30.2011.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 luglio 2011Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2011.10
Data decisione, Autorità:
18.07.2011, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da indipendente da gennaio ad aprile 2009. Va ritenuto il reddito aziendale annuo intero e non più pro rata temporis. Aggiungere al reddito aziendale i contributi pagati. L'esenzione per i beneficiari AVS va dedotta dal reddito proporzionalmente ai mesi durante i quali ha lavorato
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 9 LAVS
art. 9 cpv. 2 let. d LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 27 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.10
TB
Lugano
18 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione dell'8 febbraio 2011 (doc. 5) la Cassa CO 1 di __________ ha definitivamente
fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti quale indipendente da RI 1,
nato nel 1938, dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009. La Cassa, evincendo gli importi
dalla comunicazione del 14 gennaio 2011 (doc. 6) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2009 un reddito aziendale di
Fr. 60'000.- ed un capitale
proprio nullo investito nell'azienda.
Tenuto conto della quota esente per beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS
(Fr. 1400.- x 4 mesi), la Cassa ha fissato in Fr. 55'396.- il reddito soggetto
a contribuzione e ha calcolato in Fr. 5'441,60 i contributi e le spese dovuti.
B. Il
10 febbraio 2011 (doc. 4) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo
valere che il capitale investito nell'azienda ammontava, al 30 aprile 2009, a Fr. 196'000.-. Inoltre, siccome il reddito aziendale stabilito nella tassazione fiscale annua
ammontava a Fr. 60'000.-, per i primi quattro mesi del 2009 esso doveva essere
fissato in Fr. 20'000.-. L'interessato ha quindi chiesto che i contributi
dovuti per i quattro mesi d'attività
indipendente siano fissati sulla scorta di un nuovo reddito.
C. Con
decisione su opposizione del 2 marzo 2011 (doc. A) la Cassa di compensazione ha
parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, dato che dopo avere nuovamente chiesto informazioni all'Ufficio
di tassazione di __________ (doc. 3) è emerso che effettivamente il capitale
investito al 30 aprile 2009 ammontava a Fr. 196'697,86. L'amministrazione ha
inoltre confermato che il contributo per l'anno 2009 deve essere calcolato sul
reddito conseguito nello stesso anno e quindi su Fr. 60'000.-, comprensivo dell'utile
di liquidazione giusta l'art. 9 cpv. 1 LAVS. Dedotto poi il 2,5% sul capitale
investito di Fr. 197'000.- (Fr. 4'925.-) e ritenuta la quota esente per
beneficiari riportata su quattro mesi (Fr. 5'600.-), il reddito soggetto a
contribuzione è stato modificato in Fr. 49'475.- ed i relativi contributi in
Fr. 4'246,70.
D. Con
ricorso dell'8 marzo 2011 (doc. I) RI 1 ha contestato che per il calcolo dei contributi personali dovuti si consideri il reddito aziendale ottenuto nell'intero
anno 2009 (Fr. 5'000.- x 12 mesi = Fr. 60'000.-), mentre per la deduzione per i
beneficiari AVS si tenga conto soltanto dei quattro mesi di contribuzione (Fr.
1'400.- x 4 mesi). Il ricorrente ha pertanto chiesto che, per equità, il calcolo
sia riportato su 12/12 sia per il reddito aziendale sia per la deduzione per i
beneficiari AVS, e quindi che si considerati l'intera deduzione di Fr. 16'800.-,
ciò che porterebbe il reddito soggetto a contribuzione a Fr. 38'375.-.
E. Nella
risposta del 17 marzo 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito le
proprie argomentazioni ed il reddito soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG (Fr.
49'475.-). Per quanto concerne la questione sollevata dal ricorrente l'amministrazione,
citando il N. 3009 della Circolare dell'UFAS sull'obbligo di contribuzione
delle persone esercitanti un'attività lucrativa al raggiungimento dell'età
conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, ha concluso che la franchigia
annua va conteggiata in proporzione alla durata dell'attività. L'importo di Fr.
5'600.- è quindi corretto.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili
per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente dal
1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009, la Cassa di compensazione si è basata su un
reddito da attività indipendente di Fr. 60'000.- ricavato dalla IFD 2009, come confermato dal competente Ufficio
circondariale di tassazione (doc. 6). A questo importo essa ha aggiunto i
contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto (Fr. 996.-), per un totale di Fr.
60'996.-.
In un secondo tempo,
con la decisione su opposizione l'amministrazione ha dedotto la percentuale del
2,5% dal capitale investito nell'azienda, mentre ha riconfermato la deduzione
della quota esente per beneficiari di una rendita di vecchiaia nella misura di
Fr. 5'600.-.
L'assicurato ha contestato la deduzione di
(soli) Fr. 5'600.-, chiedendo di considerare invece - alla stessa stregua del
reddito aziendale annuo - l'intero importo di Fr. 16'800.- deducibile per i
beneficiari AVS e non soltanto la quota riportata sui quattro mesi di
contribuzione.
Controversa è pertanto
la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come
persona indipendente da sottoporre a contribuzione per il periodo da gennaio ad
aprile 2009.
6. Per
giurisprudenza costante dell'allora
TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7. Come
evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in
base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in
giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
Nella fattispecie, per
fissare i contributi portanti sul 2009 occorre determinare il reddito
conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
2009.
A specifica domanda
della Cassa di compensazione, il 14 gennaio 2011 (doc. 6) l'Ufficio di
tassazione di __________ le ha comunicato di avere accertato un reddito da
attività indipendente ammontante a Fr. 60'000.- ed un capitale investito nullo. Di conseguenza, la Cassa di
compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° gennaio
2009 al 30 aprile 2009 basandosi su questo importo.
A seguito dell'opposizione
dell'interessato, l'amministrazione ha nuovamente chiesto informazioni all'autorità
fiscale, che il 22 febbraio 2011 (doc. 3) le ha confermato che la notifica di
tassazione IC/IFD per l'anno 2009 è regolarmente cresciuta in giudicato, che il
reddito aziendale ammonta a Fr. 60'000.- e che il capitale investito al 30
aprile 2009 assomma a Fr. 196'697,86.
8. Stanti
i dati raccolti dall'amministrazione, questo Tribunale conferma la correttezza
del reddito aziendale ritenuto dalla Cassa di compensazione. Infatti, in virtù
dell'art. 22 OAVS, il reddito aziendale di Fr. 60'000.- stabilito dall'autorità fiscale, oltre ai contributi di Fr. 996.- fatturati quale
acconto, deve essere ritenuto per intero quale base di calcolo dei
contributi personali, mentre non deve più essere riportato pro rata temporis
sui quattro mesi di contribuzione, con conseguente calcolo dei relativi
contributi soltanto su un terzo dell'anno.
Considerandi
Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa tematica in una sentenza di principio del 10 giugno
2002.
(inc. n. 30.2002.29) -confermata con STCA del 5 ottobre 2005 (inc. n.
30.2005
) e da ultimo con STCA dell'8 gennaio 2008 (inc. n. 30.2007.53) -,
nella quale ha osservato:
" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una
modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva
in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito
effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS,
nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così
espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg.,
in particolare pag. 112 segg.):
"(…)
Al.
2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le revenu acquis au cours
de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une
activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation
est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période
de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS reprend le système de l'impôt
fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les
impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus
elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités
fiscales qui déterminent le revenu.
Dans
le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à
présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois
était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1
et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est
plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu
acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même
pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année,
il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet
égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al.
2.
lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de
renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando
annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul
sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte
des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple.
L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour
déterminer le taux lorsque la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice
sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur
le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes
physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini
pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les
indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par
la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas
visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine
de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et,
en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec
le début ou la fin de l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs,
qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup
plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié
de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de
renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier
considérablement la procédure.".
Le
direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito
non va convertito.
Va
inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo
annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno,
se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg.
1170.
DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle
Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore
ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata
dell'assoggettamento.
Per
contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue
pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment
de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance"
(bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine,
anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato
dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura
del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag.
112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg.
1170.
DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel
conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche
bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in
particolare esempi 9 e 10).
Da
rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa
nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla
chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel
corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio
commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art.
22.
cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso
di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del
primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le
persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla
luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il
1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente
conseguito nell'anno di contribuzione.
Le
nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso dell'anno,
non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique
VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per
esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione
del calcolo dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).
In concreto, nel corso
del 2009 l'assicurato è stato
affiliato come indipendente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile (doc.
1). Ora, ritenuto come il calcolo dei contributi personali vada eseguito sul
reddito conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione,
è a giusta ragione che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi sulla
base di un reddito aziendale di Fr. 60'000.- realizzato nel 2009 come indipendente, a cui sono stati
aggiunti i contributi personali fatturati quali acconto (art. 9 cpv. 2 lett. d
LAVS, art. 27 OAVS).
Ad ogni buon conto,
come evidenziato dall'UFAS,
sebbene sia determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva
dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno.
9.
Al
reddito aziendale di Fr. 60'996.- vanno poi dedotte sia la percentuale del 2,5%
sul capitale investito, sia la quota parte esente per i beneficiari AVS.
Se per quanto concerne
la prima deduzione la questione è stata chiarita con l'emanazione della
decisione su opposizione, laddove la Cassa di compensazione ha ritenuto un
capitale investito al 30 aprile 2009 ammontante a Fr. 197'000.- e quindi ha
proceduto ad una deduzione di Fr. 4'925.- dal reddito aziendale, per la seconda
deduzione il ricorrente ha sollevato delle perplessità.
Egli ha infatti
preteso che se il suo reddito da indipendente conseguito nel 2009 non viene
riportato sui quattro mesi di contribuzione, alla stessa stregua, per equità, anche
l'importo fissato per tutti i beneficiari AVS deve essere considerato nella sua
interezza e non pro rata temporis.
La tesi del ricorrente
non può invece essere tutelata.
Infatti, la Circolare edita
dall'UFAS sui contributi dovuti all'AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un'attività
lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita, stato al
1° gennaio 2008, regola questa situazione.
Giusta il N. 3001 CER,
alle casse di compensazione spetta il compito d'individuare le persone
esercitanti un'attività indipendente che hanno raggiunto l'età conferente il
diritto alla rendita di vecchiaia e che devono essere loro affiliate secondo le
regole sull'affiliazione alle casse.
L'autorità fiscale
comunica il reddito tassato senza tener conto della franchigia. La cassa di
compensazione si occupa del conteggio di quest'ultima (N. 3005 CER).
Per il N. 3006 CER, a
contare dal mese seguente il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni
per gli uomini, i contributi devono essere calcolati di nuovo tenendo conto
della franchigia.
Secondo il N. 3009 CER,
in caso di inizio o di cessazione di un'attività indipendente nel corso di
un periodo di contribuzione, la franchigia annua va conteggiata in proporzione
alla durata dell'attività (pro rata temporis).
Da quanto precede, in
applicazione del N. 3009 CER discende chiaramente che la pretesa del ricorrente
deve essere respinta.
Pertanto, l'importo di
Fr. 16'800.- annui quale franchigia per l'anno 2009 deve essere dedotto
all'assicurato proporzionalmente ai mesi durante i quali ha svolto l'attività
lucrativa a titolo di indipendente, e quindi nella misura di Fr. 5'600.- (Fr.
1'400.- x 4).
10.
Stanti
così le cose, la Cassa ha dunque rettamente fissato i contributi personali dovuti
dall'insorgente su un reddito aziendale di Fr. 60'000.- conseguito nel 2009 che, aumentato dei contributi d'acconto di
Fr. 996.- e dedotta la quota di Fr. 4'925.- di capitale investito e di Fr. 5'600.-
quale esenzione per i beneficiari AVS, dà un reddito soggetto a contribuzione
di Fr. 49'475.- rispettivamente dei contributi ammontanti a Fr. 4'246,70, comprensivi dei contributi AFI e delle
spese amministrative.
In queste circostanze
la decisione su opposizione della Cassa merita conferma, mentre il ricorso deve
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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