30.2010.288
Manovra di sorpasso a destra
11 febbraio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2010.288
Data decisione, Autorità:
11.02.2013, PRPEN
Titolo:
Manovra di sorpasso a destra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2010.288
35063/709
Bellinzona
11
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina
Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
3 dicembre 2010 n. 35063/709 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 gennaio 2011 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con risoluzione 3
dicembre 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto ad RI 1 una multa di
fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra alla guida della vettura
TI __________.
Fatti accertati il 22
settembre 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa
(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1
CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente occorre
chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito in presenza del
denunciante, dell’agente di polizia e della testimone.
A questa richiesta non può
essere dato seguito tenuto conto che la Legge di procedura per le
contravvenzioni (nella versione 19 dicembre 1994, applicabile alla fattispecie)
prevede che la procedura si svolge in forma scritta. L’insorgente deve sollevare
tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale in ossequio
anche al principio della buonafede processuale.
In questo senso, l’allegato
ricorsuale presentato risulta esaustivo.
Nulla osta, a questo punto,
all’esame del ricorso nel merito sulla base dell’art. 12 vLPContr).
Considerandi
2.
Giusta l’art. 35 cpv. 1
LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato
l’insorgente per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra in seguito a
una denuncia sporta dal sorpassato.
Il denunciante, in un esposto
datato 22 settembre 2010, ha illustrato la presunta manovra nei seguenti
termini:
“(…) In località __________,
poco prima del ponte sull’omonimo fiume, dove la strada forma un dosso a
schiena d’asino, con [visibilità] limitata, esponevo il segnale di direzione
sinistro.
Questo perché subito [dopo]
il dosso volevo svoltare da quella parte per raggiungere la discarica Comunale.
Proprio nel momento in cui
mi concentravo sul traffico e sulla manovra da eseguire, improvvisamente il
conducente di un’automobile proveniente da tergo non trovava di meglio che sorpassarmi
sulla destra, peraltro a velocità alquanto sostenuta e pericolosa.
L’azzardata manovra mi ha
obbligato a spostarmi a sinistra, oltre la linea di sicurezza continua, alfine di
agevolare il rientro di quest’automobile, che contrariamente sarebbe finita diritta
contro il guidovia di destra, per non dire nel fiume sottostante.
Denuncio questo fatto
siccome che con quest’azzardata manovra tale automobilista ha messo in pericolo
sia la sua incolumità che la mia. Difatti spostandomi pericolosamente a
sinistra avrei potuto scontrarmi con qualche veicolo sopraggiungente in senso
contrario, che fortunatamente era ancora abbastanza distante (…).”
4.
Il ricorrente nel
proprio gravame, pur ammettendo di aver superato l’altro conducente sulla
destra, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli, fornendo la seguente spiegazione:
“Come avevo già annunciato (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2010 e
osservazioni 12 novembre 2010, ndr) il sottoscritto non ha fatto nessun
sorpasso a destra, ma bensì, dopo che l’automobile che mi precedeva aveva messo
la freccia a sinistra chiaramente per svoltare, e si era accostato sulla
sinistra della carreggiata procedendo alla velocità di 25/30 km /h come lui
stesso [h]a dichiarato, il sottoscritto aveva semplicemente scansato rimanendo
sulla stessa corsia l’automobile in questione.” Egli sostiene inoltre di
aver spiegato all’agente di polizia di aver scansato l’auto dopo che questa si
era messa in preselezione, sottolineando tra l’altro che la manovra del
denunciante è stata eseguita in corrispondenza della linea di sicurezza
continua.
5.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.
In concreto, l’intenzione del
denunciante di svoltare a sinistra, come pure la presenza del segnale di
direzione sinistro sono ammesse da ambo le parti.
Entra perciò in considerazione
l’art. 35 cpv. 6 LCStr, secondo cui i veicoli che si mettono in preselezione
per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra. Resta però il
dubbio sulla posizione del denunciante al momento del sorpasso e di conseguenza
sull’esistenza di uno spazio sufficiente per effettuare il sorpasso sulla
destra.
Il ricorrente, senza
specificare esattamente dove è avvenuto il sorpasso, si limita ad asserire che il
denunciante circolava da parecchie centinaia di metri al limite sinistro della
corsia a bassa velocità con l’indicatore di direzione inserito, ovvero in
preselezione per svoltare a sinistra. Specifica poi di averlo superato sulla
destra senza pericolo, rimanendo nella sua corsia di marcia, in quanto avrebbe
avuto lo spazio necessario; egli afferma pure che la sua velocità non poteva
essere eccessiva, stante l’incedere ridotto del mezzo superato. Anche le
dichiarazioni del denunciante non permettono di stabilire il punto esatto in
cui è avvenuto il sorpasso; se da un lato egli sembra situare la manovra ancor
prima o in corrispondenza del dosso, dall’altro lato egli afferma di essere
stato sorpassato “mentre si concentrava sul traffico e sulla manovra da
eseguire”, dichiarazione che induce a credere, come ritenuto dalla polizia
(cfr. D3 verbale d'interrogatorio 14 ottobre 2010), che la manovra sia avvenuta
nel mentre egli si accingeva a svoltare a sinistra, ovvero dopo il dosso.
D’altra parte, il sorpasso di
un veicolo Jeep sul ponte della __________ non è invero concepibile neanche con
un veicolo di piccole dimensioni, ciò che induce a credere che, per quanto avventata
fosse la manovra compiuta dal ricorrente – tale forse da sorprendere il
co-protagonista e indurlo d’istinto a spostarsi a sinistra – la stessa non può
essere a priori ritenuta illecita e incompatibile con un sorpasso di una
vettura in preselezione, come sostenuto dal ricorrente.
Ad ogni buon conto, oltre alle
due versioni dei protagonisti non sussistono altre prove che possano convincere
questo giudice della sua colpevolezza.
Ben ponderate le due versioni,
non vi è motivo di favorire quella fornita dal denunciante a discapito di
quella del denunciato e viceversa anche se, a ben vedere, mal si comprende come
abbia fatto il denunciante, nella situazione di estremo pericolo da lui
asserita, a notare la targa di un veicolo che lo stava sorpassando “improvvisamente”
e che procedeva a una velocità, a suo dire, “sostenuta e pericolosa”.
6.
In conclusione, persistendo dubbi e incertezze circa
l’effettiva posizione del denunciante e non offrendo le due versioni
contrastanti risposte sufficienti in merito, il giudice non può pervenire al
convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli e pertanto il ricorso deve essere accolto in applicazione del
principio “in dubio pro reo”, che caratterizza il procedimento penale.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 35 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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