30.2011.15
Ricorso contro decisione su opposizione che ritiene sostanzialmente irricevibile un'opposizione formulata ad una comunicazione di cambio prassi della Cassa. Respinto
17 giugno 2011Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2011.15
Data decisione, Autorità:
17.06.2011, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione su opposizione che ritiene sostanzialmente irricevibile un'opposizione formulata ad una comunicazione di cambio prassi della Cassa. Respinto
CONTRIBUTI
art. 68I LAVS
art. 68II LAVS
art. 68III LAVS
art. 162 OAVS
art. 163 OAVS
art. 169 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.15
IR/sc
Lugano
17 giugno 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2011 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi paritetici AVS
ritenuto, in
fatto
A. Il
RI 1 (RI 1 qui di seguito), nella sua veste di datore di lavoro, è stato
oggetto di un controllo da parte dell’ispettore __________ della Cassa CO 1.
L’amministrazione, con tassazione d’ufficio del 7 febbraio 2011, ha determinato una ripresa salariale e la conseguente imposizione del versamento di contributi
paritetici.
Nelle
sue osservazioni contenute nel rapporto di revisione l’amministrazione ha indicato
l’obbligo per RI 1 di assoggettare, per il futuro, e cioè dal 1 gennaio 2011, i
rimborsi eseguiti in favore del dipendente di (parte almeno) del premio
dell’APG malattia versata dal datore di lavoro siccome soggetta alla percezione
di contributi (doc. 2 pag. 5).
Con
lungo e dettagliato scritto del 17 marzo 2011 RI 1, rappresentata dal
Presidente __________ e dalla Vice Presidente __________, ha contestato
unicamente le osservazioni e l’obbligo futuro di assoggettare i rimborsi dei
premi dell’APG alla percezione dei contributi paritetici.
Con
decisione su opposizione del 21 marzo 2011 l’amministra-zione ha dichiarato
sostanzialmente inammissibile (doc. A1 pag. 3) l’opposizione siccome non formulata
contro la decisione ma contro l’osservazione ivi contenuta e l’avviso pro
futuro, e quindi in assenza di una decisione formale di ripresa del rimborso premi
APG ai collaboratori.
B. Con
ricorso 21 aprile 2011 RI 1 contesta il provvedimento impugnato, che ritiene lesivo
del diritto federale. Il datore di lavoro considera ricevibile il suo gravame,
ritiene di avere un interesse attuale e legittimo alla resa di una decisione in
materia, ribadisce la sua contestazione nel merito osservando come la ripresa
prevista ed ordinata pro futuro dall’amministrazione avrebbe quale conseguenza
quella di sottoporre a doppia percezione di contributi i medesimi importi.
D’altro canto, con riferimento alle direttive (DSD) invocate
dall’amministrazione nella propria decisione, la parte ricorrente ritiene che
tutti i collaboratori della struttura siano trattati in maniera uguale e non vi
sia disparità di trattamento. Tutti i collaboratori che nel corso dell’anno si
ammalano sono trattai in maniera uguale così come coloro che non si ammalano.
La differenza nel trattamento tra chi si ammala in corso d’anno e chi no
sarebbe giustificata da situazioni diverse e quindi ammissibile.
Nelle
proprie osservazioni l’amministrazione ribadisce la correttezza del provvedimento
impugnato e ne chiede la conferma con riferimento alle DSD 2172 e 2173 secondo
cui deve intervenire una ripresa di salari quando non tutti i collaboratori
siano trattati in maniera uguale, e quindi vi siano persone che ricevano il rimborso
ed altre no a dipendenza dell’insorgere di una malattia o meno.
Le
parti sono state convocate per un’udienza di discussione il 16 giugno 2011 nel
corso della quale, dopo lunga, pacata ed approfondita discussione, sono rimaste
sulle rispettive posizioni. In corso d’udienza l’amministrazione ha ribadito la
possibilità di emanare, trascorso il 2011 ed in caso di rimborsi di premi
dell’APG ai collaboratori, una decisione ad inizio 2012 per permettere a Stella
Maris di sottoporre il caso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel
merito. La Cassa CO 1 ha ribadito comunque l’irricevibilità del provvedimento
impugnato.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
2. Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi
ricevibile in questa sede.
nel
merito
3. Giusta
l'art. 68 cpv. 1 LAVS ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie,
deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla
contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione
che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la
revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di
controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni
complementari. Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro
affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il
controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai
requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di
compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono
eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne
ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione (art. 68 cpv. 2 LAVS).
Per l'art. 68 cpv. 3 LAVS gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i
controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono
partecipare alla gestione della cassa nè eseguire, per conto delle associazioni
fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di
lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire
sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i
controlli in modo ineccepibile e oggettivo. Il cpv. 4 prevede che il Consiglio
federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici
di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori
di lavoro.
4. Giusta
l'art. 162 OAVS:
"
1Il controllo periodico dei datori di
lavoro di cui all’articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul
posto.
2Se un datore di lavoro passa da una cassa a
un’altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo
anteriore al cambiamento di cassa.
3Il gerente della cassa ha la responsabilità di
ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal
fine tiene conto in particolare del risultato dell’ultimo controllo e della
valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il
controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.
4L’Ufficio federale impartisce alle casse di
compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.
L'Ufficio
di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i
compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che
sono necessari per tale verificazione (art. 163 cpv. 1 OAVS). Il controllo
verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è
effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere
l’accertamento di eventuali lacune. I verificatori devono limitarsi al controllo.
Essi non possono prendere decisioni nè impartire ordini e possono svolgere
funzioni consultive (art. 163 cpv. 3 OAVS).
Del
risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e
di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1
OAVS).
Fatti
I
rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente
l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le
irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale
delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e
amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I
rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono
stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti
la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti
che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la
compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169
cpv. 2 OAVS).
I
rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per
gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di
revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).
Per
costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa
di compensazione od autorità amministrativa competente. La decisione
costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V
36 c. 2, DTF 110 V 51 c. 3b, DTF 105 V 276 c. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152,
STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 c. 2.1; DTF 125 V 414 c. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
Le
decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto
amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di
un'autorità (Gossweiler, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
pag. 13ss; Bois, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; Gygi, Verwaltungsrechtpflege und
Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 118 V 17 c. 1, DTF
116 V 319 c. 1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto
le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni
possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono
da considerare come decisioni (RCC 1977 p. 162). Per costante giurisprudenza
federale, sebbene non ne presenti le caratteristiche formali (cfr. DTF 111 V
251, c. 1b, pag. 252-253), un conteggio delle prestazioni versate
all'assicurato riveste carattere di decisione. In una decisione pubblicata in
DTF 122 V 367 la nostra Massima istanza ha stabilito che finché l'assegnazione
di prestazioni disposta per decisione informale non esplichi validamente
effetti giuridici, l'amministrazione può di principio revocarla senza titolo
giuridico (riesame o revisione processuale). Contestualmente il TFA ha, in particolare,
rilevato che:
" (…)
2.- Der Abrechnung des Monats September 1994, mit welcher die Kasse
die nach ihren Berechnungen im Monat August 1994 zuviel bezahlten
Enteschädigung verrechnungsweise zurückforderte, kommt trotz Fehlens formeller
Considerandi
Verfügungsmerkmale materiell Verfügungscharakter zu (BGE 121 V 53 Erw. 1 mit
Hinweis; vgl. auch ARV 1993/1994 Nr. 25 S. 179 Erw. 3b und 1992 Nr. 1 S. 69
Erw. 2a). Denn sie stellt eine behördliche Anordnung dar, durch welche
verbindlich festgelegt wird, dass der Versicherte für die in Frage stehende Kontrollperiode
weniger Arbeitslosenentschädigung beanspruchen kann. Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf
die hiegegen eingereichte Beschwerde eingetreten. (…)"
(cfr. DTF 122 V 367, consid. 2, pag. 368)
Circa
le nozioni di oggetto della lite e distinzione con l'oggetto dell'impugnativa
si veda pure la precisazione della giurisprudenza in DTF 125 V 413 ed ancora la
sentenza pubblicata in DTF 125 V 401, in particolare i c. 4c e 4d pag. 406-407, dove l’alta Corte, ha stabilito che la risoluzione con cui l'ufficio
cantonale AI ordina una perizia non ha carattere di decisione.
Più
recentemente il TF si è ulteriormente espresso sul tema nella decisione pubblicata
in DTF 131 V 164 e segg. c. 2.1. dove ha ritenuto:
" Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren
sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen
die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer
Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den
beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an
einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn
und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen).
Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das
Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten
Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv
angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet. Anfechtungs- und Streitgegenstand
sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten
wird; bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einzelne der durch die
Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisse, gehören die nicht beanstandeten -
verfügungsweise festgelegten - Rechtsverhältnisse zwar wohl zum Anfechtungs-,
nicht aber zum Streitgegenstand (BGE 125 V 414 Erw.
1b in Verbindung mit Erw. 2a).
Si
vedano ancora le decisioni 9C_551/2009 del 28 luglio 2009 e 8C_549/2007 del 30
maggio 2008.
5.
Come
evocato nella decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni del
22.
novembre 2002 (30.2002.221) un rapporto sul controllo dei datori di lavoro
nelle cui osservazioni l’amministrazione si limita a preannunciare un
cambiamento di prassi, motivata dal fatto che in assenza di tale avvertenza
l’assicurato potrebbe validamente invocare la protezione della sua buona fede
per il pregresso atteggiamento della Cassa, non costituisce una formale
decisione soggetta ad impugnativa. In effetti con tale avvertenza
l’amministrazione non fissa chiari obblighi (attuali) dell’assicurato nei suoi
confronti, non gli impone preciso versamento di contributi o gli nega il
riconoscimento di diritti specifici. Il datore di lavoro viene avvertito che in
futuro, d’avviso della Cassa, dovrà sottoporre i rimborsi dell’APG eseguiti in favore
del personale alla percezione dei contributi paritetici. Come emerso in corso
di udienza potrebbe darsi il caso, in futuro, che tutti i collaboratori della
parte ricorrente cadano in malattia durante l’anno civile considerato in modo
da escludere ogni e qualsiasi rimborso e, conseguentemente, ogni possibile
ripresa. L’osservazione contenuta nel rapporto, fissando un obbligo futuro e
non determinando un obbligo contributivo specificato in favore della Cassa ed a
carico del datore di lavoro, non costituisce quindi decisione impugnabile
dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso è da respingere nella misura in cui contesta
una sostanziale declaratoria di irricevibilità emessa dalla Cassa con il
provvedimento impugnato. La CO 1 è invitata a volere provvedere, nei termini
convenuti in corso d’udienza, a procedere alla fissazione dei contributi
paritetici dovuti (per l’anno 2011) nei tempi il più possibile contenuti, ciò
al fine di concedere a RI 1 di potere impugnare il provvedimento dapprima mediante
opposizione e quindi, se del caso, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
7.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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