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Decisione

30.2010.31

Ricorso formulato in lingua tedesca. Decreto di traduzione non ossequiato. Ricorso irricevibile

1 febbraio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di cui all'art. 3 Lptca ed a tal fine gli sono stati concessi 15

giorni per tradurre ed emendare il gravame, con l'avvertenza che se il

termine fosse stato disatteso, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito

dello stesso;

• che il termine concesso scadente il 17 gennaio 2011 è decorso infruttuosamente;

• che

alla luce della mancata reazione al decreto del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna

richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato

da RI 1 come irricevibile siccome

non tradotto e non emendato.

Per questi

motivi

decreta

1. Il

ricorso 10/13 dicembre 2010 formulato da RI 1, __________, è irricevibile nel senso delle

considerazioni esposte.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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