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Decisione

30.2010.288

Manovra di sorpasso a destra

11 febbraio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione 3

dicembre 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto ad RI 1 una multa di

fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra alla guida della vettura

TI __________.

Fatti accertati il 22

settembre 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione

impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa

sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa

(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1

CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente occorre

chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito in presenza del

denunciante, dell’agente di polizia e della testimone.

A questa richiesta non può

essere dato seguito tenuto conto che la Legge di procedura per le

contravvenzioni (nella versione 19 dicembre 1994, applicabile alla fattispecie)

prevede che la procedura si svolge in forma scritta. L’insorgente deve sollevare

tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale in ossequio

anche al principio della buonafede processuale.

In questo senso, l’allegato

ricorsuale presentato risulta esaustivo.

Nulla osta, a questo punto,

all’esame del ricorso nel merito sulla base dell’art. 12 vLPContr).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 35 cpv. 1

LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato

l’insorgente per aver effettuato una manovra di sorpasso a destra in seguito a

una denuncia sporta dal sorpassato.

Il denunciante, in un esposto

datato 22 settembre 2010, ha illustrato la presunta manovra nei seguenti

termini:

“(…) In località __________,

poco prima del ponte sull’omonimo fiume, dove la strada forma un dosso a

schiena d’asino, con [visibilità] limitata, esponevo il segnale di direzione

sinistro.

Questo perché subito [dopo]

il dosso volevo svoltare da quella parte per raggiungere la discarica Comunale.

Proprio nel momento in cui

mi concentravo sul traffico e sulla manovra da eseguire, improvvisamente il

conducente di un’automobile proveniente da tergo non trovava di meglio che sorpassarmi

sulla destra, peraltro a velocità alquanto sostenuta e pericolosa.

L’azzardata manovra mi ha

obbligato a spostarmi a sinistra, oltre la linea di sicurezza continua, alfine di

agevolare il rientro di quest’automobile, che contrariamente sarebbe finita diritta

contro il guidovia di destra, per non dire nel fiume sottostante.

Denuncio questo fatto

siccome che con quest’azzardata manovra tale automobilista ha messo in pericolo

sia la sua incolumità che la mia. Difatti spostandomi pericolosamente a

sinistra avrei potuto scontrarmi con qualche veicolo sopraggiungente in senso

contrario, che fortunatamente era ancora abbastanza distante (…).”

4.

Il ricorrente nel

proprio gravame, pur ammettendo di aver superato l’altro conducente sulla

destra, contesta recisamente l’infrazione ascrittagli, fornendo la seguente spiegazione:

“Come avevo già annunciato (verbale di interrogatorio 14 ottobre 2010 e

osservazioni 12 novembre 2010, ndr) il sottoscritto non ha fatto nessun

sorpasso a destra, ma bensì, dopo che l’automobile che mi precedeva aveva messo

la freccia a sinistra chiaramente per svoltare, e si era accostato sulla

sinistra della carreggiata procedendo alla velocità di 25/30 km /h come lui

stesso [h]a dichiarato, il sottoscritto aveva semplicemente scansato rimanendo

sulla stessa corsia l’automobile in questione.” Egli sostiene inoltre di

aver spiegato all’agente di polizia di aver scansato l’auto dopo che questa si

era messa in preselezione, sottolineando tra l’altro che la manovra del

denunciante è stata eseguita in corrispondenza della linea di sicurezza

continua.

5.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.

In concreto, l’intenzione del

denunciante di svoltare a sinistra, come pure la presenza del segnale di

direzione sinistro sono ammesse da ambo le parti.

Entra perciò in considerazione

l’art. 35 cpv. 6 LCStr, secondo cui i veicoli che si mettono in preselezione

per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra. Resta però il

dubbio sulla posizione del denunciante al momento del sorpasso e di conseguenza

sull’esistenza di uno spazio sufficiente per effettuare il sorpasso sulla

destra.

Il ricorrente, senza

specificare esattamente dove è avvenuto il sorpasso, si limita ad asserire che il

denunciante circolava da parecchie centinaia di metri al limite sinistro della

corsia a bassa velocità con l’indicatore di direzione inserito, ovvero in

preselezione per svoltare a sinistra. Specifica poi di averlo superato sulla

destra senza pericolo, rimanendo nella sua corsia di marcia, in quanto avrebbe

avuto lo spazio necessario; egli afferma pure che la sua velocità non poteva

essere eccessiva, stante l’incedere ridotto del mezzo superato. Anche le

dichiarazioni del denunciante non permettono di stabilire il punto esatto in

cui è avvenuto il sorpasso; se da un lato egli sembra situare la manovra ancor

prima o in corrispondenza del dosso, dall’altro lato egli afferma di essere

stato sorpassato “mentre si concentrava sul traffico e sulla manovra da

eseguire”, dichiarazione che induce a credere, come ritenuto dalla polizia

(cfr. D3 verbale d'interrogatorio 14 ottobre 2010), che la manovra sia avvenuta

nel mentre egli si accingeva a svoltare a sinistra, ovvero dopo il dosso.

D’altra parte, il sorpasso di

un veicolo Jeep sul ponte della __________ non è invero concepibile neanche con

un veicolo di piccole dimensioni, ciò che induce a credere che, per quanto avventata

fosse la manovra compiuta dal ricorrente – tale forse da sorprendere il

co-protagonista e indurlo d’istinto a spostarsi a sinistra – la stessa non può

essere a priori ritenuta illecita e incompatibile con un sorpasso di una

vettura in preselezione, come sostenuto dal ricorrente.

Ad ogni buon conto, oltre alle

due versioni dei protagonisti non sussistono altre prove che possano convincere

questo giudice della sua colpevolezza.

Ben ponderate le due versioni,

non vi è motivo di favorire quella fornita dal denunciante a discapito di

quella del denunciato e viceversa anche se, a ben vedere, mal si comprende come

abbia fatto il denunciante, nella situazione di estremo pericolo da lui

asserita, a notare la targa di un veicolo che lo stava sorpassando “improvvisamente”

e che procedeva a una velocità, a suo dire, “sostenuta e pericolosa”.

6.

In conclusione, persistendo dubbi e incertezze circa

l’effettiva posizione del denunciante e non offrendo le due versioni

contrastanti risposte sufficienti in merito, il giudice non può pervenire al

convincimento che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli e pertanto il ricorso deve essere accolto in applicazione del

principio “in dubio pro reo”, che caratterizza il procedimento penale.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 35 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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