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30.2011.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali dovuti per il periodo di contribuzione dal 1° marzo 2005

al 31 dicembre 2005 dal dr. med. RI 1 sulla base di un reddito aziendale di fr.

100'000 oltre fr. 3'140 di contributi fatturati quali acconto ed un capitale

investito nell’azienda di fr. 0, per un contributo di fr. 10'144.95 (doc. 1).

1.2. L’assicurato,

rappresentato dalla moglie, avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta

decisione su opposizione (doc. I).

Il

ricorrente, cittadino __________ e __________ (doc. 8), al beneficio di un

permesso di tipo “B” (doc. I), residente a __________ (doc. 8), rileva che nel 2005 ha svolto un’attività lucrativa indipendente sia in Svizzera, a __________ (principale), dove ha

conseguito un reddito di fr. 39'505 (arrotondati dall’autorità fiscale a fr.

40'000) che in __________, a __________ (accessoria), dove ha percepito un

guadagno di fr. 59'854 (arrotondati dall’ufficio di tassazione a fr. 60'000).

Considerato

che su quest’ultimo importo l’interessato ha già versato i contributi sociali

in __________, chiede di essere assoggettato in Svizzera unicamente

sull’ammontare di fr. 40'000.

In caso

contrario, per l’insorgente, vi sarebbe una disparità di trattamento ed un

doppio assoggettamento inammissibile ai sensi dell’art. 3 OAVS.

L’assicurato

evidenzia che l’affiliazione presso l’istituzione previdenziale __________ (__________),

quale membro dell’Ordine dei medici, in __________ è obbligatoria per poter

svolgere l’attività di dentista.

La sua

posizione professionale in __________, mantenuta per motivi economici

nonostante l’ottenimento del permesso “B” di dimora in Svizzera, presuppone una

serie di adempimenti e requisiti specifici della particolare professione

sanitaria esercitata e quindi l’assoggettamento a leggi particolari (“lex

specialis derogat legi generali”). L’interessato sostiene che non è

possibile mettere in dubbio o relativizzare la normativa e regolamentazione __________

in materia e soprattutto la sua applicabilità senza limiti sul territorio giurisdizionale

__________. Non spetta alle autorità elvetiche appurare la coerenza e la

compatibilità delle singole leggi interne __________ con le norme del diritto

internazionale, essendo ipotizzabile che alcune fattispeci non sono state

previste dagli Accordi bilaterali e che possibili incongruenze verificatesi

vadano esaminate e risolte.

In

concreto vi sarebbe pertanto un’inammissibile doppio assoggettamento che in

ambito fiscale viene evitato anche nei casi in cui le convenzioni sulla doppia

imposizione non danno risposte esaustive a particolari fattispeci non

sufficientemente definite dalle stesse, poiché prevale comunque il principio

dell’evitare in ogni caso la doppia imposizione.

Secondo

il ricorrente, il doppio assoggettamento contrasta pure con il senso della

LAVS, dell’equità, della fairness e con la ratio legis della LAVS e dell’OAVS,

in particolare del suo art. 3.

Trattare

in maniera diversa tra loro i cittadini svizzeri e un cittadino __________

dimorante nel nostro Paese significherebbe violare la ratio legis e il principio

della parità di trattamento (divieto di disparità di trattamento).

L’insorgente

ritiene corretto l’assoggettamento del reddito svizzero all’AVS, ma non anche

del guadagno conseguito in __________, per il quale paga i contributi all’__________,

pena il rischio del mancato raggiungimento del periodo minimo di contribuzione

ed il decadimento dei diritti dell’assicurazione vecchiaia in __________.

Infine,

secondo il ricorrente, il regolamento (CEE) n. 1408/71 non prevede

esplicitamente norme particolari applicabili al caso di specie (legislazione

speciale in materia di esercizio di professioni sanitarie), per cui è

auspicabile l’applicazione di un metodo di calcolo dei contributi che rispetti

le esigenze particolari di entrambi gli Stati e che eviti una doppia

contribuzione ed un aggravio degli oneri specifici per l’esercizio

dell’attività in parola. Ciò, sia alla luce degli accordi internazionali che

dell’art. 3 OAVS, che, per l’insorgente, prevale sugli accordi ed è applicabile

al caso di specie.

A

sostegno delle sue tesi, l’insorgente propone i documenti allegati in sede di

ricorso ed opposizione, riservata la produzione di ulteriori prove tra cui una

dichiarazione diretta dell’__________ non ancora ottenuta.

1.3. Nella sua

risposta del 24 gennaio 2011 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.4. Con

osservazioni del 2 febbraio 2011 l’insorgente ha evidenziato di non aver

ottenuto, nel termine fissato per presentare eventuali prove, l’atteso

documento dell’__________ (dichiarazione di assoggettamento per il 2005 e

determinazione e conferma del periodo minimo necessario per percepire una

rendita di vecchiaia). L’insorgente auspica che il principio dell’art. 3 OAVS e

la relativa ratio legis trovino applicazione, ritenuto inoltre che la

situazione del doppio assoggettamento si pone a seguito del ritardo nei

conteggi definitivi AVS creatosi a causa del ritardo nell’emissione delle

tassazioni non imputabile al ricorrente, ciò che ha contribuito a provocare una

situazione per cui egli ha continuato a rimanere assoggettato ai contributi in __________.

La richiesta di restituzione di contributi già pagati all’estero risulterebbe

difficile ed onerosa (doc. VI).

in

diritto

2.1. La Cassa CO

1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurato per la sua attività

indipendente sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in __________.

Va

preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Per

l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo

4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della

presente legge, sono applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004

relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità

europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro

versione aggiornata;

b.

la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata.

L’art.

153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno

uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione

è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

Va a questo proposito

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la

Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"

(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la

sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14

giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal

regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)

N.

1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)

N.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra

parte.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché

le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali dovuti

nel 2005 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI

2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03];

SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa

S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa

C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L’ALC ed

il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.

L’interessato è di nazionalità __________ e __________ e pertanto cittadino di

uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, residente

nel nostro Paese, lavora sia in Svizzera che in __________.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

In

concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento

(CE) n. 1408/71.

2.2. L’art. 1a

lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore

subordinato” e “lavoratore autonomo”.

Alla luce

di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del

regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa

continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori

subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,

Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte

di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di

lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il

rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone

interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel

fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra

persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle

quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,

consid. 6.4.4).

Per

“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività

lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale

dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte

(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del

12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive

sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

Sono più

in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali

(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e

dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di

assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati

membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

Il

regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone

assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività

professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche

l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla

libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.

41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de

l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord

sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la

sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

2.3. Le Direttive

sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal

1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o

svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD

(art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori

distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano

distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se il

salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello

Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del

regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede

in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola

i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività

indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.

Considerandi

Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel

paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)

n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1

).

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato

dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi

acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al

marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui che

esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

2.4

Per quanto

concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono assicurate le persone

che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i

superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge

costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

A norma dell’art. 3 OAVS le persone che partecipano ad

un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le

quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce

un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,

a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di

compensazione competente.

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.5

Nel caso di

specie l’insorgente, nato nel 1950, cittadino __________ e __________, dopo

aver evidenziato, in sede di opposizione, di aver mantenuto la residenza in __________

pur disponendo di un permesso “B” in Svizzera (cfr. doc. D e E), in sede di

ricorso afferma di aver assunto, unitamente al permesso “B”, la dimora in

Svizzera, dove del resto è tassato (cfr. doc. C), dove vive con la moglie (cfr.

doc. 8) e dove vi risiede dal 9 giugno 2004 (cfr. doc. I, pag. 3: “…

nonostante l’adozione della dimora (permesso B) in Svizzera…”; cfr. anche

doc. 8: data di entrata in Svizzera: “09.06.2004”).

Egli del

resto non contesta di dover pagare i contributi in Svizzera, in quanto ivi

residente, ma chiede di poter essere esonerato dal versamento degli oneri

sociali sull’ammontare del reddito conseguito in __________ in applicazione

dell’art. 3 OAVS. Nel ricorso afferma infatti tra l’altro che (doc. I, pag. 2

punto 5):

"

Con decisione su opposizione – doc. A –

la Cassa affermava sostanzialmente che sulla base del diritto internazionale

applicabile (“Accordi bilaterali): …. “La persona che di norma esercita

un’attività autonoma nel territorio di due o più stati membri è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa

eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro…” stato

di fatto qui non contestato e che comporta anche (come meglio vedremo di

seguito) l’applicabilità dell’art. 3 OAVS; contestata è per contro

l’interpretazione soggettiva della Cassa, secondo cui l’assicurato dovrebbe

effettuare il pagamento di tutti gli oneri sociali in Svizzera, cioè sul

reddito indipendente in __________ + reddito accessorio in Svizzera, ciò che

provoca un inutile aggravio dei relativi oneri, de facto un “doppio

assoggettamento” dei redditi conseguiti in __________.” (sottolineature ed

evidenziatura originali)

Si tratta

pertanto di stabilire se il ricorrente, residente in Svizzera, deve pagare i

contributi nel nostro Paese solo sul reddito ivi conseguito od anche sul

reddito percepito in __________ esercitando in entrambi gli Stati un’attività

indipendente. Va qui evidenziato che una

fattispecie analoga alla presente è già stata decisa dal TCA con sentenza del 9

luglio 2009 (inc. 30.2009.15).

2.6

Sulla base

dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71,

l’interessato, di principio, deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme

dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente

(cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG =

marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).

Questo

articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita

un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa

eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.

Rilevato inoltre

che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile

il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato

membro, l’interessato può essere affiliato unicamente in Svizzera.

A

proposito di questa disposizione del regolamento B. Kahil-Wolff e P.Y. Greber

in "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et

européen". Ed. Helbing & Lichtenhahn Ginevra-Basilea-Moncaco;

Bruylant, Bruxelles; L.G.D.J., Parigi 2006 rilevano quanto segue:

"

693.

Les règles de conflit prévues aux art. 13

sv. du règlement 1408/71 constituent un ensemble compliqué de principes et

d'exceptions; plusieurs de ces dispositions sont en outre consacrées â des

catégories spéciales de personnes (tels le personnel roulant ou navigant, les

gens de mer, les fonctionnaires internationaux, etc). Les éléments essentiels,

qui resteront d'ailleurs valables au-delà de l'entrée en vigueur du règlement

883/2004, peuvent être résumés comme suit:

- le

principe de l'unicité du droit applicable veut que les personnes soumises aux

règlements 1408/71 et 574/72 ne soient assujetties qu'à la législation d'un

seul État membre (art. 13 al. 1 du règlement 1408/71); il en découle en outre

l'interdiction des doubles cotisations;

- le

principal critère de rattachement pour désigner le droit applicable est

l'exercice d'une activité lucrative (art. 13 al. 2 lit. A et b du règlement

1408/71 – principe du pays d'emploi); exemple: un travailleur salarié ou non

salarié qui travaille dans un État membre autre que celui dans lequel il réside

(pas nécessairement comme frontalier, même si ce statut est fréquent) est

assuré dans le premier État; le pays de l'emploi reste compétent après la

cessation de l'activité tant que la législation d'un autre État ne devient

applicable (exemple: la retraité d'un État membre qui passe son troisième âge

dans un autre État membre reste soumis à la législation du premier État);

- le

lieu de résidence devient le critère de rattachement pertinent lorsqu'une

personne travaille simultanément (comme salariée ou non salariée) dans des

États membres différents (exemple: en cas d'exercice d'une activité dépendante

dans l'Etat de résidence et dans un autre État membre – l'État de résidence est

compétent – art. 14 al. 2 b) i) du règlement I 1408/71);

- d'autres

critères de rattachement entrent en considération dans de situations

particulières (le siège ou le domicile de l'employeur, l'exercice de l'activité

principale ou encore le pavillon)."

L’applicazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 e

dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71 ha quale

scopo quello di evitare il doppio assoggettamento del medesimo reddito presso

più Stati. Entrambi i disposti tendono inoltre a mettere in pratica il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a livello europeo e ad evitare

ogni disparità di trattamento in funzione della nazionalità come voluto

dall’art. 8 lett. a dell’ALC.

Infatti

tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e della Svizzera vengono trattati

allo stesso modo e sono assoggettati all’obbligo contributivo, di principio, in

un unico Stato (cfr. anche U. Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, n.

27, pag. 1204 in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, Basilea 2007).

Non

spetta per contro al giudice svizzero, come rileva peraltro il ricorrente,

stabilire se la normativa __________ che, secondo l’insorgente, obbligherebbe anche

i dentisti residenti in un Paese membro dell’UE o in Svizzera e che lavorano in

__________ ad essere affiliati all’ordine dei medici e, di riflesso, all’__________,

è compatibile con il regolamento (CE) n. 1408/71 e con l’ALC. L’amministrazione

ed i tribunali svizzeri non sono infatti competenti per decidere circa i litigi

inerenti la conformità della legislazione __________ (o la sua interpretazione)

con il diritto europeo. L’obbligo di assoggettamento in __________ all’__________

va semmai contestato dal ricorrente in virtù della procedura della __________

presso le competenti autorità __________.

Va a

questo proposito segnalata la sentenza 9C_61/2007 del 25 febbraio 2008 dove in

un caso in cui un assicurato, domiciliato in Svizzera, ricoverato d’urgenza in

Belgio ed al quale è stato chiesto il pagamento di una franchigia di € 356.61

che l’assicuratore svizzero si è rifiutato di rimborsare, il TF ha affermato:

"

l’obligation de l’intimeé - qui n'était de toute manière

pas habilitée à se prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures

émanant d'organes de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espèce à

renvoyer le recourant au droit national belge, dont elle pouvait dès lors se

dispenser d'énoncer les spécificités. L'intimée a

d'ailleurs rempli ses obligations à l'occasion de sa première intervention du

14.

juillet 2006, lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit

communautaire (dont elle avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait

à la législation belge.”

e:

"

A cet égard, la participation personnelle mise à la

charge du recourant conformément au droit belge ne pourrait être contestée

qu'en vertu des règles de procédure belges, auprès des autorités compétentes de

ce pays (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2e

éd, n. 501 p. 567). L'assureur et les tribunaux suisses ne sont pas compétents

pour connaître de tels litiges et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer

sur la législation belge. Tout au plus pourrait-on se demander si, en vertu de

son devoir de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait

aussi dû préciser au recourant qu'il devait formuler toute réclamation

éventuelle quant au montant des participations demandées auprès des organes

belges compétents. Cette dernière question peut rester indécise dans la

présente affaire, car en procédure d'opposition, le recourant était déjà

assisté par un mandataire qualifié qui ne devait pas ignorer la marche à suivre

en pareille circonstance.”

2.7

Neppure gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, possono

essere d’aiuto al ricorrente (cfr., per il tenore, il consid. 2.4.).

Tali

disposti si applicano, di principio, laddove non trova applicazione un accordo

internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. anche le direttive

sull’obbligo assicurativo - DOA, in vigore dal 1° gennaio 2009, marginale 5002:

"Lorsqu'une convention de sécurité sociale ou le Règlement 1408/71

est applicable, il ne peut pas y avoir d'exemption pour cumul de charges trop

lourdes".).

L’art. 3

OAVS prevede infatti l’esonero laddove “l’assoggettamento all’assicurazione

giusta la legge federale” costituisce un doppio onere che non si potrebbe

equamente imporre (cfr. anche l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS: “giusta le

presente legge”). In concreto l’affiliazione è data dal regolamento (CE) n.

1408/71 ed in particolare dagli art. 13 e 14bis cifra 2. Ora, scopo delle norme

europee, è proprio quello di evitare un doppio assoggettamento, una disparità

di trattamento e di coordinare i sistemi di sicurezza sociale europei (cfr.

anche Kieser, op. cit. n. 57 pag. 1217). Per questo motivo il pagamento degli

oneri sociali, nel caso di specie, deve avvenire unicamente in Svizzera.

Contributi eventualmente già pagati in __________ vanno semmai chiesti in

restituzione, se dati i presupposti, secondo le norme e le procedure __________

invocando il diritto europeo applicabile in concreto.

2.8

Infine, per

quanto concerne il periodo minimo di contribuzione per poter ottenere una rendita

in __________, va innanzitutto evidenziato che, di regola, nel calcolo della

prestazione di vecchiaia il diritto europeo applica il principio generale del

calcolo complessivo dei periodi contributivi nei diversi Paesi europei (cfr.

Kieser, op. cit., n. 34, pag. 1207; DTF 130 V 51 e seguenti, in particolare

consid. 5.2 [la Svizzera può mantenere il calcolo autonomo poiché la rendita

così calcolata è comunque superiore a quella ottenuta secondo il calcolo

previsto dal diritto europeo, cfr. allegato IV, lettera C del regolamento (CE) n.

1408/71 nonché DTF 131 V 51 consid. 5.4: “Für die

Schweiz ist die ergänzende Bestimmung von Ziff. 1 lit. m Anhang II, Abschnitt

A, FZA massgebend, wonach alle Anträge auf Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenrenten des Grundsystems sowie auf Altersrenten des Systems der

beruflichen Vorsorge als solche Fälle gelten, in denen auf die Berechnung der

Leistung gemäss Art. 46 Abs. 2 Verordnung Nr. 1408/71 verzichtet werden kann.

Die Schweiz konnte die autonome Rentenberechnung beibehalten, da sie nicht

gegen den EU-Grundsatz verstösst, wonach ein nach den nationalen Vorschriften

errechneter Betrag nicht kleiner sein darf als der Betrag, der sich aus der

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten und der Pro-Rata-Methode ergibt. Daher

war nur eine Anpassung in der Aufwertung der Versicherungszeiten vor 1973 nötig

(mit entsprechender Anpassung von Art. 52 AHVV), um eine lineare Rentenberechnung zu gewährleisten”).

Circa i periodi contributivi di lavoratori autonomi affiliati a regimi

speciali, l’art. 45 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. anche l’art.

38.

cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 per quanto concerne il rischio invalidità)

prevede che se la legislazione di uno Stato membro subordina la

concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di

assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un

regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la

legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la

concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un

regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L’allegato IV

parte B del regolamento n. 1408/71 menziona, per ciascuno Stato membro

interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente

paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo,

l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali

prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le

prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli

operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l’interessato sia

stato iscritto ad uno di tali regimi.

A questo proposito, per l’__________, l’allegato IV, lettera B prevede nei ”Regimi

speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 3 e

dell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento” anche i medici.

Le norme di coordinamento

del regolamento (CE) n. 1408/71 prevedono pertanto i correttivi anche

nell’ambito della fattispecie in cui si trova il ricorrente.

L’assoggettamento

nel nostro Paese di tutto il reddito conseguito dall’insorgente sia in Svizzera

che in un altro Paese membro dell’UE (nel caso di specie: __________), conforme

al diritto internazionale, non lede di conseguenza né il senso di equità e

fairness, né la ratio legis della LAVS e dell’OAVS.

2.9

Va ancora

rilevato che in sede di ricorso l’insorgente si riserva di produrre una

dichiarazione dell’__________ (doc. I), che come spiegato l’11 febbraio 2011

(doc. VI), serve a comprovare l’assoggettamento per il 2005 in __________, che del resto non è contestato, e il periodo minimo necessario per poter

percepire una rendita di vecchiaia in __________ secondo il regime __________.

Questo

Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra riportate, rinuncia all’assunzione

di ulteriori prove, ed in particolare della dichiarazione dell’istituzione __________,

poiché ininfluenti ai fini dell’esito del ricorso.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, accertato che l’insorgente è tenuto ad

assoggettarsi in Svizzera anche per il reddito conseguito in __________ e

ritenuto che per il resto gli elementi di calcolo del contributo del 2005 non

sono contestati, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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