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Decisione

30.2010.33

Imposizione contributi di miglioria per opere di premunizione

14 aprile 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e bonifica,

e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio particolare

è presunto quando l’opera serve ad urbanizzare i fondi o a migliorare

l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, quando migliora in modo evidente

la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità

dei fondi, tenuto conto della loro destinazione, e quando elimina o riduce

inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 LCM).

Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri

diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio

particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita

nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può

essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione

particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è

fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). Essa è

ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8

cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro

con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Pertanto, in occasione del riesame, il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i

criteri d’imposizione rispettino la legge ed i principi costituzionali; gli

stessi potranno così essere censurati solamente se conducono a risultati tanto

insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.

Natura dell’opera e quota

imponibile

4.1. La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Municipio,

le opere di premunizione non sono opere di urbanizzazione né generale né

particolare. Perciò la percentuale imponibile non è né superiore al 70% né

compresa fra il 30% e il 60% ma andrebbe determinata in funzione del vantaggio

particolare tratto dai vari fondi toccati. Essa potrebbe quindi spaziare da 0, quota

che la ricorrente ritiene particolarmente appropriata, ad una percentuale da

definire.

4.2. E’ indubbio che l’intervento in esame si configuri come opera di

premunizione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 let. b LCM. Per questa tipologia di

intervento la quota a carico dei privati dev’essere stabilita in base al

vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM) e dunque può situarsi tra

lo 0% ed il 100% della spesa, non essendo l’autorità vincolata alle percentuali

previste dall’art. 7 cpv. 1 LCM. Nondimeno, per il genere di vantaggi

particolari che procurano, le opere di premunizione sono usualmente equiparate

a quelle di urbanizzazione particolare, specie quando sono intese a riparare

dai pericoli un’area ben circoscritta; perciò, di principio, la quota dovrebbe

essere fissata tra il 70% ed il 100% della spesa (cfr. Scolari, Tasse e

contributi di miglioria, vol. 10 collana blu CFPG 2005, no. 225; TRAM

52.2005.276 del 13.4.2006).

In concreto il Municipio ha proposto di fissare la quota imponibile al 90%

della spesa, praticamente equiparando i lavori ad un’opera di urbanizzazione

particolare avente un interesse minimo per la comunità (cfr. MM 689/206). La

proposta è stata approvata dal Consiglio comunale con risoluzione

dell’11.12.2006 puntualmente pubblicata a norma dell’art. 74 LOC e cresciuta

incontestata in giudicato. La ricorrente pretende di rimettere in discussione tale

risoluzione trascurando, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica

con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv.

2 LCM). In effetti la decisione di principio sul prelievo di contributi di

miglioria, la natura dell’opera e la quota imponibile è di competenza esclusiva

del legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b), e dunque, se del

caso, dev’essere contestata nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art.

208 ss LOC. Le censure al riguardo proposte solo nell’ambito della procedura

d’imposizione sono, per giurisprudenza invalsa, considerate tardive e quindi

irricevibili (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD

II-2005 no. 26). In altre parole, le critiche mosse nel ricorso alla

percentuale imponibile avrebbero dovuto essere sollevate impugnando

tempestivamente la risoluzione legislativa dell’11.12.2006. In questa sede sono

irricevibili.

5.

Vantaggio particolare

5.1. La ricorrente contesta il vantaggio particolare adducendo, in primo luogo,

che i disagi dipendenti da frane o alluvioni potrebbero avere alla base due

origini: o gli eventi naturali, i cui danni vengono risarciti dalle

assicurazioni che coprono i danni della natura, oppure la manipolazione di

proprietà soprastanti da parte dell’uomo, ed in tal caso scatta la

responsabilità del proprietario. Di conseguenza nessun pregiudizio rimane

accollato al proprietario del fondo invaso da alluvione o frana, e già soltanto

per questo motivo non si è in presenza di un vantaggio particolare ed evidente.

In secondo luogo la ricorrente rileva che il Municipio ha riferito, nella

relazione tecnica annessa al prospetto, della futura stesura di un piano post

intervento nel quale saranno caratterizzati i pericoli residui, non esistendo

una sicurezza totale; ciò dimostra come la soluzione definitiva non sia stata

realizzata, e dunque non vi sia vantaggio. In terzo luogo la ricorrente osserva

che le opere sono state realizzate solo nel Comune di __________ senza

considerare il pericolo latente che potrebbe esservi nel soprastante Comune di _________

dove, invece, non è stato eseguito alcun intervento; questo rende assurdo il

prelievo di contributi per una messa in sicurezza teorica, comunque non totale,

e che non offre nessuna garanzia ai fondi a valle.

5.2. Di principio è da ritenersi presunto che le opere di premunizione siano

atte a conferire vantaggi particolari. In effetti, essendo finalizzate a

riparare i fondi dai pericoli dipendenti dalla caduta di materiale franoso e di

valanghe, da allagamenti e alluvioni, esse ne migliorano lo stato di sicurezza,

eliminando anche inconvenienti e oneri ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. b, c

LCM (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente

una nuova legge sui contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge,

let. d; Scolari, op. cit., no. 203; TF sentenza del 2.7.2009 N.

2C_767/2008 c. 4.3; TRAM 52.2012.289 del 17.5.2013).

La località __________ è una zona pedemontana del Comune di __________ dominata

da un canalone stretto e impervio con vegetazione boschiva, nel quale scorre il

riale omonimo; sul suo crinale meridionale così come lungo la strada per __________

ed a valle si trovano zone a destinazione d’uso residenziale densamente

edificate. Il riale scorre in direzione sud-est ed attraversa l’abitato fino a

raggiungere, lungo Via __________, la strada cantonale __________ -__________ (__________).

Le indagini appositamente eseguite hanno evidenziato come il comparto sia

caratterizzato da terreno instabile e soggetto ad un rischio idrogeologico

legato a tre fenomeni concomitanti: il crollo di roccia, il franamento e

l’alluvione (cfr. “Analisi del pericolo di alluvionamento”, SUPSI 1999;

“Rapporto geologico” CDL Seno-Martinenghi SA-Rovelli SA 1998). Dette indagini hanno

fornito le basi per elaborare i piani delle zone soggette a pericoli di caduta

sassi, scivolamento superficiale e alluvionamento, illustrati nel corso di una

serata pubblica informativa indetta per il 17.1.2001 e pubblicati nel periodo

dal 22.1 al 23.4.2001. Il Municipio, in seguito alla caduta di blocchi di

roccia e sollecitato da un privato ad intervenire, ha realizzato i primi

interventi d’urgenza, conferendo poi all’ing. __________ il mandato di allestire

gli studi di dettaglio e proporre le misure atte alla messa in sicurezza della

zona. Lo studio preliminare ha ottenuto un preavviso favorevole in data

18.8.2003 dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio

(UFAFP) ed il progetto è stato approvato in data 17.9.2003 dalla Divisione

dell’ambiente del Dipartimento del territorio. Su questa base, previo

svolgimento dei lavori forestali preparatori (pulizia e taglio sottobosco,

abbattimento di alberi pericolanti), sono state eseguite le opere di

consolidamento e sicurezza contro il crollo di roccia (disgaggio e pulizia delle

pareti rocciose, posa di ancoraggi e reti di contenimento), le opere contro gli

scivolamenti superficiali (consolidamento delle scarpate mediante gabbionate in

legno e gabbioni in pietrame assicurati con micropali e ancoraggi,

micropalificazione locale) e le opere idrauliche (sistemazione dell’alveo, esecuzione

di briglie e fosse di ammortizzamento, di una fossa di ritenzione e

restituzione, di un canale interrato, di una camera di decantazione). Una volta

terminati i lavori si è proceduto al collaudo delle opere e si è appurato che le

Considerandi

situazioni di pericolo sono state praticamente azzerate per quanto riguarda il

franamento e l’alluvionamento, mentre per il crollo di roccia sussiste sempre un

pericolo residuo dettato dall’imponderabile stacco di blocchi (cfr. relazione

di collaudo delle opere del 25.7.2007).

Le opere hanno dunque eliminato inconvenienti ed oneri e migliorato lo stato di

sicurezza dei fondi esposti a pericolo, così permettendo ai loro proprietari di

continuare a sfruttarli conformemente alla loro destinazione edilizia; ed in

ciò risiede un vantaggio particolare.

5.3

La proprietà in esame al mapp. no. 1128 (mq 1'463) è situata in Via __________.

Si tratta di un fondo attribuito alla zona R3, edificato con due stabili

abitativi, di 3 e 2 piani fuori terra; esso è direttamente confinante con il

riale lungo l’intero lato nord (cfr. documentazione fotografica; verbale di

sopralluogo). Il Municipio ha ritenuto che la particella ha tratto un vantaggio

particolare dalle opere di premunizione contro l’alluvionamento limitatamente

ad una superficie di 147 mq interessata da un pericolo di grado residuo; ha quindi

applicato fattori di calcolo fortemente ridotti che non sono oggetto di

contestazione.

Considerate l’ubicazione e la situazione del fondo, tale decisione non è

criticabile. In effetti, stando alle indagini ed agli accertamenti effettuati

prima dei lavori, le sezioni di deflusso del riale immediatamente a monte e sul

limitare dell’abitato erano nettamente insufficienti, tanto da comportare un

rischio concreto di fuoriuscita su entrambe le sponde e di allagamento della

zona a valle; vero è che il canale inferiore è risultato più volte ostruito

fuoriuscendo direttamente sul campo stradale (cfr. “Studi preliminari relazione

tecnica”, ing. __________ 2002; “Analisi del pericolo di alluvionamento”, SUPSI

1999). Quindi, il semplice fatto che sul piano delle zone soggette a pericolo

di alluvionamento (piano 1:1000 studio ing. __________) siano indicate solo le aree

a monte con pericolo alto e medio, di per sé non escludeva la pericolosità di

quelle a valle (cfr. art. 2 cpv. 3 LTPN) stante la possibilità accertata di

esondazioni che, per un naturale deflusso a gravità delle acque, sarebbero

andate a colpire anche i fondi a valle. Come già evidenziato, tale pericolo è stato

praticamente azzerato grazie alle opere eseguite.

Ciò posto, le critiche sollevate dalla ricorrente si riducono a contestazioni

generiche prive di consistenza che non spiegano, nello specifico, per quale

motivo la part. no. 1128 non avrebbe tratto un vantaggio particolare. E’ segnatamente

irrilevante che i proprietari di fondi interessati da pericolo siano al

beneficio di eventuali coperture assicurative contro i danni della natura o che

possano, all’occorrenza, rivalersi sul terzo responsabile di un evento

pregiudizievole (art. 58 CO, 679 CC). Queste sono, infatti, pretese di natura

civile, peraltro incerte, che esulano dal quadro ben definito della Legge sui

contributi miglioria, la quale cristallizza l’obbligo per i Comuni di recuperare

almeno in parte gli investimenti prelevando contributi di miglioria presso i

privati che dall’opera traggono un vantaggio particolare. Per lo stesso motivo

il fatto che sul territorio del Comune di __________ non siano stati eseguiti

interventi di premunizione non estingue il beneficio generato dalle opere in

esame, né incide quindi sull’obbligo contributivo. Di conseguenza le

contestazioni concernenti il vantaggio particolare sono infondate.

6.

Piano del perimetro

6.1

La ricorrente contesta il tracciato del possibile alluvionamento rappresentato

dal perimetro di prelievo sia per quanto riguarda la metodologia di lavoro

applicata che il risultato ottenuto, specie l’incomprensibile esclusione dal

perimetro dei mapp. no. 1352, 1339, 1208, 1425, 531, 533, 1666, 1664, 1665,

1423, 1574, 1477, 1500, 855, 859, 1284, 1285 e 1183.

6.2

L’inclusione di un fondo o di un comparto nel piano del perimetro (art. 9

LCM) dipende dall’esistenza di un vantaggio particolare che dev’essere valutato

secondo criteri oggettivi (RtiD I-2007 no. 29 c.4.2). Trattandosi di

opere di premunizione, il vantaggio risiede nella soppressione o nella

riduzione consistente di un pericolo o di un danno. Perciò nel perimetro

dovranno essere inclusi tutti i fondi che risultano protetti dalle opere (Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005 vol. 10 collana blu, p. 120).

In concreto il Municipio ha elaborato il perimetro sulla scorta dei piani delle

zone soggette a pericolo, la cui definizione è stata preceduta da indagini scientifiche

sulla situazione e i rischi; le opere di premunizione, a loro volta fondate su

analisi tecniche, sono state preavvisate favorevolmente e poi approvate dalle

autorità competenti. Tali basi metodologiche non si prestano a critiche; del

resto, come osservato in dottrina, non esistono metodi infallibili per misurare

il grado di probabilità che un rischio si concretizzi; gli studi effettuati da

esperti sull’arco di più anni offrono, però, risultati abbastanza affidabili per

stabilire se un determinato evento potrebbe verificarsi (cfr. Borghi, La

responsabilità dell’ente pubblico nel campo della pianificazione territoriale

in caso di catastrofi naturali, in RDAT II-1999 p. 399 ss, 415; Lardelli,

Pericoli naturali: prevenzione delle loro conseguenze alla luce delle nuove

normative cantonali, in RDAT II-1991 p. 435 ss 443). Il perimetro include i

fondi differenziati e imposti – tutti limitatamente alla superficie interessata

– a seconda del pericolo accertato, ovvero, nella parte alta in forte declivio,

il mapp. no. 1170 per i tre pericoli concomitanti, rispettivamente i mapp. no.

989.

e 515 per il franamento, i mapp. no. 1602 e 1470 per il crollo di roccia, nonché,

per l’alluvionamento, tutte le particelle ubicate lungo il riale __________

fino alla strada cantonale.

Per quanto riguarda le proprietà elencate dalla ricorrente si può osservare che

i mapp. no. 1284, 1285 e 1183 sono situati sul declivio est-ovest a monte di

Via __________, e sono sopraelevati e retrostanti rispetto al riale, posizione

che li sottrae al pericolo di alluvionamento. Bisogna poi considerare che, in

relazione all’alluvionamento, sono inclusi nel perimetro solamente i fondi di

prima fascia, ossia quelli direttamente esposti a pericolo in quanto confinanti

con il riale o con Via __________. In quest’ottica l’esclusione dei mapp. no. 1352,

1339, 1208, 1425, 531, 533, 1666, 1664, 1665, 1423, 1574, 1477 e 1500, 855 e

859.

va ricondotta al fatto che sono tutti retrostanti ed appartengono alla

seconda fascia di terreni dove, in caso di esondazione, l’acqua non arriva del

tutto, o comunque il quantitativo d’acqua si riduce in modo sostanziale.

Infine, nessuno nei fondi menzionati risulta esposto a scivolamenti

superficiali o crolli di roccia, fenomeni che interessano solo alcuni terreni

soprastanti imposti. In definitiva nessuna delle particelle in questione è a

contatto diretto con una zona di pericolo o potrebbe essere interessata anche

solo indirettamente da una fonte di pericolo. Di conseguenza la loro esclusione

dal piano del perimetro non viola i principi della proporzionalità e della

parità di trattamento. Perciò la censura è infondata.

7.

Spesa determinante – carenze formali

La ricorrente pretende infine che si approfondiscano i motivi per cui gli enti

sussidianti hanno offerto una partecipazione solo su un importo di fr.

435'000.- quando la quota a carico dei privati ammonta a fr. 583'351.70, e

rimprovera al Comune di non aver sufficientemente coinvolto i proprietari nella

procedura di prelievo.

Sul primo punto si osserva che, stando al prospetto, dal costo totale netto

dell’opera (fr. 813'468.55) sono stati dedotti i sussidi della Confederazione

(fr. 113'100.-) e del Cantone (fr. 52'500.-) entrambi calcolati su un importo

di fr. 435'000.- equivalente al preventivo indicato dal progettista in sede di

studio preliminare delle opere di premunizione. Il tutto conformemente alla decisione

del 17.9.2003 con la quale la Divisione dell’ambiente ha approvato il progetto

ed accordato il sussidio cantonale. Il Municipio non ha quindi fatto altro che

applicare una decisione dipartimentale definitiva. In ogni caso esso ha riferito

in proposito di aver già chiesto un adeguamento dei sussidi in base al

consuntivo e che un eventuale aumento andrà “evidentemente a favore di contribuenti”

(cfr. memoriale conclusivo).

Per quanto riguarda il secondo punto si rinvia alle riflessioni già svolte al

considerando 4.2. La risoluzione del Consiglio comunale dell’11.12.2006 è stata

pubblicata all’albo comunale (cfr. avviso di pubblicazione del 12.12.2006; art.

74.

LOC). A questo momento gli interessati, rivolgendosi alla cancelleria o

all’ufficio tecnico comunale, potevano assumere tutte le informazioni

necessarie circa le opere previste, il loro finanziamento ed i preventivi. La

legge non contempla l’obbligo di una notifica personale ai proprietari.

Pertanto al Municipio non può essere rimproverata alcuna mancanza dal profilo

procedurale.

8.

Spese processuali e ripetibili

La tassa di giustizia e le spese sono addebitate a seconda dell’esito della

lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 23 LCM, art. 28 e 31 LPamm). Nella

fattispecie, visto l’esito del ricorso, le spese sono poste a carico della

ricorrente in quanto soccombente. Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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