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Decisione

30.2011.15

Ricorso contro decisione su opposizione che ritiene sostanzialmente irricevibile un'opposizione formulata ad una comunicazione di cambio prassi della Cassa. Respinto

17 giugno 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente

l'estensione e l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le

irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale

delle verifiche fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e

amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I

rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono

stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti

la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti

che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la

compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto (art. 169

cpv. 2 OAVS).

I

rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per

gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di

revisione o di controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).

Per

costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione emanata da una cassa

di compensazione od autorità amministrativa competente. La decisione

costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V

36 c. 2, DTF 110 V 51 c. 3b, DTF 105 V 276 c. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152,

STFA 23 marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 c. 2.1; DTF 125 V 414 c. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).

Le

decisioni regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto

amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di

un'autorità (Gossweiler, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

pag. 13ss; Bois, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; Gygi, Verwaltungsrechtpflege und

Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 118 V 17 c. 1, DTF

116 V 319 c. 1a, DTF 98 Ib 463).

Pertanto

le prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni

possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono

da considerare come decisioni (RCC 1977 p. 162). Per costante giurisprudenza

federale, sebbene non ne presenti le caratteristiche formali (cfr. DTF 111 V

251, c. 1b, pag. 252-253), un conteggio delle prestazioni versate

all'assicurato riveste carattere di decisione. In una decisione pubblicata in

DTF 122 V 367 la nostra Massima istanza ha stabilito che finché l'assegnazione

di prestazioni disposta per decisione informale non esplichi validamente

effetti giuridici, l'amministrazione può di principio revocarla senza titolo

giuridico (riesame o revisione processuale). Contestualmente il TFA ha, in particolare,

rilevato che:

" (…)

2.- Der Abrechnung des Monats September 1994, mit welcher die Kasse

die nach ihren Berechnungen im Monat August 1994 zuviel bezahlten

Enteschädigung verrechnungsweise zurückforderte, kommt trotz Fehlens formeller

Considerandi

Verfügungsmerkmale materiell Verfügungscharakter zu (BGE 121 V 53 Erw. 1 mit

Hinweis; vgl. auch ARV 1993/1994 Nr. 25 S. 179 Erw. 3b und 1992 Nr. 1 S. 69

Erw. 2a). Denn sie stellt eine behördliche Anordnung dar, durch welche

verbindlich festgelegt wird, dass der Versicherte für die in Frage stehende Kontrollperiode

weniger Arbeitslosenentschädigung beanspruchen kann. Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf

die hiegegen eingereichte Beschwerde eingetreten. (…)"

(cfr. DTF 122 V 367, consid. 2, pag. 368)

Circa

le nozioni di oggetto della lite e distinzione con l'oggetto dell'impugnativa

si veda pure la precisazione della giurisprudenza in DTF 125 V 413 ed ancora la

sentenza pubblicata in DTF 125 V 401, in particolare i c. 4c e 4d pag. 406-407, dove l’alta Corte, ha stabilito che la risoluzione con cui l'ufficio

cantonale AI ordina una perizia non ha carattere di decisione.

Più

recentemente il TF si è ulteriormente espresso sul tema nella decisione pubblicata

in DTF 131 V 164 e segg. c. 2.1. dove ha ritenuto:

" Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren

sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen

die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer

Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den

beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an

einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn

und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen).

Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das

Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten

Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv

angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet. Anfechtungs- und Streitgegenstand

sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten

wird; bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einzelne der durch die

Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisse, gehören die nicht beanstandeten -

verfügungsweise festgelegten - Rechtsverhältnisse zwar wohl zum Anfechtungs-,

nicht aber zum Streitgegenstand (BGE 125 V 414 Erw.

1b in Verbindung mit Erw. 2a).

Si

vedano ancora le decisioni 9C_551/2009 del 28 luglio 2009 e 8C_549/2007 del 30

maggio 2008.

5.

Come

evocato nella decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni del

22.

novembre 2002 (30.2002.221) un rapporto sul controllo dei datori di lavoro

nelle cui osservazioni l’amministrazione si limita a preannunciare un

cambiamento di prassi, motivata dal fatto che in assenza di tale avvertenza

l’assicurato potrebbe validamente invocare la protezione della sua buona fede

per il pregresso atteggiamento della Cassa, non costituisce una formale

decisione soggetta ad impugnativa. In effetti con tale avvertenza

l’amministrazione non fissa chiari obblighi (attuali) dell’assicurato nei suoi

confronti, non gli impone preciso versamento di contributi o gli nega il

riconoscimento di diritti specifici. Il datore di lavoro viene avvertito che in

futuro, d’avviso della Cassa, dovrà sottoporre i rimborsi dell’APG eseguiti in favore

del personale alla percezione dei contributi paritetici. Come emerso in corso

di udienza potrebbe darsi il caso, in futuro, che tutti i collaboratori della

parte ricorrente cadano in malattia durante l’anno civile considerato in modo

da escludere ogni e qualsiasi rimborso e, conseguentemente, ogni possibile

ripresa. L’osservazione contenuta nel rapporto, fissando un obbligo futuro e

non determinando un obbligo contributivo specificato in favore della Cassa ed a

carico del datore di lavoro, non costituisce quindi decisione impugnabile

dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso è da respingere nella misura in cui contesta

una sostanziale declaratoria di irricevibilità emessa dalla Cassa con il

provvedimento impugnato. La CO 1 è invitata a volere provvedere, nei termini

convenuti in corso d’udienza, a procedere alla fissazione dei contributi

paritetici dovuti (per l’anno 2011) nei tempi il più possibile contenuti, ciò

al fine di concedere a RI 1 di potere impugnare il provvedimento dapprima mediante

opposizione e quindi, se del caso, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

7.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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