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Decisione

30.2011.1

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada di urbanizzazione con una piazza di giro e un posteggio - procedure di prelievo dei contributi distinte per la realizzazion

12 marzo 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

30.2011.1

Data decisione, Autorità:

12.03.2013, TE

Titolo:

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada di urbanizzazione con una piazza di giro e un posteggio - procedure di prelievo dei contributi distinte per la realizzazione della strada e per la formazione di posteggi - spesa determinante - criteri di riparto

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 3segg LCM

Incarto n.

30.2011.1

Lugano

12 marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Bruno Buzzini

ing. Paolo Barberis

segretaria

giurista

Annalisa

Butti

statuendo

sul ricorso presentato in data 10 gennaio 2011 da

RI

1

RA

1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 25 novembre 2010 dal Municipio di __________,

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti

la realizzazione della nuova strada di urbanizzazione "__________",

nella frazione di __________,

relativamente al mapp. no. 570 RFD __________,

richiamato

l’inc. 20.2005.28 di questo Tribunale concernente la procedura di approvazione

del progetto definitivo e di espropriazione per la realizzazione della nuova

strada di urbanizzazione “__________”

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Il Municipio di __________ -

ora per aggregazione Comune di __________ - ha deciso di realizzare la nuova strada di urbanizzazione "__________” con

al termine una piazza di giro ed un posteggio. Il progetto è stato presentato

con messaggio no. 7-2004 del 2.8.2004

congiuntamente alla richiesta di credito per la realizzazione dell’opera di fr.

3'935'000.- ed alla proposta di prelevare contributi di miglioria in ragione

del 85% della spesa determinante. Il Consiglio Comunale ha approvato il

messaggio con risoluzione del 22.11.2005.

Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

18.7 al 16.8.2005 in applicazione della Legge sulle strade nella versione in

vigore fino al 31.12.2006 e della Legge di espropriazione; dopo di che questo

Tribunale ha approvato il progetto con decisione del 17.5.2006 e chiuso le

procedure di espropriazione mediante stralci contemporanei, rispettivamente sentenze

di merito del 26.2.2007 e dell’8.6.2007 (cfr. inc. 20.2005.28 richiamato).

1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di

contributi di miglioria per le opere stradali pubblicando il prospetto dal 2.11

al 1°.12.2009, previo invio di un avviso personale ai contribuenti.

è proprietario del mapp. no. 570 ed in tale veste è stato assoggettato al

pagamento di un contributo di fr. 200'158.80.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con decisione del 25.11.2010. Da ciò il ricorso in esame, nel quale il

proprietario critica la scelta del Municipio di aver avviato due distinte

procedure di prelievo di contributi per la strada e per il posteggio; egli contesta

inoltre la spesa determinante ed i criteri di riparto dei contributi. Con

osservazioni del 15.4.2011 il Municipio ha postulato le reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione tenutasi il 21.10.2011, in occasione della quale è

stato esperito anche un sopralluogo, si è risolta infruttuosamente. Conclusa

l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 22.3.2012, riconfermandosi

nelle rispettive tesi e domande.

Considerandi

2.

2.1

I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere

pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1

LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni

(art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente

quando (art. 4 cpv. 1 LCM): l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini

dell’utilizzazione prevista o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo (let. a); quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto

conto della loro destinazione (let. b); quando elimina o riduce inconvenienti

ed oneri (let. c).

Gli interventi stradali sono un esempio emblematico di opere pubbliche soggette

a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la

costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano

vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per

l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio

del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui

contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les

contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,

48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi,

Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.

66.

e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

2.2

La località __________, ubicata in collina ad ovest del nucleo di __________,

è una zona residenziale, già parzialmente edificata, che era servita in passato

unicamente da un sentiero pedonale (cfr. documentazione fotografica, prova a

futura memoria del 27.4.2006).

È dunque con lo scopo preminente di urbanizzare la zona che il Municipio ha

deciso di costruire la nuova strada “__________” (cfr. MM no. 7 del 2004).

Quest’ultima si diparte dalla strada cantonale __________, all’altezza del

mapp. no. 331, si sviluppa su di una lunghezza di ca. 523 ml, con un calibro di

4.20

ml (salvo lo sbocco sulla strada cantonale dove l’ampiezza è aumentata a 5.20

ml) e termina con una piazza di giro che ospita 8 posteggi pubblici. A partire

dal mapp. no. 575 fino al limite del mapp. no. 1146 è stato costruito anche un

marciapiede avente una larghezza complessiva di 1.20 ml. Alle opere prettamente

stradali si accompagnano anche le necessarie infrastrutture quali le

canalizzazioni, l’acquedotto, l’illuminazione stradale (cfr. relazione tecnica

al progetto definitivo).

Considerato che in passato il comprensorio si caratterizzava per la carenza di

servizi pubblici ed era raggiungibile soltanto attraverso un sentiero pedonale

(cfr. documentazione fotografica citata) l’efficacia dell’opera è palese. In

effetti, il Comune ha dotato un settore edificabile, che ne aveva reale

necessità, con impianti consoni ad una zona residenziale urbanizzando o

migliorando l’urbanizzazione delle proprietà che vi sono ubicate. I fondi

serviti, così dotati dei requisiti indispensabili per poter essere sfruttati

conformemente alla loro destinazione, hanno tratto indubbi vantaggi particolari

(art. 4 LCM).

Questo è il caso, anche della proprietà del ricorrente. Il mapp. no. 570, costituito

da un terreno in declivio per lo più coltivato a vigna sul quale sorge un

rustico utilizzato come ripostiglio, è ubicato a monte della parte finale della

nuova strada che rappresenta la sua unica possibilità di accesso e di raccordo;

rispetto alla situazione preesistente il beneficio è manifesto. Di conseguenza

l’assoggettamento del mapp. no. 570, peraltro nemmeno contestato, è fondato.

3.

Il ricorrente contesta la scelta

del Comune di avviare due procedure di prelievo di contributi distinte per la

realizzazione della strada e per la formazione dei posteggi; a suo avviso si

tratta di un intervento unitario e pertanto anche la relativa riscossione di

contributi dove essere una sola. Egli chiede quindi l’annullamento della

presente procedura ed il rinvio degli atti al Comune perché riunisca in

un’unica procedura il prelievo dei due contributi.

La scelta se procedere ad una sola o a due distinte procedure di prelievo è una

questione che rientra nel potere di apprezzamento del Municipio. Bisogna comunque

considerare che il vantaggio tratto dalla costruzione del posteggio può non

riflettersi in ugual modo sui fondi chiamati a rispondere per l’opera stradale;

in quest’ottica non pare arbitraria la decisione di separare le procedure nella

misura in cui ciò consente di delimitare due comprensori ben precisi affinché i

fondi siano imposti solo in funzione del vantaggio effettivamente tratto dalla

strada e dal posteggio. In questa sede è decisivo e sufficiente che nella spesa

determinante per il calcolo dei contributi i costi relativi alla formazione dei

posteggi non sono stati conteggiati (cfr. p. 2 della relazione tecnica annessa

al prospetto).

4.

Il ricorrente sostiene inoltre che

gli atti pubblicati non consentono di determinare con esattezza i costi

effettivamente computati per il calcolo dei contributi.

La censura è del tutto inconsistente.

Le spese in oggetto risultano

chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM no. 7-2004 il Municipio ha esposto un preventivo di

fr. 3'935'000.- ed ha elencato il dettaglio della spesa (cfr. pag 3 e 4 del MM),

suddividendo in particolare i costi per le opere stradali (fr. 3'215'000.-),

per l’acquedotto (fr. 211'000.-), per l’illuminazione pubblica (fr. 63'500.-) e

per le opere fognarie (fr. 445'000.-). Il messaggio è stato poi approvato dal

Consiglio Comunale con risoluzione del 22.11.2004, cresciuta incontestata in

giudicato.

La spesa riportata nel prospetto pubblicato ammonta a fr. 2'844'256.- e non include i costi per le opere di

canalizzazione, per la formazione dei posteggi e per l’acquedotto (cfr.

p. 2 della relazione tecnica annessa al prospetto). Essa rispetta pertanto il limite di credito

stanziato dal Consiglio Comunale e ciò basta ai fini del presente giudizio.

5.

5.1

A norma dell’art. 8 cpv. 1

LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del

vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla

superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso

indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di

computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero

(art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito

l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione

del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la

legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere

censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un

abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.

, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8

LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore

interesse all’opera, di un fattore percorribilità, di fattore distanza

dall’opera e di un fattore di edificabilità.

Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica la superficie

utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla

superficie del singolo fondo moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per

tutti i fondi ubicati in zona residenziale estensiva R2 è stato applicato

l’indice di sfruttamento di 0.5 come da PR. Per i fondi situati fuori zona

edificabile (mapp. no. 562, 563, 564 e 567) si ha invece un indice di

sfruttamento di 0.

Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del fondo all’uso

della strada. A tutti i fondi confinanti che hanno accesso unicamente dalla

nuova strada è stato applicato il fattore 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti che hanno un’altra possibilità di accesso dalla strada comunale

al mapp. no. 323 è stato riconosciuto un coefficiente 0.5. Infine il fattore 0

è applicato ai fondi ubicati fuori dalla zona edificabile o a quelle superfici

che hanno accesso dalla strada cantonale __________, a tal proposito i mapp.

no. 559 e 560 sono stati suddivisi in due superfici distinte (aree

contrassegnate in rosa sul piano fattore interesse all’opera).

Il fattore percorribilità tiene conto della distanza da percorrere

misurata in metri lineari a partire dall’imbocco sulla strada cantonale __________

e fino al termine della nuova strada.

Il fattore distanza dall’opera è collegato alle caratteristiche

morfologiche dei terreni, segnatamente la grande ampiezza o i forti pendii: è

stata pertanto stabilita una distanza “tipo” dalla strada che ha portato a dividere

alcuni dei fondi (mapp. no. 575, 579, 584, 1151, 1150, 570, 568 e 571) ed

assegnare alla loro parte retrostante un coefficiente ridotto di 0.9; alle

superfici rimanenti e a tutti gli altri fondi è stato riconosciuto un fattore 1.

Il fattore edificabilità considera le difficoltà edificatorie che due

fondi in particolare (mapp. no. 573 e 575) possono incontrare a causa del

dislivello della strada; a questi due mappali è stato riconosciuta una

riduzione del 20% ed applicato pertanto un fattore di 0.8; a tutti gli altri

fondi è stato attribuito il fattore 1.

Nel complesso questo metodo di riparto appare abbastanza dettagliato e si

avvale di criteri oggettivi comunemente ammessi e facilmente verificabili; in

tal modo attua, a seconda della situazione concreta dei fondi, una distinzione

equa e proporzionata all’utilità dell’opera ed all’interesse ad usufruirne. Il

risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai principi della

proporzionalità e della parità di trattamento.

5.3

Il ricorrente contesta il fattore d’interesse all’opera 1 applicato alla

sua particella, sostenendo che il muro di sostegno realizzato lungo il fondo

non consente di creare un accesso diretto alla strada e che quindi, per parità

di trattamento con i mappali confinanti sul lato est (mapp. no. 1150 e 1151)

che hanno invece un accesso diretto, il fattore interesse debba perlomeno

essere dimezzato.

Il fattore interesse serve di regola a caratterizzare le necessità d’uso e l’utilità

di una nuova strada per rapporto alla stato di urbanizzazione preesistente dei

fondi. In concreto, prima della costruzione delle nuova strada il mapp. no. 570

non era urbanizzato ai sensi dell’art. 19 LPT: era infatti servito solo da un

sentiero prativo in forte pendenza e privo di sottostrutture. Quindi

trattandosi di un fondo edificabile, esso ha manifestamente tratto il massimo

vantaggio dalla costruzione della nuova strada, poiché la stessa costituisce la

sua unica possibilità di accesso e di raccordo diretto alle infrastrutture

pubbliche. Sotto questo profilo, il fattore 1 applicato al mapp. no. 570 è

corretto. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la presenza

del muro di contenimento non impedisce affatto la formazione di un accesso;

esso potrebbe infatti essere costruito nella parte nord del fondo (lato mapp.

no. 1150) dove il muro misura m. 1.60 (cfr. verbale di sopralluogo e

documentazione fotografica annessa). Ne consegue che non vi è alcuna disparità

di trattamento rispetto alle proprietà confinanti già dotate di accesso.

5.4

Il ricorrente è del parere che il fattore distanza 0.9 applicato alla

parte alta del mapp. no. 570 dovrebbe essere ridotto a 0.5, perché la forte

pendenza del terreno comporterebbe delle notevoli difficoltà tecniche in caso

di futura edificazione.

Egli trascura tuttavia che il fattore distanza già considera le caratteristiche

morfologiche dei terreni situati in zona __________, segnatamente quelli

caratterizzati da pendii; tant’è vero che questi ultimi sono stati divisi in

due superfici e alla parte retrostante è stato riconosciuto un coefficiente

ridotto di 0.9. Per quanto concerne il mapp. no. 570, cosi come ai fondi

confinanti (mapp. no. 568, 1150 e 1151), è proprio in considerazione della forte

pendenza che alla sua parte superiore è stato applicato un fattore 0.9. Pertanto

la critica è infondata.

5.5

In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo a carico del

mapp. no. 570 va confermato nel suo ammontare.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).

Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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