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Decisione

30.2010.98

Imposizione contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di urbanizzazione, spesa determinante, ripartizione

12 marzo 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i maggiori costi per la creazione di un accesso sono stati ponderati nel

fattore edificabilità, poiché al mapp. no. 575 è stato riconosciuto un

coefficiente di 0.8 e cioè una riduzione del 20%, appunto per differenziarlo da

altri fondi inclusi nel perimetro la cui edificazione non richiede tali

maggiori oneri. Di conseguenza non vi è alcun motivo di applicare ulteriori riduzioni

al di là di quelle già riconosciute nel prospetto pubblicato.

4.3.2. Secondo il ricorrente, inoltre, il fattore distanza 0.90 applicato alla

parte retrostante del mapp. no. 575 non tiene sufficientemente conto della ampiezza

del fondo né dalla sua accessibilità nella porzione retrostante, e pertanto chiede

una riduzione delle superficie computata o che il fattore sia ulteriormente

differenziato o perlomeno dimezzato.

Tuttavia una tale riduzione oggettivamente non pare giustificata, poiché la

nuova strada rappresenta l’unica effettiva possibilità di accesso al fondo,

anche alla sua parte retrostante. La particolare ampiezza del fondo è già sufficientemente

riconosciuta con il fattore distanza; in effetti, il mappale è stato diviso ed

alla superficie più lontana dalla strada è stato applicato un coefficiente ridotto

di 0.9.

4.3.3. Sempre secondo il ricorrente il computo pieno dei fattori interesse,

distanza ed edificabilità al mapp. no. 576 è inadeguato, considerato che solo

la parte del fondo posta verso la strada beneficia di un reale vantaggio.

Tale tesi non è ragionevolmente sostenibile. Anzitutto la nuova strada

costituisce l’unica possibilità di accesso per il mapp. no. 576, il quale prima

dell’esecuzione dell’opera era raggiungibile solo attraverso un sentiero

prativo privo di sottostrutture, e quindi non era adeguatamente urbanizzato; pertanto

esso ha manifestamente tratto il massimo vantaggio dalla costruzione della nuova

strada ed il relativo fattore 1 applicato è giustificato. Inoltre il mapp. no.

576 è confinante con l’opera e non presenta caratteristiche morfologiche tali

da giustificare una suddivisione; pertanto anche il fattore distanza 1 è corretto.

Infine, come già evidenziato sopra, il fattore edificabilità ha un’incidenza solo

per due fondi ed è motivato dai maggiori costi per la loro edificazione a causa

del forte dislivello dalla nuova strada; ciò che non è il caso per il mapp. no.

576.

4.3.4. Il ricorrente ritiene infine che il fattore percorribilità applicato al

mapp. no. 576 non deve considerare l’esistenza della strada privata al mapp.

Considerandi

no. 1153, verso la quale il fondo non beneficia di alcun diritto di passo.

La contestazione è priva di fondamento: il fattore percorribilità non tiene affatto

conto del possibile accesso alla nuova strada attraverso il mapp. no. 1153, bensì

è stabilito unicamente in funzione della lunghezza del tratto stradale effettivamente

adoperato per raggiungere le proprietà. Al

mapp. no. 576 è stato applicato un fattore 144.70 che corrisponde ai metri percorsi per arrivare all’altezza del

fondo partendo dall’imbocco della nuova strada. Lo stesso fattore è stato

riconosciuto anche al mapp. no. 578, il quale è in posizione retrostante rispetto alla proprietà del ricorrente ed accede alla

nuova strada attraverso il mapp. no. 1153 grazie all’esistenza di un diritto di passo (cfr. prospetto ed estratto SIFTI).

Pertanto la critica è infondata.

4.4

In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi a carico dei

mapp. no. 575 e 576 vanno confermati nel loro ammontare.

5.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).

Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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