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Decisione

30.2010.4

Ricorso contro decisione di fissazione dei contributi inoltrata dopo il decorso del termine ricorsuale. Irricevibile. Nel merito il gravame sarebbe stato respinto

22 febbraio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

L'introduzione

il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag.

25:

" (…)

Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des

assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité

lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu

sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174

consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985,

p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation

conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le

régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement

forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3

LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une

disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du

règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu

sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés,

indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément;

la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations

du ou des conjoints non actifs. (…)"

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati

sull'insieme dei redditi da

pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il

loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha

stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione

(STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique

VSI 1999 pag. 204);

Ÿ che il

contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per

ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita

durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2

OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag.

231, N. 10.34).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità

non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di

questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).

Per

l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo

dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14 LIFD

deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La

corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.

Gli

art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto

applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza

attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);

Ÿ che la

legge dispone che l'obbligo

contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64/65

anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il

primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).

Per

il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui

redditi dell'attività lucrativa

nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il

31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il

diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

La

rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi

risultanti da un'attività

lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti

assistenziali (art. 29quater LAVS).

Giusta

l'art. 29quinquies cpv. 1

LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati

versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come

reddito di un'attività

Considerandi

lucrativa (cpv. 2).

Per

il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli

anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a

ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno

diritto alla rendita.

Tuttavia

(cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1°

gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla

rendita.

Interpretando

a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a

contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte

del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla

ripartizione e all'attribuzione

reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF

129.

V 124).

Questa

particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività

lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una

tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).

Con

questa sentenza, l'Alta Corte

si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di

sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e

fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi

conseguiti dal coniuge attivo (splitting).

Questo

significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della

pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza

del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla

rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi

di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata

assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi,

i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono

essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi

provenienti da un'attività

lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il

calcolo della rendita (art. 52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51);

Ÿ che

nel caso di specie è accertato dall'amministrazione, e non contestata dalla

ricorrente, che il marito di RI 1 non ha pagato il doppio del contributo minimo

per gli anni dal 2004 sino al 2008;

Ÿ che RI

1.

è stata correttamente affiliata alla CCC AVS quale persona senza attività;

Ÿ che

il calcolo dell'amministrazione è corretto poichè si fonda sui giusti periodi

di tassazione e sugli elementi scaturenti dalle decisioni fiscali. Da rilevare

comunque che alla ricorrente è stato chiesto il contributo minimo;

Ÿ che,

per quanto attiene ai tempi, contestati dalla ricorrente, come già evidenziato

nella sentenza 28.11.2008 di questo Tribunale (inc. 30.2008.48), per l’art. 16

cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione

notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il

quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di

contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine

decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione

fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero

d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce

da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1.

LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

L’art.

24.

cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue

cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque

anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere

pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è

sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a

determinare il momento in cui il credito si estingue.

Una

decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione

prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à

16.

de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997,

n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Va

ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc,

Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il

termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata

entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299;

Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,

Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).

La

comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della

notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica

è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza

del contenuto della decisione.

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto

è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro,

senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare

richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente

notificata;

Ÿ che

in concreto i termini di legge sono stati rispettati;

Ÿ che

il ricorso va rigettato senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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