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Decisione

30.2011.16

Contributo di costruzione provvisorio, secondo prelievo fondato sull’art. 99 cpv. 2 LALIA – violazione del diritto di essere sentiti –- eccezione di prescrizione – calcolo dell’aliquota

21 maggio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti lamentano

una violazione del diritto di essere sentiti

per non essere stati uditi dal Municipio prima dell’emanazione della decisione

su reclamo.

A prescindere dal fatto che la LALIA non prevede l’obbligo per l’esecutivo di

citare i reclamanti per una discussione prima dell’emissione della propria

decisione, secondo la giurisprudenza una eventuale violazione del diritto di

essere sentito può essere sanata ove l’interessato abbia avuto la possibilità

di esprimersi dinanzi ad un’autorità che – come il Tribunale di espropriazione

(art. 104 cpv. 1 LALIA) – dispone di pieno poter cognitivo (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b).

In concreto la facoltà dei ricorrenti di impugnare la decisione municipale con

piena cognizione di causa non è stata compromessa ed il ricorso ne è la prova

tangibile. Inoltre essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla

documentazione prodotta ed hanno partecipato all’udienza di conciliazione del

13.6.2012 con piena facoltà di esprimersi. Pertanto il diritto di essere

sentito è stato ampiamente rispettato.

3.

Il Comune deve imporre contributi

di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione

a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,

96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria

del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo

dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del

13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione

delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).

I contributi a carico dei privati devono coprire i costi di costruzione in

misura non inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il

Comune; la percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2

LALIA). Il Municipio delimita il comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).

Sono soggetti all’imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera, ed il titolare di diritti reali limitati che trae

dall’opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 LALIA).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei

singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al

momento dell’ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA; Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA nonché successivo Rapporto del 23.5.2001).

4.

La procedura in esame è finalizzata

ad un secondo prelievo di contributi provvisori fondato sull’art. 99 cpv. 2

LALIA. In particolare, anziché prelevare le rate rimanenti della procedura

d’imposizione avviata nel 1992 e la cui emissione si è interrotta nel 2003, il

Municipio ha deciso di stralciarle e di procedere ad un nuovo prelievo, in

ragione dell’80% della spesa, sulla base dei nuovi valori di stima e della

spesa aggiornata. Decisione della quale è stato dato avviso il 7.6.2011

mediante esposizione all’albo comunale, pubblicazione sul FU 46/2011 del

10.6.2011 ed intimazione in copia ai contribuenti interessati.

Come si evince dagli atti, i contributi sono stati conteggiati sulla base di un

costo totale preventivato di fr. 4'349'992.50, importo che è al netto dei

sussidi ed include le opere eseguite e da eseguire come pure i costi di

partecipazione ad opere consortili. Considerata la partecipazione privata dell’80%,

che ammonta a fr. 3'479'994.-, ed accertato un valore di stima complessivo di fr.

85'689'989.-, per coprire l’importo totale il Comune avrebbe dovuto prelevare

il 4.06% del valore di stima dei fondi. Tuttavia, in ossequio all’art. 99 cpv.

1 LALIA, ha fissato la quota al 3% e quindi limitato il prelievo a fr.

2'841’586.60. Eventuali contributi già versati dai proprietari nella passata

procedura del 1992 sono stati considerati quali acconti e posti in deduzione.

5.

5.1. I ricorrenti sollevano

l’eccezione di perenzione del diritto di imporre i contributi poiché sono

trascorsi più di 20 anni dalla realizzazione delle canalizzazioni serventi le

loro particelle e queste ultime sono già state assoggettate ad imposizione nel

1992.

5.2. I termini di prescrizione di una

pretesa di diritto pubblico vanno dedotti, innanzitutto, dalla legge

applicabile. In mancanza di una base legale esplicita il giudice è tenuto a

verificare se altri termini contemplati dalla legge possano essere applicati e,

qualora ciò non fosse il caso, ad ispirarsi all’ordinamento che il diritto

pubblico ha stabilito per casi analoghi. Se anche questa via si rivelasse

preclusa, valgono per analogia i principi generali sulla prescrizione sanciti

dal diritto privato, ossia il termine di 10 anni per le prestazioni uniche e di

5 anni per quelle periodiche (Knapp, Précis de droit administratif, 4e

ed., no. 748 – 749; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 34 B III p. 97; DTF

112 Ia 260 c. 5; RDAT II-1996 no. 3 c. 3b, II-2002 no. 8 c. 2.1).

5.3. L’art. 99 LALIA non

prevede alcun termine entro il quale il Comune debba procedere al prelievo di

contributi provvisori pena la prescrizione o la perenzione del diritto

d’imposizione. Bisogna dunque considerare che i contributi provvisori sono esigibili dalla data

d’inizio dei lavori (art. 106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme

delle opere previste dal PGC prima della conclusione dei lavori onde

consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere il suo

obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2 LPT e 36 cpv. 2 LSt). A tal fine

l’autorità comunale ha la facoltà di prelevare i contributi a seconda

dell’esecuzione e della messa in funzione dei singoli impianti (art. 8 DELALIA),

ma l’obbligo contributivo poggia sul finanziamento globale della rete perché è

solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente (cfr. Rapporto

cit. del 13.3.1975 p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; RtiD

I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione

del ramo più vicino ad un certo fondo inteso ad urbanizzarlo, ma si estende

ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai

collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le

acque di rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe

funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova o potenziata il

vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma

risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGC, esso è fonte di

urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento

dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è

indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione. Per quanto riguarda la

fattispecie in esame, è dunque irrilevante che

le opere eseguite dopo il 1992 non interessino le zone ove sono ubicati i fondi

dei ricorrenti.

La legge permette inoltre

l’imposizione retroattiva di contributi per opere eseguite dopo il 31.12.1968

sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni approvato, purché non

siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA), rispettivamente, come è

avvenuto nel caso concreto, siano dedotti eventuali contributi già versati.

Posti tali principi, e considerato che i programmi di attuazione delle opere

sono condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, è dunque concepibile

che la spesa annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote contro i

quali, secondo la giurisprudenza, non può essere fatta valere la prescrizione. Ciò non

implica nemmeno – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti –

un’inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti i

proprietari di immobili devono sapere che i Comuni, dall’entrata in vigore

della LALIA, sono tenuti per legge a prelevare contributi per finanziare (fino

ad una determinata quota) i loro impianti di evacuazione e di depurazione delle

acque. Essi non possono quindi pretendere di ignorare gli obblighi che la legge

stessa prevede nei loro confronti, specie quello di corrispondere un ulteriore

contributo provvisorio (art. 99 cpv. 2 LALIA), che il Comune deve comunque

stabilire tenendo conto dell’importo già versato in precedenza, eventualmente

anche da un altro proprietario (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013; TRAM

52.2010.198 del 2.8.2012; RtiD I-2005 no. 33).

Di conseguenza l’eccezione è respinta.

6.

6.1. In relazione al calcolo dei

contributi i ricorrenti contestano l’aliquota del 3%, ritenendola eccessiva, e

chiedono che sia invece applicato il 2% come a suo tempo stabilito per il

prelievo dei contributi del 1992.

Essi rimproverano inoltre al Municipio di non aver presentato tutte le fatture

relative ai costi effettivi; qualora detti costi dovessero comprendere opere di

pavimentazione stradale oppure acciottolati di lusso, le relative spese

dovrebbero essere stralciate.

Tali censure non posso essere accolte.

6.2. La percentuale di prelievo è determinata dal rapporto tra il costo

preventivato delle opere a carico dei privati e il valore globale di stima dei

fondi compresi nel perimetro del PGC al momento della pubblicazione del

prospetto. La decisione presa dal Municipio nel 1992 di fissare l’aliquota al

2% era riferita alla prima procedura di prelievo ed avrebbe dovuto essere

rispettata nel caso in cui fossero state emesse le relative rate rimanenti non

incassate. Di contro non è vincolante in questa sede trattandosi di una

seconda, nuova, procedura che poggia su dati aggiornati in ordine sia ai costi

di costruzione che alle stime immobiliari. Tanto più che, vista l’obbligatorietà

del prelievo in ragione dell’80%, un’aliquota del 2% sarebbe risultata

chiaramente insufficiente: come già evidenziato, nemmeno quella massima

applicata del 3% arriva infatti a coprire l’integralità della quota a carico

dei privati (cfr. consid. 5).

6.3. La documentazione contabile non è soggetta a pubblicazione poiché non è un

elemento del prospetto dei contributi: questo comprende infatti solamente

l’elenco dei contribuenti e gli importi dei singoli contributi (art. 101

LALIA). Detto questo, la documentazione prodotta agli atti non accredita i

dubbi sollevati dai ricorrenti. Si evince infatti che la spesa determinante si

compone solamente degli oneri per la costruzione delle opere di smaltimento

delle acque, tenuto conto della partecipazione all’esecuzione di opere

consortili (cfr. in particolare scheda “ricapitolazione costi, sussidi e

contributi diversi” del 24.6.2011; lettera del 26.3.2012 del Consorzio

depurazione acque della __________). Non risulta invece che siano inclusi anche

i costi di eventuali interventi che esulano dalle opere previste dal PGC. Gli

importi sono peraltro stati verificati dalla Sezione per la protezione

dell’aria, dell’acqua e del suolo (cfr. lettera del 26.3.2012). Di conseguenza

non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.

6.4. Per il resto si rileva che le basi di calcolo di cui già si è detto (cfr.

consid. 5) sono servite anche per definire i contributi a carico dei fondi dei

ricorrenti.

I mapp. no. 297, 352, 360, 596 e 773 sono fondi edificati ubicati in zone

residenziali: rispettivamente in zona nucleo vecchio, in zona residenziale R2 o

zona nucleo grotti; essi sono ubicati entro il perimetro del PGC. I singoli

importi a carico delle particelle sono stati calcolati sulla base del valore globale

di stima riportato nel registro fondiario (cfr. estratti SIFTI) e tenendo conto

di eventuali contributi pagati nella passata procedura del 1992 (cfr. singoli

estratti del prospetto del 24.6.2011 notificati ai ricorrenti; schede relative ai contributi del 1992).

Il mapp. no. 563, invece, è un fondo non edificato ubicato in parte in zona

residenziale R2 e in parte (30 mq) fuori zona, ed è solo parzialmente incluso

nel perimetro del PGC. Il contributo è stato calcolato sulla base del valore di

stima della sola superficie edificabile (cfr. estratto SIFTI) con deduzione del

contributo già versato (cfr. scheda estratto del prospetto del 24.6.2011

notificata ai ricorrenti; scheda relativa

al contributo del 1992).

Il calcolo dei contributi è quindi corretto.

7.

I ricorrenti sostengono che il

Municipio avrebbe dovuto procedere all’emissione dei contributi definitivi, anziché

provvisori, per mettere fine ad un prelievo che, a loro avviso, costituisce un

abuso di diritto e viola crassamente le più elementari norme della buona fede,

del diritto e del buon senso.

Tale censura è inconsistente. Alla luce dei criteri di imposizione sanciti dalla

legge e già evocati sopra, al Municipio non sono imputabili né abusi né violazioni

normative. Dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete

delle canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma

provvisoria sulla base del preventivo (art. 99 LALIA). Nel Comune dette opere non sono

ancora terminate e di conseguenza il Municipio non poteva emettere i contributi

definitivi; questi sono infatti prelevabili

solo dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione e vanno calcolati

sulla base del consuntivo (art. 99a

LALIA).

8.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati richiamati

gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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