30.2010.32
Decisione formale intimata per posta semplice. Opposizione ritenuta tardiva dall'amministrazione. Onere della prova della ricezione dell'atto
8 febbraio 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2010.32
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, TCA
Titolo:
Decisione formale intimata per posta semplice. Opposizione ritenuta tardiva dall'amministrazione. Onere della prova della ricezione dell'atto
CONTRIBUTI
OPPOSIZIONE
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 38 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.32
IR/sc
Lugano
8 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
dicembre 2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS (opposizione
tardiva)
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 1945, domiciliato a __________, ha trasmesso all’__________, tramite
l’agenzia AVS di __________, il questionario per l’affiliazione delle persone
senza attività lucrativa il 29 gennaio 2009 (doc. 6). L’affiliazione è stata
confermata con lettera 11 febbraio 2009 dell’amministrazione (doc. 5)
B. A
fronte della comunicazione dell’UT __________ relativo ai redditi 2007
conseguiti da parte di RI 1 (doc. 4), la Cassa ha determinato, in via
definitiva, l’ammontare dei contributi dovuti per quell’anno in CHF 1'545,30 (importo
comprensivo delle spese amministrative fissate in CHF 30,30; doc. 3). La
decisione di fissazione dei contributi è stata redatta il 5 ottobre 2010 ed
intimata per posta semplice all’assicurato.
C. Con
scritto 22 novembre 2010 RI 1 si è opposto alla decisione di fissazione dei contributi
segnalando come l’importo di CHF 40'000.00 ritenuto nella tassazione sia stato
determinato d’ufficio dall’amministrazione fiscale ma non si tratterebbe di importi
reali. Il pagamento dei contributi imposti costituirebbe un onere molto
pesante.
D. Con
decisione su opposizione del 13 dicembre 2010 l’ammini-strazione ha ritenuto
l’opposizione tardiva e l’ha dichiarata irricevibile richiamando il tenore
dell’art. 52 LPGA secondo cui le decisioni formali possono fare oggetto di
opposizione nei 30 giorni. Per l’amministrazione l’opposizione doveva
intervenire entro il 5 novembre 2010, essendo posteriore a tale data
l’impugnativa è stata considerata intempestiva.
E. Contro
la decisione l’assicurato insorge rilevando che l'atto è stato intimato per posta
semplice il 22 ottobre 2010 al rientro da un periodo di assenza. Egli osserva
di avere reagito nel termine di 30 giorni come impone la legge, formulando la
sua opposizione.
F. Con
risposta del 20 gennaio 2011 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni standard e con il rilievo che “Il termine legale
di (recte: per) inoltrare l’opposizione era fino al (recte: scadeva il) 5
novembre 2010. Il ricorrente al momento della presentazione dell’opposizione,
il termine di 30 giorni, era ormai scaduto” (testo ripreso letteralmente
dal redattore). Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere
l’acquisizione di ulteriori prove e di ulteriormente esprimersi.
Il Giudice delegato, con lungo scritto del 24 gennaio 2011 in cui vengono ripresi i principi della giurisprudenza che reggono la materia, e quindi
specificano a chi incomba l’onere della prova circa l’atto e il momento della
notifica di una decisione amministrativa, ha chiesto alla Cassa se la decisione
formale fosse stata intimata per lettera semplice o per raccomandata, ha
chiesto di comprovare l’intimazione dell’atto prima del 22 ottobre 2010 e
spiegazioni in merito alla pretesa scadenza del termine legale per
l’opposizione il 5 novembre 2010.
Con lettera 25 gennaio 2011 a firma del funzionario incaricato l’amministrazione ha confermato l’invio per posta semplice e come la Cassa non
sia “in grado di dimostrare il giorno preciso che la Posta ha consegnato
all’assicurato la decisione”, secondo la Cassa la consegna della decisione
a mezzo posta il 22 ottobre 2010 all’assicurato avrebbe permesso allo stesso (siccome
ancora in tempo utile) di formulare tempestiva opposizione entro il 5 novembre,
ciò che RI 1 non ha fatto.
L’amministrazione aggiunge poi che, qualora il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni dovesse ritenere tempestiva l’opposizio-ne, nel merito
l’impugnativa sarebbe da respingere siccome vincolanti le decisioni
dell’autorità fiscale.
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H
180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Compito di questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni è accertare o meno la tempestività dell’opposizione
formulata dal ricorrente alla decisione 5 ottobre 2010 dell’amministrazione. Il
merito della questione, ossia la fissazione dei contributi per l’anno 2007, non
è stato oggetto d’esame nella decisione formale e neppure di accertamento
alcuno da parte della Cassa che, con la decisione 5 ottobre 2010 e con le
osservazioni al ricorso (se non per la ripresa dei principi generali), non
entra nel merito del tema. Solo con lo scritto 25 gennaio 2011
l’amministrazione fa riferimento al merito della decisione proponendo la
reiezione del gravame.
Con
la decisione su opposizione e nella risposta di causa quindi l’amministrazione
sostiene che l’opposizione inoltrata dal ricorrente sia tardiva poiché
inoltrata oltre la scadenza del termine di 30 giorni.
3.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
A
norma dell’art. 38 LPGA:
" 1
Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2.
Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.
2bis
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
3.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4.
I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in
giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal
15.
luglio al 15 agosto incluso;
c.
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”
4.
Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6).
L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che
se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi
a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio
(DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti).
La spedizione con la posta
normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
La prova della
notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze
o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella predetta
sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta
o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti
giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid.
4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,
2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24
giugno 2003 consid. 2.3).
5.
Come
visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una
conseguenza giuridica.
Nel
caso di specie l’amministrazione non ha comprovato di aver notificato alla ricorrente
la decisione formale del 5 ottobre 2010 prima del 22 ottobre 2010, quando il
ricorrente sostiene gli sia stata recapitata dalla posta. Ne segue che, per
determinare la data d’intimazione della decisione formale, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del ricorrente.
L’opposizione del 22 novembre 2010,
trasmessa entro il termine di 30 giorni è pertanto tempestiva. La decisione
resa su opposizione da parte della Cassa, secondo cui l’opposizione è intempestiva,
va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione stessa affinché
emani una decisione su opposizione che analizzi, previo l'espletamento degli accertamenti
necessariamente da compiere presso l’amministrazione fiscale, il merito della
questione.
All’indirizzo del ricorrente si ricorda
che sono assicurate obbligatoriamente, in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento
dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano
un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in
cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso
maschile. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo minimo. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono
calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3
OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione
(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito
conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4
OAVS). Di principio quindi l’assicurato deve difendere i propri interessi
nell’ambito della procedura di tassazione.
In concreto quindi
l’amministrazione provvederà a verificare i parametri per la determinazione dei
contributi 2007 del ricorrente sulla scorta della decisione definitiva
dell’autorità fiscale.
Accerterà, a fronte
delle obiezioni del ricorrente, se le stesse siano o meno da ritenere e
motiverà convenientemente la sua decisione su opposizione. Al qui ricorrente
sarà data poi la possibilità di, eventualmente, impugnare il provvedimento reso
su opposizione a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
6.
Alla
luce dell’esito del ricorso non si prelevano tasse e spese e non si
attribuiscono ripetibili
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
alla Cassa CO 1 per il giudizio del merito ritenuta tempestiva l’opposizione inoltrata
dal ricorrente.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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