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Decisione

30.2011.12

Contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

27 febbraio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di partecipazione ad opere consortili. Ha inoltre applicato un’aliquota

dell’1.8% del valore ufficiale di stima dei fondi inclusi nel comprensorio

imposto (cfr. MM 41/2002; decisione impugnata del 6.4.2011). Eventuali acconti

già versati dai proprietari nella passata procedura d’imposizione sono stati posti

in deduzione. Pertanto il calcolo è avvenuto su basi corrette;

- che, nel rispetto di tali parametri, il contributo aggiornato per il mapp.

no. 610 ammonta a fr. 11'047.30. Considerato l’acconto già versato nel 1983

che, come indicato dal Municipio, è di fr. 6'787.10 (cfr. scheda singola del

10.11.1983; elenco dei contribuenti al 10.11.1995), il contributo residuo da

saldare è di fr. 4'260.20. Dunque, anche sotto questo profilo, il calcolo non

presenta errori;

- che le censure sollevate dalla ricorrente, la quale non accetta di pagare contributi

per opere remote o che non servono la part. no. 610, sono prive di fondamento;

- che, difatti, ai fini dell’assoggettamento al contributo ordinario, sia esso

provvisorio o definitivo, occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente

sia proprietario di un fondo incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal

PGS. La legge non subordina l’assoggettamento ad altre condizioni (RDAT

I-1997 no. 48 c. 5), in particolare né all’avvenuto compimento dell’opera o di

un singolo tratto di canalizzazione, né all’appartenenza del fondo ad uno

specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione

(STF non pubblicata 7.3.2005 N.2P.133/2004);

- che la rete delle canalizzazioni prevista dal PGS è intesa come complesso unitario

di opere finalizzate ad urbanizzare il territorio edificabile e quello

destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure le

costruzioni e attrezzature situate al fuori del PGS ma con obbligo di

allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA);

- che i contributi provvisori sono esigibili dalla data d’inizio dei lavori

(art. 106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal

PGS prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e

permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art.

19 cpv. 2 LPT e 79 cpv. 2 LALPT). L’autorità comunale ha sì la facoltà di

prelevare contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei

singoli impianti (art. 8 cpv. 3 DELALIA); tuttavia l’obbligo contributivo non

deriva dalla realizzazione di uno specifico intervento (ad esempio dalla posa

di una singola tratta di canalizzazione), bensì poggia sul finanziamento

globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il

contribuente (Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione

della legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC, XXII, p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb,; RtiD I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità

della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad

un certo fondo, ma si estende anche alle condotte di trasporto, ai collettori

principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di

rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe

evidentemente funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova o

potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare

l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è

fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente

Considerandi

miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma

edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione;

- che la legge permette inoltre l’imposizione retroattiva di contributi di

costruzione per opere eseguite dopo il 31.12.1968 purché non siano già state imposte

(art. 133 cpv. 4 LALIA). E’ pertanto possibile che i contributi includano anche

i costi riconducibili ad opere eseguite da tempo contro i quali non può essere

fatta valere la prescrizione (RtiD I-2005 no. 33);

- che, nella memoria conclusiva, la ricorrente solleva altri argomenti che non

sono pertinenti;

- che, in particolare, traendo spunto dalla sentenza del Tribunale federale del

4.5.1988

prodotta dal Comune, essa rileva che una revisione generale della

stima dev’essere eseguita se l’ultima risale a più di 5 anni. Tuttavia, come

chiaramente emerge dal giudizio citato (p. 6), l’obbligo di procedere ad una

revisione generale dei valori di stima è riferito al contributo definitivo che

il Comune preleva una volta ultimate tutte le opere di canalizzazione e

depurazione e sulla base dei relativi dati di consuntivo (v. art. 99 cpv. 2

LALIA; n. art. 99a cpv. 2 LALIA; Messaggio no. 4127 del 2.7.1993

concernente la modifica della LALIA). Ciò non è il caso nella fattispecie in

esame;

- che, la ricorrente rileva inoltre che a norma dell’art. 36 LALIA l’approvazione

del PGS dev’essere notificata ai proprietari interessati e che, non avendo essa

ricevuto alcuna notifica, i lavori che vi sono indicati non riguarderebbero il

mapp. no. 610. Se non che l’obbligo di notifica previsto dall’art. 36 cpv. 1

LALIA concerne il piano delle zone di protezione delle acque sotterranee, piano

che grava con vincoli di protezione solo certi fondi ubicati in settori ben

definiti nei quali esistono captazioni da salvaguardare (art. 34 cpv. 1 LALIA).

Diversamente un tale obbligo di notifica non esiste per il PGS (art. 20 LALIA)

che, come già evidenziato, interessa tutto il territorio edificabile e quindi,

concretamente, anche la part. no. 610;

- che, tutto ciò considerato, il ricorso è respinto;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto

soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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