30.2011.19
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re
19 settembre 2011Italiano53 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2011.19
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, TCA
Titolo:
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto. L'interesse di mora non ha carattere penale
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.19
TB
Lugano
19 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Aa. Il
16 febbraio 2010 (doc. 2) la Cassa CO 1 di __________ ha emanato il conguaglio
dei contributi personali dovuti da RI 1 per l'anno 2005 come indipendente. Dall'importo totale di Fr. 8'836,10 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto il
versamento degli acconti di Fr. 1'530.- effettuato nel corso del 2005, per ottenere un saldo a favore della
Cassa di compensazione di Fr. 7'306,10, da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della
fattura.
Il conguaglio
richiesto è stato accreditato sul conto della Cassa soltanto in seguito, in
virtù dell'ottenimento di una dilazione di pagamento (doc. 3).
Ab. La
Cassa di compensazione ha emesso il 6 aprile 2010 (doc. 5) il conguaglio dei
contributi personali dovuti dall'assicurato per l'anno 2006, dove sul
totale di Fr. 8'748.- sono stati dedotti gli acconti di Fr. 1'530.- già versati
e quindi all'interessato restavano ancora da pagare Fr. 7'218.- a saldo,
accreditati sul conto dell'amministrazione grazie ad una dilazione di pagamento
(doc. 6).
Ac. In
data 10 maggio 2010 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha notificato all'assicurato
il conguaglio dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal 1° gennaio 2007
al 31 dicembre 2007 fissandolo nell'importo di Fr. 16'290,15, dato che i
contributi totali e le spese ammontavano a Fr. 17'820,15 ed i versamenti
effettuati fino a quel momento sempre a Fr. 1'530.-.
La somma richiesta a
saldo è stata accreditata sul conto della Cassa anche in tal caso soltanto in
un secondo tempo.
Ad. Il
10 agosto 2010 (doc. 11) l'amministrazione ha emanato il conguaglio dei
contributi personali per l'anno 2008, fissando nell'importo di Fr.
24'324,50 il totale dei contributi dovuti e, tenuto conto che gli acconti
versati assommavano sempre a Fr. 1'530.-, ha preteso dall'assicurato il
pagamento a saldo di Fr. 22'794,50 entro 30 giorni, pagamento che invece è
avvenuto dilazionato.
B. Con
quattro distinte decisioni del 25 marzo 2011 (docc. 1, 4, 7 e 10) la Cassa ha
fissato degli interessi di mora sui contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti
per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 che l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare
a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei
contributi dovuti per quegli anni. L'amministrazione ha quindi calcolato in Fr.
1'142,60 gli interessi maturati sui contributi per il 2005 (doc. 1),
rispettivamente in Fr. 815,75 per il 2006 (doc. 4), in Fr. 1'108,65 per
l'anno 2007 (doc. 7) ed in Fr. 696,50 per l'anno 2008 (doc. 10),
importi da saldare entro trenta giorni dalla data delle decisioni.
C. Con
un'unica decisione su opposizione del 4 maggio 2011 (doc. A1) la Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione
del 22 aprile 2011 (doc. A2) dell'assicurato, che contestava di dovere degli interessi di mora per gli
anni di contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008, avendo egli
ricevuto le decisioni di tassazione solamente verso la fine del 2009 e nel
2010.
Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati
richiesti in base all'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio) dei
contributi (Fr. 7'306,10 per il
2005, Fr. 7'218.- per il 2006, Fr. 16'290,15 per il 2007 e
Fr. 22'794,50 per l'anno 2008) è superiore al limite rilevante, ossia al
25% (Fr. 2'209.- rispettivamente Fr. 2'182.-, Fr. 4'455,05 e Fr. 6'081,10) dei
contributi effettivamente dovuti per gli anni 2005 (Fr. 8'836,10), 2006 (Fr. 8'748.-), 2007
(Fr. 17'820,15) e 2008 (Fr. 24'324,50).
La Cassa ha inoltre
evidenziato che l'obbligo di
corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da
attribuire al ritardo di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato
nel pagare i contributi o addirittura all'autorità fiscale. Visto che essa è vincolata alle indicazioni
fornitele da quest'ultima, i contributi sono fissati soltanto dopo la notifica
delle relative tassazioni.
D. Il
3 giugno 2011 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA contestando la decisione impugnata e rinviando alla
sua opposizione per le motivazioni ricorsuali.
Sulla scorta del
decreto di completazione emesso dal Tribunale (doc. II), il 21 giugno 2011
(doc. III) l'interessato ha poi spiegato i motivi del rifiuto di pagare le
somme stabilite dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi di mora,
"e cioè che i maggiori contributi AVS maturati sono in relazione al
mancato riconoscimento di costi di gestione di un'operazione immobiliare.".
Il ricorrente ha rilevato che negli anni in questione non era in grado di
prevedere un utile imponibile superiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti e di versare conseguentemente dei contributi volontari. La discrepanza è
sorta dalle notifiche di tassazione fiscale relative agli anni 2005-2008,
giunte a fine 2009, che hanno dato luogo ad un divario fra quanto egli si
aspettava e quanto in realtà è stato deciso, poiché nel citato periodo fiscale
l'assicurato "aveva aperta un'operazione immobiliare i cui esiti TUI
sono stati superiori alle aspettative.". E malgrado i solleciti
all'indirizzo del competente Ufficio di tassazione di emettere le relative
decisioni fiscali, è solo nel periodo agosto 2009-aprile 2010 che l'interessato
ha ricevuto tutti i conguagli per gli anni fiscali 2004-2008. Il ritardo con
cui l'autorità fiscale ha emesso le sue decisioni - con conseguente ricezione
del conguaglio di cinque anni fiscali in soli dieci mesi - l'ha quindi
penalizzato ingiustamente e ha pertanto chiesto di rivedere gli interessi di
mora.
E. Con
risposta del 6 luglio 2011 (doc. V) la Cassa ha confermato la decisione su opposizione,
ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art.
23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato
è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile
(art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo
di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa della Cassa o dell'autorità
fiscale.
Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione di
principio concernente una fattispecie analoga alla presente, nella composizione
di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno
riprese anche in questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n.
30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio
2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19;
STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n.
30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74).
La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione
plenaria, si fonda su due sentenze della nostra Massima istanza: STF
9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008 (cfr. anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57,
STCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C_738/2007
del 29 agosto 2008, STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008,
inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n.
30.2008.28; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio
2010, inc. 30.2009.43; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28).
2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V
164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie, la
decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 4 maggio 2011 dalla
Cassa di compensazione, porta sugli interessi di mora maturati sugli anni di
contribuzione 2005-2008.
Il ricorrente ha però
chiesto al TCA di rivedere gli interessi di mora posti a suo carico per il
periodo 2004-2008.
Stante quanto precede,
senza una decisione impugnabile portante sull'anno 2004,
il Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta
ricorsuale di rivedere gli interessi di mora per il 2004.
Su questo punto,
quindi, il ricorso va considerato irricevibile, mentre il TCA può entrare nel
merito della verifica degli interessi di ritardo calcolati per gli anni di
contribuzione 2005-2008.
3. Gli
interessi di mora pretesi dalla Cassa concernono il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2008, quindi riguardano un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
della LPGA (DTF 134 V 405 consid. 4.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e
9C_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1).
nel merito
4. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
5. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv.
1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
6. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Con l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno
2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e
hanno il seguente tenore:
"
c. i datori di lavoro, sui
contributi da compensare e sui contributi da versare
nell’ambito della procedura semplificata secondo gli
articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte
della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e
sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli
articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
Considerandi
2.
OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2.
OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3.
OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.
1.
lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi
ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che
la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò
è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per
l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27
cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF
ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su
questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.
4009, 4010 e 4011 CIM.
7.
Nel
caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento
di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per
gli anni 2005-2008.
Per l'anno di contribuzione 2005, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'530.- (doc. 3). Il 16
febbraio 2010 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'836,10 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali
per quell'anno, spese
amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 7'306,10 a saldo.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato il 16 febbraio 2010 ed il relativo
versamento è stato accreditato alla Cassa nei mesi seguenti, avendo ottenuto
una dilazione di pagamento (doc. A1 punto 4.1).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2007 al 16 febbraio 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art.
41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 1'126 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 7'306,10, per un interesse di mora del 5%
ammontante dunque a Fr. 1'142,60 (doc. 1).
Anche per l'anno di contribuzione 2006, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per Fr. 1'530.- (doc. 6). Il 6 aprile 2010
(doc. 5) la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 8'748.- i contributi AVS/AI/IPG/AFI
complessivi per quell'anno,
spese amministrative comprese, e ha quindi emesso una fattura di Fr. 7'218.- a
saldo.
E meglio, il
conguaglio dei contributi per il 2006 è stato richiesto all'assicurato il 6 aprile 2010 ed il relativo
versamento è stato accreditato alla Cassa solo successivamente al termine (doc.
6).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2006, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS in connessione con l'art. 41bis cpv.
2.
2a frase OAVS, quindi su 816 giorni di ritardo e sull'importo a conguaglio di Fr. 7'198.- (sulla
tassa di diffida di Fr. 20.- non maturano gli interessi di ritardo), per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 815,75 (doc. 4).
L'assicurato ha versato degli acconti di Fr. 1'530.-
(doc. 9) anche per l'anno di contribuzione
2007.
Il 10 maggio 2010 (doc. 8) l'amministrazione ha poi calcolato in
Fr. 17'820,15 i contributi
personali per quell'anno comprese
le spese amministrative e, a saldo, ha quindi emesso una fattura di Fr. 16'290,15.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2007 che la Cassa ha richiesto all'assicurato il 10 maggio 2010 le è stato
accreditato oltre il termine di 30 giorni, avendo il debitore beneficiato di
una dilazione di pagamento (doc. 9).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2007, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2009 al giorno della fatturazione, il 10 maggio 2010, in virtù del citato art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 490 giorni di
ritardo e sull'importo a
conguaglio di Fr. 16'290,15,
per ottenere un interesse di mora del 5% corrispondente a Fr. 1'108,65 (doc. 7).
Infine, ritenuto,
anche per il 2008, da un lato il versamento di Fr. 1'530.- quale acconto
sui contributi personali dovuti, d'altro lato che l'amministrazione ha fissato
in Fr. 24'324,50 i contributi dovuti per quell'anno, il 10 agosto 2010 (doc.
11) essa ha quindi emesso il conguaglio dei contributi, stabilendolo in Fr.
22'794,50.
In queste circostanze,
gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del
25% esistente fra l'ammontare
degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2008,
sono stati calcolati dal 1° gennaio 2010 al 10 agosto 2010, giorno della
fatturazione, giusta l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, ossia su 220
giorni e sull'importo dovuto a
conguaglio di Fr. 22'794,50, per un interesse di mora del 5% pari a Fr. 696,50
(doc. 10).
8.
In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive
sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).
Queste Direttive,
nella versione in francese in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2011
- applicabili, in specie, anziché la versione in essere nel periodo di
contribuzione in oggetto, siccome più favorevole, come si vedrà, al ricorrente
-, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati
giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS.
Per contributi d'acconto vanno
intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla
base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i
contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024
DRC).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione
sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I
contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,
costituiscono il 100% (N. 4025 DRC).
Se vengono riscossi
interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono
riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e
dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC).
Per il N. 4027 DRC
(modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo
la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione
se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al
pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e
cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla
concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non
preveda disposizioni divergenti.
Le DRC definiscono poi specificatamente
al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo
degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
9.
In
concreto va evidenziato come l'assicurato,
alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di
compensazione nel periodo d'interesse,
abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 7).
Inoltre, è opportuno
osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra
gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione
fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come
è qui il caso per gli anni 2005-2008, questa fatturazione può avvenire anche
alcuni anni dopo (2010) il conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze,
le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata
tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di
questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo
che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi
da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il
conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo
scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice
laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata
obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF
134.
V 405, consid. 5.3.1).
10.
Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione
di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire
alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF
9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le
modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente
funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note
(spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo
traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per
fissare i contributi d'acconto
sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la
quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si
riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato
(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti
delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad
essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
11.
Nella
fattispecie, d'avviso di questo
Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in
precedenza fondandosi sull'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 29 marzo 2011, inc. n.
30.2010
; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008,
inc. n. 30.2008.6).
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi
redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi
parte diligente - come senz'altro
avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera
significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al
periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i
redditi presumibilmente conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 (art.
24.
cpv. 4 OAVS).
Ciò avrebbe dovuto
accadere non appena il suo tassatore - come l'assicurato ha riferito nella sua
opposizione (doc. A2) - gli ha comunicato che l'emanazione delle relative
notifiche di tassazione era stata sospesa "perché era in corso la
tassazione degli utili immobiliari su un'operazione che stavo effettuando in
comproprietà con altre persone" (doc. A2). Lo stesso assicurato ha argomentato
che è a causa di quest'operazione immobiliare, che si è svolta in ambito
condominiale e che è durata oltre quattro anni, che si sono prodotti maggiori
(ed imprevisti) costi di gestione, che egli ha sì comunque insinuato presso la
competente autorità fiscale, la quale tuttavia non li ha riconosciuti come tali
nell'ambito della fissazione della tassa sugli utili immobiliari (doc. III).
Ciò ha comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e,
conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato
dall'Ufficio di tassazione.
In queste circostanze
si può quindi affermare che l'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dovuto intuire
che il protrarsi dell'emanazione delle notifiche di tassazione del periodo
2005-2008 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che
aveva condotto in quegli anni e che gli aveva cagionato maggiori spese di
gestione. Egli, vista anche la sua professione di fiduciario immobiliare, aveva
le conoscenze per potere e dovere immaginare che l'autorità fiscale competente
a decidere sulla TUI avrebbe anche potuto non ammettere le maggiori
spese di gestione sorte nel lasso di tempo d'attesa di quattro anni e che
pertanto il suo reddito netto avrebbe potuto essere anche maggiore di quello
che aveva ipotizzato in un primo tempo.
Stanti così le cose,
l'interessato avrebbe dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione del
contrattempo creatosi con l'autorità fiscale e quindi renderla attenta che il
suo reddito aziendale, così come da egli stesso dichiarato, avrebbe anche potuto
non essere confermato dall'Ufficio di tassazione. Di conseguenza, al fine di evitare
di incorrere in qualche sanzione a livello assicurativo, l'assicurato avrebbe
dovuto, per tutelarsi nei confronti della Cassa di compensazione, segnalarle sia
il suo reddito lordo sia le spese che aveva dichiarato anche all'autorità
fiscale - ed in particolare i maggiori oneri di gestione -, cosicché anche la
Cassa potesse rendersi conto se alcune spese (dubbie) non potevano essere
dedotte dal reddito lordo. In tal caso, essa avrebbe potuto subito
fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quegli anni ed
eventualmente calcolare i contributi personali (provvisori) tenendo conto di
queste poste e, successivamente, se del caso, ridurli al momento dell'emanazione
della decisione definitiva di fissazione dei contributi non appena l'autorità
fiscale avesse emesso la sua notifica di tassazione.
Questa inattività
dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al
riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal
ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Il ricorrente avrebbe
dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di
contribuzione, degli acconti non inferiori
al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non
doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non
incorrere nella sanzione dell'accollamento
di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito
contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134
V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né
l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di
tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la
realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del
periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo
l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid.
6.1
).
In questo senso, va
osservato che quando l'assicurato
ha ricevuto - verosimilmente a fine 2009 e nel 2010, visto che le notifiche di
tassazione gli sono giunte tra agosto 2009 ed aprile 2010 - le decisioni di
fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque
già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per gli anni 2005,
2006, 2007 e 2008.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
le decisioni di conguaglio (nel 2010) non ha avuto alcuna influenza
sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione
di interessi di mora giusta l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali, quando quest'ultima gli ha notificato le tassazioni
2005, 2006, 2007 e 2008 e quando il fisco le ha trasmesse alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2
OAVS.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti del ricorrente.
Il pagamento delle
somme a conguaglio, in virtù dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è
avvenuto nel corso del 2010 e del 2011; quindi egli si è trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del
citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse,
mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento
per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante
questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2011)
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi
del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si
trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare
interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti
o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e
STF 9C_632/2007, consid. 4.2).
12.
In
generale, l'assicurato conosce
sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli
stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la
comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come
sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1),
sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del
cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione
biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione
nell'avviso alle Casse preposte
all'applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell'amministrazione
hanno osservato che l'attesa
dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in
giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un
problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio
dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del
suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di
versamento di interessi moratori.
In specie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle
notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente
quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli
anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come
indipendente visto l'importo contenuto.
Più concretamente, se
non al termine dell'anno per il
quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2006 (per quanto conseguito sino
al 31 dicembre 2005) rispettivamente nel 2007 (per i redditi del 2006), nel
2008.
(per quanto incassato nell'anno 2007) e nell'anno 2009 (per i redditi
aziendali ricavati nel 2008), l'assicurato poteva presumere – più o meno,
fermo restando la problematica dell'incognita della tassazione dell'operazione
immobiliare come esposto al considerando 11 - l'entità del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405,
consid. 5.3.2).
Il ricorrente medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al
considerando 11 - disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di
trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)
relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005, nel 2006, nel 2007
e nel 2008 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione
del conguaglio per i contributi personali (nel 2010).
L'assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.
3.
, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del
26.
settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva
comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente
all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse
provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,
dato che gli acconti versati negli anni 2005-2009 si palesavano sin da allora –
come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi
effettivamente dovuti per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 e ciò oltre il
limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed
avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza
fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto
interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti negli anni
2005-2008 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed
in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi
e più recenti, visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione TUI in
corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti nelle condizioni
di adeguare i contributi d'acconto
(art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei
contributi definitivi sono giunte soltanto (nel 2009 e) nel 2010,
ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal ricorrente
e dall'autorità fiscale) i
redditi che l'insorgente ha
effettivamente realizzato negli anni contributivi in oggetto.
13.
Vero
è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali
cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1
OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui
reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla
cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa
di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque
l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione
le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si
riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.
24.
OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la
marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto
all'assicurato. Infatti, questo
disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Per
fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,
ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la
trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,
essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,
conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la
quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.
Una negligenza,
semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva sicuramente un
primario interesse a definire la questione - per non averle tempestivamente segnalato,
giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze - peraltro
da lui facilmente riconoscibili, ritenuto sia che era stato avvisato dal suo
tassatore della problematica esistente con la TUI che ha comportato (anche) il
ritardo nell'emanazione delle notifiche di tassazione sia anche, soprattutto, stante
la sua professione di fiduciario immobiliare - fra il suo reddito (presumibilmente)
effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se avesse agito in tal senso,
avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo
in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 202, consid. 3.4, DTF
134.
V 405, consid. 7.4; citate STF 9C_623/2007, STF
9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela
corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno
integralmente respinte.
14.
La
questione dell'accollamento di
interessi di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21.
dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
"
(…) Per quanto concerne
i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei
contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo
bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.
Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo
effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di
compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in
virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di
pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno
contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis
capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei
casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni
richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo
degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da
ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,
il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione
dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare
così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione
relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al
contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al
fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal
canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia
informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in
materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi.".
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato
tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del
calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio
2001.
(doc. A1 punto 3.1). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi
di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a
conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali
definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti
(del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il
pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la
giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi
ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non
debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS
arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo
di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione
individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì
che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di
versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali.
Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile
alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni
adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per
cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse
di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora
essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di
compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati
contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e
onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".
In conclusione, il
Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi
legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa
stessa frase prevede che l'addebito
di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di
compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Questi concetti sono
stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF
134.
V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto
2008.
(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF
9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti
peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale
e matura indipendentemente da ogni colpa.
Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;
STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome
l'obbligo di pagare degli
interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa
della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere
quando dovesse presentarsi un'omissione
da parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora
dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei
contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Queste precisazioni
del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente,
alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai,
tardato ad emanare le decisioni di fissazione dei contributi personali riferite
al 2005-2008. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati
esigibili di per sé stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005, al 1° gennaio 2008 per i contributi
dovuti nel 2006, al 1° gennaio 2009 per i contributi personali del 2007 ed al
1° gennaio 2010 per i contributi dovuti nel 2008.
15.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere
soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis
cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali
dell'assicurato esatti per gli
anni 2005-2008 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente
fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a
frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati,
gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi
siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
Al riguardo, come
visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede
che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione
fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento
giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei
contributi.
Questa soluzione è più
favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive
gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi
dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi
dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare,
aumentando così l'importo da versare.
In concreto, con le decisioni
del 16 febbraio 2010 rispettivamente del 6 aprile 2010, del 10 maggio 2010 e
del 10 agosto 2010, la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti
dall'assicurato per gli anni di
contribuzione 2005, 2006, 2007 e 2008. Ciò significa, dunque, che non
tutti i contributi personali per quegli anni erano già stati pagati dall'interessato, come dimostrano i relativi
conteggi di conguaglio dei contributi personali.
In virtù di quanto
precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti
sulle somme rimaste scoperte fino al momento della fatturazione dei conguagli.
Ora, dalla decisione
su opposizione (cfr. punto 4.1) si evince che il ricorrente ha chiesto ed
ottenuto delle dilazioni di pagamento per fare fronte al versamento dei
conguagli richiestigli nel corso del 2010. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1
OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce
che i contributi d'acconto
versati dall'insorgente nel
corso del 2005 e 2006 (Fr. 1'530.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi
che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 8'836,10).
In altri termini, il
conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 7'306,10), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 2'209.-), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 8'836,10).
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono
calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 7'306,10) e quindi non solo sulla parte superante
il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal
1° gennaio 2007 (cfr. consid. 7).
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2006, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di
mora, ma dal 1° gennaio 2008, dato che il conteggio finale dei
contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'198.-) è superiore al 25% (Fr. 2'182.-) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in
totale per quell'anno di
contribuzione (Fr. 8'728.-).
I medesimi parametri
devono essere applicati ai contributi per il 2007. Sulla somma da
versare a conguaglio (Fr. 16'290,15), il ricorrente deve pagare degli interessi
di mora del 5% dal 1° gennaio 2009, siccome il saldo è superiore al 25%
(Fr. 4'455,05) dei contributi dovuti complessivamente per il 2007 (Fr. 17'820,15).
Infine, ritenuto che i
contributi definitivi da versare per l'anno 2008 ammontano a Fr.
24'324,50 e che gli acconti già corrisposti alla Cassa sono pari a Fr. 1'530.-,
il conguaglio dei contributi ancora dovuti è di Fr. 22'794,50. Poiché questo
saldo è (di gran lunga) superiore al 25% (Fr. 6'081,10) dei contributi totali,
l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2010.
Questi interessi
decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da
parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art.
41bis cpv. 2 2a frase OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una
dilazione di pagamento. In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede,
a calcolare dal momento della decisione definitiva degli altri
interessi di ritardo sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha
beneficiato della dilazione di pagamento.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1 lett.
f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha
giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento della
fatturazione del conguaglio, misura peraltro più favorevole all'assicurato.
In altri termini, si
ha un interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2007 al 16
febbraio 2010 (1'126 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005, fissandoli in Fr. 1'142,60
([Fr. 7'306,10 x 5 x 1126] :
[360 x 100]), rispettivamente dal 1° gennaio 2008 al 6 aprile 2010 (816
giorni) per i contributi personali dovuti per il 2006, cifrandoli in Fr.
815,75, dal 1° gennaio 2009 al 10 maggio 2010 (490 giorni) per i
contributi AVS/AI/IPG/AFI stabiliti per il 2007, calcolati quindi in Fr.
1'108,65 ([Fr. 16'290,15 x 5 x 490] : [360 x 100]) ed infine dal 1° gennaio
2010.
al 10 agosto 2010 (220 giorni) per i contributi personali fissati per
il 2008, per ottenere la somma di Fr. 696,50.
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora.
L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione
sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi
moratori.
16.
Tutto
ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in funzione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, gli ammontari di Fr. 1'142,60, di
Fr. 815,75, di Fr. 1'108,65 e di Fr. 696,50 per interessi di ritardo sui
contributi personali dovuti per gli anni di contribuzione 2005, 2006,
2007.
e 2008.
La decisione impugnata
deve pertanto essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.
17.
Il
ricorrente ha chiesto l'audizione
di sé stesso per esporre più ampiamente i fatti (doc. III).
A questo proposito va
rammentato che un'audizione può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art.
6.
n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009;
STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47;
cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non
essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza
pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo "di essere sentito per
esporre più ampiamente i fatti", doc. III pag. 2), questo TCA rinuncia
all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della
vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. STF 9C_578/2008
del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità
delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata
sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.
4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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