30.2010.30
Ricorso contro decisone di fissazione del contributo minimo. Agire corretto della Cassa. Domanda di condono non esaminabile in difetto di decisione su opposizione sul tema
1 febbraio 2011Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.30
Data decisione, Autorità:
01.02.2011, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisone di fissazione del contributo minimo. Agire corretto della Cassa. Domanda di condono non esaminabile in difetto di decisione su opposizione sul tema
CONDONO DEI CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 17 DLAVS
art. 3 cpv. 1 LAVS
art. 10 cpv. 1 LAVS
art. 10 cpv. 2 LAVS
art. 11 cpv. 2 LAVS
art. 29 OAVS
art. 32 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.30
IR/sc
Lugano
1 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
novembre 2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. L’
Agenzia di __________ AVS ha trasmesso 24 settembre 2010 alla CCC __________ di
__________ il questionario relativo all’affiliazione di persona senza attività
lucrativa di RI 1, nato il __________ 1956, precedentemente domiciliato in __________
e divorziato dal __________. A seguito di tale atto la cassa CO 1 ha confermato
l’affiliazione il successivo 6 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ha fissato, in via provvisoria, i contributi dovuti dall’assicurato per il periodo dal 1 giugno 2010 a fine del medesimo anno (contributo minimo dovuto pro rata pari a CHF 237,85 doc. 6 e 7).
B. A
fronte dell’opposizione 5 novembre 2010 dell’assicurato l’amministrazione ha confermato
il provvedimento con decisione su opposizione del 19 novembre scorso.
L’amministrazione ha ritenuto dato un obbligo contributivo, assenza di
attività, ed ha confermato il contributo minimo dovuto pro rata. Visto come
nell’opposizione l’assicurato avesse chiesto il condono la Cassa ha, conformemente all’art. 32 OAVS, indicato la sua volontà di trasmettere la richiesta
all'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento (USSI) di
Bellinzona, competente per esprimersi in merito.
C. Con ricorso del 23 novembre 2010 (doc. I) l'assicurato ribadisce le sue difficoltà, indica la pendenza di una
contestazione in materia di AI, segnala di non disporre del minimo vitale,
rammenta una procedura pendente presso il TCA e relativa a prestazioni
complementari (inc. 33.2010.19 che sarà evasa separatamente non appena
possibile, contestazione avente per oggetto una decisione in materia di PC con
riferimento all’inizio del riconoscimento delle prestazioni). Nella risposta la Cassa ha confermato la correttezza della decisione presa ed ha ribadito che, in possesso del
preavviso dell'USSI, la domanda
di condono sarà decisa con l’indicazione dei rimedi giuridici (doc. III).
Al ricorrente è stata
concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione
di specifiche prove (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Controverso
in concreto è sostanzialmente il calcolo dei contributi dovuti. L’assicurato
pone pure la questione del condono degli stessi a motivo di un estremo disagio
economico.
Va
rammentato come sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone
fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1
lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto
che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv.
1.
LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo minimo. Per l'art.
10.
cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
3.
Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono
calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3
OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione
(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito
conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4
OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le
casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto
fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,
edite dall'UFAS, N. 2085). Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
4.
La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi provvisori dovuti dal ricorrente fissando il
contributo minimo e ritenendolo per i mesi successivi al suo arrivo in Ticino.
L’importo appare correttamente determinato e del resto non viene contestato in
quanto tale.
5.
A
norma dell’art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo
costituisce un onere troppo grave per l’assicurato, lo stesso può essere
condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell’autorità designata dal
Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio
che paga il contributo minimo.
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del
contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento
del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione
di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere
condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere
una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto
dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del
diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale
previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al
di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo
gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener
presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC
1978.
pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone
tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2
LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata
alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la
domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa
esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità
designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il
periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono
deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai
sensi dell’art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56
e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l’art. 17 del
Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento
dell’Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento
della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il
condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le
quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la
quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
6.
Per dare seguito alla richiesta di condono
dell'assicurato, come rammenta
l’amministrazione nella sua risposta di causa (doc. III) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). Sulla scorta della
risposta di questo Ufficio la cassa emanerà una decisione formale munita dei
rimedi di diritto. In assenza di una formale decisione impugnabile resa
dall’amministrazione non è possibile in questa sede a questo Giudice entrare
nel merito della richiesta dell’assicurato. L’amministrazione, nella
valutazione della domanda di condono verificherà le prestazioni cui
l’assicurato ha diritto anche in ottica di prestazioni complementari.
Alla luce di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la fissazione
provvisoria del contributo minimo per l’anno 2010, deve essere respinto. Per
quanto attinente al condono il ricorso appare inammissibile in mancanza di una
decisione impugnabile emanata dall’amministrazione. Non vengono attribuite
spese e ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Copia
della sentenza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, affinché dia seguito a quanto indicato al
considerando 6.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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