30.2010.8
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8 settembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2010.8
Data decisione, Autorità:
08.09.2010, TCA
Titolo:
Società paga i contributi richiesti,poi fa opposizione. Cassa ha ritenuto l'opposizione divenuta priva d'oggetto e non è entrata nel merito della ripresa. Ma pagare non significa ancora rinunciare ai propri diritti, ci vuole una rinuncia esplicita. Rinvio atti per decisione su opposizione nel merito
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
OPPOSIZIONE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
TRASMISSIONE ATTI
art. 5 LAVS
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.8
TB
Lugano
8 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° marzo
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. A
seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio
2006-31 dicembre 2006 presso RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro,
il 20 gennaio 2010 la Cassa CO 1 ha effettuato riprese di Fr. 14'000.- per
salari non notificati (doc. A4).
Con tassazione d'ufficio
del 25 gennaio 2010 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 2'220,40 i contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla Sagl per l'anno 2006.
B. Con
decisione su opposizione del 1° marzo 2010 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 22 febbraio precedente (doc. A2), a motivo che siccome
il 17 febbraio 2010 la società ha pagato, senza riserva, i contributi dovuti, l'opposizione è divenuta priva d'oggetto.
C. Con
ricorso dell'11 marzo 2010
(doc. I) la società RI 1, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, ha chiesto di
annullare le riprese delle spese forfetarie, poiché esse sono state
riconosciute ai propri collaboratori sulla base del regolamento delle spese approvato
il 14 gennaio 2008 dalla Divisione delle contribuzioni con effetto retroattivo
al 1° gennaio 2007. Inoltre, la rappresentante ha rilevato che malgrado la sua intenzione
di formulare opposizione e la richiesta alla ricorrente di non effettuare il
pagamento di quanto dovuto, il versamento alla Cassa è ugualmente avvenuto. Ora,
visto che quest'ultima ha respinto l'opposizione a motivo (solo) che la Sagl ha pagato i contributi richiesti a seguito della tassazione d'ufficio del 25 gennaio
2010, la fiduciaria ha chiesto che la decisione su opposizione della Cassa sia
respinta e sia accolta la sua opposizione.
D. Nella
risposta del 2 aprile 2010 (doc. III) la Cassa ha ribadito che l'avvenuto pagamento senza riserva dei contributi
sociali ha comportato che l'opposizione
del 22 febbraio 2010 è diventata priva d'oggetto. Nell'eventualità in cui il TCA ritenesse comunque di dovere
entrare nel merito della questione della ripresa delle spese, l'amministrazione ha evidenziato che le spese
generali (manutenzione, targhe e assicurazione veicoli, benzina, telefoni
mobile, rappresentanza) sono già state rimborsate dal datore di lavoro e non
esistono i giustificativi a comprova degli importi versati ai tre collaboratori
ripresi. Questa situazione era già stata riscontrata in occasione della
precedente revisione – non contestata - del 2007. Inoltre, poiché il regolamento
delle spese a cui si riferisce l'insorgente è valido solo dal 2007 mentre i contributi richiesti
concernono l'anno 2006, ed è
stato approvato soltanto dall'autorità
fiscale ma non anche dalla Cassa di compensazione, quest'ultima si è riconfermata nella sua
decisione su opposizione.
E. Il
15 aprile 2010 (doc. V) la ricorrente ha osservato che di regola l'approvazione del regolamento delle spese
avviene anche da parte della Cassa resistente, così come occorso con la nuova
Cassa di compensazione a cui è attualmente affiliata.
L'insorgente ha però ammesso che la
resistente non è stata interpellata per l'approvazione del suo regolamento delle spese, poiché ormai la Sagl era affiliata presso un'altra Cassa di
compensazione.
La Cassa si è
riconfermata nella sua risposta ed ha precisato da un lato che spetta ad essa
verificare la conformità alla LAVS del regolamento delle spese, d'altro lato che non è vero che la nuova
Cassa __________ ha sottoscritto detto regolamento (doc. VII).
La ricorrente ha
puntualizzato quest'ultimo aspetto
(doc. IX).
Fra le parti è
intercorsa ulteriore corrispondenza (docc. XI-XVI) di cui si dirà, se necessario,
in corso di motivazione.
Il TCA ha effettuato
degli accertamenti (doc. XVII) ed ha dato la possibilità alla ricorrente di
pronunciarsi al riguardo (doc. XIX).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è unicamente la questione a sapere se la Cassa di compensazione ha correttamente ritenuto divenuta priva di oggetto l'opposizione del
22.
febbraio 2010 della Sagl, visto l'intervenuto pagamento il 17 febbraio 2010
(doc. 1) dei contributi dovuti fissati con la decisione di tassazione d'ufficio
del 25 gennaio 2010 avente oggetto la ripresa per salari non notificati.
Non va qui invece esaminata
la correttezza della ripresa dei rimborsi spese forfetari (Fr. 14'000.-) ritenuti
come retribuzione da attività lucrativa dipendente, sui quali la Cassa di compensazione ha fissato i relativi contributi paritetici (Fr. 2'220,40). Fa infatti
difetto una decisione su opposizione su questo specifico argomento ed una
pronuncia del TCA in merito comporterebbe la violazione del principio del doppio
grado di giudizio per l'assicurata.
3.
La Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
della Sagl a motivo che, avendo quest'ultima già pagato l'importo
richiesto con la decisione di tassazione d'ufficio, l'impugnativa
era ormai diventata priva d'oggetto
e di conseguenza era infondata.
A sostegno della sua
tesi la Cassa ha citato la sentenza dell'allora TFA del 5 febbraio 2001 (H 205/00).
Al riguardo, il Tribunale
federale ha avuto occasione di esprimersi con sentenza 9C_864/2007 del 30
aprile 2008, affermando:
"
(…)
4.2
In quest'ultima
sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che,
dopo avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo
richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi
arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la
causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle
assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso
non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una
dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111
V 156 consid. 3b pag. 158).
4.3
Similmente, lo stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a
prevalersi di un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione
venga espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una
rinuncia non può per contro essere validamente espressa prima che si abbia
conoscenza della decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3
con riferimenti [U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985,
pubblicata in ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a
ricorrere possa essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26
luglio 1995, consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento
dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza
nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza
superiore.
4.4
Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento effettuato dal
ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia
esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione -
diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni
amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere
annullato. Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale
affinché statuisca sul merito della causa. (…)" (sottolineature della
redattrice)
Questa
giurisprudenza non ritiene che, con il pagamento, l'oggetto della lite viene
meno e, conseguentemente, la causa perda il suo oggetto.
Pur
se criticabile tale prassi del TF va seguita.
4.
Visto
quanto esposto, la circostanza che il 17 febbraio 2010, ossia nel termine entro
cui formulare opposizione, la Cassa di compensazione ha ricevuto dalla RI 1 la
somma richiesta e che alcuni giorni dopo la ricezione di detto pagamento, il 22
febbraio 2010, la stessa società ha inoltrato tempestivamente un'opposizione contro la decisione di
tassazione d'ufficio del 25
gennaio 2010, non significa quindi ancora che l'assicurata intendesse rinunciare a fare valere i propri diritti.
L'interessata non ha
infatti espresso esplicitamente una simile dichiarazione durante il
termine di impugnazione, ma solo implicitamente con il pagamento.
Non essendo dunque l'opposizione del 22 febbraio 2010 diventata
priva d'oggetto a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di Fr. 2'220,40, la decisione su opposizione deve
essere annullata ed il ricorso accolto.
Gli atti vanno
rinviati alla Cassa di compensazione affinché, in breve tempo, emani una nuova
decisione su opposizione che si pronunci sull'opposizione dell'assicurata e
quindi entri nel merito della ripresa di Fr. 14'000.- per salari non
notificati.
Contro la nuova
decisione su opposizione dell'amministrazione la Sagl potrà, semmai, rivolgersi a questo TCA mediante un nuovo ricorso (art. 56 LPGA).
Vincente in causa, siccome
è rappresentata la ricorrente ha diritto al riconoscimento di ripetibili commisurate
all'impegno profuso (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La
decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli
atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa si pronunci
sull'opposizione del 22 febbraio 2010 rendendo una nuova decisione su opposizione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente la
somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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