30.2010.3
Contributi AVS. Persona senza attività. Tassazione con reddito d'altra fonte. Aiuti di famigliari. Agire della Cassa corretto
4 febbraio 2010Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2010.3
Data decisione, Autorità:
04.02.2010, TCA
Titolo:
Contributi AVS. Persona senza attività. Tassazione con reddito d'altra fonte. Aiuti di famigliari. Agire della Cassa corretto
CONTRIBUTI
REDDITO
TASSAZIONE
art. 3 cpv. 1 LAVS
art. 10 cpv. 1 LAVS
art. 10 cpv. 2 LAVS
art. 28 cpv. 1 OAVS
art. 28 cpv. 2 OAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 29 cpv. 1 OAVS
art. 29 cpv. 2 OAVS
art. 29 cpv. 3 OAVS
art. 29 cpv. 4 OAVS
art. 29 cpv. 6 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.3
30.2010.6
IR/lb
Lugano
4 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
considerato, in fatto
A. RI
1 è affiliato alla CO 1 dal 2001 quale persona senza attività. Per gli anni
2006 e 2007, con decisioni 11 agosto e del 20 ottobre 2009,
l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’assicurato fondandosi
sulle decisioni di tassazione definitive del competente UT che ha ritenuto
redditi d’altra fonte per CHF 50'000.00 sia per il 2006 che per l’anno successivo.
Scontento
delle decisioni formali l’assicurato ha formulato opposizione contro i due
provvedimenti. La CO 1 ha ritenuto come l’opposizione avverso la prima
decisione (dell’11 agosto 2009), siccome inoltrata il 25 novembre 2009, fosse
tardiva mentre l’opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi
del 2007, emessa il 20 ottobre 2009, fosse da respingere siccome infondata.
B. RI
1, con gravame del 13 gennaio 2010, si aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
indicando come in effetti egli sia stato tassato d’ufficio nei periodi d'interesse,
ammette di non avere potuto svolgere attività lavorativa e di avere ricevuto un
aiuto materiale da parenti per il suo sostentamento. Il ricorrente ammette
quindi di avere fatto capo a redditi d’altra fonte, rileva però di non essere a
carico della collettività siccome non ha fatto capo all’assistenza e di essere
persona dignitosa, con figlio a carico. L’assicurato chiede quindi di rivedere
le decisioni di fissazione dei contributi.
C. Dal
canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 18 gennaio 2010, propone la
reiezione del gravame osservando come l’opposizione contro la decisione dell’11
agosto 2009 fosse irricevibile mentre quella contro la decisione del 20 ottobre
2009 da respingere la Cassa essendo vincolata agli accertamenti dell’autorità
fiscale. Non sono state acquisite ulteriori prove. Al ricorrente è stata
offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione
di nuove prove ciò che ha fatto con scritto 1° febbraio 2010 (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato
e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile. Giusta l'art. 10
cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da CHF 382.00 a CHF 8'400.00. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a CHF 382.00,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli
e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi
con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né
di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,
si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni
sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e
176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
4. La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (codificata nelle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione
valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN) considera come reddito conseguito
sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione
militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto
di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite
e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da uno Stato estero (RCC
1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite
per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite
vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H 160/05 del 2 febbraio 2006;
Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia
(art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che implicano una cessione di elementi
di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario
detiene un diritto d'abitazione
(art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle
autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di
brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi
provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa (RCC 1951
pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979
pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag.
454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un
divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato,
esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del
coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204
= DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le
prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le indennità giornaliere dall'AI (RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990
pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i
figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le
rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se
l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa CO 1 (RCC
1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di
mantenimento del diritto di famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089
DIN), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed
il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza, ai fini
dell’art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser,
Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte
della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il
regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437
consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto
ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
Fatti
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Il Tribunale federale
ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla
Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio
2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.
118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
5. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività
lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I
contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita
durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2
OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per
il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale
passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza
sono vincolanti per l'amministrazione
(Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito
conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4
OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le
casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto
fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a
quest'imposta è vincolante per
le casse di compensazione. Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori
indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
6. La
Cassa CO 1 ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta della
comunicazione dell'Ufficio di
tassazione competente. L'Amministrazione
ha quindi ritenuto per l'anno
2006 un dispendio di CHF 50'000.00 tratto dalla notifica di tassazione IC 2006.
Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendita e
sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante
che ne è scaturita la Cassa ha calcolato in CHF 1'957,40 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività
lucrativa per il 2006. Analogamente la Cassa ha fatto per l’anno successivo.
L'insorgente contesta gli importi e chiede,
vista la sua situazione economica difficile per l’assenza di lavoro,
implicitamente, di versare il contributo minimo come ha sempre fatto.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i
suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
Considerandi
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.
, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Va a questo
proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA,
gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della
realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti
(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
8.
In
concreto va dapprima evidenziato come le decisioni di tassazione qui in discussione
sono definitive e non risultano essere oggetto di impugnativa da parte
dell’assicurato, circostanza d’altronde da questi non sostenuta. L'autorità
fiscale competente ha determinato il reddito acquisito sotto forma di rendite e
la Cassa ha quindi ritenuto lo stesso per il calcolo dei contributi dovuti e lo
ha fatto mediante due distinte decisioni per l’anno 2006 e per l’anno 2007.
9.
Per
l’anno 2006 la decisione è stata emanata l’11 agosto 2009 e l’assicurato si è
opposto alla stessa con scritto del 25 novembre 2009. Non fa nessun dubbio quindi,
come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione stessa e nelle
osservazioni al gravame, che l’impugnativa esercitata fosse intempestiva e come
tale correttamente ritenuta dalla CO 1. Alla Cassa si può qui rimproverare una
certa imprecisione nel dispositivo della decisione su opposizione emessa. In
luogo di indicare il respingimento dell’opposizione inoltrata contro la
decisione di fissazione dei contributi per il 2006 l’amministrazione avrebbe
dovuto pronunciare l’irricevibilità dell’opposizione siccome tardiva. Per
l’anno 2006 quindi la decisione formale dell’11 agosto 2009 è cresciuta in
giudicato, l’opposizione è stata intempestiva ed il ricorso contro tale
declaratoria appare da respingere in questa sede.
Nulla sarebbe comunque cambiato se l’opposizione fosse stata
inoltrata a tempo. In effetti il ricorrente stesso non contesta che la Cassa si
sia rifatta alla decisione di tassazione e che questa sia definitiva siccome
non impugnata. Come rilevato nelle considerazioni precedenti l’autorità
amministrativa ed il giudice sono vincolati alla decisione di tassazione. In
casu lo stesso ricorrente ammette di avere vissuto grazie al sostentamento
della sorella e di altri parenti. Questi importi, costituenti rendite, sono
stati ritenuti in sede fiscale
e, sulla base della decisione di tassazione del 2006, sono stati considerati
dalla Cassa per fissare i contributi dovuti. Il calcolo del contributo
richiesta non è contestato dal ricorrente ed appare corretto.
10.
Anche
per quanto attiene al 2007 il ricorso dell’assicurato non merita protezione. Infatti
il signor RI 1 non contesta l’importo ritenuto dalla CO 1 siccome lo stesso è desunto
dalla tassazione dell’anno. L’agire dell’amministrazione appare corretto in sè,
il reddito conseguito d’altra fonte, ammesso dallo stesso ricorrente per il 2007,
data la sua impossibilità all’esercizio di un’attività lucrativa, reddito
derivante dall’aiuto di parenti, è stato correttamente ritenuto dalla CO 1
quale rendita soggetta alla percezione dei contributi, contributi che risultano
correttamente calcolati e comunque non posti in discussione dal ricorrente.
Nel cuo ricorso RI 1 invoca la sua dignità, la sua assenza di possibilità
di lavoro e la lodevole assenza di peso sulla società grazie all’aiuto dei
parenti. Questi argomenti, pur seri e da considerare in ottica del rispetto
delle scelte del ricorrente, non giovano comunque in casu alla sua causa. Non
va poi dimenticato che adeguato contributo AVS permetterà al qui ricorrente (od
eventualmente ai suoi superstiti), alla realizzazione delle premesse di legge,
di beneficiare di adeguata rendita. L’amministrazione, cui gli atti vengono
retrocessi per le conseguenti procedure d’incasso, valuterà tali argomentazioni
(contenute nel ricorso) nell’ottica dell’eventuale richiesta di rateazione del
debito che il ricorrente potrebbe inoltrare.
11.
Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, senza carico di
tasse e spese, per quanto attiene la decisione su opposizione riferita ai
contributi del 2007 siccome il contributo calcolato correttamente. Per quanto
attiene al contributo 2006 il ricorso appare da respingere siccome
l’opposizione è stata tardivamente inoltrata e la decisione dell’11 agosto 2009
è cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
contro la decisione su opposizione 14 dicembre 2009 emessa dalla Cassa CO 1 con
cui sono state confermate le decisioni dell’11 agosto 2009 e del 20 ottobre
2009 di fissazione dei contributi per gli anni 2006 e 2007 é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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