30.2010.59
Omettere di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
6 aprile 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2010.59
Data decisione, Autorità:
06.04.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2010.59
5384/709
Bellinzona
6
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
Considerandi
19.
febbraio 2010 n. 5384/709 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 16 marzo 2010 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 19 febbraio
2010.
la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per avere “omesso
di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali”;
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr;
59a cpv. 1, 96 ONC;
che l’insorgente non contesta
l’infrazione, dovuta, a suo dire, a una dimenticanza, ma ritiene eccessivo
l’ammontare della multa in considerazione delle sue possibilità economiche;
che la multa di fr. 500.-
appare di per sé giustificata alla luce del fatto che il termine per sottoporre
il veicolo al controllo antinquinamento era scaduto da oltre 15 mesi;
che tuttavia la situazione
economica della ricorrente (beneficiaria di una rendita AVS e della prestazione
complementare) accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre
l’ammontare della multa;
che tutto ben considerato e
senza dimenticare il lungo tempo che l’insorgente ha omesso di adempiere ai
suoi obblighi, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la
multa per l’infrazione commessa;
che la multata potrà, se del
caso, chiedere al competente Ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;
che il ricorso deve quindi
essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di
primo grado;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1,
103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e
alle spese di fr. 20.-.
2. Non si preleva né tassa
di giustizia né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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