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Decisione

30.2010.86

Imposizionoe di contributi di miglioria per la sistemazione e riqualifica, con moderazione del traffico, di una strada comunale

22 aprile 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e

bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio

particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve

ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della

loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(let. c).

Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri

diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio

particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita

nel piano di finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può

essere inferiore al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione

particolare inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è

fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è

ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8

cpv. 1 LCM) ed i beni imponibili sono individuati mediante un piano del

perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, e perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la costituzione e la legge (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.

I ricorrenti sostengono che

l’intervento stradale in Via __________ non sia un’opera che dà luogo a

contributi di miglioria poiché costituisce una semplice manutenzione su una

strada di transito e non può che essere considerato di interesse generale vista

l’ampiezza del perimetro nel quale sono stati incassati i contributi.

Tali argomenti tendono sostanzialmente a contestare il principio stesso dell’imposizione

trascurando, tuttavia, che il tema sfugge al

sindacato di questo Tribunale, al quale spetta di statuire con pieno potere

cognitivo solamente sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). In

effetti è compito esclusivo del legislativo comunale – nel quadro della

competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione

di opere pubbliche e di accordare i crediti necessari (art. 13 cpv. 1 let. g

LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la

quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni sul

principio dell’imposizione vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del

legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti

dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD

II-2005 no. 26). Una volta definito il principio, la fase successiva di

elaborazione del prospetto a norma dell’art. 11 LCM rientra invece nelle

competenze del Municipio (RDAT I-1994 no. 7) così come l’incasso

dei contributi.

Di conseguenza la critica in oggetto avrebbe dovuto essere formulata presentando

tempestivo ricorso al Consiglio di Stato contro la risoluzione del Consiglio

comunale del 29.1.2007; in questa sede è tardiva e quindi irricevibile. I

ricorrenti affermano che ciò non è stato possibile poiché il Consiglio comunale

non ha votato il perimetro come invece avrebbe dovuto. A torto, poiché l’organo

legislativo delibera sull’ammontare complessivo dei contributi da prelevare, ma

non sul prospetto, e quindi sul perimetro d’imposizione (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.4.2) che, come già indicato, sono definiti dal Municipio.

L’argomento è quindi inconsistente. Sia detto comunque che, identificando

l’intervento come opera di urbanizzazione generale e fissando la percentuale al

50% della spesa, il Consiglio Comunale ha già tenuto conto che, per sua stessa

natura, l’opera avvantaggia anche la collettività, la quale pertanto si assume

la metà dei costi di costruzione.

5.

5.1. I ricorrenti affermano che in

seguito all’esecuzione dei lavori la situazione è peggiorata per effetto

dell’aumento considerevole dei rumori e del traffico. Tenuto conto, poi, della

posizione del mapp. no. 24, della vigente segnaletica stradale, specie dei sensi

unici esistenti, e della situazione viaria, essi non fanno mai uso, né lo

potranno fare in futuro, di Via __________ per raggiungere i servizi comunali o

altre mete e per recarsi a casa. Essi ritengono quindi di non aver tratto alcun

vantaggio particolare dall’opera.

5.2. In generale gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio

emblematico di opere di urbanizzazione soggette a contributi di miglioria; è

infatti opinione comunemente ammessa che la costruzione e la sistemazione di

strade, marciapiedi e piazze conferiscano vantaggi particolari alle proprietà

servite poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano

lo stato di urbanizzazione (Messaggio del Consiglio di Stato no. 2826

del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 5

del disegno di legge; Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986,

p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem

Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47, 48; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di

miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT

II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

Nella fattispecie il Comune ha voluto attuare un riassetto urbanistico e viario

di Via __________ conformemente alla sua funzione di strada di servizio sancita

dal piano regolatore (PR), con l’obiettivo principale di valorizzare la strada

stessa infondendole il carattere di viale urbano centrale e di ottenere una moderazione

del traffico; l’opera è intesa inoltre ad aumentare le superfici pedonali,

salvaguardare la mobilità (privata e pubblica) così come i posteggi e gli

accessi, ed a scoraggiare il traffico parassitario (cfr. MM no. 1295

dell’11.1.2000). A tal fine la strada è stata trasformata in viale alberato con

una carreggiata centrale di 4 m, due fasce laterali polivalenti di 82 cm e due marciapiedi di larghezza variabile da 1.20 a 4.40 m; il viale è completato con diversi lampioni, bordure, oltre che canalette e caditoie per lo smaltimento delle

acque meteoriche. Per quanto riguarda la pavimentazione, quella esistente ha

potuto essere mantenuta, grazie al buono stato di conservazione, nel tratto

compreso tra gli incroci con Via __________ e Via __________; viceversa, lungo

il tratto successivo, da Via __________ a Via __________, è stato posato un

nuovo manto d’asfalto previa ricostruzione della fondazione (cfr. relazione

tecnica annessa al progetto).

Eseguita secondo criteri tecnicamente progrediti e sicuri, l’opera si è

inserita convenientemente nel tessuto urbano nel solco degli indirizzi

pianificatori che assoggettano il comprensorio imposto ad un piano

particolareggiato (PPCC) inteso a realizzare una determinata struttura

insediativa nella quale assumono particolare importanza gli spazi pubblici e,

più in generale, la funzione pedonale che, con la creazione di percorsi,

diviene prevalente rispetto a quella veicolare (cfr. ris. del Consiglio di

Stato del 27.8.1997 di approvazione del PR/revisione 1996, p. 15). In questo

contesto l’opera ha portato ad un’importante e tangibile riqualifica dell’infrastruttura

stradale preesistente. Essa ha migliorato l’agibilità e la qualità di

percorrenza, garantendo inoltre una maggiore sicurezza al traffico veicolare e

pedonale e conferendo un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada.

Di conseguenza i fondi serviti ne hanno tratto un vantaggio particolare (art. 4

LCM). Questo è il caso anche per la proprietà dei ricorrenti, le cui obiezioni

non sono atte a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. Intanto va

rammentato che la presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal

momento che un vantaggio

particolare è presunto non solo quando l’opera attua una prima urbanizzazione,

ma anche quando migliora l’urbanizzazione secondo uno standard minimo,

rispettivamente quando migliora in modo evidente la situazione generale dei

fondi (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Dunque anche un fondo che già

era servito può trarre vantaggio da un’opera stradale. In concreto un tale vantaggio sussiste nella misura in

cui Via __________ è una delle strade principali del quartiere ed il mapp. no.

24 beneficia dunque della sua riqualifica così come altre proprietà anche non

confinanti (imposte) che vi sono ubicate. La strada, inoltre, non solo è

percorribile a piedi per raggiungere l’ufficio postale, i servizi comunali ed i

commerci, ma può essere utilizzata liberamente anche in automobile, indipendentemente

dalla segnaletica stradale. E questo basta per ammettere un vantaggio

particolare poiché quest’ultimo è dato già dalla sola possibilità di fruire

dell’opera non essendone necessario l’uso effettivo (RtiD II-2008 no. 31

c. 4.4 in fine; RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2).

Di conseguenza la contestazione è respinta.

6.

Considerandi

6.1

I ricorrenti affermano di non

comprendere di quali costi si componga la spesa determinante e rimproverano al Comune

di non aver messo a disposizione né il calcolo consuntivo sulla base della

liquidazione finale dettagliata e completa, rispettivamente il dettaglio degli

oneri computati nell’investimento totale, né la scheda con la liquidazione

riassuntiva dei costi e consuntivo.

6.2

A norma dell’art. 6 cpv. 1 LCM, per il calcolo dei contributi sono

determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese

quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei

lavori e gli interessi di costruzione. In sostanza, quindi, la spesa

determinante si compone di tutti i costi connessi con la realizzazione

dell’opera riconducibili sia alla preliminare fase di progettazione sia alla

costruzione vera e propria dell’opera stessa e di tutte le sue parti

costitutive. Da dedurre sono i sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM) e, se del caso, le

spese afferenti ad opere finanziabili con altri tributi, come ad esempio le

canalizzazioni fognarie che sono imponibili mediante contributi di costruzione

(art. 96 ss LALIA).

Nella fattispecie la raccolta dei documenti è stata, invero, alquanto

laboriosa, ciò che ha prolungato i tempi dell’istruttoria. Tuttavia finalmente

il Comune ha prodotto agli atti quanto richiesto, per cui quand’anche i

ricorrenti non avessero avuto accesso alla documentazione completa in prima

istanza, tale manchevolezza è stata sanata in questa sede.

Dai documenti esibiti dal Comune – di cui non vi è motivo di dubitare – risulta

che il costo totale per l’opera stradale ammonta a fr. 1'504'741.55, importo

che rientra nel limite del credito di costruzione stanziato dal Consiglio

comunale con risoluzioni del 5.4.2000/15.3.2010. Le schede contabili (doc. 9,

13, 14) elencano le singoli voci di spesa con le relative fatture; non sono

contemplate spese attribuibili ad opere di canalizzazione. Stando alla scheda

riassuntiva (doc. 10), dalla spesa totale sono stati dedotti il costo per

l’illuminazione pubblica di fr. 98'770.30, nonostante dovesse essere incluso in

quanto l’intervento è parte integrante dell’opera, nonché l’importo di fr. 759'156.60

equivalente al sussidio federale sebbene, finalmente, non sia stato erogato. In

tal modo il Comune ha dunque favorito notevolmente i contribuenti. Ne è risultata

una spesa determinante di fr. 719'898.40, e quindi un quota imponibile di fr.

359'949.20 (50%) in base alla quale sono stati calcolati i contributi di

miglioria. Di conseguenza la contestazione è respinta.

7.

7.1

I ricorrenti contestano

infine il metodo di calcolo dei contributi, segnatamente i fattori applicati,

siccome semplicistici ed arbitrari: essi non sarebbero correttamente ponderati

e non terrebbero conto della situazione effettiva del fondo.

7.2

Giusta l’art. 8 cpv. 1 LCM la quota è ripartita tra gli interessati in

funzione del vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in

base alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri

metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l’entità del singolo vantaggio è

difficilmente accertabile in ogni situazione specifica, la prassi ammette che i

contributi siano stabiliti in maniera schematica, secondo parametri forfettari

dedotti dall’esperienza, purché rispettino i principi della parità di

trattamento e del divieto di arbitrio. Il Tribunale di espropriazione non può

imporre l’adozione di determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma

deve tener conto dell’ampio margine di autonomia di cui gode il Comune nel

campo dei contributi di miglioria: potrà così censurare la decisione comunale

soltanto se la chiave di riparto prescelta conduce a risultati tanto

insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

7.3

Nella fattispecie, oltre alla superficie delle particelle, vengono prese

in considerazione, anzitutto, le superfici d’ingombro al suolo di ogni fondo

sulla base delle misure indicate nel PPCC; queste sono moltiplicate per il

numero di piani che normalmente consente l’altezza massima anch’essa indicata

nel piano. In tal modo vengono definiti la superficie utile lorda (SUL) e

l’indice di sfruttamento (is) per ogni particella.

I ricorrenti affermano che non tutte le particelle sono edificabili allo stesso

modo e su alcune di esse, tra cui anche il mapp. no. 24, è imposta la presenza

di passi pubblici che ostano allo sfruttamento completo del fondo; perciò rimproverano

al Comune di non aver applicato una correzione all’indice di sfruttamento e di

non aver tenuto conto della situazione del fondo e degli oneri imposti dal PR.

L’argomento non regge. Il PPCC non definisce un indice di sfruttamento bensì la

sagoma di massimo ingombro degli edifici, ovvero le volumetrie ammissibili. Di

fatto le possibilità edificatorie concesse ai fondi inclusi nel PPCC sono

equiparabili ad un indice di sfruttamento che va da un minimo di 3.44 ad un

massimo di 5.85; basti osservare, a titolo comparativo, che nelle zone R7 di __________

e __________ vigono rispettivamente un indice di 1.8 e 1.6. I parametri edilizi

previsti dal PPCC sono dunque di gran lunga superiori al normale, circostanza

dovuta al fatto che lo scopo del piano è di conseguire una certa morfologia

insediativa attraverso la creazione di una serie di isolati armoniosamente

completati con spazi di respiro, e non di limitare l’edificazione del

comprensorio con parametri quali l’indice di sfruttamento. Ciò comporta sì, per

taluni fondi, l’obbligo di mantenere libere determinate aree, ma risponde ad un

preciso concetto urbanistico che, per il resto, permette uno sfruttamento più

che intensivo. Questo vale anche per il mapp. no. 24 poiché la SUL stabilita

secondo il suddetto principio già tiene conto del fatto che una parte del fondo

deve rimanere libera da costruzioni.

7.4

Il secondo parametro applicato è il fattore distanza che differenzia lo

spazio, in linea d’aria, tra i singoli fondi e Via __________: più il fondo è lontano,

più basso è il fattore. Quest’ultimo varia da un minimo di 0.50 ad un massimo

di 1; la differenza tra il fondo più vicino e quello più lontano è data dalla

costante K fissata discrezionalmente a 0.5. Per i fondi in posizione

intermedia il fattore è determinato dal rapporto dis/dmax, ovvero dal rapporto

fra la distanza effettiva del fondo considerato e quella del fondo più lontano

(142 m).

I ricorrenti ritengono arbitraria la distanza in linea d’aria (la più breve)

poiché non corrisponde al vantaggio tratto dall’opera. Non è tuttavia corretto,

nella fattispecie, considerare il fattore distanza come la percorrenza tra il

fondo e l’opera. In effetti il vantaggio non deriva solo dalla fluidità del

traffico veicolare bensì anche dal miglioramento generale della qualità dello

spazio pubblico. L’opera va quindi considerata nell’ambito del PR con il quale

verranno creati dei collegamenti pedonali che integrano Via __________ in una

sistemazione generale del comparto come previsto dalla pianificazione comunale.

7.5

Il terzo fattore applicato distingue i fondi confinanti (1) da quelli non

confinanti (0.5). Secondo i ricorrenti si tratta di un parametro arbitrario e

semplicistico se soltanto si considera che non possono utilizzare la strada a

causa dei sensi unici di marcia imposti dalla segnaletica stradale. Quest’ultima

non rappresenta tuttavia una pregiudiziale. In effetti il principio guida del

fattore è che i fondi direttamente a contatto utilizzano la strada come

accesso, mentre tutti gli altri possono usufruirne come strada di transito del

quartiere indipendentemente dalla loro posizione, della quale è tenuto conto

con lo specifico fattore distanza.

7.6

Sulla base delle considerazioni che precedono il metodo di riparto, per

quanto schematico, non è censurabile. Ad onor del vero la relazione concernente

il “calcolo dettagliato dei contributi” denota un’imprecisione laddove nella

formula per il calcolo del peso (PSM) è indicato che i fattori “distanza” e “confinante”

sono sommati. Verosimilmente l’estensore è incorso in una svista. In effetti,

dalla scheda di calcolo risulta che i fattori sono stati messi in relazione non

con la loro somma, bensì con la loro moltiplicazione, operazione che è stata

correttamente eseguita per tutti i fondi imposti al fine di garantire un’imposizione

proporzionale.

Detto questo, la chiave di riparto si avvale di criteri oggettivi comunemente

ammessi e facilmente verificabili ed attua, a seconda della situazione concreta

dei fondi, una distinzione equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed

all’interesse ad usufruirne. Il risultato conseguito non è insostenibile né

contrario ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento. Pertanto

il ricorso è respinto.

8.

Le spese di procedura sono poste a

carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM; art. 31 Lpamm). Per

lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria 24.4.1990,

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese

in fr. 50.- sono a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Distinta

delle spese

Tassa

di giustizia fr. 500.--

Spese

diverse fr. 50.--

Totale fr. 550.--

=========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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