30.2010.4
Ricorso contro decisione di fissazione dei contributi inoltrata dopo il decorso del termine ricorsuale. Irricevibile. Nel merito il gravame sarebbe stato respinto
22 febbraio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.4
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione di fissazione dei contributi inoltrata dopo il decorso del termine ricorsuale. Irricevibile. Nel merito il gravame sarebbe stato respinto
CONTRIBUTI
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 38 LPGA
art. 60 LPGA
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.4
IR/lb
Lugano
22 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
novembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
considerato, in fatto
ed in diritto
Ÿ che RI
1 cittadina __________ domiciliata a __________, nata nel 1967, coniugata con __________,
1963, che è stato posto al beneficio di una rendita AI, è stata affiliata il
30.09.2009 alla CCC AVS quale persona senza attività lucrativa. RI 1 ha compilato
il questionario apposito il 19 settembre 2009;
Ÿ che
con decisioni definitive tutte del 27 ottobre 2009 la CCC AVS ha fissato i contributi
dovuti da RI 1 per gli anni 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004. Per gli anni 2008 e
2007 il contributo comprensivo delle spese amministrative assomma a CHF 453,90
mentre per gli anni precedenti a CHF 433,50;
Ÿ che RI
1 si è opposta a tali decisioni il 17 novembre 2009 e l'amministrazione ha
emanato il successivo 26 novembre 2009 una decisione su opposizione con cui ha
confermato le sue precedenti decisioni indicando di essersi fondata sulle
tassazioni della Signora RI 1 fornite dalla competente autorità fiscale per la
determinazione del contributo. La CCC AVS evidenzia di avere richiesto
all'assicurata il contributo minimo legale;
Ÿ che
la decisione su opposizione è stata intimata il 26 novembre 2009 e ritirata all'Ufficio
postale di __________ il successivo 30 novembre 2009. RI 1 ha inoltrato ricorso
contro la stessa il successivo 18 gennaio 2010 segnalando l'assenza di attività,
il tempo trascorso per l'emanazione delle decisioni di fissazione dei
contributi ed il contenuto salario del marito;
Ÿ che
la CCC AVS propone la reiezione del ricorso con argomenti che, laddove necessario,
saranno ripresi in corso di motivazione;
Ÿ che
alla luce dell'apparente tardività del gravame l'assicurata, con atto del 2
febbraio 2010, è stata invitata ad esprimersi in merito. Parallelamente è stata
offerta a RI 1 la possibilità di esprimersi nel merito della fattispecie e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove;
Ÿ che
l'assicurata non ha preso posizione in merito e non ha chiesto nuove prove;
Ÿ che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
Ÿ che,
come rettamente ricorda la decisione impugnata, avverso le decisioni rese su
opposizione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Cantonale della
Assicurazioni nel termine di 30 giorni come prevede l'art. 60 LPGA che rinvia,
per le norme di procedura, agli art. 38-41 LPGA applicati per analogia;
Ÿ che qui
occorre esaminare la tempestività del ricorso;
Ÿ che
per l'art. 38 LPGA, nell'ambito della procedura in materia di assicurazioni
sociali, il termine inizia a decorrere il giorno successivo della notificazione
dell'atto.
Ÿ che i
termini stabiliti dalla legge non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
Ÿ che,
in concreto, il termine per aggravarsi contro la decisione resa su opposizione
dalla CCC AVS scadeva il 15 gennaio 2010. Siccome l'atto è stato notificato il
30 novembre 2009, il termine per il ricorso ha cominciato a decorrere il 1°
dicembre 2009 e ciò sino al 17 dicembre 2009 compreso (17 giorni) quando la
decorrenza è stata interrotta dalle ferie giudiziarie. Il termine ha ricominciato
a decorrere il 3 gennaio 2010 (compreso) scadendo il 15 gennaio 2010 (13 giorni);
Ÿ che
il ricorso è quindi intempestivo e va, conseguentemente, dichiarato
irricevibile;
Ÿ che
anche nel merito il gravame non avrebbe avuto miglior sorte dovendo essere
respinto;
Ÿ che
sono assicurate obbligatoriamente, in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A
norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei
contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano
un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in
cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso
maschile.
Tuttavia,
l'età di pensionamento della
donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in
vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005 (otto anni; cfr. lett.
d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della
LAVS).
Si
ritiene che paghino contributi propri, e quindi non devono versare alcun contributo
proprio, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa qualora il coniuge versi
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a
LAVS).
L'art. 3 cpv. 3 LAVS costituisce una
disposizione speciale rispetto alla regola del cpv. 1 per i coniugi senza
attività lucrativa di assicurati esercitanti una tale attività: questa
categoria di assicurati è reputata aver pagato i contributi qualora il loro coniuge
abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.
L'esigenza del doppio contributo minimo è
dovuta allo splitting: è, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi
abbia potuto iscrivere sul suo conto individuale il contributo minimo,
altrimenti l'anno non potrebbe
essere considerato quale anno di contribuzione (Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 17 ad art. 3 LAVS, pag. 106).
Ora,
per "contributi pari almeno al doppio del contributo minimo"
va inteso un importo forfetario e quindi indipendente dalla durata di
assoggettamento del coniuge senza attività lucrativa considerato come avente
versato contributi propri. Pertanto, quando il coniuge che esercita un'attività
lucrativa versa meno del doppio del contributo minimo durante un anno civile,
anche se per un periodo transitorio, l'assicurato senza attività lucrativa è
tenuto, senza alcuna possibile eccezione, a contribuire (Pratique VSI 2001 pag.
178 consid. 4);
Ÿ che
giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a
Fr. 8'400.-. Gli assicurati che
esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un
eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 370.-), sono
considerati non esercitanti un'attività
lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Per
le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo
minimo annuo (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla
sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS).
Se
la persona che non esercita un'attività
lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in
forma di rendita, l'importo
annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza (art. 28
cpv. 2 OAVS).
Giusta
l'art. 28 cpv. 3 OAVS, per il
calcolo del contributo la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita
moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori.
L'art.
28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest'ultimo si applica pure al
periodo successivo al decesso del coniuge.
Alle
condizioni dell'art. 3 cpv. 3
LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati
pagati per tutto l'anno in cui
il matrimonio è stato concluso oppure sciolto (art. 28 cpv. 4bis OAVS).
Per
l'art. 28 cpv. 5 OAVS, i
coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati
(art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione
competente.
Il
contributo AVS è dunque pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia
sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite
moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art.
28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350);
Ÿ che
la giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), codificata nelle Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG,
edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2008, N. 2089 DIN, considera
come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate
da uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC
1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle
assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra
(RCC 1985 pag. 158), le rendite vitalizie il cui valore non è cifrabile (STF H
160/05 del 2 febbraio 2006; Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi provenienti
da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che
implicano una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un
immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da
attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera
(Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto
forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS, dell'AI e le prestazioni complementari (art. 28 cpv. 1 OAVS), le
indennità giornaliere dall'AI
(RCC 1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82),
le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi
abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della
LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può
essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI
1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia (se non sono già contemplati dal N. 2089 DIN), le prestazioni periodiche
versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è
stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione
del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per
sostanza, ai fini dell'art.
28 OAVS si deve intendere l'insieme
dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
Fatti
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber/ Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
L'introduzione
il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell'art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag.
25:
" (…)
Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des
assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité
lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu
sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174
consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985,
p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation
conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le
régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement
forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3
LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une
disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du
règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu
sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés,
indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément;
la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations
du ou des conjoints non actifs. (…)"
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati
sull'insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25).
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha
stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione
(STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid. 2 b; DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118, DTF 125 V 230 = Pratique
VSI 1999 pag. 204);
Ÿ che il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita
durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2
OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, op. cit., pag.
231, N. 10.34).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità
non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di
questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN).
Per
l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo
dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14 LIFD
deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La
corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.
Gli
art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto
applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza
attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS);
Ÿ che la
legge dispone che l'obbligo
contributivo termina alla fine del mese in cui gli assicurati compiono 64/65
anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di pensionamento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Per
il calcolo delle rendite ordinarie ci si basa sugli anni di contribuzione, sui
redditi dell'attività lucrativa
nonché sugli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il
31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il
diritto alla rendita o decesso) (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
La
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone dei redditi
risultanti da un'attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
assistenziali (art. 29quater LAVS).
Giusta
l'art. 29quinquies cpv. 1
LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati
versati contributi. I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono computati come
reddito di un'attività
Considerandi
lucrativa (cpv. 2).
Per
il capoverso 3 lett. a, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli
anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a
ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno
diritto alla rendita.
Tuttavia
(cpv. 4 lett. a), sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1°
gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita.
Interpretando
a contrario questa norma legale, il TFA ha concluso che i redditi sottoposti a
contribuzione e realizzati dopo il sopraggiungere dell'evento assicurato della vecchiaia da parte
del coniuge che ha per primo diritto alla rendita, non sottostanno alla
ripartizione e all'attribuzione
reciproca per metà (splitting) (DTF 127 V 361, e meglio pag. 366, DTF
129.
V 124).
Questa
particolarità fa sì che i contributi propri di una persona senza attività
lucrativa non sono considerati pagati se il suo coniuge esercitante una
tale attività ha diritto ad una rendita di vecchiaia (DTF 130 V 49).
Con
questa sentenza, l'Alta Corte
si è distanziata dal testo della LAVS, chiaro su questo punto, per ragioni di
sistematica legale ed ha giudicato che l'esonero dal pagamento dei contributi secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS vale unicamente quando e
fintanto che sussistono le condizioni per una suddivisione e un'attribuzione in parti uguali dei redditi
conseguiti dal coniuge attivo (splitting).
Questo
significa che gli anni di computo terminano prima dell'inizio dell'anno dell'età della
pensione, altrimenti si avrebbero dei periodi di contribuzione differenti a dipendenza
del mese in cui ogni assicurato compie gli anni "limite" legati alla
rendita di vecchiaia. Inoltre, con questo computo "parziale" dei mesi
di contribuzione gli assicurati mai raggiungerebbero l'anno intero di contribuzione, che si ha quando una persona è stata
assicurata durante più di undici mesi in totale (art. 50 OAVS). Per questi motivi,
i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato ed il sorgere del diritto alla rendita possono
essere computati soltanto per colmare lacune di contribuzione, mentre i redditi
provenienti da un'attività
lucrativa realizzati in questo periodo non sono presi in considerazione per il
calcolo della rendita (art. 52c OAVS; cfr. DTF 130 V 51);
Ÿ che
nel caso di specie è accertato dall'amministrazione, e non contestata dalla
ricorrente, che il marito di RI 1 non ha pagato il doppio del contributo minimo
per gli anni dal 2004 sino al 2008;
Ÿ che RI
1.
è stata correttamente affiliata alla CCC AVS quale persona senza attività;
Ÿ che
il calcolo dell'amministrazione è corretto poichè si fonda sui giusti periodi
di tassazione e sugli elementi scaturenti dalle decisioni fiscali. Da rilevare
comunque che alla ricorrente è stato chiesto il contributo minimo;
Ÿ che,
per quanto attiene ai tempi, contestati dalla ricorrente, come già evidenziato
nella sentenza 28.11.2008 di questo Tribunale (inc. 30.2008.48), per l’art. 16
cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione
notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il
quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di
contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine
decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione
fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero
d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce
da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1.
LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
L’art.
24.
cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque
anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere
pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è
sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a
determinare il momento in cui il credito si estingue.
Una
decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione
prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16.
de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997,
n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Va
ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc,
Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il
termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata
entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299;
Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,
Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La
comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della
notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica
è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza
del contenuto della decisione.
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto
è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore di lavoro,
senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare
richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente
notificata;
Ÿ che
in concreto i termini di legge sono stati rispettati;
Ÿ che
il ricorso va rigettato senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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