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Decisione

30.2010.5

Richiesta di affiliazione come indipendente respinta poiché nel caso di specie gli elementi a favore dell'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore dell'affiliazione

15 luglio 2010Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando

una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

Considerandi

settembre 2000).

4.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato

(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio

di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per

proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza

che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A

riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi

mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato

(RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività

dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,

vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in

atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata

giurisprudenza, la decisione della Cassa CO 1 CO 1 di ritenere l’insorgente

quale dipendente di PI 1va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente

predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività

indipendente.

Dalle

tavole processuali emerge che le parti hanno sottoscritto un contratto, redatto

in lingua __________, denominato “Vereinbarung”, che contiene numerosi

elementi tipici di un’attività subordinata.

Dalla

convenzione firmata il 27 novembre 2009 (doc. 2) risulta che l’attività

dell’interessato consiste nel distribuire/vendere il nuovo prodotto “__________”

per l’isolamento di tetti piani. A questo scopo gli sono stati assegnati in

primo luogo i Cantoni di __________, __________, __________ e la __________. Circa

il 50% del suo tempo di lavoro (ossia 20 ore per settimana) deve essere

utilizzato per questo scopo (cfr. art. 1 dell’accordo). L’accordo prevede che

spetta all’interessato decidere come programmare i suoi viaggi, tuttavia l’insorgente

è altresì tenuto ad allestire con attenzione ed ogni giorno i rapporti di

viaggio secondo le istruzioni fornite dalla società (art. 2: “Die

Reiserapporte sind gemäss Instruktionen sorgfältig zu führen [täglich]”).

Nell’art.

3 dell’accordo (“Entgelt/Spesen”) figura la fissazione di una

retribuzione mensile di fr. 3'000, oltre ad un forfait di fr. 1'000 per le

spese (telefono, auto, spese di viaggio).

L’interessato

è inoltre tenuto a presentare alla società, alla fine di ogni mese, una

fatturazione del lavoro svolto (art. 4).

L’art.

5 regola l’ammontare delle provvigioni per determinati prodotti.

Le

parti si sono inoltre accordate nel senso che la convenzione può essere

disdetta in ogni tempo per la fine del mese, rispettando un termine di 1 mese

(art. 6) e che l’insorgente si obbliga ad adempiere con attenzione i compiti a

lui affidatigli e a rappresentare gli interessi della PI 1 oltre a mantenere il

segreto degli affari (art. 7: “Herr RI 1 verpflichtet sich, die ihm

übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen

der Firma PI 1 in guten Treuen zu vertreten und die Geschäfsgeheimnisse zu

wahren.”).

L’accordo,

sottoscritto il 12 maggio 2009, inizialmente limitato al periodo dal 1°

dicembre 2008 al 31 maggio 2009, e prolungato fino al 31 dicembre 2009 (cfr.

doc. A3) è stato in seguito rinnovato il 27 novembre 2009 fino al 31 dicembre

2010 (cfr. doc. 2).

Già

solo alla luce del contenuto del citato contratto occorre concludere per un

rapporto di subordinazione del ricorrente nei confronti della succitata

società. L’assicurato è infatti tenuto ad allestire giornalmente un rapporto preciso

e completo dei viaggi effettuati (art. 2), secondo le istruzioni fornite dalla

società, ed alla fine di ogni mese deve rendere conto del lavoro svolto (art.

4).

La contabilizzazione

delle prestazioni effettuate deve essere meticolosa. L’insorgente non è libero

nella fatturazione.

Le

parti hanno inoltre voluto vincolarsi per un tempo determinato con la

possibilità di disdire il contratto nei tempi e nei modi previsti dalla

convenzione, allorché una delle tipiche caratteristiche dell’attività

indipendente è quella di poter metter fine in ogni tempo ai propri rapporti,

senza dover rispettare termini particolari di disdetta, riservato il risarcimento

dei danni in caso di revoca o disdetta del mandato intempestiva (cfr. anche

art. 404 CO).

Le

parti hanno inoltre definito le modalità ed il tempo dell’attività, precisando,

anche nell’accordo del 27 novembre 2009, uguale a quello precedente, che circa

il 50% del tempo di lavoro (ossia circa 20 ore a settimana) va utilizzato per

la vendita/distribuzione del prodotto “__________”. Certo, dalle fatture

prodotte emerge che in realtà l’attività è stata svolta in misura minore,

tuttavia lo stesso insorgente ha comunque evidenziato come “nel 2009 risulta

che il mio lavoro ammonta al 30% in confronto all’accordo”, ossia un

periodo di tempo comunque ragguardevole.

Anche dal profilo

della retribuzione le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di

fr. 1'000 per le spese sopportate dal ricorrente.

Egli

pertanto non si assume alcun rischio imprenditoriale poiché le spese sono

assunte dalla società, tramite un forfait e i prodotti sono forniti dalla

medesima ditta. La circostanza che l’interessato non percepisce fr. 3'000

mensili, come figura nel contratto, ma solo un importo calcolato in funzione

delle ore e/o dei giorni lavorati non è determinante, nella misura in cui egli

comunque viene retribuito direttamente dalla società chiamata in causa, e non

dai clienti della medesima, per il tempo di lavoro durante il quale svolge

l’attività in suo favore. Infatti, il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un’attività lavorativa dipendente ed indipendente. Asserire

che il versamento di un’indennità oraria o giornaliera sia sintomo di

indipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna. E’ del resto un

fatto notorio che diverse aziende assumono personale che viene pagato solo in

funzione del tempo di lavoro eseguito. Ad esempio nell’ambito del commercio il

personale dipendente viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda

delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel

negozio e viene pagato in funzione del tempo di lavoro effettuato.

Dal contratto emerge

infine l’obbligo per l’insorgente di rappresentare gli interessi della PI 1 (art.

7 “… omissis … die berechtigten Interessen der Firma PI 1 in guten Treuen zu

vertreten … omissis …”). Questo elemento contrattuale non è certo tipico di

un'attività lucrativa

esercitata da un imprenditore indipendente, notoriamente libero ed autonomo

nell'esecuzione dei suoi

mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, delle volontà del committente

riguardo al lavoro da svolgere e che, a tal fine, può ricevere istruzioni dal

mandante per la trattazione dell'affare e, in tal caso, non può disattenderle (art. 397 cpv. 1 CO).

Dalle

tavole processuali si evince inoltre che l’insorgente non fattura le sue

prestazioni in nome proprio e per proprio conto direttamente ai clienti della

società chiamata in causa, bensì alla PI 1, e meglio ad __________, mentre il

rendiconto viene trasmesso, via e-mail, a __________, direttore della società

(cfr. estratto del registro di commercio in internet).

Nell'espletamento

della sua attività in favore della ditta l'assicurato non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle

sue prestazioni per un pagamento diretto. Da quanto desumibile dagli atti

l’interessato si rivolge unicamente e direttamente alla PI 1 che gli commissiona

l'esecuzione di lavori a favore di clienti che trattano però solo con la società.

Quindi, obbligata alla

remunerazione nei confronti del ricorrente è soltanto la predetta società e non

i di lei clienti finali, che per contro non hanno un rapporto giuridico diretto

con il collaboratore.

Non va poi dimenticata

la rimunerazione concordata fra le parti.

In queste circostanze,

fatturando sempre le proprie prestazioni alla ditta chiamata in causa - che logicamente

deve prima passarle al vaglio ed accettarle per potere versare il dovuto al ricorrente

-, anche se ha svolto il lavoro per un terzo committente, l'insorgente non incorre in alcun rischio di

perdita, poiché ha pattuito il versamento di una somma indipendentemente da

quanto la ditta fatturerà realmente ai terzi per le sue prestazioni.

L'interessato gode peraltro anche di un

rimborso forfetario delle spese sopportate.

Questo fa sì che

nell'eseguire la propria attività per conto della citata società l'assicurato

non corra alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno debba

accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non

riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i

terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.

Il datore di lavoro si

assume pertanto il rischio economico, mentre il ricorrente, non agendo a

proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso

terzi.

Tale circostanza

indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso.

L’insorgente

non dispone inoltre di personale alle sue dipendenze e neppure di un locale di

lavoro equipaggiato (cfr. doc. 5, questionario per l’esame della situazione in

materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività

lucrativa, domanda 2). Quale “mezzo d’esercizio importante” utilizzato

per la sua attività il ricorrente ha segnalato solo la sua auto privata (doc.

5), le cui spese sono tuttavia perlomeno in parte coperte dall’importo

forfetario di fr. 1'000 al mese.

Alla

luce delle emergenze istruttorie e meglio del contenuto del contratto e delle

fatture emesse, le successive precisazioni del ricorrente circa la totale

libertà di cui disporrebbe (cfr. tuttavia, come visto in precedenza, gli art.

2, 4 e 7 del contratto) e i presunti investimenti effettuati vanno

relativizzate.

Infatti,

per i motivi evidenziati in precedenza, nel preciso caso di specie le

caratteristiche dell’attività dipendente sono nettamente predominanti.

Certo,

l’insorgente ha precisato di necessitare di un ufficio che comprende un

computer, una stampante ed un cellulare. Si tratta tuttavia di strumenti di

lavoro che sono posseduti dalla maggior parte delle persone senza che sia

necessaria la presenza di un’attività indipendente.

Al riguardo, il TCA osserva inoltre che

l'indicazione generica che l'assicurato utilizza un ufficio oltre a non essere

stata provata (ciò che sarebbe stato possibile ed agevole per il ricorrente), è

comunque insufficiente per ammettere che egli abbia sopportato

un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI

1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 13 gennaio 2009,

30.2008.45-46; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).

È vero che l'insorgente lavora per più ditte (tre), ma

non va dimenticato che un indipendente può essere contemporanea-mente anche un

salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (art. 12 cpv. 2

LPGA).

Qualificarlo ora come

dipendente della PI 1 non implica comunque, va ribadito, che eventuali

suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo

modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere

qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un

assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di

dipendente nei confronti di una stessa persona (sentenza del 24 febbraio

1989 nella causa X. SA; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V

165; DTF 105 V 113).

Fondamentale è che ogni

singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri, come in concreto.

Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato

di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi e come dipendente

quando è al servizio della società qui chiamata in causa.

Ne

segue che la decisione dell’amministrazione di negare l’affiliazione come indipendente

quando lavora per PI 1 è corretta e il ricorso va pertanto respinto.

Per

quanto concerne invece la qualifica dell’attività svolta a favore della __________

__________, va evidenziato come la questione è stata espressamente esaminata

dall’amministrazione solo con la decisione su opposizione, laddove ha affermato

che per le prestazioni fornite alle due ditte “non viene richiesto nessun

contributo AVS in quanto il salario è inferiore all’imponibile AVS (art. 34d

OAVS)” (doc. 1). In precedenza, e meglio nella decisione formale,

l’amministrazione si era limitata ad affermare che “lei è da considerare salariato

delle PI 1 PI 1 e per altre ditte per le quali svolge l’attività di

rappresentante, le quali dovranno dedurre i contributi sociali su compensi che

le vengono erogati” e le decisioni, oltre all’agenzia comunale AVS di __________

e alla “__________ __________” __________ è stata intimata unicamente

alla società qui chiamata in causa (cfr. doc. 6 e 7).

Ne

segue che per quanto concerne il rapporto di lavoro con la __________ e con __________,

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2009 va considerata come una

semplice decisione formale e il ricorso al TCA, nella misura in cui contesta

anche la qualifica dell’attività svolta nei confronti delle citate società, va

considerata alla stregua di un’opposizione. L’incarto, su questo punto, va

pertanto trasmesso all’amministrazione affinché esamini nel dettaglio,

procedendo ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, il rapporto con queste

società ed emani le necessarie decisioni su opposizione che dovranno essere

notificate anche alle società toccate dalla decisione.

8. L’insorgente,

con lo scritto del 4 febbraio 2010, chiede un colloquio personale in cui possa

spiegare la sua professione (doc. V).

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente, se l’esito del

ricorso non dovesse essere positivo, “un colloquio personale in cui posso

spiegare al meglio la mia professione, visto anche le mie difficoltà

linguistiche specialmente nella lingua scritta”), questo TCA rinuncia

all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza

(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo

Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove

giacché gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del

ricorso.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso all’amministrazione per i suoi incombenti.

3.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico

dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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