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Decisione

30.2010.80

Vantaggio particolare - miglioramento dell'urbanizzazione

8 giugno 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.80

Data decisione, Autorità:

08.06.2011, TE

Titolo:

Vantaggio particolare - miglioramento dell'urbanizzazione

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 4 cpv. 1 let. a LCM

Incarto n.

30.2010.80

Lugano

8 giugno 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Eraldo Pianetti

ing. Argentino Jermini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 15 luglio 2010 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 24 giugno 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito

della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione

della strada in località __________,

relativamente al mapp. no. 724 RFD di __________,

richiamato

l’inc. no. 20.2006.40 di questo Tribunale concernente la procedura di

approvazione del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione

della nuova strada di PR in località __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Il Municipio di __________ ha

deciso di realizzare la nuova strada di quartiere in località __________;

perciò, con messaggio no. 152 del 6.10.2003, ha chiesto lo stanziamento di un

credito di costruzione di fr. 1'310'000.- proponendo inoltre il prelievo di

contributi di miglioria in ragione del 90% dei costi. Il Consiglio comunale ha

approvato il messaggio a larga maggioranza con risoluzione del 17.11.2003.

Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

28.8 al 26.9.2006 in applicazione della Legge sulle strade e della Legge di

espropriazione; il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto e

stralciato le procedure espropriative con sentenze del 14.3.2007/4.2.2011 (cfr.

TE inc. no. 20.2006.40).

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo di

contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 5.10 al 4.11.2009 previo

invio di un avviso personale ai contribuenti.

RI 1 è proprietario del mapp. no. 724 ed in tale veste è stato assoggettato al

pagamento di un contributo di fr. 1'600.83.

Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 24.6.2010. Da ciò il ricorso in esame nel quale il proprietario

contesta che il fondo abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera e chiede,

pertanto, l’annullamento del contributo.

Con risposta del 22.10.2010 il Municipio postula la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione tenutasi il 2.2.2011 le parti hanno confermato

integralmente le loro posizioni.

Considerandi

2.

2.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera

serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a migliorare

l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando migliora in modo

evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la

tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); quando

elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).

Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette

a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la

costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano

vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per

l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio

del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui

contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les

contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,

48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,

Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.

66.

e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

2.2

La località __________, situata a nord del nucleo tradizionale di __________,

è una zona residenziale abbarbicata sul versante rivolto verso __________. Già

parzialmente edificata, essa era servita in passato da una strada (mapp. no.

740) il cui tratto iniziale, all’incirca fino all’altezza dei mapp. no.

739/763, era asfaltato ma in evidente stato di degrado e che poi si riduceva ad

una pista sterrata malagevole terminando all’altezza del mapp. no. 872 (cfr. rapporto

fotografico).

E’ dunque per ovviare a tali carenze infrastrutturali e con lo scopo precipuo

di urbanizzare la zona, che il Municipio ha deciso di costruire la nuova strada

di quartiere (cfr. MM no. 152). Quest’ultima ha inizio all’altezza del mapp.

no. 724, segue il tracciato esistente, per una lunghezza di m 370 e con una

larghezza variabile di m 4.20/3.50, e termina con una piazza di giro. Alle

opere prettamente stradali si accompagnano le necessarie infrastrutture quali

l’acquedotto, le condotte della corrente elettrica, delle reti televisiva e telefonica

e dell’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica al progetto definitivo).

Considerata la situazione pregressa dei luoghi (cfr. rapporto fotografico),

l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, nel solco degli obiettivi del PR,

il Comune ha equipaggiato un settore edificabile già insediato con impianti

consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione

delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti

indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione,

hanno quindi tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).

2.3

Il mapp. no. 724 è ubicato all’inizio della strada ed è edificato con uno

stabile abitativo eretto nel 1965 (cfr. documentazione fotografica). Il

proprietario sostiene che se la nuova strada ha di gran lunga migliorato

l’accesso alle abitazioni nuove, viceversa non ha modificato la situazione del suo

fondo la cui urbanizzazione ed accessibilità erano già garantite. Anzi,

l’espropriazione parziale del terreno avrebbe inasprito la scarpata verso la

strada esponendola al rischio di scoscendimenti, tanto da indurlo a costruire a

sue spese un muro di contenimento; perciò su quel lato non sarebbe possibile

creare nuovi accessi.

Un vantaggio particolare può essere generato non solo da un’opera che attui una

prima urbanizzazione, ma pure da un intervento che implichi un miglioramento

dell’urbanizzazione (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). In altre parole, la presenza di

infrastrutture pregresse non necessariamente annulla il vantaggio dipendente da

un’opera nuova: anche un fondo già servito può ricavare un beneficio dalla

costruzione di una nuova strada nella misura in cui la sua accessibilità e gli allacciamenti

agli impianti pubblici risultino migliorati (Reitter, op. cit., p. 96). In

quest’ottica è determinate la situazione oggettiva del fondo, non la volontà o

la visione soggettiva del contribuente, cosicché un vantaggio è dato già dalla

sola possibilità di usufruire dell’opera senza che sia necessario l’uso effettivo

(RtiD II-2008 no. 31 c. 4.4).

Attualmente l’accesso veicolare e pedonale al mapp. no. 724 sono disposti nella

parte occidentale del fondo ed avvengono attraverso la strada al mapp. no. 710.

Verso la nuova strada la particella presenta tuttavia un fronte di ca. ml 23.50,

elemento che non è affatto trascurabile perché in caso di riattamento

dell’edificio esistente o di nuova costruzione, il proprietario potrebbe

collocarvi l’accesso, eventualmente anche un posteggio interrato; vi è quindi

una possibilità concreta di usufruire della strada. In ogni caso,

contestualmente alla costruzione del muro di sostegno, il proprietario ha pure

realizzato un nuovo locale tank interrato con un portello d’accesso posto nel

muro stesso (cfr. licenza edilizia del 5.2.2008 e piani allegati;

documentazione fotografica). Pertanto l’opera è già effettivamente utilizzata

quantomeno per gli interventi di manutenzione e la fornitura del combustibile.

Ne consegue che la contestazione del vantaggio particolare è priva di

fondamento. Considerato che il ricorrente non ha sollevato altre obiezioni al

prospetto, il ricorso è respinto.

3.

Visto l’esito del ricorso, la

tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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