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Decisione

30.2010.59

Omettere di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

6 aprile 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.59

Data decisione, Autorità:

06.04.2010, PRPEN

Titolo:

Omettere di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

art. 106 cpv. 1 LCSTR

Incarto

n.

30.2010.59

5384/709

Bellinzona

6

aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2010

presentato da

RI 1

contro

la decisione

Considerandi

19.

febbraio 2010 n. 5384/709 emessa d CRTE 1

viste le osservazioni 16 marzo 2010 presentate

dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con decisione 19 febbraio

2010.

la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-

oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per avere “omesso

di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto al

controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali”;

che la risoluzione è stata

emanata in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr;

59a cpv. 1, 96 ONC;

che l’insorgente non contesta

l’infrazione, dovuta, a suo dire, a una dimenticanza, ma ritiene eccessivo

l’ammontare della multa in considerazione delle sue possibilità economiche;

che la multa di fr. 500.-

appare di per sé giustificata alla luce del fatto che il termine per sottoporre

il veicolo al controllo antinquinamento era scaduto da oltre 15 mesi;

che tuttavia la situazione

economica della ricorrente (beneficiaria di una rendita AVS e della prestazione

complementare) accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre

l’ammontare della multa;

che tutto ben considerato e

senza dimenticare il lungo tempo che l’insorgente ha omesso di adempiere ai

suoi obblighi, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la

multa per l’infrazione commessa;

che la multata potrà, se del

caso, chiedere al competente Ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

che il ricorso deve quindi

essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di

primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1,

103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e

alle spese di fr. 20.-.

2. Non si preleva né tassa

di giustizia né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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