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Decisione

30.2010.85

Contributo di costruzione definitivo - deduzione del contributo provvisorio già versato

7 luglio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.85

Data decisione, Autorità:

07.07.2011, TE

Titolo:

Contributo di costruzione definitivo - deduzione del contributo provvisorio già versato

CONTRIBUTI DI CANALIZZAZIONE

art. 96 cpv. ss LALIA

Incarto n.

30.2010.85

Lugano

7 luglio 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Gianfranco Sciarini

arch. Bruno Buzzini

segretaria

giurista

Annalisa

Butti

statuendo

sul ricorso presentato in data 6 settembre 2010 da

RI

1

RA

Considerandi

2.

contro

la

decisione su reclamo emanata il 27 luglio 2010 dal Municipio __________ nell'ambito

della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di

canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mapp. no. 1280 RFD __________,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1

Nel 1980 il Consiglio Comunale

di __________ ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) che ha ottenuto

l’approvazione del Dipartimento dell’ambiente in data 17.7.1980. Le opere sono

state finanziate mediante contributi provvisori di costruzione incassati a seguito

di una procedura di prelievo avviata dal Municipio nel 1990 giusta gli art. 96

ss della Legge d’applicazione delle legge federale contro l’inquinamento delle

acque (LALIA).

1.2

Con risoluzione del 19.12.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato

il Piano generale di smaltimento (PGS) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare

contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi, così come proposto nel

Messaggio municipale no. 349 del 7.11.2005. Il piano è stato approvato dal

Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e

del suolo, in data 20.3.2006

1.3

A norma dell’art. 99a LALIA, il Municipio ha avviato la procedura di

prelievo di contributi definitivi pubblicando il prospetto dall’11.6 al

12.7

, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.

RI 1 è proprietaria del mapp. no. 1280 ed in tale veste è stata assoggettata al

pagamento di un contributo di costruzione di fr. 14'975.70.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con risoluzione del 26.7.2010.

Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria contesta il calcolo del

contributo. Con risposta del 19.10.2010 il Municipio ha postulato la reiezione

del gravame.

All’udienza di conciliazione del 10.2.2011, il Tribunale di espropriazione ha suggerito

una transazione che per finire non è stata accettata.

2.

2.1

Il finanziamento degli

impianti pubblici di evacuazione e depurazione delle acque avviene mediante il

prelievo di contributi di costruzione (art. 55 let. c, art. 96 cpv. 1 LALIA).

Si tratta di cosiddetti oneri preferenziali messi a carico del proprietario

fondiario per ripagare il vantaggio che trae dalla costruzione degli impianti.

Il prelievo di contributi è obbligatorio indipendentemente dalla situazione

finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e

qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). L’ammontare complessivo dei contributi

a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del

costo effettivo per il Comune. Sono soggetti all’imposizione i proprietari di

fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera (art. 97 LALIA).

2.2

La legge conosce tre tipi di contributi di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il

contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo

definitivo, fondato invece sul costo consuntivo, non possono superare il 3% del

valore di stima (art. 99 cpv. 1, 99a cpv. 1 LALIA).

2.3

La procedura in

oggetto è finalizzata al prelievo di contributi definitivi.

Come risulta dagli atti i contributi sono

stati conteggiati sulla base di un consuntivo di spesa (al netto di sussidi e contributi)

di fr. 8'343'794.15. La quota a carico dei privati del 60% è di fr. 5'006’276.-

ed il valore di stima complessivo, aggiornato all’1.1.2005, data di entrata in

vigore della revisione generale delle stime immobiliari, raggiunge fr. 323'184’250.-.

La percentuale applicata è del 1,5490%.

3.

Il mapp. no. 1280 è un fondo

edificato di 899 mq ubicato in località __________, con accesso dalla strada

cantonale Via __________. Esso è incluso nel perimetro del PGS ed assegnato alla

zona residenziale e commerciale RC5.

La particella è frutto del frazionamento dell’originario mapp. no. 1280 di mq

1895.

(allora di proprietà della __________) intervenuto nel dicembre 2005, fondo

che è stato suddiviso nelle due nuove part. no. 1280 di mq 899 e no. 1775 di mq

995.

(cfr. d.g. 9668 del 23.12.2005; piano di mutazione 4735 del 19.12.2005).

Il nuovo mapp. no. 1280 è stato acquistato il mese successivo dalla ricorrente

(cfr. d.g. 85 del 9.1.2006), mentre il nuovo mapp. no. 1775 è rimasto di

proprietà della __________.

Nell’ambito della procedura di prelievo avviata nel 1990 l’originario mapp. no.

1280.

è stato imposto con un contributo provvisorio di fr. 19'441.65 che il

Comune ha incassato.

4.

4.1

A norma dell’art. 99a LALIA,

il contributo definitivo è calcolato sulla base del costo consuntivo dell’opera

ed in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi di cui non può

superare il 3% (cpv. 1), previa revisione generale dei valori di stima (cpv.

2). Esso dev’essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta

divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli

equivalenti abitanti (cpv. 3).

4.2

Il Comune ha determinato i contributi in oggetto sulla scorta del valore

di stima dei fondi aggiornato all’1.1.2005, data di entrata in vigore della

revisione generale delle stime immobiliari, al quale ha applicato la

percentuale dell’1,5490%, ed ha posto in deduzione eventuali contributi provvisori

già pagati in passato dai proprietari. Tale deduzione è stata eseguita secondo i

tre seguenti criteri (cfr. allegato di risposta, pag. 2):

a.

per i fondi non edificati passati

di proprietà, gli acconti sono stati suddivisi proporzionalmente ai mq

risultanti dalla nuova situazione;

b.

per i fondi edificati (o edificati

solo in parte) passati di proprietà, gli acconti sono stati suddivisi

proporzionalmente al valore di stima di ogni singolo fondo risultante dal frazionamento;

c.

nel caso di frazionamenti dei

fondi nei quali i precedenti proprietari sono rimasti in possesso di una parte

della proprietà, gli acconti da loro pagati sono stati interamente a loro

accreditati.

4.3

La contestazione in esame verte sulla deduzione del contributo provvisorio

di fr. 19'441.65 già versato per l’originario mapp. no. 1280 nel 1990.

Come risulta dalla scheda di calcolo, il Comune ha integralmente detratto quell’importo

dal contributo pertinente al mapp. no. 1775 mentre non ha ammesso alcuna

deduzione per il mapp. no. 1280. Il Comune giustifica tale operazione

argomentando che il contributo è personale e che, pertanto, il pagamento già

effettuato a titolo di acconto non può essere ripartito sulla porzione alienata

(mapp. no. 1280), bensì dev’essere accreditato al proprietario originario che

vi ha provveduto ed al quale è rimasta una parte del fondo (mapp. no. 1775).

Secondo la ricorrente, invece, l’acconto dev’essere suddiviso proporzionalmente

al valore di stima delle due nuove particelle.

Tale censura è fondata.

E’ pur vero che il contributo di costruzione è di natura personale (art. 107

cpv. 1 LALIA). Questo concetto definisce un onere che è dovuto da colui che la

legge individua quale soggetto imponibile non appena siano adempiute le

condizioni di assoggettamento; di principio ed in mancanza di base legale, esso

non è dunque trasferibile, fatto salvo il subingresso in caso di successione

ereditaria (art. 560 cpv. 1 CC, art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù

del rinvio di cui agli art. 104 cpv. 3 LALIA e 24 LPamm; Knapp, Précis

de droit administratif, 4° ed., no. 789; Knecht, Grundeigentümerbeiträge

an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben

für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

Il fatto che il contributo sia personale non vuol dire, tuttavia, che qualora

un fondo venga frazionato dopo la riscossione di contributi provvisori, in sede

di prelievo di contributi definitivi l’acconto già versato possa o debba essere

accreditato solamente a chi lo aveva pagato ed è rimasto proprietario di una

parte del fondo (cfr. sopra criterio c.). In effetti, stando rigorosamente a

questo ragionamento, se entrambe le particelle risultanti dal frazionamento

dell’originario mapp. no. 1280 fossero state alienate, i nuovi proprietari non

avrebbero diritto ad alcuna deduzione. Soluzione, questa, che si pone in

evidente antitesi con quella applicata ai fondi passati di proprietà (con o

senza frazionamento) per i quali, invece, il Comune ha suddiviso gli acconti

proporzionalmente al nuovo stato (cfr. sopra criteri a./b.), ed ha così riconosciuto

ai nuovi proprietari un importo che altri hanno versato. In quest’ottica il

calcolo è fondato su una distinzione incongruente e non rispetta il principio

della parità di trattamento.

D’altra parte va considerato che l’acconto prelevato nel 1990 è stato calcolato

proporzionalmente al valore di stima dell’originario mapp. no. 1280, e quindi

anche su quella porzione che è poi divenuta la nuova part. no. 1280; valore di

stima peraltro determinato anche dall’edificio esistente che, in seguito al

frazionamento, si è trovato ad essere sulla stessa nuova part. no. 1280. Di

conseguenza, non riconoscere a quest’ultima alcuna deduzione significa

assoggettarla ad un’ingiusta doppia imposizione e trasgredire al principio

dell’equivalenza.

4.4

Viste le conclusioni che precedono, ed in accoglimento del ricorso, il contributo

a carico del mapp. no. 1280 dev’essere riesaminato e definito secondo i medesimi

criteri che il Comune ha applicato per altri fondi edificati o edificabili passati

di proprietà, ossia suddividendo l’acconto di fr. 19'441.65 in proporzione al valore di stima delle nuove particelle no. 1280 e 1775 come nello schema

seguente:

valori di stima (cfr. tabella dei contributi ed estratti SIFTI)

mapp. no. 1280 fr. 966'799.-

mapp. no. 1775 fr. 143'280.-

acconto (fr. 19'441.65) suddiviso proporzionalmente al valore di stima:

mapp. no. 1280 fr. 16'932.30

mapp. no. 1775 fr. 2'509.35

Su questa base il contributo definitivo a carico del mapp. no. 1280, che nel

prospetto è fissato in fr. 14'975.70, risulta già interamente coperto

dall’acconto. Pertanto tale contributo definitivo dev’essere annullato.

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA,

art. 28 e 31 LPamm). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un

legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo

definitivo a carico del mapp. no. 1280 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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