pena.
La facoltà di valutare il
carattere illecito del suo atto traduce la capacità intellettuale di un
individuo di conoscere i suoi doveri, di rendersi conto del suo inserimento
nell’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze della società nei
suoi confronti. La facoltà di agire secondo tale valutazione concerne la
volontà e costituisce la risorsa potenziale di volontà minima che permette ad
un individuo di controllare concretamente ed effettivamente il suo
comportamento secondo le norme generalmente ammesse nella società.
Ne consegue che, secondo la
legge, una persona è responsabile se è intellettualmente capace di rendersi
conto che il suo atto è contrario all’ordine giuridico, possedendo la volontà
sufficiente per agire in conformità con il diritto (cfr. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
générale, 2008, pag. 281 e seg., § 860-862).
8.
Nella fattispecie in
esame il ricorrente non apporta alcun elemento utile per ammettere tale
incapacità. Infatti, pur con tutta la comprensione per la grave malattia
cutanea diagnosticata, il certificato medico 25 ottobre 2010 del Dr. med. __________
prodotto dal curatore non attesta un’alterazione dello stato psichico tale da
diminuire le capacità cognitive e intellettive del multato e renderlo incapace
di comprendere le sue responsabilità e di agire di conseguenza. Tra l’altro, si
noti che i precedenti specifici del multato (2006 e 2008) risultano essere precedenti
all’insorgere di tale patologia.
Pur con tutta la comprensione
per la situazione illustrata nel certificato, l’incapacità di amministrarsi e i
conseguenti problemi finanziari che hanno indotto il multato a chiedere una
curatela volontaria ex art. 394 CC – che presuppone comunque sia la capacità di
discernimento del richiedente – non sono liberatori per la mancata
presentazione al corso di ripetizione.
Dal certificato emerge peraltro
che l’insorgente è persona intelligente e piena di idee e, nonostante i
problemi di salute, che non vengono messi in dubbio, egli è desideroso di apprendere
una professione; se ne deduce che detti problemi – seppur tali da giustificare
l’inoltro di una richiesta di prestazioni AI –non sono suscettibili di nuocere alla
sua capacità di intendere e volere.
Inoltre, la condizione di
salute precaria del ricorrente risaliva a un anno prima dei fatti, ragion per
cui egli poteva notificare, all’autorità preposta, il suo stato di salute,
allegando un certificato medico, per essere se del caso esonerato, come
previsto dall’art. 8 OPCi, visti per di più i precedenti. Non essendoci stata
alcuna comunicazione all’autorità e non avendo richiesto ed ottenuto alcun differimento,
egli era di conseguenza tenuto perlomeno a presentarsi il giorno previsto dalla
convocazione. Venendo meno a questo obbligo, per una dimenticanza, egli si è
reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione ascrittagli
dall’autorità di prime cure.
9.
Quanto alla
commisurazione della multa, malgrado i precedenti, questo giudice ritiene che
un importo di fr. 500.- sia confacentemente proporzionato alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti concessi dalla legge.
Si noti, per inciso,
che la mancata presentazione di osservazioni non deve pregiudicare la posizione
dell’interessato, poiché trattasi di una facoltà prevista nel rispetto del
diritto di essere sentito e non di un obbligo.
10.
Giova infine rilevare
che questo giudice non può dare seguito al suggerimento proposto dall’autorità
di prime cure in sede di osservazioni 23 dicembre 2010 di ordinare un lavoro di
pubblica utilità in sostituzione della multa (art. 107 CP), poiché nonostante
le risultanze del certificato medico dal gravame non si evince l’indispensabile
consenso del multato a procedere in tal senso.
In conclusione, il ricorso
dev’essere parzialmente accolto e la multa ridotta.
Rimane salva e riservata la facoltà
per il ricorrente di chiedere – per il tramite del curatore – una rateazione all’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
L’esito del gravame imporrebbe
di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia, data la particolarità
della fattispecie questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del
tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art.
15.
vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 22 Legge
cantonale sulla protezione civile; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 500.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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