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Decisione

30.2010.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

seguito di un controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio

2006-31 dicembre 2006 presso RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro,

il 20 gennaio 2010 la Cassa CO 1 ha effettuato riprese di Fr. 14'000.- per

salari non notificati (doc. A4).

Con tassazione d'ufficio

del 25 gennaio 2010 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 2'220,40 i contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla Sagl per l'anno 2006.

B. Con

decisione su opposizione del 1° marzo 2010 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 22 febbraio precedente (doc. A2), a motivo che siccome

il 17 febbraio 2010 la società ha pagato, senza riserva, i contributi dovuti, l'opposizione è divenuta priva d'oggetto.

C. Con

ricorso dell'11 marzo 2010

(doc. I) la società RI 1, rappresentata dalla fiduciaria RA 1, ha chiesto di

annullare le riprese delle spese forfetarie, poiché esse sono state

riconosciute ai propri collaboratori sulla base del regolamento delle spese approvato

il 14 gennaio 2008 dalla Divisione delle contribuzioni con effetto retroattivo

al 1° gennaio 2007. Inoltre, la rappresentante ha rilevato che malgrado la sua intenzione

di formulare opposizione e la richiesta alla ricorrente di non effettuare il

pagamento di quanto dovuto, il versamento alla Cassa è ugualmente avvenuto. Ora,

visto che quest'ultima ha respinto l'opposizione a motivo (solo) che la Sagl ha pagato i contributi richiesti a seguito della tassazione d'ufficio del 25 gennaio

2010, la fiduciaria ha chiesto che la decisione su opposizione della Cassa sia

respinta e sia accolta la sua opposizione.

D. Nella

risposta del 2 aprile 2010 (doc. III) la Cassa ha ribadito che l'avvenuto pagamento senza riserva dei contributi

sociali ha comportato che l'opposizione

del 22 febbraio 2010 è diventata priva d'oggetto. Nell'eventualità in cui il TCA ritenesse comunque di dovere

entrare nel merito della questione della ripresa delle spese, l'amministrazione ha evidenziato che le spese

generali (manutenzione, targhe e assicurazione veicoli, benzina, telefoni

mobile, rappresentanza) sono già state rimborsate dal datore di lavoro e non

esistono i giustificativi a comprova degli importi versati ai tre collaboratori

ripresi. Questa situazione era già stata riscontrata in occasione della

precedente revisione – non contestata - del 2007. Inoltre, poiché il regolamento

delle spese a cui si riferisce l'insorgente è valido solo dal 2007 mentre i contributi richiesti

concernono l'anno 2006, ed è

stato approvato soltanto dall'autorità

fiscale ma non anche dalla Cassa di compensazione, quest'ultima si è riconfermata nella sua

decisione su opposizione.

E. Il

15 aprile 2010 (doc. V) la ricorrente ha osservato che di regola l'approvazione del regolamento delle spese

avviene anche da parte della Cassa resistente, così come occorso con la nuova

Cassa di compensazione a cui è attualmente affiliata.

L'insorgente ha però ammesso che la

resistente non è stata interpellata per l'approvazione del suo regolamento delle spese, poiché ormai la Sagl era affiliata presso un'altra Cassa di

compensazione.

La Cassa si è

riconfermata nella sua risposta ed ha precisato da un lato che spetta ad essa

verificare la conformità alla LAVS del regolamento delle spese, d'altro lato che non è vero che la nuova

Cassa __________ ha sottoscritto detto regolamento (doc. VII).

La ricorrente ha

puntualizzato quest'ultimo aspetto

(doc. IX).

Fra le parti è

intercorsa ulteriore corrispondenza (docc. XI-XVI) di cui si dirà, se necessario,

in corso di motivazione.

Il TCA ha effettuato

degli accertamenti (doc. XVII) ed ha dato la possibilità alla ricorrente di

pronunciarsi al riguardo (doc. XIX).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è unicamente la questione a sapere se la Cassa di compensazione ha correttamente ritenuto divenuta priva di oggetto l'opposizione del

22.

febbraio 2010 della Sagl, visto l'intervenuto pagamento il 17 febbraio 2010

(doc. 1) dei contributi dovuti fissati con la decisione di tassazione d'ufficio

del 25 gennaio 2010 avente oggetto la ripresa per salari non notificati.

Non va qui invece esaminata

la correttezza della ripresa dei rimborsi spese forfetari (Fr. 14'000.-) ritenuti

come retribuzione da attività lucrativa dipendente, sui quali la Cassa di compensazione ha fissato i relativi contributi paritetici (Fr. 2'220,40). Fa infatti

difetto una decisione su opposizione su questo specifico argomento ed una

pronuncia del TCA in merito comporterebbe la violazione del principio del doppio

grado di giudizio per l'assicurata.

3.

La Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione

della Sagl a motivo che, avendo quest'ultima già pagato l'importo

richiesto con la decisione di tassazione d'ufficio, l'impugnativa

era ormai diventata priva d'oggetto

e di conseguenza era infondata.

A sostegno della sua

tesi la Cassa ha citato la sentenza dell'allora TFA del 5 febbraio 2001 (H 205/00).

Al riguardo, il Tribunale

federale ha avuto occasione di esprimersi con sentenza 9C_864/2007 del 30

aprile 2008, affermando:

"

(…)

4.2

In quest'ultima

sentenza (H 252/00), dovendo statuire sul ricorso di un'assicurata che,

dopo avere versato, pendente lite (dopo la presentazione del gravame), l'importo

richiestole dall'amministrazione a titolo di interessi moratori su contributi

arretrati, si era vista stralciare, per ragioni analoghe a quelle addotte dal

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella presente vertenza, la

causa dall'autorità giudiziaria di prima istanza, il Tribunale federale delle

assicurazioni, dando ragione all'interessata, ha precisato che un ricorso

non può essere ritirato tacitamente, un ritiro necessitando di una

dichiarazione esplicita e incondizionata (DTF 119 V 36 consid. 1b pag. 38; 111

V 156 consid. 3b pag. 158).

4.3

Similmente, lo stesso Tribunale, pur ammettendo la possibilità di rinunciare a

prevalersi di un rimedio giuridico nella misura in cui una simile dichiarazione

venga espressa esplicitamente e durante il termine di impugnazione (una

rinuncia non può per contro essere validamente espressa prima che si abbia

conoscenza della decisione impugnabile: RAMI 2003 no. U 474 pag. 53 consid. 2.3

con riferimenti [U 139/02]; cfr. pure sentenza A.203/1985 del 1° ottobre 1985,

pubblicata in ASA 59 pag. 204, consid. 2), ha escluso che una rinuncia a

ricorrere possa essere espressa tacitamente (sentenza inedita C 2/95 del 26

luglio 1995, consid. 1). In quest'ultima occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha in particolare avuto modo di stabilire che il pagamento

dell'indennità di parte dovuta alla controparte a seguito della soccombenza

nella procedura cantonale non osta alla ricevibilità di un ricorso all'istanza

superiore.

4.4

Stante quanto precede, non potendo considerare il pagamento effettuato dal

ricorrente in data 18 dicembre 2006 alla stregua di una rinuncia

esplicita (e incondizionata) a fare valere il diritto all'impugnazione -

diritto peraltro poi esercitato nei termini di legge - delle decisioni

amministrative del 5 dicembre 2006, il giudizio impugnato dev'essere

annullato. Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Tribunale cantonale

affinché statuisca sul merito della causa. (…)" (sottolineature della

redattrice)

Questa

giurisprudenza non ritiene che, con il pagamento, l'oggetto della lite viene

meno e, conseguentemente, la causa perda il suo oggetto.

Pur

se criticabile tale prassi del TF va seguita.

4.

Visto

quanto esposto, la circostanza che il 17 febbraio 2010, ossia nel termine entro

cui formulare opposizione, la Cassa di compensazione ha ricevuto dalla RI 1 la

somma richiesta e che alcuni giorni dopo la ricezione di detto pagamento, il 22

febbraio 2010, la stessa società ha inoltrato tempestivamente un'opposizione contro la decisione di

tassazione d'ufficio del 25

gennaio 2010, non significa quindi ancora che l'assicurata intendesse rinunciare a fare valere i propri diritti.

L'interessata non ha

infatti espresso esplicitamente una simile dichiarazione durante il

termine di impugnazione, ma solo implicitamente con il pagamento.

Non essendo dunque l'opposizione del 22 febbraio 2010 diventata

priva d'oggetto a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di Fr. 2'220,40, la decisione su opposizione deve

essere annullata ed il ricorso accolto.

Gli atti vanno

rinviati alla Cassa di compensazione affinché, in breve tempo, emani una nuova

decisione su opposizione che si pronunci sull'opposizione dell'assicurata e

quindi entri nel merito della ripresa di Fr. 14'000.- per salari non

notificati.

Contro la nuova

decisione su opposizione dell'amministrazione la Sagl potrà, semmai, rivolgersi a questo TCA mediante un nuovo ricorso (art. 56 LPGA).

Vincente in causa, siccome

è rappresentata la ricorrente ha diritto al riconoscimento di ripetibili commisurate

all'impegno profuso (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa si pronunci

sull'opposizione del 22 febbraio 2010 rendendo una nuova decisione su opposizione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente la

somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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