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Decisione

30.2010.29

Contestazione dell'ammontare della rendita di vecchiaia. Dopo aver interpellato l'ex datore di lavoro del ricorrente il Tribunale ha confermato la correttezza della registrazione dei contributi nel co

4 aprile 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 9 febbraio 2011 __________ ha risposto alle domande del TCA (doc.

XIV).

L. Gli

accertamenti sono stati trasmessi per osservazioni alle parti (doc. XV e XVI),

le quali sono rimaste silenti.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

nel

merito

Considerandi

2.

In

concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione

ha preso in considerazione l’ammontare corretto del reddito percepito dal

ricorrente nel 1979 e nel 1985 nel calcolo della rendita.

3.

A

norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli

uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per

l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il

primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età

stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono

pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi

diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di

accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.

29.

cpv. 1 LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.

a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).

Il

calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,

dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti

educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età

conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29

quater LAVS).

Esso si

compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma

dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore

di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non

corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito

dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

4.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29.

bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa

con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

5.

Nel

caso di specie RI 1, nato l’__________ 1945, con il compimento del 65° anno di

età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° settembre 2010.

Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21.

cpv. 2 LAVS).

Con

la decisione contestata l’interessato è stato messo al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione completo (scala 44, ossia

la scala massima), avendo contribuito dal 1966 (anno seguente il compimento del

20° anno di età) al 2009 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita),

senza nessuna lacuna contributiva.

Il

ricorrente contesta l’ammontare del reddito annuo medio determinante e meglio

la registrazione dei redditi conseguiti nel 1979 (fr. 21'344) e nel 1985 (fr.

29'212), ritenendo che essi siano troppo bassi rispetto a quelli degli anni

precedenti e successivi, malgrado abbia lavorato ininterrottamente presso __________

nella misura del 100%.

6.

A

norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi

è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni

necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i

particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e

dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati

nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi

alla cassa di compensazione.

Secondo

l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di

compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle

registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.

L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione

competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di

compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni

singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la

domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).

L’assicurato

può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro

30.

giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante

decisione (cpv. 2). Se non è domandato

nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di

rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte

nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica

l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti

o debitamente provati (cpv. 3).

Questo

vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione

di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova

indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio

inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali

sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale,

l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF

117.

V 261 = RCC 1992 pag. 378).

Le

correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione

dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi

arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di

perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460

consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA, i contributi versati a nome di uno dei

coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo il

termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto

dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi

del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del

19.

novembre 2001). Trattasi di un errore di registrazione quando i contributi

sono iscritti nel conto individuale della moglie, ma versati dal marito, a

seguito delle decisioni di contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag.

459).

7.

In

concreto l'assicurato a sostegno della sua tesi ha prodotto uno scritto de __________

del 13 dicembre 2010 del seguente tenore:

"

__________ è tenuta a conservare i documenti relativi alle varie

modifiche per 10 anni. Alla scadenza questi giustificativi sono messi al

macero.

Nei nostri archivi abbiamo potuto

ricuperare le liste dei certificati di salario per il 1979 e il 1985 del

personale.

Le stesse erano utilizzate per

allestire il duplicato del certificato di salario del relativo anno, nel caso

in cui risultava smarrito.

L’importo annuo lordo presumibile che

si indicava, corrispondeva alla lettera A; vale a dire CHF 32'210.00 per il

1979.

e CHF 42'812.00 per il 1985.” (doc. C3)

Pendente

causa il TCA ha interpellato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

e __________ (doc. IX e X).

L’Ufficio

di tassazione ha informato questo Tribunale di non poter rispondere poiché non

più in possesso dei documenti richiesti relativi agli anni 1979 e 1985 (doc.

XII).

A __________ è stato

chiesto:

" 1. Cosa

intendete per importo annuo lordo “presumibile”? In particola-

re,

sulla base delle liste “dei certificati di salario” recuperate nei

vostri archivi, gli importi di fr. 32'210.00 per il 1979 e di fr. 42'812.00 per

il 1985 sono i salari lordi che RI 1 ha effettivamente conseguito in

quegli anni o i salari che potrebbe aver conseguito?

2.

Nel caso in cui si tratta dei salari che potrebbe aver

conseguito, per quale motivo nelle liste dei certificati di salario non

figurano gli importi lordi annui che il singolo dipendente ha effettivamente

percepito?

3.

In cosa consiste esattamente la lista dei certificati di salario?

In particolare nelle liste, di regola, figura il salario lordo annuo conseguito

effettivamente da ogni dipendente, che viene iscritto sia nel certificato di

salario originale che nel conto individuale di ogni singola persona?

4.

Dagli atti emerge che nel conto individuale di RI 1 nel 1979 è

stato registrato un reddito lordo di fr. 21'344 e nel 1985 di fr. 29'212? Come

potete spiegare questa differenza rispetto ai dati indicati nella lista dei

certificati di salario?

5.

Nello scritto del 13 dicembre 2010 affermate che le liste erano

utilizzate per allestire il duplicato del certificato di salario del relativo

anno nel caso in cui andava smarrito. Esistono ancora delle copie dei

certificati di salario di quegli anni? E’ possibile stabilire l’ammontare dei

contributi AVS pagati in quegli anni sul salario percepito da RI 1?” (doc. IX)

__________ ha affermato:

"

1.

Dalle ulteriori verifiche risulta che il signor RI 1 ha effettiva-

effettivamente ricevuto gli importi

indicati.

2.

Vedi punto 1.

3.

La

lista si riferisce ai dati salariali di quegli anni ed era utilizzata per

l’allestimento del duplicato del certificato di salario, qualora il dipendente

l’avesse smarrito. Il certificato di salario rispecchia quanto è stato versato

dalla __________ al collaboratore.

4.

I

dati indicati come reddito lordo figurano sulla lista della CO 1. La differenza

potrebbe essere dovuta ad assenza di lunga durata per malattia o infortunio. In

effetti, una nostra ulteriore ricerca ci indica che il signor RI 1 dal 13.5.1985

è stato impiegato al 50% a __________ a causa di un infortunio e per questo

periodo ha versato solo parzialmente i contributi AVS. Per quel che concerne il

1979.

non è possibile risalire ad eventuali assenze per malattia o infortunio.

Sicuramente il signor RI 1 potrà confermare se ha avuto queste assenze. Se la __________

ha versato prestazioni per infortunio o malattia in sostituzione dello

stipendio, non sono stati versati contributi AVS, comunque questa è l’ipotesi

più probabile. In questi casi subentra una diminuzione delle quote versate. Le

stesse hanno altresì effetto sul calcolo delle imposte.

5.

Copie

dei certificati di quegli anni non ne esistono; difficilmente era necessario

allestirne. L’ammontare dei contributi AVS, secondo le liste inviate al signor RI

1, equivale a CHF 1'067.00 per l’anno 1979 e CHF 1'460 per l’anno 1985.” (doc. XIV)

Dalle

risposte fornite da __________, su cui, invitato a prendere posizione, il

ricorrente è rimasto silente, emerge che la diminuzione dell’importo registrato

nel CI nel 1979 e nel 1985 rispetto a quanto percepito negli anni precedenti e

seguenti è verosimilmente dovuto alla circostanza che l’interessato negli anni

litigiosi ha subito una malattia e/o un infortunio che lo hanno reso

parzialmente incapace al lavoro per un determinato periodo con conseguente

diminuzione del salario soggetto a contribuzione (cfr. doc. XIV: “La

differenza potrebbe essere dovuta ad assenza di lunga durata per malattia o

infortunio. In effetti, una nostra ulteriore ricerca ci indica che il

signor RI 1 dal 13.5.1985 è stato impiegato al 50% a __________ a causa di un

infortunio e per questo periodo ha versato solo parzialmente i contributi AVS”,

cfr. anche art. 6 OAVS).

Del

resto mentre l’insorgente non ha comprovato, e neppure reso verosimile, che vi

sia stato un errore da parte del suo datore di lavoro nella registrazione dei

salari soggetti a contribuzione percepiti nel 1979 e nel 1985, __________ ha

spiegato il motivo delle differenze riscontrate dal ricorrente (doc. XIV).

8.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

9.

In

concreto, ritenuto che l’insorgente non ha comprovato e neppure reso verosimile

che le registrazioni dei redditi del 1979 e del 1985 nel suo CI sono errate, la

Cassa ha rettamente preso in considerazione un importo complessivo dal 1966 (anno

d’inizio dell’obbligo contributivo) al 2009 (anno precedente il pensionamento) di

fr. 2'094'710 (doc. 2).

A

questo proposito va rammentato che il reddito annuo medio (RAM) è composto

dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, eventualmente dopo lo

splitting, e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il

proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di

contribuzione.

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e

dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per

gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1966.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.336.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (44

anni).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 63’603

(2’094’710 X 1.336 : 44 anni).

Per

ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di

16.

anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita

minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

L’insorgente

ha avuto due figli, nati nel 1975, rispettivamente nel 1977.

In

concreto vanno attribuiti accrediti dal 1976 (anno susseguente la nascita del

primo figlio) al 1993 (compimento del 16.o anno di età della seconda figlia).

Infatti, nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge

il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue

(art. 52f cpv. 1 OAVS).

Da

rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone

coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i

coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente

formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x

numero bonifici educativi

durata di

contribuzione computabile

Ne

consegue quindi che all'assicurato vanno computati 18 mezzi accrediti per un

importo di fr. 8’395 (1’140 X 12 X 3 X 18/2 : 44 anni).

Il

reddito annuo medio (RAM) della rendita del ricorrente corrisponde, nel 2010, a fr. 72’504 (63’603 + 8’395 = 71’998, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo

le tabelle UFAS) per un rendita di fr. 2'152 come calcolato dall’amministrazione.

In

conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,

questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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