30.2011.11
Cambiamento dello statuto lavorativo (da indipendente a dipendente) con effetto retroattivo. La modifica è stata annullata. Applicazione del principio della buona fede
26 agosto 2011Italiano37 min
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Numero d'incarto:
30.2011.11
Data decisione, Autorità:
26.08.2011, TCA
Titolo:
Cambiamento dello statuto lavorativo (da indipendente a dipendente) con effetto retroattivo. La modifica è stata annullata. Applicazione del principio della buona fede
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.11
cs
Lugano
26 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2011 emanata da
parti chiamate in causa:
CO 1
in materia di contributi AVS
PI 1,
PI 2,
PI 3,
tutte rappr. da: avv. RA 2
PI 4
ritenuto, in
fatto
A. Il
7 dicembre 2007 RI 1, nato nel 1950, ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere
affiliato quale indipendente con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. 21).
B. Il
16 febbraio 2010 ed il 6 aprile 2010 l’amministrazione ha fissato i contributi
sociali dovuti quale indipendente dall’interessato per il 2007 (da settembre a
dicembre) e per il 2008 (doc. 18 e 19).
C. Il
16 settembre 2010 la Cassa si è rivolta ad RI 1, chiedendogli alcune
informazioni “alfine di riesaminare la sua affiliazione nella categoria
degli indipendenti” (doc. 11).
D. Con
5 distinte decisioni del 23 novembre 2010 intitolate “cambiamento di prassi”
e notificate ad RI 1 (doc. 5), PI 1 (doc. 6), PI 2 (doc. 7), PI 3 (doc. 8) ed PI
4 (doc. 9), la Cassa CO 1 ha comunicato che:
" (…)
Dal riesame effettuato
in data 16 settembre 2010 è emerso che nel periodo in esame ha esercitato la
sua attività per le ditte PI 1, PI 2, PI 3, società riconducibili al signor __________.
Di conseguenza, nonostante non esista giuridicamente una società che racchiuda
in sé le società soprammenzionate, lei ha lavorato di fatto per un’unica entità
facente capo al signor __________.
In base alla costante
giurisprudenza, non sussistendo più i requisiti sanciti dal diritto delle
Assicurazioni sociali per poter essere iscritto nella categoria degli
indipendenti, la Cassa dovrà procedere al “cambiamento di prassi”, a partire
dal 1° gennaio 2009, lei sarà stralciato dalla categoria degli indipendenti e
considerato salariato delle società anzidette.
Dovrà parimente essere
considerato salariato, quanto lavora per la società PI 4, poiché riveste la
carica di socio e gerente e, conformemente alla marginale 2028 delle Direttive
sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come
organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.” (doc.
5)
E. Con
scritto del 24 dicembre 2010 l’avv. RA 2, in rappresentanza delle società PI 2,
PI 1 e PI 3, ha informato l’amministrazione che dal 30 settembre 2009 RI 1 non
collabora più con le citate ditte. Quest’ultimo ha inoltrato un’opposizione
contro la predetta decisione, rilevando di aver lavorato anche per __________ e
per __________ e proponendo una soluzione bonale nel senso di annullare le
fatture emesse alla PI 4 dal 1.7.2010, di essere affiliato come dipendente
della società a partire da quella data e di poter continuare l’attività
indipendente di consulting – ERP gestionale – controlling per altri clienti
(doc. 2).
F. Con
decisione su opposizione del 7 marzo 2011 trasmessa ad __________,
l’amministrazione ha confermato il cambiamento di prassi, evidenziando che
sebbene abbia fornito le prestazioni per diverse società (PI 1, PI 2, PI 3 e __________),
“emerge che ha lavorato per un unico committente” e che “inoltre
svolge pure un’attività lucrativa con la ditta PI 4, con la quale riveste la
carica di socio e gerente” (doc. 1a).
G. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1 ha presentato ricorso al TCA contro la predetta
decisione su opposizione. L’insorgente, dopo aver riassunto la fattispecie,
contesta innanzitutto di aver avuto un unico committente, e meglio __________.
Il ricorrente ritiene che la giurisprudenza citata dalla Cassa, ossia la
sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 non corrisponde al contenuto della
pronunzia federale dalla quale, al contrario, si evince che per valutare
l’indipendenza del lavoratore è stato ritenuto determinante il fatto che nel
1997 i committenti fossero stati due, mentre il requisito dell’indipendenza non
era dato nel biennio 1995-1996 avendo il lavoratore avuto un solo committente.
Esso veniva inoltre identificato nella società __________ senza tuttavia mai
nominare una pluralità di società anonime con un unico amministratore.
In
concreto l’assicurato ribadisce di aver avuto sempre numerosi committenti.
Del
resto, l’insorgente evidenzia che non esiste giuridicamente una società che
racchiude in sé PI 1, PI 2, PI 3 e __________ e che __________ è amministratore
unico della sola PI 1. PI 2 ha quale amministratrice unica __________, la quale
è pure socia e gerente di PI 3, mentre in __________ __________ svolge solo la
carica di consigliere d’amministrazione. In due società quest’ultimo neppure
figura nell’organo operativo.
L’interessato
ribadisce di aver lavorato quale consulente indipendente per diversi e ben
precisi mandanti.
Circa
il rapporto con la PI 4, il ricorrente rileva di aver provveduto ad annullare
le fatture emesse alla società dal 1° luglio 2010 e ammette che “la Cassa ha
correttamente rilevato come le retribuzioni versate ad un assicurato come
organo di una persona giuridica facciano parte del salario determinante”.
In
conclusione l’insorgente afferma di realizzare tutte le premesse del lavoratore
indipendente e chiede di poter rimanere affiliato in tale qualità (doc. I).
H. Con
risposta dell’8 aprile 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso,
evidenziando in particolare che __________ è vicepresidente e delegato della PI
1, è amministratore unico della PI 2 e socio e presidente della gerenza della PI
3. Per la Cassa il ricorrente lavora per tre società riconducibili ad un’unica
persona, __________; per cui nonostante non esista giuridicamente una società
che racchiuda in sé le tre ditte, risulta di fatto che, il ricorrente, lavora
unicamente per entità facenti capo a __________ e quindi ad un unico
committente. Altro indizio a favore di un’attività dipendente è il tipo di
lavoro svolto, ossia la consulenza aziendale ed il controlling (doc. III).
Fatti
I. Il
18 aprile 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori prove (doc. V), mentre il 20
aprile 2011 la Cassa ha evidenziato che __________ si è dimesso da PI 2 nel corso
del mese di dicembre 2010 e gli statuti de PI 3 con le sue dimissioni sono
stati modificati il 20 dicembre 2010 (doc. VII).
L. Il
1° giugno 2011 il TCA ha chiesto all’amministrazione se dal 2007 ad oggi sono
state effettuate le revisioni delle società PI 1PI 1, PI 2, PI 3 ed PI 4 e, in
caso di risposta affermativa, di voler trasmettere, entro 10 giorni, tutta la
documentazione (doc. IX).
M. Con
decreto del 6 giugno 2011 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1,
PI 2, PI 3 ed PI 4, mettendo loro a disposizione tutti gli atti e convocandoli
per un’udienza in data 22 giugno 2011.
N. In
data 10 giugno 2011 PI 4 ha evidenziato che dal 1° luglio 2010 ad RI 1 è stato
conferito il mandato di gerente ed è stato versato uno stipendio dichiarato all’autorità
competente con le relative trattenute di legge. L’interessato ha inoltre un
mandato per la consulenza organizzativa, fiscale e di controller per cui emette
regolari fatture in quanto svolge un’attività indipendente. La società postula
il mantenimento dell’iscrizione quale indipendente poiché l’interessato svolge
altre attività presso il suo ufficio, mentre per la PI 4 svolge una consulenza
di poco conto e ridotta a ca. 3 ore al giorno, diversi giorni molto meno (doc.
XII).
O. Il
14 giugno 2011 la Cassa ha prodotto i rapporti di revisione delle società __________
e PI 1 (doc. XIII).
P. Il
22 giugno 2011 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, in presenza
di __________. Per PI 4 non si è presentato nessuno (doc. XIV).
Q. L’11
luglio 2011 il TCA ha interpellato la Cassa chiedendole:
" con
riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che con le decisioni formali del
23 novembre 2010 intitolate “cambiamento di prassi”, avete in
sostanza stabilito che il ricorrente dal 1° gennaio 2009 sarà stralciato
dalla categoria degli indipendenti e considerato quale dipendente.
In sede di udienza (22
giugno 2011) avete rilevato che la decisione di modificare la prassi con
effetto dal 1° gennaio 2009 è giustificata dal fatto che per gli anni 2007 e
2008 i contributi quale indipendente sono stati fissati in via definitiva.
Ai fini del giudizio
vi chiediamo:
- di trasmetterci eventuale documentazione da cui emerge quando le
parti sono state informate per la prima volta della possibile modifica
di prassi circa l’affiliazione del ricorrente;
- di prendere esplicita posizione sulle sentenze emesse in passato
dal TF e da questo Tribunale in merito al momento in cui può esservi un
cambiamento di prassi (cfr. ad esempio: sentenza di questo Tribunale
30.2002.115-116 del 23 maggio 2003; sentenze del TF del 3 maggio 2004, H 318/02
e del 21 luglio 2006 H 167/04).”
R. Con
risposta del 25 luglio 2011, l’amministrazione ha affermato che:
" (…)
desidero comunicarle che abbiamo informato le parti per iscritto, per la prima
volta, il 23 novembre 2010 (cfr. doc. allegati).
Per quanto concerne il
momento in cui può esserci un cambiamento di prassi, a mente della Cassa, la
data stabilita in 1° gennaio 2009 è corretta, infatti le decisioni di
fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG definitive riguardante il
ricorrente, sono state emesse fino al 31 dicembre 2008.
Va ricordato che il
Tribunale federale, ha pure stabilito che la qualificazione dell’assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d’ufficio o su richiesta personale dell’interessato
in una o nell’altra categoria. L’affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale è quello di assicurare la
persona che esercita un’attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto
professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata
nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti
un’attività di tipo dipendente.” (doc. XVI)
S. Le
parti sono state chiamate a presentare osservazioni scritte in merito entro il
23 agosto 2011 (doc. XVII). La PI 4 si è riconfermata nella precedente
posizione (doc. XVIII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
Considerandi
2.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122.
V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
settembre 2000).
4.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in
atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa
indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia
sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi
preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30
gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. Nel
caso di specie l’amministrazione ha deciso una “modifica di prassi” con
effetto retroattivo, nel senso di qualificare il ricorrente, dal 1° gennaio
2009, quale dipendente delle società chiamate in causa e di annullare la sua
qualifica di indipendente valida dal 1° settembre 2007.
La
Cassa ritiene infatti che RI 1 ha svolto la sua attività per un solo
committente, ossia __________, titolare di tre delle società per cui
l’interessato ha svolto la sua attività lavorativa (fino al 30 settembre 2009;
cfr. doc. XIV e doc. 4; cfr. tuttavia la nota d’onorario del 15 marzo 2010 per PI
1, allegato al doc. 10), ossia PI 1, PI 2, PI 3. Inoltre, il lavoro svolto per
la PI 4, di cui è socio e gerente, deve essere ritenuto quale attività
dipendente.
Prima
di stabilire se l’interessato va qualificato quale dipendente oppure
indipendente, va tuttavia esaminato se la Cassa poteva, come ha fatto, cambiare
la sua prassi con effetto retroattivo e non solo per il futuro.
Questo
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, di principio, un cambiamento di
prassi, salvo eccezioni, quando una società è già stata oggetto di revisione in
passato senza che l’ispettore abbia avuto nulla da obiettare circa la qualifica
dell’attività lavorativa di un assicurato, può avvenire unicamente per il
futuro e meglio, di norma, da quando la persona o la società assicurata è
venuta a conoscenza dell’intenzione della Cassa di modificare la propria
prassi.
In
seguito a numerose sentenze emesse da questo Tribunale e dal Tribunale
federale, in particolare negli anni 2002-2004 (cfr., fra le tante, sentenza 23
maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16,
consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale,
sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H
318,20; sentenza 21 luglio 2006, H 167/04), l’amministrazione sembrava aver
dato seguito a questa giurisprudenza, modificando, di principio, la propria
prassi solo con effetto per il futuro (cfr. da ultimo, i fatti posti a
fondamento della sentenza 30.2011.15 del 17 giugno 2011).
Differente
invece la situazione della modifica dello statuto contributivo laddove, ad
esempio, emergono nuovi elementi, sconosciuti alla Cassa (attività diversa
rispetto a quella dichiarata, lavori per società e/o persone non dichiarate
all’epoca dell’affiliazione, ecc.; cfr. sentenza 30.2007.87 del 21 aprile
2004).
Questa
giurisprudenza ha il suo fondamento nella protezione della buona fede.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione
federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie
promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un
vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1. l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente
l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione
dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può
e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della
buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4. l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è
pregiudizievole;
5. la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
In sostanza, il
principio della buona fede conferisce al Giudice la facoltà di non applicare
una norma di diritto quando ne conseguisse un risultato iniquo o comunque in
contrasto con l’ordinamento giuridico preso nel suo complesso o con il comune
sentimento di giustizia. In senso lato, la buona fede va intesa, nel diritto
pubblico, come un principio generale che vieta all’autorità e ai privati di
servirsi, in ogni ambito delle loro relazioni, di procedimenti sleali e di
agire con abuso di diritto e con attitudini contraddittorie (cfr. sentenza 11
gennaio 2002, H 299/99, consid. 6b).
Va ancora rammentato
che in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, l’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), pur confermando la modifica di uno statuto
contributivo con effetto retroattivo, ha accennato al principio della buona
fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i presupposti, poiché l'assicurato non
ha fatto valere di aver ricevuto informazioni vincolanti da parte della Cassa.
In particolare l'Alta Corte si è così espressa (sentenza citata, pag. 178):
" Inwiefern
dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes widersprechen soll,
wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist nicht ersichtlich.
Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt der Uebernahme des
Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige Praxis der
Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als
Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156"
erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres
auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach
Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse
erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit
Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."
8. A mente del TCA, nel caso di specie, per i motivi che seguono,
i presupposti per tutelare la buona fede del ricorrente, perlomeno per quanto
concerne le attività svolte per PI 2, PI 3 e PI 1, sono dati (cfr. sentenza 23
maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16,
consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59).
Dalle
tavole processuali emerge che le società PI 2 e PI 1 sono state oggetto di
revisione, mentre __________ PI 3 e PI 4 non lo sono mai state (doc. XIII).
Per
quanto concerne PI 1, il 16 luglio 2007 la Cassa ha effettuato la revisione per
il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, con informazioni assunte
per il tramite del ricorrente, RI 1 (doc. XIII/2 pag. 1). Il 19 agosto 2008 è
stato emesso un primo rapporto di revisione (cfr. doc. XIII/2), sostituito il
21 novembre 2008 (doc. XIII/2 pag. 4).
PI
2 è stata oggetto di revisione il 15 giugno 2007 per il periodo dal 1° gennaio
2003 al 31 dicembre 2006 (doc. XIII/1), con informazioni ottenute da RI 1 e __________
(doc. XIII/1 pag. 1). Il rapporto datato 18 agosto 2008 (doc. XIII/1) è stato
annullato e sostituito l’8 e 10 settembre 2010 (doc. XIII/1 pag. 3).
Il
19 agosto 2008, ossia il giorno seguente l’allestimento del primo rapporto per PI
2 ed il giorno in cui è stato allestito il primo rapporto per PI 1,
l’amministrazione ha stampato gli estratti del registro di commercio di queste
due società, nonché di PI 3 e __________ (doc. 12 -15). Dai medesimi emerge che
__________, all’epoca, era membro del CdA con firma collettiva a due della __________,
socio e gerente con quota di fr. 10'000 ne PI 3, amministratore unico di PI 2 e
vice-presidente e delegato con firma individuale della PI 1
Dagli
atti emerge inoltre che il 1° ottobre 2007 l’__________, ha informato la Cassa
che in occasione di un controllo del 26 settembre 2007 presso la società PI 1
era presente RI 1 che dal mese di aprile 2007 si stava occupando, per circa due
ore al giorno, della realizzazione EDP e Programmi gestionali come pure del regolamento
aziendale, per un onorario di fr. 40 all’ora (doc. 17). Il 26 settembre 2007 PI
1 ha confermato questa collaborazione, iniziata circa “2 mesi fa” (doc.
16).
Il
7 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il questionario per l’affiliazione per gli
indipendenti indicando di voler essere iscritto in tale qualità dal 1°
settembre 2007 (doc. 1).
Il
20 febbraio 2008 la Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione come
indipendente dell’assicurato con effetto dal 1° settembre 2007 (doc. G), mentre
il 5 marzo 2008 l’amministrazione ha affermato che l’iscrizione come
indipendente vale per l’attività indipendente accessoria di consulting,
auditor, ERP e EDP aziendale (doc. H).
Il
16 febbraio 2010 ed il 6 aprile 2010 l’amministrazione ha fissato definitivamente
i contributi dovuti da RI 1 come indipendente dal 1.09.2007 al 31.12.2007,
rispettivamente dal 1.1.2008 al 31.12.2008 (doc. 17-18).
Nel corso
dell’udienza del 22 giugno 2011 il rappresentante della Cassa, ha affermato che:
" (…)
l’avvio della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________, signor __________.
Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha eseguito il
controllo nel giugno e luglio 2007 ed ha segnalato, come detto, la situazione
della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti
di natura amministrativa.
La comunicazione dell’____________________
è del 1° ottobre 2007 ed è firmata da __________, fa riferimento al controllo
presso PI 1.
Il rappresentante
della Cassa non sa dire se risulti una comunicazione relativa alla collaborazione
verificata tra RI 1 e la PI 1, ritiene che verosimilmente ciò sia comunque
avvenuto.
(…)
La Cassa conferma che
per gli anni 2007 e 2008 sono stati fissati in via definitiva i contributi
dovuti dal ricorrente per la sua attività indipendente. Questo giustifica, per
la Cassa, il cambio di prassi a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. XIV)
Da parte
sua __________ ha affermato:
" È
giusto dire che il 15 giugno 2007 c’è stato il controllo dei datori di lavoro presso
la PI 2 ed il 16 luglio 2007 il controllo presso PI 1 Le date non le ricordavo,
le ha indicate il Giudice, rilevandole dai rapporti consegnati agli atti. Io
ricordo che era venuto l’__________, non mi sono occupato in prima persona di
questo. Il Giudice mi dice che dai rapporti emerge che il contatto è avvenuto
tra l’__________ e RI 1.
In occasione di queste
ispezioni, a me non è stato comunicato nulla di particolare. In specie, non mi
è mai stato detto che il ricorrente dovesse essere ritenuto un dipendente delle
società.
Mi viene data lettura
dello scritto 1° ottobre 2007 dell’__________ __________ dell’__________,
all’attenzione del signor __________, con cui si segnala un controllo avvenuto
il 26 settembre 2007. Preciso che ricordo una visita dell’__________, ma non
ricordavo la data, e ciò al di fuori delle ispezioni della Cassa.” (doc. XIV)
Da
quanto sopra emerge che l’amministrazione era a conoscenza della circostanza
che RI 1 avesse iniziato una collaborazione con PI 2 e PI 1 già nel corso del
2007 (cfr. doc. XIV: ”Per la Cassa il signor __________ comunica che l’avvio
della procedura è dipeso da segnalazione dell’__________ interno della Cassa,
signor __________. Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________
ha eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007 (ndr: come riportato nei
rapporti di revisione doc. XIII/1 e doc. XIII/2) ed ha segnalato, come detto,
la situazione della presenza del ricorrente presso gli uffici delle società
svolgente compiti di natura amministrativa.”), prima ancora che il medesimo
chiedesse l’iscrizione quale indipendente (doc. 1). Nel 2008, allorquando sono
state allestite le prime versioni dei rapporti di revisione delle due società,
l’amministrazione ha pure stampato gli estratti del registro di commercio delle
citate società (doc. 12-15).
I
rapporti di revisione sono stati inizialmente allestiti il 18 agosto 2008 per PI
2 (cfr. doc. XIII/1: “annulla e sostituisce il precedente rapporto del 18
agosto 2008”) e il 19 agosto 2008 per PI 1 (cfr. doc. XIII/2: “Annulla e
sostituisce il precedente rapporto del 19 agosto 2008”).
Ora,
malgrado fin dal 2007, come precisato dall’amministrazione ancora in sede di
udienza, la Cassa fosse a conoscenza della collaborazione di RI 1 con PI 2 e PI
1 (doc. XIV: “Ciò è avvenuto in occasione di una revisione. L’__________ ha
eseguito il controllo nel giugno e luglio 2007) e del tipo di attività
svolta (doc. XIV: ”ed ha segnalato, come detto, la situazione della presenza
del ricorrente presso gli uffici delle società svolgente compiti di natura
amministrativa”), e quest’ultima società, già il 26 settembre 2007,
ne avesse dato conferma, indicando quale lavoro svolgeva RI 1 (doc. 16: si sta
“occupando della realizzazione EDP e Programmi gestionali per circa 2 ore al
giorno”), l’amministrazione ha ritenuto di qualificare l’interessato come
indipendente quale “consulting, auditor, ERP e EDP aziendale” (allegato
al doc. 2) e di fissare i contributi per il 2007 (da settembre) e per il 2008, in maniera definitiva nel corso del 2010 (doc. 18 e 19), senza sollevare alcuna eccezione.
Le
società ed il ricorrente, presente al momento della revisione, potevano
pertanto ritenere che l’affiliazione come indipendente per il lavoro svolto a
favore delle citate ditte fosse corretta.
Tant’è
che solo nel settembre 2010, quando del resto, secondo quanto affermato da __________
(doc.XIV) e dall’avv. RA 2 (doc. 4), l’interessato aveva cessato da diversi
mesi ogni collaborazione con PI 2, PI 1 e PI 3, l’amministrazione, con effetto
retroattivo, ha deciso di cambiare lo statuto lavorativo del ricorrente, senza
che questi avesse modificato la propria attività in quanto tale.
E'
vero che l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto
contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati
oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile quando
siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre se
non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con
effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite e
che se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni
dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni
non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, di principio è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche
Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag.
183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Tuttavia,
in concreto, nella misura in cui la Cassa malgrado due controlli sul posto nel
2007, dove ha riscontrato e segnalato la presenza del ricorrente ed un
controllo dell’__________, ha ritenuto l’assicurato quale persona indipendente
anche per quanto concerne il lavoro svolto per almeno due delle tre citate
società, non vi è spazio per ritenere una modifica retroattiva dello statuto.
In
concreto non si tratta infatti di qualificare retroattivamente un’attività per
società di cui la Cassa non era a conoscenza ma di modificare, con un effetto
retroattivo di oltre 1 anno e mezzo la qualifica dell’attività svolta fino ad
ora e sempre ritenuta indipendente.
Per cui nella misura
in cui la Cassa è intervenuta concretamente, nel limite delle proprie
competenze, inducendo le parti in errore giacché, malgrado i controlli avvenuti
nel 2007, ha poi ritenuto corretto affiliare l’assicurato quale indipendente,
ritenuto che la legge non è stata modificata per quello che concerne l'oggetto
del contendere e che una modifica con effetto retroattivo dello statuto
contributivo comporterebbe un pregiudizio alle parti che dovrebbero pagare gli
interessi di mora e modificare i rapporti con altre autorità amministrative in
altri ambiti (un'eventuale modifica avrebbe serie conseguenze in ambito fiscale
[dichiarazione delle imposte, pagamento dell'IVA, ecc.], in ambito di
assicurazione contro gli infortuni [affiliazione alla __________], di secondo
pilastro, di cassa malati, ecc. [cfr. sentenze del 19 maggio 2003, 30.2002.159
e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116]), le condizioni per la
protezione della buona fede sono adempiute (cfr. sentenze del 19 maggio 2003,
30.2002.159 e sentenze del 23 maggio 2003, 30.2002.115-116).
Ne segue che la Cassa
non poteva modificare lo statuto contributivo retroattivamente per il lavoro
svolto in favore di PI 2 e PI 1, e conseguentemente PI 3 (per la quale, tra
l’altro è stata emessa solo una fattura, cfr. plico doc. 10 e che è stata
considerata datrice di lavoro poiché ritenuta facente parte del “gruppo __________”),
ma eventualmente unicamente per il futuro.
Rilevato tuttavia che
l’interessato, al momento dell’emissione della decisione di cambiamento di
prassi del 23 novembre 2010 non prestava già più le sue prestazioni in favore
delle tre citate società, nella misura in cui affilia l’interessato quale
dipendente delle società PI 1, PI 2 e PI 3l, la decisione va modificata nel
senso che l’affiliazione quale indipendente va mantenuta.
9. Va
ora esaminata la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente in favore di PI
4.
Il 23 novembre 2010
l’amministrazione ha emesso la seguente decisione nei confronti della società:
" (…)
Dall’esame della
fattispecie, è emerso che il signor RI 1 riveste la carica di socio e gerente
per la vostra società e conformemente alla marginale 2028 delle Direttive sul
salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come organo
di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.
Ne consegue che la
società è stata considerata datore di lavoro del signor RI 1 e quindi dovrà
pagare i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sul salario erogato, e
presentare i rendiconti alla Cassa di compensazione.
Vi informiamo che, il
“cambiamento di prassi” avrà effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2009.” (doc. 9)
Nella decisione
notificata al ricorrente ha affermato:
" (…)
Dovrà parimente essere
considerato salariato, quanto lavora per la società PI 4, poiché riveste la
carica di socio e gerente e, conformemente alla marginale 2028 delle Direttive
sul salario determinante (DSD), le retribuzioni versate ad un assicurato come
organo di una persona giuridica, fanno parte del salario determinante.” (doc.
5)
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha affermato:
"
(…)
2. La Cassa ha
proceduto al “cambiamento di prassi” a decorrere dal 1° gennaio 2009 in quanto quale indipendente non erano più dati i requisiti necessari secondo il diritto delle
assicurazioni sociali. In particolare è emerso che l’opponente:
(…)
-
inoltre svolge pure un’attività lucrativa con la
ditta PI 4, con la quale riveste la carica di socio e gerente
(conformemente alla
marg. 2028 DSD: le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una
persona giuridica, fanno parte del salario determinante)” (doc. 1a)
A questo proposito
l’insorgente e la società ammettono, giustamente, che le prestazioni percepite
dal 1° luglio 2010 nella qualità di gerente vanno ritenute quale salario
determinante (cfr. ricorso doc. I, punto 5 e doc. XII).
Infatti, il n. 2034
delle Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall'UFAS (in vigore dal
1.1.2008), prevede che le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di
una persona giuridica fanno parte del salario determinante.
Fanno parte delle
retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, salari e
altre indennità fisse dei membri dell'amministrazione, come pure i gettoni di
presenza (n. 2035 DSD).
Il marg. 2042 DSD prevede
che un assicurato che è organo di una persona giuridica può trovarsi anche in
situazione dipendente o indipendente nei suoi confronti (così p. es.
l’impresario edile, l’avvocato, il fiduciario, il contabile che fanno parte del
consiglio di amministrazione di una società anonima). Se questa agisce in
qualità di terzo nei confronti della società, il guadagno che ne deriva è
considerato reddito di un’attività lucrativa indipendente. Per qualificare
l’indennità si deve vedere se l’attività, per cui è versata, è legata alla
qualità di organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da
questa funzione.
Nel caso di specie dal
sito internet del registro di commercio emerge che l’insorgente è iscritto
quale socio e gerente della PI 4 dal 2 luglio 2010. In tale qualità, conformemente alla marg. 2034 DSD e come ammesso dalle parti, egli deve essere
ritenuto dipendente della società per le retribuzioni percepite quale organo
della PI 4.
Se invece
l’interessato agisce in qualità di terzo nei confronti della società, il
guadagno che ne deriva è considerato reddito di un’attività lucrativa
indipendente. Spetterà all’amministrazione esaminare di conseguenza, di caso in
caso, se l’attività per cui è versata la prestazione è legata alla qualità di
organo della società oppure se il suo esercizio è indipendente da questa
funzione (cfr. marg. 2042 DSD).
Per cui la qualifica
di dipendente di RI 1 nei confronti della PI 4 non è data per ogni tipo di
lavoro. In questo senso la decisione va modificata.
10. L’insorgente
chiede, genericamente, tramite il ricorso, l’assunzione di ulteriori prove
(richiamo del suo incarto dalla Cassa di compensazione e dall’Ufficio di
tassazione, ecc.).
Questo Tribunale
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché quelle prodotte dalle parti e
l’udienza tenutasi innanzi al TCA sono sufficienti, per i motivi sopra esposti,
per decidere nel merito del ricorso.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11. Al
ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1 e a PI 1, PI 2 e PI 3,
rappresentate dall’avv. RA 2, vincenti in causa, vanno assegnate le ripetibili.
Va
infatti rammentato che l’indennità per ripetibili può venire
assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art.
61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110
V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4), ma è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato,
ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba
ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF
108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è modificata come ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili a PI 1,
PI 2 e PI 3 (in solido) e fr. 1'200.-- (IVA inclusa) sempre per ripetibili ad RI
1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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