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Decisione

30.2010.3

Contributi AVS. Persona senza attività. Tassazione con reddito d'altra fonte. Aiuti di famigliari. Agire della Cassa corretto

4 febbraio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Il Tribunale federale

ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla

Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio

2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività

lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I

contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita

durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2

OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per

il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale

passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza

sono vincolanti per l'amministrazione

(Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito

conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4

OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le

casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto

fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al

reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a

quest'imposta è vincolante per

le casse di compensazione. Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori

indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

6. La

Cassa CO 1 ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta della

comunicazione dell'Ufficio di

tassazione competente. L'Amministrazione

ha quindi ritenuto per l'anno

2006 un dispendio di CHF 50'000.00 tratto dalla notifica di tassazione IC 2006.

Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e

sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante

che ne è scaturita la Cassa ha calcolato in CHF 1'957,40 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività

lucrativa per il 2006. Analogamente la Cassa ha fatto per l’anno successivo.

L'insorgente contesta gli importi e chiede,

vista la sua situazione economica difficile per l’assenza di lavoro,

implicitamente, di versare il contributo minimo come ha sempre fatto.

7. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi

sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i

suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

Considerandi

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.

8.

, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Va a questo

proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA,

gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della

realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

8.

In

concreto va dapprima evidenziato come le decisioni di tassazione qui in discussione

sono definitive e non risultano essere oggetto di impugnativa da parte

dell’assicurato, circostanza d’altronde da questi non sostenuta. L'autorità

fiscale competente ha determinato il reddito acquisito sotto forma di rendite e

la Cassa ha quindi ritenuto lo stesso per il calcolo dei contributi dovuti e lo

ha fatto mediante due distinte decisioni per l’anno 2006 e per l’anno 2007.

9.

Per

l’anno 2006 la decisione è stata emanata l’11 agosto 2009 e l’assicurato si è

opposto alla stessa con scritto del 25 novembre 2009. Non fa nessun dubbio quindi,

come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione stessa e nelle

osservazioni al gravame, che l’impugnativa esercitata fosse intempestiva e come

tale correttamente ritenuta dalla CO 1. Alla Cassa si può qui rimproverare una

certa imprecisione nel dispositivo della decisione su opposizione emessa. In

luogo di indicare il respingimento dell’opposizione inoltrata contro la

decisione di fissazione dei contributi per il 2006 l’amministrazione avrebbe

dovuto pronunciare l’irricevibilità dell’opposizione siccome tardiva. Per

l’anno 2006 quindi la decisione formale dell’11 agosto 2009 è cresciuta in

giudicato, l’opposizione è stata intempestiva ed il ricorso contro tale

declaratoria appare da respingere in questa sede.

Nulla sarebbe comunque cambiato se l’opposizione fosse stata

inoltrata a tempo. In effetti il ricorrente stesso non contesta che la Cassa si

sia rifatta alla decisione di tassazione e che questa sia definitiva siccome

non impugnata. Come rilevato nelle considerazioni precedenti l’autorità

amministrativa ed il giudice sono vincolati alla decisione di tassazione. In

casu lo stesso ricorrente ammette di avere vissuto grazie al sostentamento

della sorella e di altri parenti. Questi importi, costituenti rendite, sono

stati ritenuti in sede fiscale

e, sulla base della decisione di tassazione del 2006, sono stati considerati

dalla Cassa per fissare i contributi dovuti. Il calcolo del contributo

richiesta non è contestato dal ricorrente ed appare corretto.

10.

Anche

per quanto attiene al 2007 il ricorso dell’assicurato non merita protezione. Infatti

il signor RI 1 non contesta l’importo ritenuto dalla CO 1 siccome lo stesso è desunto

dalla tassazione dell’anno. L’agire dell’amministrazione appare corretto in sè,

il reddito conseguito d’altra fonte, ammesso dallo stesso ricorrente per il 2007,

data la sua impossibilità all’esercizio di un’attività lucrativa, reddito

derivante dall’aiuto di parenti, è stato correttamente ritenuto dalla CO 1

quale rendita soggetta alla percezione dei contributi, contributi che risultano

correttamente calcolati e comunque non posti in discussione dal ricorrente.

Nel cuo ricorso RI 1 invoca la sua dignità, la sua assenza di possibilità

di lavoro e la lodevole assenza di peso sulla società grazie all’aiuto dei

parenti. Questi argomenti, pur seri e da considerare in ottica del rispetto

delle scelte del ricorrente, non giovano comunque in casu alla sua causa. Non

va poi dimenticato che adeguato contributo AVS permetterà al qui ricorrente (od

eventualmente ai suoi superstiti), alla realizzazione delle premesse di legge,

di beneficiare di adeguata rendita. L’amministrazione, cui gli atti vengono

retrocessi per le conseguenti procedure d’incasso, valuterà tali argomentazioni

(contenute nel ricorso) nell’ottica dell’eventuale richiesta di rateazione del

debito che il ricorrente potrebbe inoltrare.

11.

Da

quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, senza carico di

tasse e spese, per quanto attiene la decisione su opposizione riferita ai

contributi del 2007 siccome il contributo calcolato correttamente. Per quanto

attiene al contributo 2006 il ricorso appare da respingere siccome

l’opposizione è stata tardivamente inoltrata e la decisione dell’11 agosto 2009

è cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

contro la decisione su opposizione 14 dicembre 2009 emessa dalla Cassa CO 1 con

cui sono state confermate le decisioni dell’11 agosto 2009 e del 20 ottobre

2009 di fissazione dei contributi per gli anni 2006 e 2007 é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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