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Decisione

30.2010.83

Ripartizione - fattore interesse - nuova strada a fondo cieco

8 giugno 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.83

Data decisione, Autorità:

08.06.2011, TE

Titolo:

Ripartizione - fattore interesse - nuova strada a fondo cieco

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 8 cpv. segg LCM

Incarto n.

30.2010.83

Lugano

8 giugno 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Eraldo Pianetti

ing. Argentino Jermini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 30 agosto 2010 da

1.

RI 1

Considerandi

2.

RI 2

rappr.

dall’ RA 1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 24 giugno 2010 dal Municipio di __________ nell'ambito

della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione

della strada in località __________,

relativamente al mapp. no. 1208 RFD di __________,

richiamato

l’inc. no. 20.2006.40 di questo Tribunale concernente la procedura di

approvazione del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione

della nuova strada di PR in località __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1

Il Municipio di __________ ha

deciso di realizzare la nuova strada di quartiere in località __________;

perciò con messaggio no. 152 del 6.10.2003, ha chiesto lo stanziamento di un

credito di costruzione di fr. 1'310'000.- proponendo inoltre il prelievo di

contributi di miglioria in ragione del 90% dei costi. Il Consiglio comunale ha

approvato il messaggio a larga maggioranza con risoluzione del 17.11.2003.

Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

28.8

al 26.9.2006 in applicazione della Legge sulle strade e della Legge di

espropriazione; il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto e

stralciato le procedure espropriative con sentenze del 14.3.2007/4.2.2011 (cfr.

TE inc. no. 20.2006.40).

1.2

Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo di

contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 5.10 al 4.11.2009 previo

invio di un avviso personale ai contribuenti.

RI 1 e RI 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 1208 ed

in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo complessivo

di fr. 36'285.50.

Il reclamo contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che,

con risoluzione del 24.6.2010, ha modificato un parametro di calcolo e così ridotto

il contributo a fr. 32'841.90.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari hanno contestato il riparto

dei contributi. Dal canto suo il Municipio, con risposta del 22.10.2010, ha

proposto la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione tenutasi il

2.2.2011

le parti hanno confermato integralmente le loro posizioni.

2.

2.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):

l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a

migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando

migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la

salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione

(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).

Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette

a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la

costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano

vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per

l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio

del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui

contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les

contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,

48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,

Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.

66.

e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

2.2

La località __________, situata a nord del nucleo tradizionale di __________,

è una zona residenziale abbarbicata sul versante rivolto verso __________. Già

parzialmente edificata, essa era servita in passato da una strada (mapp. no.

740) il cui tratto iniziale, all’incirca fino all’altezza dei mapp. no.

739/763, era asfaltato ma in evidente stato di degrado e che poi si riduceva ad

una pista sterrata malagevole terminando all’altezza del mapp. no. 872 (cfr.

rapporto fotografico).

E’ dunque per ovviare a tali carenze infrastrutturali e con lo scopo precipuo

di urbanizzare la zona, che il Municipio ha deciso di costruire la nuova strada

di quartiere (cfr. MM no. 152). Quest’ultima ha inizio all’altezza del mapp.

no. 724, segue il tracciato esistente, per una lunghezza di m 370 e con una

larghezza variabile di m 4.20/3.50, e termina con una piazza di giro. Alle

opere prettamente stradali si accompagnano le necessarie infrastrutture quali

l’acquedotto, le condotte della corrente elettrica, delle reti televisiva e

telefonica e dell’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica al progetto

definitivo).

Considerata la situazione pregressa dei luoghi (cfr. rapporto fotografico),

l’efficacia dell’opera è palese. In effetti, nel solco degli obiettivi del PR,

il Comune ha equipaggiato un settore edificabile già insediato con impianti

consoni ad una zona residenziale urbanizzando o migliorando l’urbanizzazione

delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi serviti, così dotati dei requisiti

indispensabili per poter essere sfruttati conformemente alla loro destinazione,

hanno quindi tratto indubbi vantaggi particolari (art. 4 LCM).

Questo è il caso, in particolare, anche del mapp. no. 1208, un fondo di 612 mq

ubicato al termine della strada, in relazione al quale i benefici sono a tal

punto evidenti e rilevanti da non essere nemmeno contestati.

3.

3.1

A norma dell’art. 8 cpv. 1

LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del

vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla

superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso

indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di

computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero

(art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito

l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione

del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la

legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere

censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un

abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2

Nella fattispecie in esame il costo delle opere stradali (art. 6 LCM)

ammonta a fr. 716’000 di cui è imposto il 90% (art. 7 cpv. 1 LCM) pari ad un

importo di fr. 644'400.-.

Come si evince dalla relazione tecnica e dai piani, la ripartizione è

effettuata sulla base della superficie edificabile dei fondi, quest’ultima

determinata secondo le possibilità di sfruttamento, nonché dei seguenti

fattori:

- un fattore interesse (cfr. piano doc. 1.4) stabilito in funzione del vantaggio

acquisito con l’offerta delle nuove infrastrutture (coefficienti 0.2, 0.5 e 1);

- un fattore di correzione (cfr. piano doc. 1.5) che tiene conto degli

investimenti supplementari, a carico dei privati, per la formazione di accessi

interni, ed inoltre, come dichiarato dal Comune nella decisione su reclamo e

nella risposta, anche della percorrenza della strada per raggiungere i singoli

fondi (coefficienti 0.3, 0.5, 0.8, 0.9 e 1).

3.3

I ricorrenti contestano la chiave di riparto reputando che semplifichi il

calcolo all’eccesso, tanto che i contributi non risultano proporzionati al

vantaggio effettivo per ogni fondo.

a) Essi sostengono che in tema di opere stradali il fattore interesse è inteso

a definire l’utilità di una strada in rapporto ai singoli accessi: quindi

maggiormente colpiti saranno i fondi per i quali la strada è indispensabile,

mentre a quelli che confinano anche con altre strade dovrà essere riconosciuto

un interesse minore. In concreto, a loro avviso, tale principio sarebbe

disatteso nella misura in cui le fasce d’interesse si riferiscono piuttosto

alla lunghezza del tratto da percorrere per raggiungere ogni fondo, elemento

che è racchiuso anche nel fattore di correzione; ciò condurrebbe al risultato

inaccettabile di colpire doppiamente la parte bassa del comprensorio e di

avvantaggiare doppiamente quella alta. Di conseguenza i ricorrenti pretendono che

il fattore interesse applicato ad altri fondi sia aumentato: a 0.5 per il mapp.

no. 724 in quanto dispone di un ampio fronte sulla strada; a 0.8-0.9 per i

mapp. no. 763,762, 1178, 761 e 1120 rispettivamente a 1 per i mapp. no. 1186,

909, 857, 739 e 1083 poiché la strada rappresenta la loro unica possibilità di

accesso.

Tali argomenti non sono condivisibili perché mirano sostanzialmente a ribaltare

il vantaggio sulla parte alta del comprensorio, quando risulta invece

palesemente che sono i fondi ubicati lungo la seconda parte della strada ad

aver tratto i benefici maggiori.

Il fattore interesse è un criterio tipicamente finalizzato a caratterizzare la

necessità d’uso e l’utilità di una nuova strada per rapporto allo stato di

urbanizzazione preesistente (Brenni-Sciarini, Contributi di miglioria

applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in RDAT II-1993 p. 305 ss,

330). Applicando tale concetto alla fattispecie in esame si impongono due

constatazioni preliminari: in primo luogo, fatto salvo il mapp. no. 724 la cui

situazione è particolare, la strada (rispettivamente il suo primo tratto fino

al bivio) costituisce l’unica possibilità di accesso per tutti i fondi inclusi

nel comprensorio; in secondo luogo, solo il tratto iniziale della strada era

già asfaltato, mentre quello successivo era formato da una pista sterrata priva

di sottostrutture, tanto è vero che nel presentare il progetto il Municipio ha

rilevato come le abitazioni esistenti disperdano le acque luride mediante fosse

settiche (cfr. MM no. 152). Poste tali premesse, il fattore interesse è

perfettamente spiegabile. In effetti, contrariamente a quanto pretendono i

ricorrenti, i tre diversi coefficienti non dipendono dalla percorrenza, bensì

operano una distinzione in funzione del vantaggio acquisito con l’offerta delle

nuove infrastrutture, ovvero distinguono i fondi già serviti dal tratto

precedentemente già asfaltato, per i quali l’urbanizzazione è stata migliorata

(coefficienti 0.2 e 0.5), dai fondi ubicati nella parte finale sterrata della

strada che non erano urbanizzati e che, pertanto, essendo assegnati, taluni

totalmente altri parzialmente, ad una zona edificabile, manifestamente hanno il

massimo interesse alla costruzione delle opere (coefficiente 1). Tra questi

ultimi si annovera anche il mapp. no. 1208 che è una delle proprietà più

avvantaggiate dall’opera.

In definitiva il fattore è fondato su un elemento realistico ed attua una

distinzione proporzionata all’utilità effettiva della strada ed all’interesse

individuale ad usufruirne, tanto che il risultato appare complessivamente

ragionevole. Pertanto la contestazione è respinta.

b) In relazione al fattore di correzione i ricorrenti rimproverano al Comune la

mancata imposizione del mapp. no. 959. Essi sostengono inoltre che tale fondo è

parzialmente occupato dall’accesso ai mapp. no. 1192, 1191 e 1190 la cui

situazione è analoga a quella del mapp. no. 738 ed il cui fattore non dovrebbe,

perciò, essere inferiore a 1.

Il mapp. no. 959 (mq 116) è stato oggetto di espropriazione totale nel 2007,

quindi prima dell’avvio della presente procedura, anche se il Comune ancora non

ha provveduto ad aggiornare l’iscrizione a RF (cfr. estratto SIFTI; TE inc. no.

20.2006

-1/2, decreto di stralcio del 14.3.2007). Secondo la dottrina

dominante e la giurisprudenza, come i beni privati anche quelli appartenenti al

patrimonio amministrativo sono assoggettabili al pagamento di contributi di miglioria,

beninteso a condizione che traggano dall’opera un vantaggio particolare (Reitter,

op. cit., p. 77; Blumer, op. cit., p. 55; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 103-104; Staehelin, Erschliessungsbeiträge, Diss.1980, p.

159; DTF 107 Ib 289 c. 8, 118 Ib 54 c. 2b/g; RDAT I-1999 no. 41).

La particella, che forma l’accesso carrozzabile ai mapp. no. 1192, 1191 e 1190,

nel PR è per lo più riservata a sedime stradale e piazza di giro. In minima

parte essa è assegnata (invero inspiegabilmente) alla zona edificabile, ma si

tratta di una superficie talmente insignificante da non avere alcuna utilità

pratica a fini edilizi. Il fatto che sia stata esclusa dal comprensorio non

appare quindi arbitrario.

Il fattore di correzione è stabilito in funzione della percorrenza della strada

per raggiungere i fondi e tenendo in considerazione eventuali investimenti

supplementari che alcuni privati dovranno affrontare per creare gli accessi

interni ai loro terreni.

Nel prospetto pubblicato al mapp. no. 1208 è stato applicato il coefficiente 1,

parametro che in sede di reclamo il Comune ha ridotto a 0.9, così aderendo sostanzialmente

alla richiesta dei ricorrenti finalizzata ad ottenere un trattamento analogo a

quello riservato ai mapp. no. 1192, 1191 e 1190. Tale correzione appare oggettivamente

giustificata alla luce della situazione dei fondi in questione che sono tutti

ubicati alla fine del tracciato stradale. In effetti essa parifica il mapp. no.

1208.

al mapp. no. 765, la cui edificazione presuppone un raccordo interno, come

pure alle proprietà retrostanti che accedono alla strada attraverso il mapp.

no. 959 direttamente o grazie all’esistenza di diritti di passo (mapp. no.

1192, 1191, 1190, 1057 e 1186). Nel contempo la correzione stessa mantiene e

marca la differenza tra i fondi menzionati ed il mapp. no. 872 che, al

contrario, è già comodamente accessibile dalla strada e non necessita di

ulteriori interventi di raccordo.

Ciò considerato il contributo a carico del mapp. no. 1208, fissato in fr.

32'841.90, è da confermare. Pertanto il ricorso è respinto.

4.

La tassa di giustizia e le spese

seguono l’esito della lite e quindi sono a carico dei ricorrenti in quanto

soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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