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Decisione

30.2010.68

Imposizione contributi definitivi di miglioria per opere di urbanizzazione (realizzazione nuova strada di PR)

26 maggio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari hanno beneficiato in termini di superficie e di oneri contributivi.

Per il resto la proprietaria disponeva delle azioni offerte dal diritto

espropriativo, specie quelle inerenti le indennità tardive (art. 32 Lespr) ed i

diritti di vicinato (art. 679 e 684 CC), che istituiscono garanzie sufficienti

per tutelare colui che si pretende leso da eventuali pregiudizi dipendenti

dall’opera. A prescindere dal fatto che la proprietaria non si è avvalsa

tempestivamente di tali facoltà, va rilevato che il Comune non ha fatto altro

che adempiere al suo obbligo di urbanizzare una zona edificabile (art. 19 cpv.

2 LPT) conformemente a quanto previsto dal PR. L’opera stessa ed un certo

aggravio ambientale, in ogni caso circoscritto ad un traffico di quartiere,

erano dunque ampiamente prevedibili, specie considerando che la zona non è ancora

completamente insediata.

Detto questo, l’inclusione di un fondo nel perimetro di imposizione dipende

dalla sussistenza di un vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c.

4.2). Tale vantaggio può ricondursi non solo ad un’opera che costituisca una

prima urbanizzazione, ma pure ad un intervento con il quale l’urbanizzazione

venga migliorata (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In particolare anche un fondo già

servito può ricavare un beneficio dalla costruzione di una nuova strada nella

misura in cui la sua accessibilità e la possibilità di allacciarsi agli

impianti pubblici risultino migliorate (Reitter, op. cit., p. 96).

Perciò la presenza di infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il

vantaggio dipendente da un’opera nuova.

Il mapp. no. 1040, preso a paragone dalla ricorrente, è un fondo edificato con

tre stabili a reddito il cui accesso veicolare è ubicato sul lato meridionale

del fondo ed è garantito mediante servitù iscritte a RF a carico dei mapp. no.

607, 1055 e 1056 (cfr. documentazione fotografica; estratto SIFTI). Verso la

nuova strada esso ha solo un accesso pedonale. In ciò la proprietà si distingue

dal mapp. no. 1056 che dispone invece, sul lato settentrionale, non solo di una

scala, ma anche di un’area normalmente utilizzata come posteggio (cfr.

documentazione fotografica). In realtà non risulta che il posteggio sia stato

formalmente autorizzato (come invece dovrebbe essere, cfr. TRAM

1.12.2006 N. 50.2005.25), e pertanto è da ritenersi abusivo. In ogni caso si

tratta di una superficie agibile che può essere raggiunta in automobile, che si

presta anche al carico ed allo scarico, e la cui accessibilità è senz’altro

migliorata con la nuova strada. L’esistenza di un vantaggio particolare non può

quindi essere ragionevolmente negata e ciò legittima l’assoggettamento del

fondo ad un contributo di miglioria.

Di conseguenza la contestazione è respinta.

4.

A norma dell’art. 8 cpv. 1 LCM la

quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio

particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla superficie

dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di

sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di computo e

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (art. 8

cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è

difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di

calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile

applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di

trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art.

9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito l’ente pubblico gode di un ampio

margine di autonomia e perciò, in occasione del riesame, il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che il

metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge ed i principi costituzionali;

la chiave di riparto potrà così essere censurata solamente se conduce a

risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di

apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e

rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame il costo delle opere stradali (art. 6 LCM)

ammonta a fr. 793'663.20 di cui è imposto il 70% (art. 7 cpv. 1 LCM) pari ad un

importo arrotondato a fr. 555'565.-.

Come si evince dalla relazione tecnica, la ripartizione è stata effettuata

sulla base della superficie edificabile dei fondi, determinata secondo le

possibilità di sfruttamento, e dei seguenti correttivi:

- fattore interesse: è uguale per tutti salvo che per i mapp. no. 575 e 1056 in quanto dotati di accesso preesistente;

- fattore percorrenza: considera l’uso effettivo della strada ed è dunque

crescente a partire dall’imbocco;

- fattore distanza: è variabile a seconda della posizione dei fondi e degli

oneri supplementari, a carico dei proprietari, per la formazione di raccordi o

accessi interni;

- fattore rumore: considera le immissioni provocate dal traffico ed è decrescente,

ad intervalli, a partire dall’imbocco;

- fattore casi speciali: una riduzione è applicata solamente ai due fondi posti

Considerandi

alle estremità del comprensorio, in quanto l’uno è ad una distanza di ca. 120

ml dalla piazza di giro (mapp. no. 537), e l’altro beneficia solo parzialmente

della strada (mapp. no. 1056).

Tale metodo di ripartizione è fondato su parametri realistici, comunemente

ammessi e facilmente verificabili che prescindono da schematismi eccessivi ed

ingiustificati. Esso attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una

distinzione equa e proporzionata all’utilità della strada ed all’interesse

individuale ad usufruirne. I risultati così raggiunti sono complessivamente

ragionevoli ed assicurano condizioni di parità a tutti i contribuenti.

4.3

Per il mapp. no. 1056 è computata la sola superficie effettivamente

edificabile secondo il vigente PR ed alla stessa è applicato il fattore

interesse minimo (0.1), che distingue il fondo in quanto precedentemente già

urbanizzato ed accessibile, e quindi riconosce un’utilità assai ridotta

dell’opera. Tali parametri non sono contestati.

a) La ricorrente sostiene che il fattore percorrenza (0.119) debba essere

perlomeno dimezzato perché la proprietà già dispone di un accesso adeguato.

Essa trascura, tuttavia, che l’accesso attraverso le part. no. 607 e

1055.

appare tutt’altro che “adeguato”, per lo meno dal profilo giuridico, poiché

non è garantito mediante servitù. Ma soprattutto essa fraintende lo scopo del

fattore percorrenza: questo non dipende infatti dal numero di accessi esistenti

o preesistenti (elementi che sono considerati nel fattore interesse), bensì è

stabilito, per definizione, in funzione della lunghezza del tratto stradale da

percorrere per raggiungere la proprietà. Per quanto concerne il mapp. no. 1056

è considerata solo la parte iniziale della strada con l’applicazione di un

coefficiente che già è quello minimo in assoluto. Pertanto la critica è

infondata.

b) Sempre secondo la ricorrente il fattore distanza (1) dovrebbe essere ridotto

perché lo spazio tra la sua abitazione e la strada è sottodimensionato. Non è

questo, tuttavia, lo scopo del fattore distanza che è inteso a distinguere i

fondi serviti a seconda della loro posizione confinante o retrostante. La part.

1056.

è confinante con l’opera e non necessita di raccordi interni cosicché, per

confronti con altre proprietà ubicate nella medesima posizione, il fattore 1 appare

corretto.

c) La ricorrente è del parere che il fattore rumore da 1 a 0.8 dovrebbe avere uno spettro maggiore riferito al mapp. no. 1056, perché la casa e il giardino

sono deprezzati, e che un fattore da 0.1 a 0.5 sarebbe più vicino alla realtà.

Il fattore rumore non dipende da un eventuale deprezzamento dei fondi imposti,

bensì dall’esposizione ai rumori. In quest’ottica bisogna considerare che

rispetto ad una situazione di nuova edificazione, nella quale l’ossequio della

distanza obbligatoria dal ciglio stradale mitiga le immissioni foniche, la

costruzione esistente sul mapp. no. 1056 si trova manifestamente ad una

distanza ridotta, ovvero quasi a diretto contatto con la strada ed il rumore

che ne proviene. Inoltre, vista la dimensione e la forma della particella, non

è immaginabile che un eventuale futura nuova costruzione possa correggere tale

situazione; anzi, è addirittura dubbio che una nuova costruzione sia possibile.

Ciò considerato si giustifica di modificare il fattore da 0.8 a 0.7. La correzione pretesa dalla ricorrente non è invece condivisibile perché palesemente

sproporzionata rispetto ai parametri applicati agli altri fondi.

d) La ricorrente contesta infine anche il fattore casi speciali (0.5)

sostenendo di non usare praticamente mai la piazza di giro.

Il fattore casi speciali ha un’incidenza unicamente per i due fondi ubicati

alle estremità della strada: per il mapp. no. 1056 è motivato dal fatto che il

terreno beneficia solo parzialmente dell’opera. In sostanza esso sottolinea

ulteriormente la posizione marginale della proprietà ed opera una correzione

aggiuntiva all’interesse all’opera riconsiderando un elemento di cui già è

tenuto conto con il fattore interesse; con il risultato che la contribuente è

doppiamente avvantaggiata. In queste condizioni la censura non è ragionevole.

4.4

La correzione ammessa al precedente pto. c), ovvero l’inserimento del

nuovo fattore rumore 0.7, porta il peso del mappale a 383.66, e dunque riduce

il contributo di miglioria da fr. 6'427.27 a fr. 6'172.10.

5.

La tassa di giustizia e le spese sono

ripartite a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza (art. 23

LCM e 31 LPamm). La ricorrente non è assistita da un legale e pertanto non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 1056 è ridotto a

fr. 6'172.10.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono

a carico della ricorrente per 9/10 e del Comune per 1/10. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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