30.2011.18
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25 novembre 2011Italiano32 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2011.18
Data decisione, Autorità:
25.11.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa di un cittadino europeo che non esercita più l'attività di funzionario nel suo Stato di provenienza. Rinvio all'amministrazione per un nuovo calcolo e per la decisione sull'esonero
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DOPPIA IMPOSIZIONE REDDITI
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 13 CEE1408/71
art. 1a LAVS
art. 10 cpv. 1 LAVS
art. 153a LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.18
cs
Lugano
25 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 (recte: 31)
maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile
2011 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
due distinte decisioni formali del 25 gennaio 2011 la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi dovuti da RI 1, cittadino __________ domiciliato in Svizzera, affiliato
quale persona senza attività lucrativa fino al 31 marzo 2008 (doc. 9), per il
mese di dicembre 2006 (fr. 154.55; doc. 7) e per tutto il 2007 (fr. 5'511.55;
doc. 5).
B. Tramite
decisione su opposizione del 22 aprile 2011 l’ammini-strazione, in seguito ad
un accertamento presso l’autorità fiscale, ha parzialmente accolto le censure
dell’interessato stralciando l’importo di fr. 14'880 dall’ammontare del reddito
conseguito sottoforma di rendita (doc. 1).
C. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo in via principale di
essere esonerato dall’obbligo assicurativo per l’anno 2007, in via subordinata che la sostanza determinante sia corretta secondo l’effettivo patrimonio
detenuto in Svizzera ed all’estero e secondo il reddito effettivamente
percepito in __________ ed infine, in via ancora più subordinata, che il
reddito estero non sia preso in esame (doc. I).
Nel
merito l’insorgente rileva, circa la domanda principale, di aver percepito nel
2007 un’indennità quale impiegato dirigente statale __________ fuori servizio a
causa di malattia e di non aver svolto alcuna attività. Avendo già pagato le
tasse in __________, ritiene di non dover alcunché in Svizzera.
Per
quanto concerne la domanda subordinata, l’interessato contesta l’ammontare
della sostanza presa in considerazione dalla Cassa e chiede che venga rivista.
Infine rileva di aver già pagato i contributi in __________ per cui, in nessun
modo sull’importo dell’indennità percepita in Svizzera possono essergli chiesti
ulteriori contributi. Semmai deve essere preso in considerazione l’importo
netto.
D. Con
risposta del 28 giugno 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
E. L’8
luglio 2011 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, domandando di
essere ascoltato in Tribunale e chiedendo la testimonianza di un funzionario
dell’Ufficio di tassazione di __________ per stabilire la correttezza della
tassazione determinante (doc. VI). L’insorgente ribadisce di essere un funzionario
statale della __________ fino al suo decesso, che gli si devono applicare le
norme della “legge da funzionario ufficiale statale con inclusa la legge
d’approvvigionamento” e che nel caso di specie va applicato l’accordo tra
la Svizzera e la __________ sulla doppia imposizione.
Egli
rileva di aver ricevuto la pensione d’ufficiale statale in pre-pensionamento
per ragioni di malattia dalla registrazione di residenza in Ticino dalla fine
del mese di novembre 2006 fino al compimento del 65esimo anno il 9 marzo 2008 e
sostiene che gli è stata vietata qualsiasi attività lucrativa fino al 2008.
Il
ricorrente afferma che la sua pensione ammonta a Euro 36'262 e che anche
l’ammontare della sostanza evinto dalle tassazioni non è corretto.
L’interessato sostiene di non poter in alcun modo modificare la sua pensione,
altrimenti violerebbe la legge dei funzionari __________.
F. Il
30 agosto 2011 il TCA ha interpellato l’Ufficio di tassazione di __________
ponendo alcune domande (doc. IX). Con scritto del 2 settembre 2011 l’autorità
fiscale ha chiesto una proroga, concessa (doc. XI), poiché l’insorgente aveva
inoltrato una domanda di revisione della decisione di tassazione 2007 (doc. X).
G. Il
25 ottobre 2011 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha segnalato
al Tribunale di aver proceduto ad una revisione dei fattori di reddito e di
sostanza per i periodi fiscali 2006 e 2007 e che le relative nuove tassazioni sarebbero
state intimate il 26 ottobre 2011. L’autorità fiscale ha elencato la nuova situazione
patrimoniale e i redditi percepiti dal ricorrente nel 2006 e nel 2007 (doc.
XII).
H. Con
scritto del 28 ottobre 2011 l’amministrazione ha affermato che “viste le
nuove risultanze fiscali, ossia che il reddito d’altra fonte della tassazione 2007, in sede di revisione è stato stralciato, è d’accordo di rettificare la decisione di fissazione
dei contributi AVS/AI/IPG 2007 contestata, in base ad un reddito sotto forma di
rendite di fr. 75'544.--“ (doc. XIV).
Fatti
I. All’insorgente
è stata data la possibilità di esprimersi in merito dapprima entro il 7
novembre 2011, poi, viste le affermazioni dell’amministrazione, fino al 9
novembre 2011 (doc. XV). Dopo la concessione di una proroga (XVII), con scritto
pervenuto al TCA il 15 novembre 2011 l’insorgente ha ribadito la sua posizione,
ossia di essere pensionato della __________, rilevando che l’importo di fr.
75'544 è un reddito lordo e che serve unicamente per il calcolo dell’aliquota
(doc. XVIII). L’amministrazione si è riconfermata nelle sue precedenti prese di
posizione (doc. XXII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
Considerandi
2.
Per
l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono
assicurati in conformità della legge:
a. le persone fisiche domiciliate in
Svizzera;
b. le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c. I cittadini svizzeri che lavorano
all’estero:
1.
al
servizio della Confederazione;
2.
al servizio di
organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un
accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi
dell’articolo 12;
3.
al servizio di
organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla
Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo
1976.
sulla cooperazione allo
sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1
lettera c.
L’art.
1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il
diritto internazionale;
b. le persone che
partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge
costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
c. le persone per le
quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un
periodo di tempo relativamente breve.
A
norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:
a. le
persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre
dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che
lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione
all’estero.
Per
l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano
ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le
quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un
doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a
richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.
3.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4.
di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
legge, sono applicabili anche:
a.
l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo
del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri
della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella
versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va
a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato
in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
4.
Va
ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi
considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite.
Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle
condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994,
pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera per il periodo in esame
2006-2007 come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988.
pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959.
pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125.
V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite nel
periodo in esame 2006-2007: le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie
di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c),
le indennità giornaliere dall'AI
(DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC
1982.
pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i
figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi
della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o
può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il
cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7.
lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
5.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione
si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3
LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati
pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
6.
Va
poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale
è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti
dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici
dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212;
Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit.,
ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento
della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti
(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).
7.
In
concreto l’insorgente sembra contestare l’affiliazione quale persona senza
attività lucrativa affermando che l’assicurazione svizzera è superflua, giacché
percepisce una rendita __________.
A
torto.
L’affiliazione
quale persona senza attività lucrativa si rivela corretta, giacché l’insorgente
era domiciliato in Svizzera da fine novembre 2006 e, come da lui stesso
ammesso, non esercitava alcuna attività lavorativa.
In
applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS l’insorgente deve pertanto pagare
i contributi nel nostro Paese in tale qualità. Ciò vale indipendentemente dal
motivo, in concreto malattia, per il quale non lavorava.
La
soluzione adottata, come emerge anche dalla sentenza 30.2009.37 del 14 aprile
2010.
emessa nella composizione completa di tre giudici, è pure conforme all'Accordo
sulla libera circolazione delle persone e del regolamento (CEE) n. 1408/71.
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno
Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di
lavoratore subordinato, è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi
alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in
relazione con l'art. 1 lett. a
e l'art. 2 n. 1 del regolamento
n. 1408/71).
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia
e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n.
1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
L'ALC, per quanto
concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.
1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla
determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a
determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le
disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore
subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione
salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se
l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci
laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le
persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del
presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la
persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di
un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b)
la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro;
(…)
f)
la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.
1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato
ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie
più le condizioni dell'art. 13
n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità
dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).
Si tratta, per
esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul
territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù
della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio
di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza
30.2009.37
del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha
cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che
non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione
del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato
membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione dello Stato dove ella ha
in precedenza esercitato un'attività
salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello
Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione
implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea
o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 13 n. 2 lett. a del
regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza della CGCE del
20.
gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).
Nella fattispecie,
poiché l'assicurato non è più
attivo professionalmente e quindi non sottostà più alla legislazione ____________________
in virtù dell'art. 13 n. 2
lett. a, gli è applicabile l'art.
13.
n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi gli è opponibile la
legislazione dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.
8.
Accertato
che l’insorgente va di principio affiliato in Svizzera occorre esaminare se il
calcolo dei contributi effettuato dalla Cassa è corretto.
Dalle
tavole processuali emerge che l’interessato, dopo essere intervenuto presso le
autorità fiscali, ha ottenuto la revisione delle tassazioni 2006 e 2007 nel
corso del mese di ottobre 2011.
Ciò
è avvenuto successivamente alla decisione impugnata del 22 aprile 2011, data
che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112
V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener
conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a
condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò
è il caso in concreto, ritenuto come i contributi, di massima, siano da calcolare
sulla base dei dati evinti dalla tassazione fiscale del periodo di riferimento.
Dalle
tassazioni emesse in seguito alla revisione emerge che la sostanza netta in
Svizzera ed all’estero del 2006 non ammonta più a fr. 845'000 (doc. 2) bensì a
fr. 150'000 (doc. XII), mentre quella del 2007 invece di fr. 624'000 (doc. 2) ammonta
a fr. 229'845 (doc. XII). Inoltre il reddito d’altra fonte, che del resto già
in precedenza l’amministrazione non aveva preso in considerazione (doc. 1), è
stato stralciato dalla tassazione 2007 (doc. XII). Per contro l’autorità
fiscale ha confermato l’ammontare della pensione annua di fr. 75'544 nel 2007 e
pro rata di fr. 6’087 nel 2006 (doc. XII). Questo importo va preso in
considerazione anche se l’autorità fiscale lo utilizza solo ai fini del calcolo
dell’aliquota trattandosi comunque di un reddito che determina la sua
“condizione sociale” ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS.
Già
solo per questo motivo l’incarto deve essere rinviato all’amministrazione per
un nuovo calcolo dell’importo soggetto a contribuzione che potrà essere
effettuato quando le due tassazioni saranno cresciute in giudicato.
Va
tuttavia qui evidenziato che, contrariamente a quanto ritiene l’insorgente,
l’ammontare della pensione di fr. 75'544, se non sarà modificato nell’ambito di
un eventuale reclamo, rispettivamente ricorso contro la citata tassazione,
dovrà essere preso in considerazione interamente e non potrà esserci alcuna
deduzione (cfr. anche la tassazione 2007 prima della revisione, doc. A3).
Infatti,
da una parte, come visto, le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
D’altra
parte dal doc. A1/6 prodotto dal ricorrente emerge che le deduzioni da lui richieste
(cfr. doc. A1/6, importo scritto a mano: “netto 36261.85”) non concernono
contributi sociali, bensì le imposte che deve pagare in __________ (cfr. doc.
A1/6. “Einbehaltene Lohnsteuer”: Euro
9'899; „Einbehaltener Solidaritätszuschlag”: Euro 429.55; „Einbehaltener
Kirchensteuer des Arbeitsnehmers“: Euro 624.80).
L’invocato Accordo tra la Svizzera e la __________ contro la doppia
imposizione in ambito fiscale non trova applicazione, in concreto, giacché il
caso in esame concerne il pagamento dei contributi sociali e va applicato l’ALC
ed il regolamento 1408/71.
La
circostanza che la rendita estera conseguita dal ricorrente sia già tassata
fiscalmente non ha alcuna influenza nell'ambito dell'AVS. Come confermato dalla
nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di reddito
conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti indipendente
dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale. Dal
profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il
regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione
(cfr. a questo proposito la sentenza di principio 30.2009.37 del 14 aprile 2010).
Infine, rilevato che
non si è confrontati ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che
accorda delle prestazioni e reclama dei contributi, la presa in considerazione
di rendite erogate da assicurazioni sociali estere per la fissazione dei
contributi non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza
di trattamento secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991
pag. 433 consid. 3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed (cfr. la già
citata sentenza 36.2009.37 del 14 aprile 2010).
9.
Alla
luce di quanto sopra esposto, accertato l’obbligo assicurativo in Svizzera del
ricorrente a partire dal 1° dicembre 2006, il contributo andrà calcolato sulla
base dei dati evinti dalle nuove tassazioni 2006 e 2007, non appena esse
saranno cresciute in giudicato.
Tuttavia,
ritenuto che l’insorgente ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo, prima
di fissare definitivamente i contributi, l’amministrazione, con riferimento
all’art. 17bis del regolamento (CEE) 1408/71 dovrà sottoporre il caso all’UFAS
(cfr. a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).
Infatti,
l’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme
particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza
della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una
pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato
membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più
Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere
esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di
quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a
causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del
regolamento [CEE] 1408/71).
Le
direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in
vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente
per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in
applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono
sistematicamente respinte.
Ora,
ritenuto che la decisione circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento
(CEE) 1408/71 spetta all’UFAS e non alla Cassa, questo Tribunale, in assenza di
una decisione, non può esprimersi sulla richiesta dell’insorgente (cfr. a
questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).
La
circostanza che l’UFAS nelle direttive ha affermato che le domande d’esenzione
vengono sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti
le vie di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso,
spetti comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr.
a questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).
10.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione impugnata annullata.
Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché dapprima provveda a
trasmetterli all’UFAS per la decisione di sua competenza circa l’esonero
dall’obbligo assicurativo. In caso di reiezione della richiesta,
l’amministrazione ricalcolerà i contributi sulla base dei dati evinti dalle
tassazioni 2006 e 2007 emesse dopo la revisione, una volta cresciute in
giudicato.
11.
L’insorgente
chiede di essere sentito e domanda l’assunzione quale teste di un funzionario
dell’Ufficio di tassazione.
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2
che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di “essere ascoltato in
tribunale”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la
generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e
all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per
far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Visto
l’esito degli accertamenti presso l’Ufficio di tassazione, e meglio la
revisione delle due tassazioni 2006 e 2007, nonché l’esito del ricorso, il TCA
rinuncia a sentire quale teste un funzionario del fisco come auspicato dal
ricorrente ed all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a
sentire il ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per
quanto indicato ai consid. da 8 a 10.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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