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Decisione

30.2011.19

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re

19 settembre 2011Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv.

1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di

contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.

27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

6. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Con l'entrata in

vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno

2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e

hanno il seguente tenore:

"

c. i datori di lavoro, sui

contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli

articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte

della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e

sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli

articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un

regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a

partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

Considerandi

2.

OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2.

OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3.

OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.

1.

lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che

la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò

è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per

l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27

cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF

ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su

questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.

4009, 4010 e 4011 CIM.

7.

Nel

caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento

di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per

gli anni 2005-2008.

Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'530.- (doc. 3). Il 16

febbraio 2010 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'836,10 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali

per quell'anno, spese

amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'306,10 a saldo.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato il 16 febbraio 2010 ed il relativo

versamento è stato accreditato alla Cassa nei mesi seguenti, avendo ottenuto

una dilazione di pagamento (doc. A1 punto 4.1).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2007 al 16 febbraio 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art.

41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 1'126 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 7'306,10, per un interesse di mora del 5%

ammontante dunque a Fr. 1'142,60 (doc. 1).

Anche per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di acconti per Fr. 1'530.- (doc. 6). Il 6 aprile 2010

(doc. 5) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'748.- i contributi AVS/AI/IPG/AFI

complessivi per quell'anno,

spese amministrative comprese, e ha quindi emesso una fattura di Fr. 7'218.- a

saldo.

E meglio, il

conguaglio dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 6 aprile 2010 ed il relativo

versamento è stato accreditato alla Cassa solo successivamente al termine (doc.

6).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS in connessione con l'art. 41bis cpv.

2.

2a frase OAVS, quindi su 816 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'198.- (sulla

tassa di diffida di Fr. 20.- non maturano gli interessi di ritardo), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 815,75 (doc. 4).

L'assicurato ha versato degli acconti di Fr. 1'530.-

(doc. 9) anche per l'anno di contribuzione

2007.

Il 10 maggio 2010 (doc. 8) l'amministrazione ha poi calcolato in

Fr. 17'820,15 i contributi

personali per quell'anno comprese

le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso una fattura di Fr. 16'290,15.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 10 maggio 2010 le è stato

accreditato oltre il termine di 30 giorni, avendo il debitore beneficiato di

una dilazione di pagamento (doc. 9).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2009 al giorno della fatturazione, il 10 maggio 2010, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 490 giorni di

ritardo e sull'importo a

conguaglio di Fr. 16'290,15,

per ottenere un interesse di mora del 5% corrispondente a Fr. 1'108,65 (doc. 7).

Infine, ritenuto,

anche per il 2008, da un lato il versamento di Fr. 1'530.- quale acconto

sui contributi personali dovuti, d'altro lato che l'amministrazione ha fissato

in Fr. 24'324,50 i contributi dovuti per quell'anno, il 10 agosto 2010 (doc.

11) essa ha quindi emesso il conguaglio dei contributi, stabilendolo in Fr.

22'794,50.

In queste circostanze,

gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del

25% esistente fra l'ammontare

degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2008,

sono stati calcolati dal 1° gennaio 2010 al 10 agosto 2010, giorno della

fatturazione, giusta l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, ossia su 220

giorni e sull'importo dovuto a

conguaglio di Fr. 22'794,50, per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 696,50

(doc. 10).

8.

In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive

sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).

Queste Direttive,

nella versione in francese in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2011

- applicabili, in specie, anziché la versione in essere nel periodo di

contribuzione in oggetto, siccome più favorevole, come si vedrà, al ricorrente

-, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati

giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS.

Per contributi d'acconto vanno

intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla

base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i

contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024

DRC).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione

sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I

contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,

costituiscono il 100% (N. 4025 DRC).

Se vengono riscossi

interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono

riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e

dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC).

Per il N. 4027 DRC

(modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo

la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione

se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al

pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e

cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla

concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non

preveda disposizioni divergenti.

Le DRC definiscono poi specificatamente

al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo

degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

9.

In

concreto va evidenziato come l'assicurato,

alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di

compensazione nel periodo d'interesse,

abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 7).

Inoltre, è opportuno

osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra

gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione

fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come

è qui il caso per gli anni 2005-2008, questa fatturazione può avvenire anche

alcuni anni dopo (2010) il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze,

le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata

tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del

limite del 25% dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di

questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo

che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi

da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente

dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il

conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha lo

scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice

laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata

obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF

134.

V 405, consid. 5.3.1).

10.

Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione

di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali

indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire

alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF

9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei

dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le

modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente

funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note

(spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il

ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla

Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei

contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione

dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo

reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per

fissare i contributi d'acconto

sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la

quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si

riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad

essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

11.

Nella

fattispecie, d'avviso di questo

Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in

precedenza fondandosi sull'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 29 marzo 2011, inc. n.

30.2010

; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008,

inc. n. 30.2008.6).

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi

redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi

parte diligente - come senz'altro

avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera

significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al

periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i

redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 (art.

24.

cpv. 4 OAVS).

Ciò avrebbe dovuto

accadere non appena il suo tassatore - come l'assicurato ha riferito nella sua

opposizione (doc. A2) - gli ha comunicato che l'emanazione delle relative

notifiche di tassazione era stata sospesa "perché era in corso la

tassazione degli utili immobiliari su un'operazione che stavo effettuando in

comproprietà con altre persone" (doc. A2). Lo stesso assicurato ha argomentato

che è a causa di quest'operazione immobiliare, che si è svolta in ambito

condominiale e che è durata oltre quattro anni, che si sono prodotti maggiori

(ed imprevisti) costi di gestione, che egli ha sì comunque insinuato presso la

competente autorità fiscale, la quale tuttavia non li ha riconosciuti come tali

nell'ambito della fissazione della tassa sugli utili immobiliari (doc. III).

Ciò ha comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e,

conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato

dall'Ufficio di tassazione.

In queste circostanze

si può quindi affermare che l'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dovuto intuire

che il protrarsi dell'emanazione delle notifiche di tassazione del periodo

2005-2008 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che

aveva condotto in quegli anni e che gli aveva cagionato maggiori spese di

gestione. Egli, vista anche la sua professione di fiduciario immobiliare, aveva

le conoscenze per potere e dovere immaginare che l'autorità fiscale competente

a decidere sulla TUI avrebbe anche potuto non ammettere le maggiori

spese di gestione sorte nel lasso di tempo d'attesa di quattro anni e che

pertanto il suo reddito netto avrebbe potuto essere anche maggiore di quello

che aveva ipotizzato in un primo tempo.

Stanti così le cose,

l'interessato avrebbe dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione del

contrattempo creatosi con l'autorità fiscale e quindi renderla attenta che il

suo reddito aziendale, così come da egli stesso dichiarato, avrebbe anche potuto

non essere confermato dall'Ufficio di tassazione. Di conseguenza, al fine di evitare

di incorrere in qualche sanzione a livello assicurativo, l'assicurato avrebbe

dovuto, per tutelarsi nei confronti della Cassa di compensazione, segnalarle sia

il suo reddito lordo sia le spese che aveva dichiarato anche all'autorità

fiscale - ed in particolare i maggiori oneri di gestione -, cosicché anche la

Cassa potesse rendersi conto se alcune spese (dubbie) non potevano essere

dedotte dal reddito lordo. In tal caso, essa avrebbe potuto subito

fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quegli anni ed

eventualmente calcolare i contributi personali (provvisori) tenendo conto di

queste poste e, successivamente, se del caso, ridurli al momento dell'emanazione

della decisione definitiva di fissazione dei contributi non appena l'autorità

fiscale avesse emesso la sua notifica di tassazione.

Questa inattività

dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al

riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Il ricorrente avrebbe

dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di

contribuzione, degli acconti non inferiori

al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non

doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non

incorrere nella sanzione dell'accollamento

di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito

contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134

V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né

l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di

tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la

realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del

periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo

l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid.

6.1

).

In questo senso, va

osservato che quando l'assicurato

ha ricevuto - verosimilmente a fine 2009 e nel 2010, visto che le notifiche di

tassazione gli sono giunte tra agosto 2009 ed aprile 2010 - le decisioni di

fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque

già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per gli anni 2005,

2006, 2007 e 2008.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato

le decisioni di conguaglio (nel 2010) non ha avuto alcuna influenza

sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione

di interessi di mora giusta l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni

2005, 2006, 2007 e 2008 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2

OAVS.

La data della

comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,

la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi

personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun

ritardo né una negligenza nell'agire

nei confronti del ricorrente.

Il pagamento delle

somme a conguaglio, in virtù dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è

avvenuto nel corso del 2010 e del 2011; quindi egli si è trovato in una

situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del

citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse,

mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento

per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2011)

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi

del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si

trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare

interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti

o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e

STF 9C_632/2007, consid. 4.2).

12.

In

generale, l'assicurato conosce

sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli

stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la

comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come

sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1),

sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del

cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione

biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione

nell'avviso alle Casse preposte

all'applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell'amministrazione

hanno osservato che l'attesa

dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in

giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un

problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio

dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del

suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di

versamento di interessi moratori.

In specie, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle

notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente

quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli

anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come

indipendente visto l'importo contenuto.

Più concretamente, se

non al termine dell'anno per il

quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2006 (per quanto conseguito sino

al 31 dicembre 2005) rispettivamente nel 2007 (per i redditi del 2006), nel

2008.

(per quanto incassato nell'anno 2007) e nell'anno 2009 (per i redditi

aziendali ricavati nel 2008), l'assicurato poteva presumere – più o meno,

fermo restando la problematica dell'incognita della tassazione dell'operazione

immobiliare come esposto al considerando 11 - l'entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405,

consid. 5.3.2).

Il ricorrente medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al

considerando 11 - disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di

trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)

relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007

e nel 2008 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione

del conguaglio per i contributi personali (nel 2010).

L'assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.

3.

, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile

2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del

26.

settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva

comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente

all'art. 24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse

provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,

dato che gli acconti versati negli anni 2005-2009 si palesavano sin da allora –

come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi

effettivamente dovuti per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 e ciò oltre il

limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed

avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza

fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto

interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non

poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni

2005-2008 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed

in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi

e più recenti, visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione TUI in

corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti nelle condizioni

di adeguare i contributi d'acconto

(art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei

contributi definitivi sono giunte soltanto (nel 2009 e) nel 2010,

ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente

e dall'autorità fiscale) i

redditi che l'insorgente ha

effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto.

13.

Vero

è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali

cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1

OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui

reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla

cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa

di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque

l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione

le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si

riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.

24.

OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la

marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto

all'assicurato. Infatti, questo

disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,

ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la

trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,

essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,

conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la

quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza,

semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un

primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato,

giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro

da lui facilmente riconoscibili, ritenuto sia che era stato avvisato dal suo

tassatore della problematica esistente con la TUI che ha comportato (anche) il

ritardo nell'emanazione delle notifiche di tassazione sia anche, soprattutto, stante

la sua professione di fiduciario immobiliare - fra il suo reddito (presumibilmente)

effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso,

avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo

in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF

134.

V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF

9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela

corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno

integralmente respinte.

14.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21.

dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

"

(…) Per quanto concerne

i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei

contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.

Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo

effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei

casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni

richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo

degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da

ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,

il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione

dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare

così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione

relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al

contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al

fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal

canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia

informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in

materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato

tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del

calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio

2001.

(doc. A1 punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi

di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a

conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali

definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti

(del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il

pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la

giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi

ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non

debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS

arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo

di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione

individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì

che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di

versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali.

Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile

alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni

adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per

cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse

di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora

essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di

compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati

contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e

onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il

Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi

legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa

stessa frase prevede che l'addebito

di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di

compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono

stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF

134.

V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto

2008.

(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti

peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale

e matura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in

ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o

nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;

STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome

l'obbligo di pagare degli

interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa

della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere

quando dovesse presentarsi un'omissione

da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora

dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei

contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,

consid. 3.4.2).

Queste precisazioni

del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente,

alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai,

tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi personali riferite

al 2005-2008. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati

esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio 2008 per i contributi

dovuti nel 2006, al 1° gennaio 2009 per i contributi personali del 2007 ed al

1° gennaio 2010 per i contributi dovuti nel 2008.

15.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere

soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per gli

anni 2005-2008 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente

fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a

frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati,

gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi

siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come

visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede

che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione

fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento

giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei

contributi.

Questa soluzione è più

favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive

gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi

dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi

dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare,

aumentando così l'importo da versare.

In concreto, con le decisioni

del 16 febbraio 2010 rispettivamente del 6 aprile 2010, del 10 maggio 2010 e

del 10 agosto 2010, la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti

dall'assicurato per gli anni di

contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008. Ciò significa, dunque, che non

tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati pagati dall'interessato, come dimostrano i relativi

conteggi di conguaglio dei contributi personali.

In virtù di quanto

precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti

sulle somme rimaste scoperte fino al momento della fatturazione dei conguagli.

Ora, dalla decisione

su opposizione (cfr. punto 4.1) si evince che il ricorrente ha chiesto ed

ottenuto delle dilazioni di pagamento per fare fronte al versamento dei

conguagli richiestigli nel corso del 2010. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1

OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce

che i contributi d'acconto

versati dall'insorgente nel

corso del 2005 e 2006 (Fr. 1'530.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi

che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'836,10).

In altri termini, il

conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'306,10), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'209.-), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'836,10).

Pertanto, sulla

differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono

calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'306,10) e quindi non solo sulla parte superante

il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal

1° gennaio 2007 (cfr. consid. 7).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2006, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di

mora, ma dal 1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei

contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'198.-) è superiore al 25% (Fr. 2'182.-) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in

totale per quell'anno di

contribuzione (Fr. 8'728.-).

I medesimi parametri

devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma da

versare a conguaglio (Fr. 16'290,15), il ricorrente deve pagare degli interessi

di mora del 5% dal 1° gennaio 2009, siccome il saldo è superiore al 25%

(Fr. 4'455,05) dei contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 17'820,15).

Infine, ritenuto che i

contributi definitivi da versare per l'anno 2008 ammontano a Fr.

24'324,50 e che gli acconti già corrisposti alla Cassa sono pari a Fr. 1'530.-,

il conguaglio dei contributi ancora dovuti è di Fr. 22'794,50. Poiché questo

saldo è (di gran lunga) superiore al 25% (Fr. 6'081,10) dei contributi totali,

l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2010.

Questi interessi

decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da

parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art.

41bis cpv. 2 2a frase OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una

dilazione di pagamento. In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede,

a calcolare dal momento della decisione definitiva degli altri

interessi di ritardo sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha

beneficiato della dilazione di pagamento.

Ne discende che, sulla

base dell'art. 41bis cpv. 1 lett.

f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha

giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento della

fatturazione del conguaglio, misura peraltro più favorevole all'assicurato.

In altri termini, si

ha un interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2007 al 16

febbraio 2010 (1'126 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005, fissandoli in Fr. 1'142,60

([Fr. 7'306,10 x 5 x 1126] :

[360 x 100]), rispettivamente dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 (816

giorni) per i contributi personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr.

815,75, dal 1° gennaio 2009 al 10 maggio 2010 (490 giorni) per i

contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti per il 2007, calcolati quindi in Fr.

1'108,65 ([Fr. 16'290,15 x 5 x 490] : [360 x 100]) ed infine dal 1° gennaio

2010.

al 10 agosto 2010 (220 giorni) per i contributi personali fissati per

il 2008, per ottenere la somma di Fr. 696,50.

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora.

L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione

sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi

moratori.

16.

Tutto

ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, gli ammontari di Fr. 1'142,60, di

Fr. 815,75, di Fr. 1'108,65 e di Fr. 696,50 per interessi di ritardo sui

contributi personali dovuti per gli anni di contribuzione 2005, 2006,

2007.

e 2008.

La decisione impugnata

deve pertanto essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.

17.

Il

ricorrente ha chiesto l'audizione

di sé stesso per esporre più ampiamente i fatti (doc. III).

A questo proposito va

rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art.

6.

n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009;

STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47;

cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non

essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza

pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo "di essere sentito per

esporre più ampiamente i fatti", doc. III pag. 2), questo TCA rinuncia

all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della

vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. STF 9C_578/2008

del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità

delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata

sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.

4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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