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Decisione

30.2010.30

Ricorso contro decisone di fissazione del contributo minimo. Agire corretto della Cassa. Domanda di condono non esaminabile in difetto di decisione su opposizione sul tema

1 febbraio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’

Agenzia di __________ AVS ha trasmesso 24 settembre 2010 alla CCC __________ di

__________ il questionario relativo all’affiliazione di persona senza attività

lucrativa di RI 1, nato il __________ 1956, precedentemente domiciliato in __________

e divorziato dal __________. A seguito di tale atto la cassa CO 1 ha confermato

l’affiliazione il successivo 6 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ha fissato, in via provvisoria, i contributi dovuti dall’assicurato per il periodo dal 1 giugno 2010 a fine del medesimo anno (contributo minimo dovuto pro rata pari a CHF 237,85 doc. 6 e 7).

B. A

fronte dell’opposizione 5 novembre 2010 dell’assicurato l’amministrazione ha confermato

il provvedimento con decisione su opposizione del 19 novembre scorso.

L’amministrazione ha ritenuto dato un obbligo contributivo, assenza di

attività, ed ha confermato il contributo minimo dovuto pro rata. Visto come

nell’opposizione l’assicurato avesse chiesto il condono la Cassa ha, conformemente all’art. 32 OAVS, indicato la sua volontà di trasmettere la richiesta

all'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento (USSI) di

Bellinzona, competente per esprimersi in merito.

C. Con ricorso del 23 novembre 2010 (doc. I) l'assicurato ribadisce le sue difficoltà, indica la pendenza di una

contestazione in materia di AI, segnala di non disporre del minimo vitale,

rammenta una procedura pendente presso il TCA e relativa a prestazioni

complementari (inc. 33.2010.19 che sarà evasa separatamente non appena

possibile, contestazione avente per oggetto una decisione in materia di PC con

riferimento all’inizio del riconoscimento delle prestazioni). Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della decisione presa ed ha ribadito che, in possesso del

preavviso dell'USSI, la domanda

di condono sarà decisa con l’indicazione dei rimedi giuridici (doc. III).

Al ricorrente è stata

concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione

di specifiche prove (doc. IV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Controverso

in concreto è sostanzialmente il calcolo dei contributi dovuti. L’assicurato

pone pure la questione del condono degli stessi a motivo di un estremo disagio

economico.

Va

rammentato come sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone

fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1

lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,

se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv.

1.

LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo minimo. Per l'art.

10.

cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da

terzi, pagano il contributo minimo.

3.

Il

contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per

ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione

(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito

conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4

OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le

casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto

fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,

edite dall'UFAS, N. 2085). Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

4.

La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi provvisori dovuti dal ricorrente fissando il

contributo minimo e ritenendolo per i mesi successivi al suo arrivo in Ticino.

L’importo appare correttamente determinato e del resto non viene contestato in

quanto tale.

5.

A

norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo

costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, lo stesso può essere

condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal

Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio

che paga il contributo minimo.

Secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del

contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento

del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione

di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere

condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni

vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere

una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto

dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del

diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale

previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al

di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo

gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener

presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC

1978.

pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone

tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2

LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata

alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la

domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa

esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di

compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità

designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il

periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono

deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai

sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56

e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l’art. 17 del

Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento

dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento

della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il

condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le

quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la

quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

6.

Per dare seguito alla richiesta di condono

dell'assicurato, come rammenta

l’amministrazione nella sua risposta di causa (doc. III) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). Sulla scorta della

risposta di questo Ufficio la cassa emanerà una decisione formale munita dei

rimedi di diritto. In assenza di una formale decisione impugnabile resa

dall’amministrazione non è possibile in questa sede a questo Giudice entrare

nel merito della richiesta dell’assicurato. L’amministrazione, nella

valutazione della domanda di condono verificherà le prestazioni cui

l’assicurato ha diritto anche in ottica di prestazioni complementari.

Alla luce di quanto

precede il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la fissazione

provvisoria del contributo minimo per l’anno 2010, deve essere respinto. Per

quanto attinente al condono il ricorso appare inammissibile in mancanza di una

decisione impugnabile emanata dall’amministrazione. Non vengono attribuite

spese e ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Copia

della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al

considerando 6.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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