30.2010.5
Richiesta di affiliazione come indipendente respinta poiché nel caso di specie gli elementi a favore dell'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore dell'affiliazione
15 luglio 2010Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2010.5
Data decisione, Autorità:
15.07.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di affiliazione come indipendente respinta poiché nel caso di specie gli elementi a favore dell'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore dell'affiliazione come indipendente
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 9 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.5+9
cs
Lugano
15 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2009 emanata da
parte chiamata in causa:
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
PI 1
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1968, il 9 gennaio 2009 ha compilato il questionario per
l’affiliazione degli indipendenti, chiedendo l’iscrizione dal 1° gennaio 2009
quale “rappresentante di prodotti edili” (doc. 12). Con scritto separato
ha contestualmente affermato che “con inizio del gennaio 2009 sono uscito
della disoccupazione e ho la possibilità di svolgere un’attività tale
rappresentante di materiali edili in tutta la Svizzera e per tante ditte
diverse. Per questo motivo ho deciso di rimettermi in proprio, rinunciando così
alle prestazioni della cassa disoccupazione. Visto che ho appena cominciato a
lavorare non ho ancora emesso fatture, cosa che avverrà verso fine mese”
(doc. 11).
B. Il
20 agosto 2009 la Cassa CO 1 ha interpellato la “__________”, presso la quale è
affiliata la società PI 1, che si è così espressa:
"
(…)
Aufgrund der uns zur
Verfügung gestellten Unterlagen sind wir der Meinung, dass die Tätigkeit von
Herrn RI 1 als unselbständig zu qualifizieren ist. Herr RI 1 übt für die
Firma PI 1 die Tätigkeit eines Aussendienst-Mitarbeiters aus, er verfügt über
keine eigene Verkaufsorganisation, handelt nicht im eigenen Namen, stellt keine
Rechnungen aus und trägt keinerlei Inkassorisiko“ (doc. 8)
C. Con
decisione del 25 novembre 2009 (doc. 7), confermata dalla decisione su
opposizione del 22 dicembre 2009 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la
richiesta di RI 1 ritenendo l’assicurato quale dipendente della PI 1 poiché non
ha una propria organizzazione di vendita, non agisce in nome proprio, non
fattura direttamente le sue prestazioni al cliente finale e non sopporta alcun
rischio d’incasso. Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha inoltre
aggiunto che “per le prestazioni fornite alle ditte, __________ e __________
__________ non viene chiesto nessun contributo AVS in quanto il salario è
inferiore all’imponibile AVS (art. 34d OAVS).”
D. Contro la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorto al TCA,
ribadendo in sostanza di voler essere affiliato come indipendente. L’assicurato
afferma che il suo lavoro consiste nel dare consulenza tecnica a diverse ditte
specializzate nel campo dell’impermeabilizzazione di tetti piani, quindi non
lavora come rappresentante, bensì come consulente tecnico e non vende materiali
d’edilizia. La sua attività consiste nel dare consulenza per la costruzione di
tetti piani in generale, quindi non è legato ad un materiale ma consiglia in
favore di diversi materiali di edilizia. Uno dei primi clienti è la PI 1,
rivenditrice di solo uno di questi materiali ma è in trattative con altre ditte
del ramo per prestare le sue conoscenze.
La società PI 1 gli ha confermato di essere uno dei tanti
indipendenti che svolge questo tipo di attività. Il ricorrente sostiene di
agire in proprio nome, di fatturare in modo diretto al cliente finale per le
sue prestazioni e di sopportare tutti i rischi d’incasso.
Non occupandosi della rivendita di materiali di costruzione, non ha
bisogno di magazzini o altri locali e oltre a questo si occupa dell’istruzione
nella posa dei tetti, di organizzare workshop per tutte le ditte interessate e
di lavorare direttamente sul cantiere a stretto contatto con le ditte che lo
richiedono. Per svolgere questo tipo di attività di consulente tecnico
necessita di un ufficio che comprende un computer, una stampante e un telefono.
L’insorgente afferma infine di offrire le sue conoscenze a diverse
ditte sul territorio nazionale, tra cui la PI 1, che è attualmente il suo
miglior cliente e che non è mai stata presa in considerazione l’idea di
stipulare un contratto fisso con le ditte a cui presta la sua collaborazione
(doc. I).
E. Con
risposta del 27 gennaio 2010 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
F. Tramite
scritto del 4 febbraio 2010 l’insorgente ha ribadito la sua posizione
affermando che il suo guadagno, attualmente, non è ancora sufficientemente
elevato per permettergli un’iscrizione nel registro di commercio e di conteggiare
l’IVA, che lavora in nome proprio e in proprio conto, assumendosi un rischio
economico poiché non riceve uno stipendio fisso, di essere retribuito ad ore da
PI 1 e di non aver stipulato, con questa società, un contratto di lavoro al
50%.
Egli ribadisce di essere libero di scegliere i lavori che svolge, di
ricevere mandati da numerose ditte, di sopportare personalmen-te tutti i rischi
e di essere retribuito in proporzione ai giorni lavorativi effettivi.
L’insorgente evidenzia di non essere stato assunto al 50% dalla PI 1, “infatti
il mio lavoro ammonta al 30% in confronto all’accordo”, e di non poter
essere considerato “manodopera” delle società menzionate dalla Cassa,
trattandosi di contatti indipendenti avuti da lui stesso. Il ricorrente
contesta anche la presa di posizione della “__________ __________”
poiché il 31 luglio 2009 non era ancora riuscito a spiegare nel dettaglio la
sua attività. Lo scopo finale del suo lavoro è quello di collaborare con più
ditte diverse possibili e la PI 1 è solo una fra le tante e l’unica con cui è
riuscito ad avere una collaborazione continua, mentre con le altre ditte per
adesso collabora in singoli cantieri.
In conclusione l’insorgente chiede un colloquio personale in cui
possa spiegare la sua professione viste le sue difficoltà linguistiche.
L’interessato afferma infine che respingendo la sua richiesta è in pericolo la sua
attività, unica fonte di guadagno per lui e di mantenimento per la sua famiglia
(doc. V).
G. L’8
ottobre 2009 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la PI 1 ed ha
fissato un termine scadente il 28 maggio 2010 per determinarsi in merito (doc.
IX).
H. Con
scritto del 26 aprile 2010 la PI 1 ha preso posizione affermando che
l’insorgente non è un dipendente della ditta e che, a seconda dei bisogni, l’interessato
svolge lavori specifici per la società. Pertanto il ricorrente va considerato
indipendente come altri collaboratori (doc. X). Le parti, cui è stata concessa
la facoltà di esprimersi in merito (doc. XI), sono rimaste silenti.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H
180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando
una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
Considerandi
settembre 2000).
4.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute,
vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in
atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa
indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia
sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi
preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30
gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. Nel
caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata
giurisprudenza, la decisione della Cassa CO 1 CO 1 di ritenere l’insorgente
quale dipendente di PI 1va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente
predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività
indipendente.
Dalle
tavole processuali emerge che le parti hanno sottoscritto un contratto, redatto
in lingua __________, denominato “Vereinbarung”, che contiene numerosi
elementi tipici di un’attività subordinata.
Dalla
convenzione firmata il 27 novembre 2009 (doc. 2) risulta che l’attività
dell’interessato consiste nel distribuire/vendere il nuovo prodotto “__________”
per l’isolamento di tetti piani. A questo scopo gli sono stati assegnati in
primo luogo i Cantoni di __________, __________, __________ e la __________. Circa
il 50% del suo tempo di lavoro (ossia 20 ore per settimana) deve essere
utilizzato per questo scopo (cfr. art. 1 dell’accordo). L’accordo prevede che
spetta all’interessato decidere come programmare i suoi viaggi, tuttavia l’insorgente
è altresì tenuto ad allestire con attenzione ed ogni giorno i rapporti di
viaggio secondo le istruzioni fornite dalla società (art. 2: “Die
Reiserapporte sind gemäss Instruktionen sorgfältig zu führen [täglich]”).
Nell’art.
3 dell’accordo (“Entgelt/Spesen”) figura la fissazione di una
retribuzione mensile di fr. 3'000, oltre ad un forfait di fr. 1'000 per le
spese (telefono, auto, spese di viaggio).
L’interessato
è inoltre tenuto a presentare alla società, alla fine di ogni mese, una
fatturazione del lavoro svolto (art. 4).
L’art.
5 regola l’ammontare delle provvigioni per determinati prodotti.
Le
parti si sono inoltre accordate nel senso che la convenzione può essere
disdetta in ogni tempo per la fine del mese, rispettando un termine di 1 mese
(art. 6) e che l’insorgente si obbliga ad adempiere con attenzione i compiti a
lui affidatigli e a rappresentare gli interessi della PI 1 oltre a mantenere il
segreto degli affari (art. 7: “Herr RI 1 verpflichtet sich, die ihm
übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen
der Firma PI 1 in guten Treuen zu vertreten und die Geschäfsgeheimnisse zu
wahren.”).
L’accordo,
sottoscritto il 12 maggio 2009, inizialmente limitato al periodo dal 1°
dicembre 2008 al 31 maggio 2009, e prolungato fino al 31 dicembre 2009 (cfr.
doc. A3) è stato in seguito rinnovato il 27 novembre 2009 fino al 31 dicembre
2010 (cfr. doc. 2).
Già
solo alla luce del contenuto del citato contratto occorre concludere per un
rapporto di subordinazione del ricorrente nei confronti della succitata
società. L’assicurato è infatti tenuto ad allestire giornalmente un rapporto preciso
e completo dei viaggi effettuati (art. 2), secondo le istruzioni fornite dalla
società, ed alla fine di ogni mese deve rendere conto del lavoro svolto (art.
4).
La contabilizzazione
delle prestazioni effettuate deve essere meticolosa. L’insorgente non è libero
nella fatturazione.
Le
parti hanno inoltre voluto vincolarsi per un tempo determinato con la
possibilità di disdire il contratto nei tempi e nei modi previsti dalla
convenzione, allorché una delle tipiche caratteristiche dell’attività
indipendente è quella di poter metter fine in ogni tempo ai propri rapporti,
senza dover rispettare termini particolari di disdetta, riservato il risarcimento
dei danni in caso di revoca o disdetta del mandato intempestiva (cfr. anche
art. 404 CO).
Le
parti hanno inoltre definito le modalità ed il tempo dell’attività, precisando,
anche nell’accordo del 27 novembre 2009, uguale a quello precedente, che circa
il 50% del tempo di lavoro (ossia circa 20 ore a settimana) va utilizzato per
la vendita/distribuzione del prodotto “__________”. Certo, dalle fatture
prodotte emerge che in realtà l’attività è stata svolta in misura minore,
tuttavia lo stesso insorgente ha comunque evidenziato come “nel 2009 risulta
che il mio lavoro ammonta al 30% in confronto all’accordo”, ossia un
periodo di tempo comunque ragguardevole.
Anche dal profilo
della retribuzione le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di
fr. 1'000 per le spese sopportate dal ricorrente.
Egli
pertanto non si assume alcun rischio imprenditoriale poiché le spese sono
assunte dalla società, tramite un forfait e i prodotti sono forniti dalla
medesima ditta. La circostanza che l’interessato non percepisce fr. 3'000
mensili, come figura nel contratto, ma solo un importo calcolato in funzione
delle ore e/o dei giorni lavorati non è determinante, nella misura in cui egli
comunque viene retribuito direttamente dalla società chiamata in causa, e non
dai clienti della medesima, per il tempo di lavoro durante il quale svolge
l’attività in suo favore. Infatti, il processo, in atto ormai da anni, del
mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo
di agire e pensare un’attività lavorativa dipendente ed indipendente. Asserire
che il versamento di un’indennità oraria o giornaliera sia sintomo di
indipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi
preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica odierna. E’ del resto un
fatto notorio che diverse aziende assumono personale che viene pagato solo in
funzione del tempo di lavoro eseguito. Ad esempio nell’ambito del commercio il
personale dipendente viene “chiamato” nel corso della giornata a seconda
delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel
negozio e viene pagato in funzione del tempo di lavoro effettuato.
Dal contratto emerge
infine l’obbligo per l’insorgente di rappresentare gli interessi della PI 1 (art.
7 “… omissis … die berechtigten Interessen der Firma PI 1 in guten Treuen zu
vertreten … omissis …”). Questo elemento contrattuale non è certo tipico di
un'attività lucrativa
esercitata da un imprenditore indipendente, notoriamente libero ed autonomo
nell'esecuzione dei suoi
mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, delle volontà del committente
riguardo al lavoro da svolgere e che, a tal fine, può ricevere istruzioni dal
mandante per la trattazione dell'affare e, in tal caso, non può disattenderle (art. 397 cpv. 1 CO).
Dalle
tavole processuali si evince inoltre che l’insorgente non fattura le sue
prestazioni in nome proprio e per proprio conto direttamente ai clienti della
società chiamata in causa, bensì alla PI 1, e meglio ad __________, mentre il
rendiconto viene trasmesso, via e-mail, a __________, direttore della società
(cfr. estratto del registro di commercio in internet).
Nell'espletamento
della sua attività in favore della ditta l'assicurato non emette fatture destinate ai beneficiari finali delle
sue prestazioni per un pagamento diretto. Da quanto desumibile dagli atti
l’interessato si rivolge unicamente e direttamente alla PI 1 che gli commissiona
l'esecuzione di lavori a favore di clienti che trattano però solo con la società.
Quindi, obbligata alla
remunerazione nei confronti del ricorrente è soltanto la predetta società e non
i di lei clienti finali, che per contro non hanno un rapporto giuridico diretto
con il collaboratore.
Non va poi dimenticata
la rimunerazione concordata fra le parti.
In queste circostanze,
fatturando sempre le proprie prestazioni alla ditta chiamata in causa - che logicamente
deve prima passarle al vaglio ed accettarle per potere versare il dovuto al ricorrente
-, anche se ha svolto il lavoro per un terzo committente, l'insorgente non incorre in alcun rischio di
perdita, poiché ha pattuito il versamento di una somma indipendentemente da
quanto la ditta fatturerà realmente ai terzi per le sue prestazioni.
L'interessato gode peraltro anche di un
rimborso forfetario delle spese sopportate.
Questo fa sì che
nell'eseguire la propria attività per conto della citata società l'assicurato
non corra alcun rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno debba
accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non
riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/ Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui è la stessa ditta – e non i
terzi committenti – che regola direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.
Il datore di lavoro si
assume pertanto il rischio economico, mentre il ricorrente, non agendo a
proprio nome e per proprio conto, non si assume alcun rischio particolare verso
terzi.
Tale circostanza
indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso.
L’insorgente
non dispone inoltre di personale alle sue dipendenze e neppure di un locale di
lavoro equipaggiato (cfr. doc. 5, questionario per l’esame della situazione in
materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività
lucrativa, domanda 2). Quale “mezzo d’esercizio importante” utilizzato
per la sua attività il ricorrente ha segnalato solo la sua auto privata (doc.
5), le cui spese sono tuttavia perlomeno in parte coperte dall’importo
forfetario di fr. 1'000 al mese.
Alla
luce delle emergenze istruttorie e meglio del contenuto del contratto e delle
fatture emesse, le successive precisazioni del ricorrente circa la totale
libertà di cui disporrebbe (cfr. tuttavia, come visto in precedenza, gli art.
2, 4 e 7 del contratto) e i presunti investimenti effettuati vanno
relativizzate.
Infatti,
per i motivi evidenziati in precedenza, nel preciso caso di specie le
caratteristiche dell’attività dipendente sono nettamente predominanti.
Certo,
l’insorgente ha precisato di necessitare di un ufficio che comprende un
computer, una stampante ed un cellulare. Si tratta tuttavia di strumenti di
lavoro che sono posseduti dalla maggior parte delle persone senza che sia
necessaria la presenza di un’attività indipendente.
Al riguardo, il TCA osserva inoltre che
l'indicazione generica che l'assicurato utilizza un ufficio oltre a non essere
stata provata (ciò che sarebbe stato possibile ed agevole per il ricorrente), è
comunque insufficiente per ammettere che egli abbia sopportato
un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI
1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, ad art. 5 LAVS n. 56; STCA del 13 gennaio 2009,
30.2008.45-46; STCA del 25 ottobre 2007, 30.2006.44).
È vero che l'insorgente lavora per più ditte (tre), ma
non va dimenticato che un indipendente può essere contemporanea-mente anche un
salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (art. 12 cpv. 2
LPGA).
Qualificarlo ora come
dipendente della PI 1 non implica comunque, va ribadito, che eventuali
suoi rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo
modo. Come visto, infatti, un assicurato può essere
qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra. Un
assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e di
dipendente nei confronti di una stessa persona (sentenza del 24 febbraio
1989 nella causa X. SA; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V
165; DTF 105 V 113).
Fondamentale è che ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri, come in concreto.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato
di poter essere affiliato come indipendente nei confronti di terzi e come dipendente
quando è al servizio della società qui chiamata in causa.
Ne
segue che la decisione dell’amministrazione di negare l’affiliazione come indipendente
quando lavora per PI 1 è corretta e il ricorso va pertanto respinto.
Per
quanto concerne invece la qualifica dell’attività svolta a favore della __________
__________, va evidenziato come la questione è stata espressamente esaminata
dall’amministrazione solo con la decisione su opposizione, laddove ha affermato
che per le prestazioni fornite alle due ditte “non viene richiesto nessun
contributo AVS in quanto il salario è inferiore all’imponibile AVS (art. 34d
OAVS)” (doc. 1). In precedenza, e meglio nella decisione formale,
l’amministrazione si era limitata ad affermare che “lei è da considerare salariato
delle PI 1 PI 1 e per altre ditte per le quali svolge l’attività di
rappresentante, le quali dovranno dedurre i contributi sociali su compensi che
le vengono erogati” e le decisioni, oltre all’agenzia comunale AVS di __________
e alla “__________ __________” __________ è stata intimata unicamente
alla società qui chiamata in causa (cfr. doc. 6 e 7).
Ne
segue che per quanto concerne il rapporto di lavoro con la __________ e con __________,
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2009 va considerata come una
semplice decisione formale e il ricorso al TCA, nella misura in cui contesta
anche la qualifica dell’attività svolta nei confronti delle citate società, va
considerata alla stregua di un’opposizione. L’incarto, su questo punto, va
pertanto trasmesso all’amministrazione affinché esamini nel dettaglio,
procedendo ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, il rapporto con queste
società ed emani le necessarie decisioni su opposizione che dovranno essere
notificate anche alle società toccate dalla decisione.
8. L’insorgente,
con lo scritto del 4 febbraio 2010, chiede un colloquio personale in cui possa
spiegare la sua professione (doc. V).
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2
che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente, se l’esito del
ricorso non dovesse essere positivo, “un colloquio personale in cui posso
spiegare al meglio la mia professione, visto anche le mie difficoltà
linguistiche specialmente nella lingua scritta”), questo TCA rinuncia
all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza
(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Questo
Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove
giacché gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del
ricorso.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’incarto
è trasmesso all’amministrazione per i suoi incombenti.
3.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico
dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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