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Decisione

30.2010.65

Contributo di costruzione provvisorio - perenzione

28 febbraio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi definitivi sono prelevati

dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione, sono calcolati sulla

base di dati consuntivi e rispondono essenzialmente a finalità perequative. Da

un lato, in ossequio al principio della copertura dei costi, pareggiano le

entrate e le uscite tenendo conto di eventuali differenze tra preventivo e

consuntivo e quindi garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti

all’effettivo costo delle opere; dall’altro, grazie alla preliminare

obbligatoria revisione generale delle stime, sono lo strumento per eliminare e

correggere, secondo criteri uniformi, eventuali discrepanze che potrebbero

essersi prodotte nel tempo intercorso tra le diverse fasi d’imposizione (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 1968 del 22.5.1974 concernente il disegno di legge

di applicazione della LIA, pto. X, nonché relativo Rapporto del 13.3.1975 cit.,

pto. 14.2 e 14.4.8; RDAT 1998 no. 34).

Di conseguenza la natura stessa di tale contributo ed il principio della

sicurezza del diritto impongono l’adozione di un margine temporale ben preciso

entro il quale la partecipazione ai costi sia definitivamente risolta. Termine

che, a fronte del vuoto legislativo, questo Tribunale ha fissato in 10 anni fondandosi

sui principi generali che governano la prescrizione delle pretese di diritto

pubblico (RtiD II-2006 no. 21).

3.4. I contributi provvisori sono

percepiti prima della conclusione dei lavori per consentirne il finanziamento e

permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.

19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). Per quanto riguarda la fattispecie in esame,

risulta dalla distinta prodotta dal Comune (allegata allo scritto del

15.12.2010) che le opere di canalizzazione non sono ancora terminate. Il fatto

che gli interventi eseguiti dopo il 1992 non interessino il centro città bensì

altre frazioni o zone del Comune non ha rilevanza poiché la rete delle canalizzazioni

e gli impianti di depurazione un complesso organico di opere finalizzate all’urbanizzazione

(art. 19 LALIA e 5 DELALIA). I contributi sono dunque percepiti globalmente per

tutte le opere previste poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il

contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non

si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo inteso ad

urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui

quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di

depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto, e senza i quali il

singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro lato, per una

canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è

Considerandi

riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel

fatto che, per i fondi inclusi nel PGC, esso è fonte di urbanizzazione e quindi

di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre

per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento

della loro destinazione.

E’ ben vero, che per garantire la copertura immediata dei costi il Comune ha la

facoltà di prelevare (incassare) il contributo a seconda dell’esecuzione e

della messa in funzione degli impianti (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3

DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive non incide sull’obbligo

contributivo che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal

PGC e sul finanziamento globale della rete delle canalizzazioni.

Di conseguenza, se il prelievo non avviene a tappe, è concepibile che i

contributi includano anche i costi riconducibili ad opere remote eseguite dopo

il 31.12.1968 purché non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA)

oppure, come nel caso concreto, si tenga conto, deducendolo, di un eventuale

contributo già versato. Alla compensazione di tali costi mediante contributi

provvisori non può essere opposta l’eccezione di perenzione (TF

10.1.2005

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati richiamati

gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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