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Decisione

30.2011.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. All’insorgente

è stata data la possibilità di esprimersi in merito dapprima entro il 7

novembre 2011, poi, viste le affermazioni dell’amministrazione, fino al 9

novembre 2011 (doc. XV). Dopo la concessione di una proroga (XVII), con scritto

pervenuto al TCA il 15 novembre 2011 l’insorgente ha ribadito la sua posizione,

ossia di essere pensionato della __________, rilevando che l’importo di fr.

75'544 è un reddito lordo e che serve unicamente per il calcolo dell’aliquota

(doc. XVIII). L’amministrazione si è riconfermata nelle sue precedenti prese di

posizione (doc. XXII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

Considerandi

2.

Per

l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono

assicurati in conformità della legge:

a. le persone fisiche domiciliate in

Svizzera;

b. le persone fisiche che

esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;

c. I cittadini svizzeri che lavorano

all’estero:

1.

al

servizio della Confederazione;

2.

al servizio di

organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un

accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi

dell’articolo 12;

3.

al servizio di

organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla

Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo

1976.

sulla cooperazione allo

sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1

lettera c.

L’art.

1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:

a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il

diritto internazionale;

b. le persone che

partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i

superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge

costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;

c. le persone per le

quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un

periodo di tempo relativamente breve.

A

norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:

a. le

persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in

Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;

b. fino al 31 dicembre

dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che

lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione

all’estero.

Per

l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano

ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le

quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un

doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a

richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di

compensazione competente.

3.

Per

l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo

4.

di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della

legge, sono applicabili anche:

a.

l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo

del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri

della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata;

b.

la Convenzione del 4

gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella

versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata.

L’art.

153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso

dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

Va

a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato

in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per

quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71

del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed

aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,

regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

4.

Va

ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro

condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,

sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per

l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da

terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,

sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,

ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;

RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi

considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una

rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento

dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite.

Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle

condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994,

pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di

giurisprudenza).

La

giurisprudenza dell'allora

Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera per il periodo in esame

2006-2007 come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere

dell'assicurazione malattia

(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC

1988.

pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle

versate da un'assicurazione

sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),

le rendite d'invalidità e le

indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno

versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti

stranieri d'assicurazione a

delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti

di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su

una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul

quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a

disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il

calcolo dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14

LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione

di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in

maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non

sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una

persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di

un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC

1959.

pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge

che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF

125.

V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non

rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite nel

periodo in esame 2006-2007: le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie

di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c),

le indennità giornaliere dall'AI

(DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC

1982.

pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i

figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi

della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o

può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique

VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di

famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),

le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il

cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.

7.

lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre

2005).

Per sostanza,

ai fini dell'art. 28 OAVS si

deve intendere l'insieme dei

beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants

II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del

marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi

(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i

beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni

(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante,

computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo

devono essere detratti, fra l'altro,

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

5.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione

si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3

LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati

pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

6.

Va

poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale

è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti

dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici

dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212;

Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit.,

ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento

della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

7.

In

concreto l’insorgente sembra contestare l’affiliazione quale persona senza

attività lucrativa affermando che l’assicurazione svizzera è superflua, giacché

percepisce una rendita __________.

A

torto.

L’affiliazione

quale persona senza attività lucrativa si rivela corretta, giacché l’insorgente

era domiciliato in Svizzera da fine novembre 2006 e, come da lui stesso

ammesso, non esercitava alcuna attività lavorativa.

In

applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS l’insorgente deve pertanto pagare

i contributi nel nostro Paese in tale qualità. Ciò vale indipendentemente dal

motivo, in concreto malattia, per il quale non lavorava.

La

soluzione adottata, come emerge anche dalla sentenza 30.2009.37 del 14 aprile

2010.

emessa nella composizione completa di tre giudici, è pure conforme all'Accordo

sulla libera circolazione delle persone e del regolamento (CEE) n. 1408/71.

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno

Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore subordinato, è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi

alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in

relazione con l'art. 1 lett. a

e l'art. 2 n. 1 del regolamento

n. 1408/71).

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n.

1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

L'ALC, per quanto

concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.

1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla

determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a

determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le

disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore

subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione

salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se

l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio

domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci

laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le

persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la

persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)

la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.

1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato

ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie

più le condizioni dell'art. 13

n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità

dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).

Si tratta, per

esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul

territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù

della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio

di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza

30.2009.37

del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha

cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che

non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione

del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato

membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione dello Stato dove ella ha

in precedenza esercitato un'attività

salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello

Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione

implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea

o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 13 n. 2 lett. a del

regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del

20.

gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).

Nella fattispecie,

poiché l'assicurato non è più

attivo professionalmente e quindi non sottostà più alla legislazione ____________________

in virtù dell'art. 13 n. 2

lett. a, gli è applicabile l'art.

13.

n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi gli è opponibile la

legislazione dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.

8.

Accertato

che l’insorgente va di principio affiliato in Svizzera occorre esaminare se il

calcolo dei contributi effettuato dalla Cassa è corretto.

Dalle

tavole processuali emerge che l’interessato, dopo essere intervenuto presso le

autorità fiscali, ha ottenuto la revisione delle tassazioni 2006 e 2007 nel

corso del mese di ottobre 2011.

Ciò

è avvenuto successivamente alla decisione impugnata del 22 aprile 2011, data

che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112

V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener

conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a

condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso

(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989

pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò

è il caso in concreto, ritenuto come i contributi, di massima, siano da calcolare

sulla base dei dati evinti dalla tassazione fiscale del periodo di riferimento.

Dalle

tassazioni emesse in seguito alla revisione emerge che la sostanza netta in

Svizzera ed all’estero del 2006 non ammonta più a fr. 845'000 (doc. 2) bensì a

fr. 150'000 (doc. XII), mentre quella del 2007 invece di fr. 624'000 (doc. 2) ammonta

a fr. 229'845 (doc. XII). Inoltre il reddito d’altra fonte, che del resto già

in precedenza l’amministrazione non aveva preso in considerazione (doc. 1), è

stato stralciato dalla tassazione 2007 (doc. XII). Per contro l’autorità

fiscale ha confermato l’ammontare della pensione annua di fr. 75'544 nel 2007 e

pro rata di fr. 6’087 nel 2006 (doc. XII). Questo importo va preso in

considerazione anche se l’autorità fiscale lo utilizza solo ai fini del calcolo

dell’aliquota trattandosi comunque di un reddito che determina la sua

“condizione sociale” ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS.

Già

solo per questo motivo l’incarto deve essere rinviato all’amministrazione per

un nuovo calcolo dell’importo soggetto a contribuzione che potrà essere

effettuato quando le due tassazioni saranno cresciute in giudicato.

Va

tuttavia qui evidenziato che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente,

l’ammontare della pensione di fr. 75'544, se non sarà modificato nell’ambito di

un eventuale reclamo, rispettivamente ricorso contro la citata tassazione,

dovrà essere preso in considerazione interamente e non potrà esserci alcuna

deduzione (cfr. anche la tassazione 2007 prima della revisione, doc. A3).

Infatti,

da una parte, come visto, le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

D’altra

parte dal doc. A1/6 prodotto dal ricorrente emerge che le deduzioni da lui richieste

(cfr. doc. A1/6, importo scritto a mano: “netto 36261.85”) non concernono

contributi sociali, bensì le imposte che deve pagare in __________ (cfr. doc.

A1/6. “Einbehaltene Lohnsteuer”: Euro

9'899; „Einbehaltener Solidaritätszuschlag”: Euro 429.55; „Einbehaltener

Kirchensteuer des Arbeitsnehmers“: Euro 624.80).

L’invocato Accordo tra la Svizzera e la __________ contro la doppia

imposizione in ambito fiscale non trova applicazione, in concreto, giacché il

caso in esame concerne il pagamento dei contributi sociali e va applicato l’ALC

ed il regolamento 1408/71.

La

circostanza che la rendita estera conseguita dal ricorrente sia già tassata

fiscalmente non ha alcuna influenza nell'ambito dell'AVS. Come confermato dalla

nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di reddito

conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti indipendente

dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale. Dal

profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il

regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione

(cfr. a questo proposito la sentenza di principio 30.2009.37 del 14 aprile 2010).

Infine, rilevato che

non si è confrontati ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che

accorda delle prestazioni e reclama dei contributi, la presa in considerazione

di rendite erogate da assicurazioni sociali estere per la fissazione dei

contributi non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza

di trattamento secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991

pag. 433 consid. 3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed (cfr. la già

citata sentenza 36.2009.37 del 14 aprile 2010).

9.

Alla

luce di quanto sopra esposto, accertato l’obbligo assicurativo in Svizzera del

ricorrente a partire dal 1° dicembre 2006, il contributo andrà calcolato sulla

base dei dati evinti dalle nuove tassazioni 2006 e 2007, non appena esse

saranno cresciute in giudicato.

Tuttavia,

ritenuto che l’insorgente ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo, prima

di fissare definitivamente i contributi, l’amministrazione, con riferimento

all’art. 17bis del regolamento (CEE) 1408/71 dovrà sottoporre il caso all’UFAS

(cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

Infatti,

l’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme

particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza

della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una

pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato

membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più

Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere

esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a

causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del

regolamento [CEE] 1408/71).

Le

direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in

vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente

per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in

applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono

sistematicamente respinte.

Ora,

ritenuto che la decisione circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento

(CEE) 1408/71 spetta all’UFAS e non alla Cassa, questo Tribunale, in assenza di

una decisione, non può esprimersi sulla richiesta dell’insorgente (cfr. a

questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

La

circostanza che l’UFAS nelle direttive ha affermato che le domande d’esenzione

vengono sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti

le vie di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso,

spetti comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr.

a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

10.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione impugnata annullata.

Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché dapprima provveda a

trasmetterli all’UFAS per la decisione di sua competenza circa l’esonero

dall’obbligo assicurativo. In caso di reiezione della richiesta,

l’amministrazione ricalcolerà i contributi sulla base dei dati evinti dalle

tassazioni 2006 e 2007 emesse dopo la revisione, una volta cresciute in

giudicato.

11.

L’insorgente

chiede di essere sentito e domanda l’assunzione quale teste di un funzionario

dell’Ufficio di tassazione.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di “essere ascoltato in

tribunale”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la

generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e

all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per

far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Visto

l’esito degli accertamenti presso l’Ufficio di tassazione, e meglio la

revisione delle due tassazioni 2006 e 2007, nonché l’esito del ricorso, il TCA

rinuncia a sentire quale teste un funzionario del fisco come auspicato dal

ricorrente ed all’assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire il ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per

quanto indicato ai consid. da 8 a 10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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