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Decisione

30.2011.11

Cambiamento dello statuto lavorativo (da indipendente a dipendente) con effetto retroattivo. La modifica è stata annullata. Applicazione del principio della buona fede

26 agosto 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

18 aprile 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori prove (doc. V), mentre il 20

aprile 2011 la Cassa ha evidenziato che __________ si è dimesso da PI 2 nel corso

del mese di dicembre 2010 e gli statuti de PI 3 con le sue dimissioni sono

stati modificati il 20 dicembre 2010 (doc. VII).

L. Il

1° giugno 2011 il TCA ha chiesto all’amministrazione se dal 2007 ad oggi sono

state effettuate le revisioni delle società PI 1PI 1, PI 2, PI 3 ed PI 4 e, in

caso di risposta affermativa, di voler trasmettere, entro 10 giorni, tutta la

documentazione (doc. IX).

M. Con

decreto del 6 giugno 2011 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1,

PI 2, PI 3 ed PI 4, mettendo loro a disposizione tutti gli atti e convocandoli

per un’udienza in data 22 giugno 2011.

N. In

data 10 giugno 2011 PI 4 ha evidenziato che dal 1° luglio 2010 ad RI 1 è stato

conferito il mandato di gerente ed è stato versato uno stipendio dichiarato all’autorità

competente con le relative trattenute di legge. L’interessato ha inoltre un

mandato per la consulenza organizzativa, fiscale e di controller per cui emette

regolari fatture in quanto svolge un’attività indipendente. La società postula

il mantenimento dell’iscrizione quale indipendente poiché l’interessato svolge

altre attività presso il suo ufficio, mentre per la PI 4 svolge una consulenza

di poco conto e ridotta a ca. 3 ore al giorno, diversi giorni molto meno (doc.

XII).

O. Il

14 giugno 2011 la Cassa ha prodotto i rapporti di revisione delle società __________

e PI 1 (doc. XIII).

P. Il

22 giugno 2011 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, in presenza

di __________. Per PI 4 non si è presentato nessuno (doc. XIV).

Q. L’11

luglio 2011 il TCA ha interpellato la Cassa chiedendole:

" con

riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che con le decisioni formali del

23 novembre 2010 intitolate “cambiamento di prassi”, avete in

sostanza stabilito che il ricorrente dal 1° gennaio 2009 sarà stralciato

dalla categoria degli indipendenti e considerato quale dipendente.

In sede di udienza (22

giugno 2011) avete rilevato che la decisione di modificare la prassi con

effetto dal 1° gennaio 2009 è giustificata dal fatto che per gli anni 2007 e

2008 i contributi quale indipendente sono stati fissati in via definitiva.

Ai fini del giudizio

vi chiediamo:

- di trasmetterci eventuale documentazione da cui emerge quando le

parti sono state informate per la prima volta della possibile modifica

di prassi circa l’affiliazione del ricorrente;

- di prendere esplicita posizione sulle sentenze emesse in passato

dal TF e da questo Tribunale in merito al momento in cui può esservi un

cambiamento di prassi (cfr. ad esempio: sentenza di questo Tribunale

30.2002.115-116 del 23 maggio 2003; sentenze del TF del 3 maggio 2004, H 318/02

e del 21 luglio 2006 H 167/04).”

R. Con

risposta del 25 luglio 2011, l’amministrazione ha affermato che:

" (…)

desidero comunicarle che abbiamo informato le parti per iscritto, per la prima

volta, il 23 novembre 2010 (cfr. doc. allegati).

Per quanto concerne il

momento in cui può esserci un cambiamento di prassi, a mente della Cassa, la

data stabilita in 1° gennaio 2009 è corretta, infatti le decisioni di

fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG definitive riguardante il

ricorrente, sono state emesse fino al 31 dicembre 2008.

Va ricordato che il

Tribunale federale, ha pure stabilito che la qualificazione dell’assicurato

come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della

sua affiliazione avvenuta d’ufficio o su richiesta personale dell’interessato

in una o nell’altra categoria. L’affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale è quello di assicurare la

persona che esercita un’attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto

professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata

nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato

qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti

un’attività di tipo dipendente.” (doc. XVI)

S. Le

parti sono state chiamate a presentare osservazioni scritte in merito entro il

23 agosto 2011 (doc. XVII). La PI 4 si è riconfermata nella precedente

posizione (doc. XVIII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

Considerandi

2.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122.

V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

4.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in

atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. Nel

caso di specie l’amministrazione ha deciso una “modifica di prassi” con

effetto retroattivo, nel senso di qualificare il ricorrente, dal 1° gennaio

2009, quale dipendente delle società chiamate in causa e di annullare la sua

qualifica di indipendente valida dal 1° settembre 2007.

La

Cassa ritiene infatti che RI 1 ha svolto la sua attività per un solo

committente, ossia __________, titolare di tre delle società per cui

l’interessato ha svolto la sua attività lavorativa (fino al 30 settembre 2009;

cfr. doc. XIV e doc. 4; cfr. tuttavia la nota d’onorario del 15 marzo 2010 per PI

1, allegato al doc. 10), ossia PI 1, PI 2, PI 3. Inoltre, il lavoro svolto per

la PI 4, di cui è socio e gerente, deve essere ritenuto quale attività

dipendente.

Prima

di stabilire se l’interessato va qualificato quale dipendente oppure

indipendente, va tuttavia esaminato se la Cassa poteva, come ha fatto, cambiare

la sua prassi con effetto retroattivo e non solo per il futuro.

Questo

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, di principio, un cambiamento di

prassi, salvo eccezioni, quando una società è già stata oggetto di revisione in

passato senza che l’ispettore abbia avuto nulla da obiettare circa la qualifica

dell’attività lavorativa di un assicurato, può avvenire unicamente per il

futuro e meglio, di norma, da quando la persona o la società assicurata è

venuta a conoscenza dell’intenzione della Cassa di modificare la propria

prassi.

In

seguito a numerose sentenze emesse da questo Tribunale e dal Tribunale

federale, in particolare negli anni 2002-2004 (cfr., fra le tante, sentenza 23

maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16,

consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale,

sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H

318,20; sentenza 21 luglio 2006, H 167/04), l’amministrazione sembrava aver

dato seguito a questa giurisprudenza, modificando, di principio, la propria

prassi solo con effetto per il futuro (cfr. da ultimo, i fatti posti a

fondamento della sentenza 30.2011.15 del 17 giugno 2011).

Differente

invece la situazione della modifica dello statuto contributivo laddove, ad

esempio, emergono nuovi elementi, sconosciuti alla Cassa (attività diversa

rispetto a quella dichiarata, lavori per società e/o persone non dichiarate

all’epoca dell’affiliazione, ecc.; cfr. sentenza 30.2007.87 del 21 aprile

2004).

Questa

giurisprudenza ha il suo fondamento nella protezione della buona fede.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione

federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie

promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un

vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1. l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2. l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3. la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente

l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4. l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5. la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

In sostanza, il

principio della buona fede conferisce al Giudice la facoltà di non applicare

una norma di diritto quando ne conseguisse un risultato iniquo o comunque in

contrasto con l’ordinamento giuridico preso nel suo complesso o con il comune

sentimento di giustizia. In senso lato, la buona fede va intesa, nel diritto

pubblico, come un principio generale che vieta all’autorità e ai privati di

servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di

agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (cfr. sentenza 11

gennaio 2002, H 299/99, consid. 6b).

Va ancora rammentato

che in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, l’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), pur confermando la modifica di uno statuto

contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al principio della buona

fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti, poiché l'assicurato non

ha fatto valere di aver ricevuto informazioni vincolanti da parte della Cassa.

In particolare l'Alta Corte si è così espressa (sentenza citata, pag. 178):

" Inwiefern

dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes widersprechen soll,

wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich.

Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der Uebernahme des

Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis der

Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als

Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156"

erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres

auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach

Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse

erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit

Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."

8. A mente del TCA, nel caso di specie, per i motivi che seguono,

i presupposti per tutelare la buona fede del ricorrente, perlomeno per quanto

concerne le attività svolte per PI 2, PI 3 e PI 1, sono dati (cfr. sentenza 23

maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16,

consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59).

Dalle

tavole processuali emerge che le società PI 2 e PI 1 sono state oggetto di

revisione, mentre __________ PI 3 e PI 4 non lo sono mai state (doc. XIII).

Per

quanto concerne PI 1, il 16 luglio 2007 la Cassa ha effettuato la revisione per

il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, con informazioni assunte

per il tramite del ricorrente, RI 1 (doc. XIII/2 pag. 1). Il 19 agosto 2008 è

stato emesso un primo rapporto di revisione (cfr. doc. XIII/2), sostituito il

21 novembre 2008 (doc. XIII/2 pag. 4).

PI

2 è stata oggetto di revisione il 15 giugno 2007 per il periodo dal 1° gennaio

2003 al 31 dicembre 2006 (doc. XIII/1), con informazioni ottenute da RI 1 e __________

(doc. XIII/1 pag. 1). Il rapporto datato 18 agosto 2008 (doc. XIII/1) è stato

annullato e sostituito l’8 e 10 settembre 2010 (doc. XIII/1 pag. 3).

Il

19 agosto 2008, ossia il giorno seguente l’allestimento del primo rapporto per PI

2 ed il giorno in cui è stato allestito il primo rapporto per PI 1,

l’amministrazione ha stampato gli estratti del registro di commercio di queste

due società, nonché di PI 3 e __________ (doc. 12 -15). Dai medesimi emerge che

__________, all’epoca, era membro del CdA con firma collettiva a due della __________,

socio e gerente con quota di fr. 10'000 ne PI 3, amministratore unico di PI 2 e

vice-presidente e delegato con firma individuale della PI 1

Dagli

atti emerge inoltre che il 1° ottobre 2007 l’__________, ha informato la Cassa

che in occasione di un controllo del 26 settembre 2007 presso la società PI 1

era presente RI 1 che dal mese di aprile 2007 si stava occupando, per circa due

ore al giorno, della realizzazione EDP e Programmi gestionali come pure del regolamento

aziendale, per un onorario di fr. 40 all’ora (doc. 17). Il 26 settembre 2007 PI

1 ha confermato questa collaborazione, iniziata circa “2 mesi fa” (doc.

16).

Il

7 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il questionario per l’affiliazione per gli

indipendenti indicando di voler essere iscritto in tale qualità dal 1°

settembre 2007 (doc. 1).

Il

20 febbraio 2008 la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione come

indipendente dell’assicurato con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. G), mentre

il 5 marzo 2008 l’amministrazione ha affermato che l’iscrizione come

indipendente vale per l’attività indipendente accessoria di consulting,

auditor, ERP e EDP aziendale (doc. H).

Il

16 febbraio 2010 ed il 6 aprile 2010 l’amministrazione ha fissato definitivamente

i contributi dovuti da RI 1 come indipendente dal 1.09.2007 al 31.12.2007,

rispettivamente dal 1.1.2008 al 31.12.2008 (doc. 17-18).

Nel corso

dell’udienza del 22 giugno 2011 il rappresentante della Cassa, ha affermato che:

" (…)

l’avvio della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________, signor __________.

Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha eseguito il

controllo nel giugno e luglio 2007 ed ha segnalato, come detto, la situazione

della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti

di natura amministrativa.

La comunicazione dell’____________________

è del 1° ottobre 2007 ed è firmata da __________, fa riferimento al controllo

presso PI 1.

Il rappresentante

della Cassa non sa dire se risulti una comunicazione relativa alla collaborazione

verificata tra RI 1 e la PI 1, ritiene che verosimilmente ciò sia comunque

avvenuto.

(…)

La Cassa conferma che

per gli anni 2007 e 2008 sono stati fissati in via definitiva i contributi

dovuti dal ricorrente per la sua attività indipendente. Questo giustifica, per

la Cassa, il cambio di prassi a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. XIV)

Da parte

sua __________ ha affermato:

" È

giusto dire che il 15 giugno 2007 c’è stato il controllo dei datori di lavoro presso

la PI 2 ed il 16 luglio 2007 il controllo presso PI 1 Le date non le ricordavo,

le ha indicate il Giudice, rilevandole dai rapporti consegnati agli atti. Io

ricordo che era venuto l’__________, non mi sono occupato in prima persona di

questo. Il Giudice mi dice che dai rapporti emerge che il contatto è avvenuto

tra l’__________ e RI 1.

In occasione di queste

ispezioni, a me non è stato comunicato nulla di particolare. In specie, non mi

è mai stato detto che il ricorrente dovesse essere ritenuto un dipendente delle

società.

Mi viene data lettura

dello scritto 1° ottobre 2007 dell’__________ __________ dell’__________,

all’attenzione del signor __________, con cui si segnala un controllo avvenuto

il 26 settembre 2007. Preciso che ricordo una visita dell’__________, ma non

ricordavo la data, e ciò al di fuori delle ispezioni della Cassa.” (doc. XIV)

Da

quanto sopra emerge che l’amministrazione era a conoscenza della circostanza

che RI 1 avesse iniziato una collaborazione con PI 2 e PI 1 già nel corso del

2007 (cfr. doc. XIV: ”Per la Cassa il signor __________ comunica che l’avvio

della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________ interno della Cassa,

signor __________. Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________

ha eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007 (ndr: come riportato nei

rapporti di revisione doc. XIII/1 e doc. XIII/2) ed ha segnalato, come detto,

la situazione della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società

svolgente compiti di natura amministrativa.”), prima ancora che il medesimo

chiedesse l’iscrizione quale indipendente (doc. 1). Nel 2008, allorquando sono

state allestite le prime versioni dei rapporti di revisione delle due società,

l’amministrazione ha pure stampato gli estratti del registro di commercio delle

citate società (doc. 12-15).

I

rapporti di revisione sono stati inizialmente allestiti il 18 agosto 2008 per PI

2 (cfr. doc. XIII/1: “annulla e sostituisce il precedente rapporto del 18

agosto 2008”) e il 19 agosto 2008 per PI 1 (cfr. doc. XIII/2: “Annulla e

sostituisce il precedente rapporto del 19 agosto 2008”).

Ora,

malgrado fin dal 2007, come precisato dall’amministrazione ancora in sede di

udienza, la Cassa fosse a conoscenza della collaborazione di RI 1 con PI 2 e PI

1 (doc. XIV: “Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha

eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007) e del tipo di attività

svolta (doc. XIV: ”ed ha segnalato, come detto, la situazione della presenza

del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti di natura

amministrativa”), e quest’ultima società, già il 26 settembre 2007,

ne avesse dato conferma, indicando quale lavoro svolgeva RI 1 (doc. 16: si sta

“occupando della realizzazione EDP e Programmi gestionali per circa 2 ore al

giorno”), l’amministrazione ha ritenuto di qualificare l’interessato come

indipendente quale “consulting, auditor, ERP e EDP aziendale” (allegato

al doc. 2) e di fissare i contributi per il 2007 (da settembre) e per il 2008, in maniera definitiva nel corso del 2010 (doc. 18 e 19), senza sollevare alcuna eccezione.

Le

società ed il ricorrente, presente al momento della revisione, potevano

pertanto ritenere che l’affiliazione come indipendente per il lavoro svolto a

favore delle citate ditte fosse corretta.

Tant’è

che solo nel settembre 2010, quando del resto, secondo quanto affermato da __________

(doc.XIV) e dall’avv. RA 2 (doc. 4), l’interessato aveva cessato da diversi

mesi ogni collaborazione con PI 2, PI 1 e PI 3, l’amministrazione, con effetto

retroattivo, ha deciso di cambiare lo statuto lavorativo del ricorrente, senza

che questi avesse modificato la propria attività in quanto tale.

E'

vero che l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto

contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati

oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile quando

siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre se

non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con

effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite e

che se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni

dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni

non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già

considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto

contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, di principio è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche

Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag.

183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Tuttavia,

in concreto, nella misura in cui la Cassa malgrado due controlli sul posto nel

2007, dove ha riscontrato e segnalato la presenza del ricorrente ed un

controllo dell’__________, ha ritenuto l’assicurato quale persona indipendente

anche per quanto concerne il lavoro svolto per almeno due delle tre citate

società, non vi è spazio per ritenere una modifica retroattiva dello statuto.

In

concreto non si tratta infatti di qualificare retroattivamente un’attività per

società di cui la Cassa non era a conoscenza ma di modificare, con un effetto

retroattivo di oltre 1 anno e mezzo la qualifica dell’attività svolta fino ad

ora e sempre ritenuta indipendente.

Per cui nella misura

in cui la Cassa è intervenuta concretamente, nel limite delle proprie

competenze, inducendo le parti in errore giacché, malgrado i controlli avvenuti

nel 2007, ha poi ritenuto corretto affiliare l’assicurato quale indipendente,

ritenuto che la legge non è stata modificata per quello che concerne l'oggetto

del contendere e che una modifica con effetto retroattivo dello statuto

contributivo comporterebbe un pregiudizio alle parti che dovrebbero pagare gli

interessi di mora e modificare i rapporti con altre autorità amministrative in

altri ambiti (un'eventuale modifica avrebbe serie conseguenze in ambito fiscale

[dichiarazione delle imposte, pagamento dell'IVA, ecc.], in ambito di

assicurazione contro gli infortuni [affiliazione alla __________], di secondo

pilastro, di cassa malati, ecc. [cfr. sentenze del 19 maggio 2003, 30.2002.159

e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116]), le condizioni per la

protezione della buona fede sono adempiute (cfr. sentenze del 19 maggio 2003,

30.2002.159 e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116).

Ne segue che la Cassa

non poteva modificare lo statuto contributivo retroattivamente per il lavoro

svolto in favore di PI 2 e PI 1, e conseguentemente PI 3 (per la quale, tra

l’altro è stata emessa solo una fattura, cfr. plico doc. 10 e che è stata

considerata datrice di lavoro poiché ritenuta facente parte del “gruppo __________”),

ma eventualmente unicamente per il futuro.

Rilevato tuttavia che

l’interessato, al momento dell’emissione della decisione di cambiamento di

prassi del 23 novembre 2010 non prestava già più le sue prestazioni in favore

delle tre citate società, nella misura in cui affilia l’interessato quale

dipendente delle società PI 1, PI 2 e PI 3l, la decisione va modificata nel

senso che l’affiliazione quale indipendente va mantenuta.

9. Va

ora esaminata la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente in favore di PI

4.

Il 23 novembre 2010

l’amministrazione ha emesso la seguente decisione nei confronti della società:

" (…)

Dall’esame della

fattispecie, è emerso che il signor RI 1 riveste la carica di socio e gerente

per la vostra società e conformemente alla marginale 2028 delle Direttive sul

salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come organo

di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.

Ne consegue che la

società è stata considerata datore di lavoro del signor RI 1 e quindi dovrà

pagare i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sul salario erogato, e

presentare i rendiconti alla Cassa di compensazione.

Vi informiamo che, il

“cambiamento di prassi” avrà effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. 9)

Nella decisione

notificata al ricorrente ha affermato:

" (…)

Dovrà parimente essere

considerato salariato, quanto lavora per la società PI 4, poiché riveste la

carica di socio e gerente e, conformemente alla marginale 2028 delle Direttive

sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come

organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.” (doc.

5)

Nella decisione su

opposizione l’amministrazione ha affermato:

"

(…)

2. La Cassa ha

proceduto al “cambiamento di prassi” a decorrere dal 1° gennaio 2009 in quanto quale indipendente non erano più dati i requisiti necessari secondo il diritto delle

assicurazioni sociali. In particolare è emerso che l’opponente:

(…)

-

inoltre svolge pure un’attività lucrativa con la

ditta PI 4, con la quale riveste la carica di socio e gerente

(conformemente alla

marg. 2028 DSD: le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una

persona giuridica, fanno parte del salario determinante)” (doc. 1a)

A questo proposito

l’insorgente e la società ammettono, giustamente, che le prestazioni percepite

dal 1° luglio 2010 nella qualità di gerente vanno ritenute quale salario

determinante (cfr. ricorso doc. I, punto 5 e doc. XII).

Infatti, il n. 2034

delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS (in vigore dal

1.1.2008), prevede che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di

una persona giuridica fanno parte del salario determinante.

Fanno parte delle

retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e

altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di

presenza (n. 2035 DSD).

Il marg. 2042 DSD prevede

che un assicurato che è organo di una persona giuridica può trovarsi anche in

situazione dipendente o indipendente nei suoi confronti (così p. es.

l’impresario edile, l’avvocato, il fiduciario, il contabile che fanno parte del

consiglio di amministrazione di una società anonima). Se questa agisce in

qualità di terzo nei confronti della società, il guadagno che ne deriva è

considerato reddito di un’attività lucrativa indipendente. Per qualificare

l’indennità si deve vedere se l’attività, per cui è versata, è legata alla

qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da

questa funzione.

Nel caso di specie dal

sito internet del registro di commercio emerge che l’insorgente è iscritto

quale socio e gerente della PI 4 dal 2 luglio 2010. In tale qualità, conformemente alla marg. 2034 DSD e come ammesso dalle parti, egli deve essere

ritenuto dipendente della società per le retribuzioni percepite quale organo

della PI 4.

Se invece

l’interessato agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il

guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa

indipendente. Spetterà all’amministrazione esaminare di conseguenza, di caso in

caso, se l’attività per cui è versata la prestazione è legata alla qualità di

organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa

funzione (cfr. marg. 2042 DSD).

Per cui la qualifica

di dipendente di RI 1 nei confronti della PI 4 non è data per ogni tipo di

lavoro. In questo senso la decisione va modificata.

10. L’insorgente

chiede, genericamente, tramite il ricorso, l’assunzione di ulteriori prove

(richiamo del suo incarto dalla Cassa di compensazione e dall’Ufficio di

tassazione, ecc.).

Questo Tribunale

rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché quelle prodotte dalle parti e

l’udienza tenutasi innanzi al TCA sono sufficienti, per i motivi sopra esposti,

per decidere nel merito del ricorso.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11. Al

ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1 e a PI 1, PI 2 e PI 3,

rappresentate dall’avv. RA 2, vincenti in causa, vanno assegnate le ripetibili.

Va

infatti rammentato che l’indennità per ripetibili può venire

assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art.

61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110

V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4), ma è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato,

ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba

ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF

108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è modificata come ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili a PI 1,

PI 2 e PI 3 (in solido) e fr. 1'200.-- (IVA inclusa) sempre per ripetibili ad RI

1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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