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Decisione

30.2010.70

Contributo di miglioria versato in eccesso - rimborso - interessi rimunerativi

31 agosto 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari del mapp. no. 1192 sono stati imposti per le sole opere eseguite

in Piazza __________ ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria

di fr. 69'825.80.

Essi hanno versato, in data 5.12.2001, un importo di fr. 68'190.80 ma, non

condividendo l’imposizione, hanno presentato reclamo al Municipio il quale, con

risoluzione del 20.1.2004, respinti gli argomenti sollevati dai reclamanti, ha

proceduto all’adeguamento dei conteggi sulla base del consuntivo ed ha così

ridotto il contributo a fr. 68'190.80.

I proprietari hanno quindi adito il Tribunale di espropriazione che, sentite le

parti ed esperita l’istruttoria, si è pronunciato con sentenza del 19.6.2007.

Assodato che l’opera ha procurato un vantaggio particolare al mapp. no. 1192,

il Tribunale ha però riscontrato, nel piano del perimetro e nella chiave di

riparto dei contributi, una serie di vizi che a suo giudizio comportavano la

violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Di

conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la decisione

impugnata e rinviato gli atti al Municipio affinché procedesse ad un nuovo

calcolo dei contributi (TE inc. no. 30.2004.113).

1.3. In data 13.12.2007 il Municipio ha notificato ai proprietari una tabella

aggiornata indicante a loro carico un contributo di fr. 61'303.50; importo che

essi hanno nuovamente contestato con memoria dell’8.1.2008. Con conseguente risoluzione

del 29.9.2008 il Municipio ha diminuito il contributo, sulla base del

consuntivo, a fr. 58'325.70.

Tale decisione è stata anch’essa impugnata dinanzi a questo Tribunale che,

verificati i nuovi conteggi e ritenuta necessaria un’ulteriore correzione dei

parametri di calcolo, all’udienza dell’11.12.2009 ha suggerito alle parti di

ridurre il contributo a fr. 50'507.05. La proposta è stata accettata dai

proprietari il 28.1.2010 e dal Municipio il successivo 10.2. Da ciò lo stralcio

della causa con decreto del 16.2.2010 (TE inc. no. 30.2008.88).

1.4. Con scritto del 17.2.2010 i proprietari hanno chiesto al Municipio il

rimborso sia del contributo versato in esubero pari a fr. 17'683.75 (fr.

68'190.80 – fr. 50'507.05), sia dei relativi interessi per il periodo dal 5.12.2001

al 5.3.2010 (fr. 3'239.55), nonché la rifusione delle ripetibili assegnate con

il decreto di stralcio (fr. 500.-), per complessivi fr. 21'423.30.

Di rimando, con lettera del 5.3.2010, il Municipio ha conteggiato un avanzo a

favore dei contribuenti di fr. 18'183.75 (fr. 17'683.75 + fr. 500.-), senza riconoscere

interessi, importo che ha saldato il 12.3.2010.

Dopo un ulteriore e vano scambio di corrispondenza, con risoluzione del

6.5.2010 il Municipio ha formalmente rifiutato di corrispondere interessi sulla

somma restituita; quale rimedio di diritto contro la sua decisione ha indicato

il ricorso al Tribunale di espropriazione entro il termine di trenta giorni.

I proprietari del mapp. no. 1192 hanno, tempestivamente, interposto ricorso. Essi

contestano la competenza del Tribunale di espropriazione a statuire in materia

di interessi moratori, tema sul quale sarebbe competente, invece, il Consiglio

di Stato giusta gli art. 208/110 della Legge organica comunale. Inoltre,

argomentando che i contributi da loro versati sono stati trattenuti senza base

legale, rispettivamente sulla scorta di una base legale annullata e quindi

senza causa, pretendono il riconoscimento di interessi rimunerativi al 5% sul capitale

indebitamente congelato, e precisamente fr. 23'241.70 (calcolati dal 5.12.2001

al 29.9.2008 su fr. 68'190.80) nonché fr. 1'281.10 (calcolati dal 30.9.2008 al

12.3.2010 su fr. 17'683.75), per complessivi fr. 24'523.80.

Con memoria del 18.6.2010 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

2.

Visti i termini del contenzioso e

per economia di giudizio, questo Tribunale ritiene di poter statuire sulla base

degli atti e senza esperire una formale istruttoria.

3.

La competenza del Tribunale di

espropriazione a deliberare sui ricorsi in materia di contributi di miglioria è

data dall’art. 13 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria (LCM). Al

medesimo contesto contributivo si riallaccia anche la pretesa in esame poiché

un debito per interessi è accessorio al debito principale (in casu contributo

versato in eccesso).

Pertanto l’eccezione di incompetenza è respinta.

4.

Il Comune richiama, a sostegno del

suo rifiuto, una sentenza emessa da questo Tribunale il 20.2.2008 nell’ambito

di una fattispecie analoga vertente sul parziale rimborso di contributi di

costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque, prelevati in

base agli art. 96 ss LALIA. In quella sede non erano stati riconosciuti

interessi sull’importo restituito.

Al di là dalla diversa tipologia del contributo in esame, la questione merita

di essere riesaminata.

5.

La Legge sui contributi di

miglioria contempla il principio secondo cui il contribuente ha diritto alla

retrocessione del contributo qualora, entro dieci anni dalla pubblicazione del

prospetto, il vantaggio particolare venga meno per effetto di provvedimenti

duraturi dell’autorità, quali misure di polizia o modificazioni del diritto

edilizio (art. 21 LCM; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 27 del disegno di legge).

La legge non disciplina, invece, né l’ipotesi della restituzione di un

contributo versato in esubero, né l’eventuale pagamento di interessi su quell’importo.

Ugualmente privo di prescrizioni o commenti in proposito è il materiale

legislativo (cfr. Messaggio cit.). Il fatto che la problematica non sia

stata affrontata non può significare che il legislatore abbia voluto escludere

di proposito l’obbligo per l’ente pubblico di restituire un contributo

indebitamente incassato, ma piuttosto costituisce una lacuna propria alla quale

il giudice può rimediare (cfr. sul tema RtiD I-2006 no. 25 c. 2.3 e

rinvii; DTF 126 II 71 c. 6d). Basti pensare che il Tribunale di

espropriazione, quale autorità di ricorso, giudica con pieno potere cognitivo

(art. 13 cpv. 2 LCM), sia pure entro i limiti della facoltà di apprezzamento

conferita alle autorità comunali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no.

29 c. 5.1). E’ quindi possibile che un contributo venga ridotto in sede ricorsuale

ed in questo caso, qualora l’importo fosse già stato interamente pagato, la

restituzione di quanto versato in eccesso è una soluzione che risponde non solo

al concetto di giustizia ed equità, ma anche allo stesso principio della

proporzionalità che governa il prelievo di contributi di miglioria (Messaggio

cit., pto. VI b; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).

Nel silenzio della legge valgono dunque i principi generali del diritto privato

la cui applicazione analogica nel diritto pubblico è comunemente ammessa; tra questi

si annovera, in particolare, la ripetizione dell’indebito (art. 63 cpv. 1 CO; Moor,

Droit administratif, vol. II, 2002, p. 147-148; Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. II, p. 618 ss; Knapp, Précis de droit

administratif, 4e ed., 756 ss; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 5e Aufl., no. 760; Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2a ed. 2002, no. 157).

Su questo punto non vi è contestazione. La discussione verte sull’allocazione

di interessi legali.

6.

Gli interessi compensano il

pregiudizio per il creditore determinato dall’impossibilità di usufruire del capitale

che gli è dovuto. Sono interessi legali, in particolare, gli interessi moratori

e gli interessi rimunerativi.

6.1. Gli interessi moratori (Verzugszinsens) sono dovuti in caso di ritardo nell’adempimento

di un debito scaduto. Così è stabilito dall’art. 104 cpv. 1 CO, regola che pur

essendo attinente al diritto privato assurge a principio generale ugualmente

applicabile nel campo del diritto pubblico. Di conseguenza, a fronte di un’obbligazione

pecuniaria di diritto pubblico, tanto lo Stato quanto i privati sono tenuti al

pagamento di interessi moratori anche in assenza di un’esplicita base

legislativa. (Moor, op. cit., p. 73; Knapp, op. cit., no. 760; Häfelin/Müller/Uhlmann,

Considerandi

op. cit., no. 756; Grisel, op. cit., p. 622-623; Scolari Diritto

amministrativo, Parte generale, 2a ed. 2002, no. 161 ss; DTF 95 I 258 c.

3, 101 Ib 252 c. 4b; RDAT 1980 no. 50, 1984 no. 19, II-1996 no. 13 c.

6.

). Salvo diversa disposizione, l’interesse moratorio è dovuto per un importo

esigibile a partire dalla messa in mora del debitore, rispettivamente dalla

scadenza del termine stabilito per il pagamento (art. 102 CO).

Esemplificando, nel caso specifico del rimborso di una tassa d’esenzione dal

servizio militare, già prelevata ingiustamente e pagata dall’interessato con

riserva di contestarla e chiederne la restituzione, il Tribunale federale ha

ammesso l’obbligo di corrispondere interessi moratori al 5% sulla somma da

rimborsare a decorrere dal giorno del suo pagamento, reputando che nelle

riserve espresse dal contribuente fosse ravvisabile una valida messa in mora (DTF

95.

I 258).

6.2

Gli interessi rimunerativi (Vergütungszinsen) sono generalmente correlati

ad una prestazione pecuniaria indebitamente versata, passibile di restituzione,

e decorrono dal giorno del pagamento dell’importo fino a quello della sua

restituzione. Ne è questione, in ambito amministrativo, specialmente nella

giurisprudenza formatasi in tema di imposte stando alla quale il soggetto

fiscale di un’imposta accertata e fissata dall’autorità (com’è il caso per le imposte

dirette) ha diritto agli interessi rimunerativi qualora abbia saldato un importo

in anticipo rispetto al termine di pagamento oppure abbia pagato a torto e l’importo

debba essergli rimborsato. Al contrario, nel quadro delle imposte basate sul

sistema dell’autoaccertamento (come ad esempio l’IVA o l’imposta preventiva),

il pagamento erroneo di un’imposta non dà diritto ad interessi sulla somma che

dev’essere restituita.

Sempre secondo questa giurisprudenza, di principio gli interessi rimunerativi sono

dovuti solo se sanciti da una norma legislativa. In via eccezionale, tuttavia,

l’obbligo di pagamento può anche risultare dal senso e dallo scopo della legge

o essere dedotto dai principi generali del diritto o da un ragionamento per

analogia. Essi si giustificano, in particolare, quando sia previsto il

versamento di interessi moratori in caso di pagamento tardivo dell’imposta (TAF

A-7604/2008 del 6.2.2010 c. 2.1 e rinvii; ASA 78 (2010) 664 c. 3.2 e 3.3,

53.

(1984) 558 c. 3 e 4).

La vigente legislazione tributaria cantonale, dispone che l’eccedenza di

un’imposta ordinaria è rimborsabile e che sull’importo è corrisposto un

interesse rimunerativo annuo dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino a

quello della restituzione; il tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 247

LT; Decreto esecutivo del 9.12.2009 concernente la riscossione di tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010, art. 2 nonché tabella

riassuntiva finale).

6.3

Analogamente, l’interesse (Schadenszins) riconosciuto nel diritto privato in

tema di risarcimento del danno per atto illecito o inadempienza contrattuale, è

finalizzato a compensare il pregiudizio che il creditore subisce, oltre al

danno effettivo, in ragione dell’impossibilità di disporre dell’indennità risarcitoria

tra il momento in cui si è avverato il danno e quello del pagamento. L’interesse,

che assurge perciò a componente del danno, è così inteso a porre il creditore

nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento fosse saldato nel

momento stesso in cui ha luogo il danno (Thévenoz/Werro ed., Commentaire

romand, Code des obligations I, 2003, ad art. 104 no. 3b; DTF 131 III 12

c. 9.1 e rinvii).

7.

7.1

Tornando alla fattispecie in

esame, la Legge sui contributi di miglioria dispone la decorrenza di un

interesse semplice al saggio usuale qualora il contribuente non versasse il contributo

entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM). Trattasi, come meglio

specificato dal legislatore, di interessi moratori ai quali è applicabile il

tasso usuale di mora al pari di quanto stabilito nel diritto espropriativo dall’art.

54.

cpv. 1 Lespr (Messaggio cit., ad art. 24 del disegno di legge; Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, 2005, p. 136).

Altre forme di interessi non sono regolamentate. In particolare, per quanto

riguarda la retrocessione del contributo ai sensi dell’art. 21 LCM, la legge non

prevede che siano dovuti interessi rimunerativi: un’omissione sulla quale la

giurisprudenza cantonale ancora non si è determinata e la cui natura può

restare irrisolta anche in questa sede. Nondimeno è doveroso rilevare che la

retrocessione è fondata, non su un pagamento indebito, bensì su un provvedimento

duraturo dell’autorità in ragione del quale il vantaggio particolare tratto

dall’opera eseguita si trova ad essere ridotto in modo sostanziale o

addirittura annullato. In altre parole, per un certo periodo, il contribuente ha

beneficiato dell’opera stessa e perciò, almeno fino all’adozione del

provvedimento invalidante, il contributo non è stato né pagato né trattenuto a

torto.

Evidentemente diverso è il contesto quando il contribuente, dopo aver versato

il contributo entro i termini stabiliti, si vede ridotto l’importo in sede di

ricorso in ragione di un errore di calcolo: in tale evenienza il contributo è

viziato in origine da un errore valutativo e dunque, almeno in parte, è stato percepito

ingiustamente. Così è avvenuto nella fattispecie in esame. In effetti nella sentenza

del 19.6.2007 questo Tribunale, appurato che l’opera ha conferito un vantaggio

particolare al mapp. no. 1192, ha nondimeno ritenuto che il reale beneficio, in

funzione del quale è definito l’ammontare del contributo, non era stato correttamente

ponderato. Ed è per sanare il vizio e stabilire un importo che fosse

proporzionato alla situazione effettiva del fondo, che il Comune ha dovuto

procedere ad un nuovo calcolo del contributo. Il risultato finale dimostra che

il contributo versato dai ricorrenti è superiore a quello dovuto.

In definitiva, quindi, Il Comune ha incassato indebitamente la differenza ed i

ricorrenti, che hanno pagato tempestivamente per non incorrere nella sanzione

prevista dall’art. 18 LCM, hanno subito un pregiudizio per non aver potuto

disporre e far fruttare la somma versata in esubero. Elementi che giustificano,

applicando analogicamente la giurisprudenza citata, il pagamento di interessi

remunerativi. Del resto, se tali interessi sono riconosciuti in caso di restituzione

di imposte dirette (fondate cioè sul sistema misto che prevede una dichiarazione

da parte del contribuente e l’accertamento e la fissazione dell’imposta da

parte dell’autorità), a maggior ragione vanno concessi in materia di contributi

di miglioria ove si consideri che l’ammontare del singolo contributo è determinato

autonomamente dal Municipio, quale autorità competente ad elaborare il

prospetto giusta l’art. 11 LCM (RDAT I-1994 no. 7), senza intervento

alcuno da parte del contribuente.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, devesi ammettere il

pagamento di interessi rimunerativi su un contributo versato in eccesso e

soggetto a restituzione. Il tasso applicabile è del 5% come previsto dall’art.

104.

cpv. 1 CO ed analogamente a quanto stabilito dalla prassi in casi

comparabili (giurisprudenza cit.).

8.

Gli interessi rimunerativi sono

dovuti sull’importo eccedente – e non, come preteso dai ricorrenti, sull’intero

capitale versato – a decorrere dalla data del pagamento (5.12.2001) fino a quella

del rimborso (12.3.2010).

Considerato che il contributo è stato stabilito in fr. 50'507.05, l’eccedenza è

di fr. 17'683.75 come indicato dalle parti. Su questo importo gli interessi

sono conteggiati come segue:

dal 5.12.2001 al 31.12.2001 fr. 62.92

dal 1°.1.2002 al 31.12.2009 fr. 7'073.52

dal 1°.1.2010 al 12.3.2010 fr. 29.04

totale fr. 7'165.48

9.

Visto l’esito della vertenza, la

tassa di giustizia e le spese sono ripartite proporzionalmente al grado di

soccombenza delle parti (art. 23 LCM, 31 LPamm, 148 cpv. 2 CPC). I ricorrenti,

rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione parziale delle

ripetibili.

per

questi motivi,

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990, nonché gli art. 63 e 104

CO,

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul

contributo da restituire per il mapp. no. 1192 di fr. 17'683.75 il Comune dovrà

un interesse rimunerativo del 5% dal 5.12.2001 al 12.3.2010, pari a fr. 7'165.48.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti per 2/3 e del Comune per 1/3. Quest’ultimo rifonderà

ai ricorrenti fr. 300.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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