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Decisione

30.2010.32

Decisione formale intimata per posta semplice. Opposizione ritenuta tardiva dall'amministrazione. Onere della prova della ricezione dell'atto

8 febbraio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1945, domiciliato a __________, ha trasmesso all’__________, tramite

l’agenzia AVS di __________, il questionario per l’affiliazione delle persone

senza attività lucrativa il 29 gennaio 2009 (doc. 6). L’affiliazione è stata

confermata con lettera 11 febbraio 2009 dell’amministrazione (doc. 5)

B. A

fronte della comunicazione dell’UT __________ relativo ai redditi 2007

conseguiti da parte di RI 1 (doc. 4), la Cassa ha determinato, in via

definitiva, l’ammontare dei contributi dovuti per quell’anno in CHF 1'545,30 (importo

comprensivo delle spese amministrative fissate in CHF 30,30; doc. 3). La

decisione di fissazione dei contributi è stata redatta il 5 ottobre 2010 ed

intimata per posta semplice all’assicurato.

C. Con

scritto 22 novembre 2010 RI 1 si è opposto alla decisione di fissazione dei contributi

segnalando come l’importo di CHF 40'000.00 ritenuto nella tassazione sia stato

determinato d’ufficio dall’amministrazione fiscale ma non si tratterebbe di importi

reali. Il pagamento dei contributi imposti costituirebbe un onere molto

pesante.

D. Con

decisione su opposizione del 13 dicembre 2010 l’ammini-strazione ha ritenuto

l’opposizione tardiva e l’ha dichiarata irricevibile richiamando il tenore

dell’art. 52 LPGA secondo cui le decisioni formali possono fare oggetto di

opposizione nei 30 giorni. Per l’amministrazione l’opposizione doveva

intervenire entro il 5 novembre 2010, essendo posteriore a tale data

l’impugnativa è stata considerata intempestiva.

E. Contro

la decisione l’assicurato insorge rilevando che l'atto è stato intimato per posta

semplice il 22 ottobre 2010 al rientro da un periodo di assenza. Egli osserva

di avere reagito nel termine di 30 giorni come impone la legge, formulando la

sua opposizione.

F. Con

risposta del 20 gennaio 2011 l’amministrazione ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni standard e con il rilievo che “Il termine legale

di (recte: per) inoltrare l’opposizione era fino al (recte: scadeva il) 5

novembre 2010. Il ricorrente al momento della presentazione dell’opposizione,

il termine di 30 giorni, era ormai scaduto” (testo ripreso letteralmente

dal redattore). Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere

l’acquisizione di ulteriori prove e di ulteriormente esprimersi.

Il Giudice delegato, con lungo scritto del 24 gennaio 2011 in cui vengono ripresi i principi della giurisprudenza che reggono la materia, e quindi

specificano a chi incomba l’onere della prova circa l’atto e il momento della

notifica di una decisione amministrativa, ha chiesto alla Cassa se la decisione

formale fosse stata intimata per lettera semplice o per raccomandata, ha

chiesto di comprovare l’intimazione dell’atto prima del 22 ottobre 2010 e

spiegazioni in merito alla pretesa scadenza del termine legale per

l’opposizione il 5 novembre 2010.

Con lettera 25 gennaio 2011 a firma del funzionario incaricato l’amministrazione ha confermato l’invio per posta semplice e come la Cassa non

sia “in grado di dimostrare il giorno preciso che la Posta ha consegnato

all’assicurato la decisione”, secondo la Cassa la consegna della decisione

a mezzo posta il 22 ottobre 2010 all’assicurato avrebbe permesso allo stesso (siccome

ancora in tempo utile) di formulare tempestiva opposizione entro il 5 novembre,

ciò che RI 1 non ha fatto.

L’amministrazione aggiunge poi che, qualora il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni dovesse ritenere tempestiva l’opposizio-ne, nel merito

l’impugnativa sarebbe da respingere siccome vincolanti le decisioni

dell’autorità fiscale.

in

diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H

180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Compito di questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni è accertare o meno la tempestività dell’opposizione

formulata dal ricorrente alla decisione 5 ottobre 2010 dell’amministrazione. Il

merito della questione, ossia la fissazione dei contributi per l’anno 2007, non

è stato oggetto d’esame nella decisione formale e neppure di accertamento

alcuno da parte della Cassa che, con la decisione 5 ottobre 2010 e con le

osservazioni al ricorso (se non per la ripresa dei principi generali), non

entra nel merito del tema. Solo con lo scritto 25 gennaio 2011

l’amministrazione fa riferimento al merito della decisione proponendo la

reiezione del gravame.

Con

la decisione su opposizione e nella risposta di causa quindi l’amministrazione

sostiene che l’opposizione inoltrata dal ricorrente sia tardiva poiché

inoltrata oltre la scadenza del termine di 30 giorni.

3.

Per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

A

norma dell’art. 38 LPGA:

" 1

Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle

parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2.

Se non deve essere notificato alle parti, esso

inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.

2bis

Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di

un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il

settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

3.

Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il

termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4.

I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in

giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al

settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal

15.

luglio al 15 agosto incluso;

c.

dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”

4.

Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il

grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni

sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6).

L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che

se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi

a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio

(DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).

La spedizione con la posta

normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia

pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

La prova della

notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze

o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella predetta

sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta

o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti

giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid.

4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,

2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24

giugno 2003 consid. 2.3).

5.

Come

visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una

conseguenza giuridica.

Nel

caso di specie l’amministrazione non ha comprovato di aver notificato alla ricorrente

la decisione formale del 5 ottobre 2010 prima del 22 ottobre 2010, quando il

ricorrente sostiene gli sia stata recapitata dalla posta. Ne segue che, per

determinare la data d’intimazione della decisione formale, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del ricorrente.

L’opposizione del 22 novembre 2010,

trasmessa entro il termine di 30 giorni è pertanto tempestiva. La decisione

resa su opposizione da parte della Cassa, secondo cui l’opposizione è intempestiva,

va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione stessa affinché

emani una decisione su opposizione che analizzi, previo l'espletamento degli accertamenti

necessariamente da compiere presso l’amministrazione fiscale, il merito della

questione.

All’indirizzo del ricorrente si ricorda

che sono assicurate obbligatoriamente, in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano

un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno

successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in

cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso

maschile. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro

condizioni sociali, un contributo minimo. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o

assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il

contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per

ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base

alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione

(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito

conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4

OAVS). Di principio quindi l’assicurato deve difendere i propri interessi

nell’ambito della procedura di tassazione.

In concreto quindi

l’amministrazione provvederà a verificare i parametri per la determinazione dei

contributi 2007 del ricorrente sulla scorta della decisione definitiva

dell’autorità fiscale.

Accerterà, a fronte

delle obiezioni del ricorrente, se le stesse siano o meno da ritenere e

motiverà convenientemente la sua decisione su opposizione. Al qui ricorrente

sarà data poi la possibilità di, eventualmente, impugnare il provvedimento reso

su opposizione a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

6.

Alla

luce dell’esito del ricorso non si prelevano tasse e spese e non si

attribuiscono ripetibili

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

alla Cassa CO 1 per il giudizio del merito ritenuta tempestiva l’opposizione inoltrata

dal ricorrente.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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