Lexipedia

Decisione

30.2010.286

Omissione di partecipare al corso di ripetizione

14 gennaio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione del militare

e della protezione della popolazione con decisione 3 dicembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Corso

__________ svoltosi a __________ dal 26.06 al 02.07.2010.

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 68 cpv. 2, 69 vLPPC e 22 della Legge cantonale

sulla protezione civile.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio curatore

amministrativo, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

C. La Sezione del militare

e della protezione della popolazione propone, per contro, che il gravame sia “parzialmente

respinto” e che la decisione impugnata sia confermata, tramutando la multa in

lavori di pubblica utilità per una questione di equità verso altri militi della

Protezione civile.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 vLPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 68 cpv. 1

lett. a primo periodo LPPC (nella versione in vigore all’epoca dei fatti, che

corrisponde sostanzialmente a quella in vigore dal 1° gennaio 2012), è punito

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque

intenzionalmente, in qualità di persona tenuta a prestare servizio di

protezione civile, si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla

chiamata. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi

di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la

prima volta, a un’azione penale e può limitarsi ad ammonire il colpevole (art.

68.

cpv. 2 vLPPC).

Inoltre, i militi sono tenuti

ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità (art. 22

cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione civile).

3.

La Sezione del militare

e della protezione della popolazione (in seguito, la Sezione) – in applicazione

delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non essersi presentato

e, di conseguenza, di non aver partecipato al Corso di ripetizione della

Protezione civile svoltosi a __________ dal 26 giugno al 2 luglio 2010, senza

presentare tempestiva domanda di differimento e addurre giustificazioni.

Detta decisione è stata presa

dalla Sezione a seguito di un’inchiesta a domicilio eseguita il 28 giugno 2010

alle ore 9.45 dalla Polizia comunale di __________ su richiesta dell’Ente

regionale competente, dalla quale è emerso che il multato, assente dal proprio domicilio,

è stato:

“Contattato

telefonicamente. Si è dimenticato di avvisare della sua assenza per un problema

fisico (a suo dire)’’ (cfr. formulario “inchiesta per assenza

ingiustificata”).

4.

Nel gravame, il curatore

contesta la sanzione inflitta al suo curatelato e sostiene che la Sezione abbia

giudicato impropriamente le spiegazioni addotte circa lo stato di quest’ultimo,

specificando quanto segue:

“Il signor __________ non è

da tempo in grado di badare alle proprie questioni. Per questo motivo sono

stato nominato suo curatore. È in malattia e dovrà a breve sottoporsi a

trattamento psichiatrico.

L’Ufficio AI, riconoscendo

lo stato di salute precario del signor __________, ha formulato un preavviso

favorevole per l’accettazione del suo caso.

L’agire giudicato

negligente del signor __________ è in realtà ascrivibile alla sua incapacità

pressoché totale di affrontare la vita e le responsabilità che essa comporta.

La questione della mancata presenza ai corsi della PC va inserita in un contesto

di marcato e profondo disagio psichico. All’assunzione del mio mandato ho

trovato infatti una situazione finanziaria/amministrativa disastrosa: arretrati

enormi nei pagamenti, buste non aperte, appartamento in uno stato pietoso

(...)’’ (cfr. ricorso 10 dicembre 2010).

5.

Preliminarmente va

osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 vOPCi, i militi della protezione

civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio,

inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di

differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e

non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 vOPCi l’autorità

responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3

dell’art. 9 vOPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio

permane fintanto che il differimento non è stato accordato.

Inoltre, chi, per motivi di

salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio

responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e

un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).

6.

In concreto, è pacifico che

il ricorrente è stato regolarmente convocato al Corso di ripetizione. Egli non

si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il

differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato.

Ciò premesso, determinante

è stabilire se il ricorrente, così come sostiene il curatore, malgrado non

abbia presentato nessuna richiesta di differimento o di esonero nelle forme e

nei termini previsti dalla legge, né tanto meno abbia informato l’Ente

regionale dei suoi problemi di salute, si trovava in uno stato di salute tale

da esimerlo dall’imputabilità dell’infrazione contestata, e quindi dalla colpevolezza.

7.

Secondo l’art. 19 cpv. 1

CP (applicabile giusta l’art. 333 cpv. 1 CP), non è punibile colui che al

momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire

secondo tale valutazione. Il cpv. 2 dell’art. 19 CP, dispone invece che, se al

momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il

carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la

pena.

La facoltà di valutare il

carattere illecito del suo atto traduce la capacità intellettuale di un

individuo di conoscere i suoi doveri, di rendersi conto del suo inserimento

nell’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze della società nei

suoi confronti. La facoltà di agire secondo tale valutazione concerne la

volontà e costituisce la risorsa potenziale di volontà minima che permette ad

un individuo di controllare concretamente ed effettivamente il suo

comportamento secondo le norme generalmente ammesse nella società.

Ne consegue che, secondo la

legge, una persona è responsabile se è intellettualmente capace di rendersi

conto che il suo atto è contrario all’ordine giuridico, possedendo la volontà

sufficiente per agire in conformità con il diritto (cfr. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

générale, 2008, pag. 281 e seg., § 860-862).

8.

Nella fattispecie in

esame il ricorrente non apporta alcun elemento utile per ammettere tale

incapacità. Infatti, pur con tutta la comprensione per la grave malattia

cutanea diagnosticata, il certificato medico 25 ottobre 2010 del Dr. med. __________

prodotto dal curatore non attesta un’alterazione dello stato psichico tale da

diminuire le capacità cognitive e intellettive del multato e renderlo incapace

di comprendere le sue responsabilità e di agire di conseguenza. Tra l’altro, si

noti che i precedenti specifici del multato (2006 e 2008) risultano essere precedenti

all’insorgere di tale patologia.

Pur con tutta la comprensione

per la situazione illustrata nel certificato, l’incapacità di amministrarsi e i

conseguenti problemi finanziari che hanno indotto il multato a chiedere una

curatela volontaria ex art. 394 CC – che presuppone comunque sia la capacità di

discernimento del richiedente – non sono liberatori per la mancata

presentazione al corso di ripetizione.

Dal certificato emerge peraltro

che l’insorgente è persona intelligente e piena di idee e, nonostante i

problemi di salute, che non vengono messi in dubbio, egli è desideroso di apprendere

una professione; se ne deduce che detti problemi – seppur tali da giustificare

l’inoltro di una richiesta di prestazioni AI –non sono suscettibili di nuocere alla

sua capacità di intendere e volere.

Inoltre, la condizione di

salute precaria del ricorrente risaliva a un anno prima dei fatti, ragion per

cui egli poteva notificare, all’autorità preposta, il suo stato di salute,

allegando un certificato medico, per essere se del caso esonerato, come

previsto dall’art. 8 OPCi, visti per di più i precedenti. Non essendoci stata

alcuna comunicazione all’autorità e non avendo richiesto ed ottenuto alcun differimento,

egli era di conseguenza tenuto perlomeno a presentarsi il giorno previsto dalla

convocazione. Venendo meno a questo obbligo, per una dimenticanza, egli si è

reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione ascrittagli

dall’autorità di prime cure.

9.

Quanto alla

commisurazione della multa, malgrado i precedenti, questo giudice ritiene che

un importo di fr. 500.- sia confacentemente proporzionato alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto

nei limiti concessi dalla legge.

Si noti, per inciso,

che la mancata presentazione di osservazioni non deve pregiudicare la posizione

dell’interessato, poiché trattasi di una facoltà prevista nel rispetto del

diritto di essere sentito e non di un obbligo.

10.

Giova infine rilevare

che questo giudice non può dare seguito al suggerimento proposto dall’autorità

di prime cure in sede di osservazioni 23 dicembre 2010 di ordinare un lavoro di

pubblica utilità in sostituzione della multa (art. 107 CP), poiché nonostante

le risultanze del certificato medico dal gravame non si evince l’indispensabile

consenso del multato a procedere in tal senso.

In conclusione, il ricorso

dev’essere parzialmente accolto e la multa ridotta.

Rimane salva e riservata la facoltà

per il ricorrente di chiedere – per il tramite del curatore – una rateazione all’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

L’esito del gravame imporrebbe

di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia, data la particolarità

della fattispecie questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del

tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art.

15.

vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 22 Legge

cantonale sulla protezione civile; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 500.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster