30.2011.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 maggio 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2011.2
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, TCA
Titolo:
Un dentista dell'UE residente in Svizzera che esercita la sua attività indipendente sia in Svizzera che in un Paese membro dell'UE deve pagare i contributi sociali in Svizzera sull'intero reddito. Principio dell'unicità dell'affiliazione previsto dall'ALC
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
DOPPIA IMPOSIZIONE REDDITI
LEX LOCI LABORIS
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
art. 13 CEE1408/71
art. 14bis cf. 2 CEE1408/71
art. 1a cpv. 2 let. b LAVS
art. 153a LAVS
art. 3 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.2
cs
Lugano
11 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 26 ottobre 2010, confermata dalla decisione su
opposizione del 13 dicembre 2010, la Cassa CO 1 CO 1 ha fissato definitivamente
Fatti
i contributi sociali dovuti per il periodo di contribuzione dal 1° marzo 2005
al 31 dicembre 2005 dal dr. med. RI 1 sulla base di un reddito aziendale di fr.
100'000 oltre fr. 3'140 di contributi fatturati quali acconto ed un capitale
investito nell’azienda di fr. 0, per un contributo di fr. 10'144.95 (doc. 1).
1.2. L’assicurato,
rappresentato dalla moglie, avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta
decisione su opposizione (doc. I).
Il
ricorrente, cittadino __________ e __________ (doc. 8), al beneficio di un
permesso di tipo “B” (doc. I), residente a __________ (doc. 8), rileva che nel 2005 ha svolto un’attività lucrativa indipendente sia in Svizzera, a __________ (principale), dove ha
conseguito un reddito di fr. 39'505 (arrotondati dall’autorità fiscale a fr.
40'000) che in __________, a __________ (accessoria), dove ha percepito un
guadagno di fr. 59'854 (arrotondati dall’ufficio di tassazione a fr. 60'000).
Considerato
che su quest’ultimo importo l’interessato ha già versato i contributi sociali
in __________, chiede di essere assoggettato in Svizzera unicamente
sull’ammontare di fr. 40'000.
In caso
contrario, per l’insorgente, vi sarebbe una disparità di trattamento ed un
doppio assoggettamento inammissibile ai sensi dell’art. 3 OAVS.
L’assicurato
evidenzia che l’affiliazione presso l’istituzione previdenziale __________ (__________),
quale membro dell’Ordine dei medici, in __________ è obbligatoria per poter
svolgere l’attività di dentista.
La sua
posizione professionale in __________, mantenuta per motivi economici
nonostante l’ottenimento del permesso “B” di dimora in Svizzera, presuppone una
serie di adempimenti e requisiti specifici della particolare professione
sanitaria esercitata e quindi l’assoggettamento a leggi particolari (“lex
specialis derogat legi generali”). L’interessato sostiene che non è
possibile mettere in dubbio o relativizzare la normativa e regolamentazione __________
in materia e soprattutto la sua applicabilità senza limiti sul territorio giurisdizionale
__________. Non spetta alle autorità elvetiche appurare la coerenza e la
compatibilità delle singole leggi interne __________ con le norme del diritto
internazionale, essendo ipotizzabile che alcune fattispeci non sono state
previste dagli Accordi bilaterali e che possibili incongruenze verificatesi
vadano esaminate e risolte.
In
concreto vi sarebbe pertanto un’inammissibile doppio assoggettamento che in
ambito fiscale viene evitato anche nei casi in cui le convenzioni sulla doppia
imposizione non danno risposte esaustive a particolari fattispeci non
sufficientemente definite dalle stesse, poiché prevale comunque il principio
dell’evitare in ogni caso la doppia imposizione.
Secondo
il ricorrente, il doppio assoggettamento contrasta pure con il senso della
LAVS, dell’equità, della fairness e con la ratio legis della LAVS e dell’OAVS,
in particolare del suo art. 3.
Trattare
in maniera diversa tra loro i cittadini svizzeri e un cittadino __________
dimorante nel nostro Paese significherebbe violare la ratio legis e il principio
della parità di trattamento (divieto di disparità di trattamento).
L’insorgente
ritiene corretto l’assoggettamento del reddito svizzero all’AVS, ma non anche
del guadagno conseguito in __________, per il quale paga i contributi all’__________,
pena il rischio del mancato raggiungimento del periodo minimo di contribuzione
ed il decadimento dei diritti dell’assicurazione vecchiaia in __________.
Infine,
secondo il ricorrente, il regolamento (CEE) n. 1408/71 non prevede
esplicitamente norme particolari applicabili al caso di specie (legislazione
speciale in materia di esercizio di professioni sanitarie), per cui è
auspicabile l’applicazione di un metodo di calcolo dei contributi che rispetti
le esigenze particolari di entrambi gli Stati e che eviti una doppia
contribuzione ed un aggravio degli oneri specifici per l’esercizio
dell’attività in parola. Ciò, sia alla luce degli accordi internazionali che
dell’art. 3 OAVS, che, per l’insorgente, prevale sugli accordi ed è applicabile
al caso di specie.
A
sostegno delle sue tesi, l’insorgente propone i documenti allegati in sede di
ricorso ed opposizione, riservata la produzione di ulteriori prove tra cui una
dichiarazione diretta dell’__________ non ancora ottenuta.
1.3. Nella sua
risposta del 24 gennaio 2011 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.4. Con
osservazioni del 2 febbraio 2011 l’insorgente ha evidenziato di non aver
ottenuto, nel termine fissato per presentare eventuali prove, l’atteso
documento dell’__________ (dichiarazione di assoggettamento per il 2005 e
determinazione e conferma del periodo minimo necessario per percepire una
rendita di vecchiaia). L’insorgente auspica che il principio dell’art. 3 OAVS e
la relativa ratio legis trovino applicazione, ritenuto inoltre che la
situazione del doppio assoggettamento si pone a seguito del ritardo nei
conteggi definitivi AVS creatosi a causa del ritardo nell’emissione delle
tassazioni non imputabile al ricorrente, ciò che ha contribuito a provocare una
situazione per cui egli ha continuato a rimanere assoggettato ai contributi in __________.
La richiesta di restituzione di contributi già pagati all’estero risulterebbe
difficile ed onerosa (doc. VI).
in
diritto
2.1. La Cassa CO
1 ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurato per la sua attività
indipendente sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in __________.
Va
preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004
relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro
versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno
uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione
è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"
(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la
sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)
N.
1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)
N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali dovuti
nel 2005 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI
2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03];
SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa
S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa
C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed
il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.
L’interessato è di nazionalità __________ e __________ e pertanto cittadino di
uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, residente
nel nostro Paese, lavora sia in Svizzera che in __________.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CE) n. 1408/71.
2.2. L’art. 1a
lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore
subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla luce
di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,
Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte
di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del
12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive
sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).
Sono più
in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il
regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività
professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche
l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla
libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.
41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de
l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord
sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la
sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
2.3. Le Direttive
sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal
1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini di uno Stato membro dell’UE o
svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD
(art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori
distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati
all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano
distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla
legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se il
salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello
Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del
regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede
in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola
i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività
indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.
Considerandi
Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel
paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)
n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal
1.1
).
Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i
cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato
dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi
acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al
marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054
dal 1.1.2009).
2.4
Per quanto
concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate
obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono assicurate le persone
che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge
costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.
A norma dell’art. 3 OAVS le persone che partecipano ad
un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le
quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce
un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,
a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.5
Nel caso di
specie l’insorgente, nato nel 1950, cittadino __________ e __________, dopo
aver evidenziato, in sede di opposizione, di aver mantenuto la residenza in __________
pur disponendo di un permesso “B” in Svizzera (cfr. doc. D e E), in sede di
ricorso afferma di aver assunto, unitamente al permesso “B”, la dimora in
Svizzera, dove del resto è tassato (cfr. doc. C), dove vive con la moglie (cfr.
doc. 8) e dove vi risiede dal 9 giugno 2004 (cfr. doc. I, pag. 3: “…
nonostante l’adozione della dimora (permesso B) in Svizzera…”; cfr. anche
doc. 8: data di entrata in Svizzera: “09.06.2004”).
Egli del
resto non contesta di dover pagare i contributi in Svizzera, in quanto ivi
residente, ma chiede di poter essere esonerato dal versamento degli oneri
sociali sull’ammontare del reddito conseguito in __________ in applicazione
dell’art. 3 OAVS. Nel ricorso afferma infatti tra l’altro che (doc. I, pag. 2
punto 5):
"
Con decisione su opposizione – doc. A –
la Cassa affermava sostanzialmente che sulla base del diritto internazionale
applicabile (“Accordi bilaterali): …. “La persona che di norma esercita
un’attività autonoma nel territorio di due o più stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa
eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro…” stato
di fatto qui non contestato e che comporta anche (come meglio vedremo di
seguito) l’applicabilità dell’art. 3 OAVS; contestata è per contro
l’interpretazione soggettiva della Cassa, secondo cui l’assicurato dovrebbe
effettuare il pagamento di tutti gli oneri sociali in Svizzera, cioè sul
reddito indipendente in __________ + reddito accessorio in Svizzera, ciò che
provoca un inutile aggravio dei relativi oneri, de facto un “doppio
assoggettamento” dei redditi conseguiti in __________.” (sottolineature ed
evidenziatura originali)
Si tratta
pertanto di stabilire se il ricorrente, residente in Svizzera, deve pagare i
contributi nel nostro Paese solo sul reddito ivi conseguito od anche sul
reddito percepito in __________ esercitando in entrambi gli Stati un’attività
indipendente. Va qui evidenziato che una
fattispecie analoga alla presente è già stata decisa dal TCA con sentenza del 9
luglio 2009 (inc. 30.2009.15).
2.6
Sulla base
dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71,
l’interessato, di principio, deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme
dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente
(cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG =
marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).
Questo
articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita
un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa
eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.
Rilevato inoltre
che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile
il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato
membro, l’interessato può essere affiliato unicamente in Svizzera.
A
proposito di questa disposizione del regolamento B. Kahil-Wolff e P.Y. Greber
in "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et
européen". Ed. Helbing & Lichtenhahn Ginevra-Basilea-Moncaco;
Bruylant, Bruxelles; L.G.D.J., Parigi 2006 rilevano quanto segue:
"
693.
Les règles de conflit prévues aux art. 13
sv. du règlement 1408/71 constituent un ensemble compliqué de principes et
d'exceptions; plusieurs de ces dispositions sont en outre consacrées â des
catégories spéciales de personnes (tels le personnel roulant ou navigant, les
gens de mer, les fonctionnaires internationaux, etc). Les éléments essentiels,
qui resteront d'ailleurs valables au-delà de l'entrée en vigueur du règlement
883/2004, peuvent être résumés comme suit:
- le
principe de l'unicité du droit applicable veut que les personnes soumises aux
règlements 1408/71 et 574/72 ne soient assujetties qu'à la législation d'un
seul État membre (art. 13 al. 1 du règlement 1408/71); il en découle en outre
l'interdiction des doubles cotisations;
- le
principal critère de rattachement pour désigner le droit applicable est
l'exercice d'une activité lucrative (art. 13 al. 2 lit. A et b du règlement
1408/71 – principe du pays d'emploi); exemple: un travailleur salarié ou non
salarié qui travaille dans un État membre autre que celui dans lequel il réside
(pas nécessairement comme frontalier, même si ce statut est fréquent) est
assuré dans le premier État; le pays de l'emploi reste compétent après la
cessation de l'activité tant que la législation d'un autre État ne devient
applicable (exemple: la retraité d'un État membre qui passe son troisième âge
dans un autre État membre reste soumis à la législation du premier État);
- le
lieu de résidence devient le critère de rattachement pertinent lorsqu'une
personne travaille simultanément (comme salariée ou non salariée) dans des
États membres différents (exemple: en cas d'exercice d'une activité dépendante
dans l'Etat de résidence et dans un autre État membre – l'État de résidence est
compétent – art. 14 al. 2 b) i) du règlement I 1408/71);
- d'autres
critères de rattachement entrent en considération dans de situations
particulières (le siège ou le domicile de l'employeur, l'exercice de l'activité
principale ou encore le pavillon)."
L’applicazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 e
dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71 ha quale
scopo quello di evitare il doppio assoggettamento del medesimo reddito presso
più Stati. Entrambi i disposti tendono inoltre a mettere in pratica il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a livello europeo e ad evitare
ogni disparità di trattamento in funzione della nazionalità come voluto
dall’art. 8 lett. a dell’ALC.
Infatti
tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e della Svizzera vengono trattati
allo stesso modo e sono assoggettati all’obbligo contributivo, di principio, in
un unico Stato (cfr. anche U. Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, n.
27, pag. 1204 in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, Basilea 2007).
Non
spetta per contro al giudice svizzero, come rileva peraltro il ricorrente,
stabilire se la normativa __________ che, secondo l’insorgente, obbligherebbe anche
i dentisti residenti in un Paese membro dell’UE o in Svizzera e che lavorano in
__________ ad essere affiliati all’ordine dei medici e, di riflesso, all’__________,
è compatibile con il regolamento (CE) n. 1408/71 e con l’ALC. L’amministrazione
ed i tribunali svizzeri non sono infatti competenti per decidere circa i litigi
inerenti la conformità della legislazione __________ (o la sua interpretazione)
con il diritto europeo. L’obbligo di assoggettamento in __________ all’__________
va semmai contestato dal ricorrente in virtù della procedura della __________
presso le competenti autorità __________.
Va a
questo proposito segnalata la sentenza 9C_61/2007 del 25 febbraio 2008 dove in
un caso in cui un assicurato, domiciliato in Svizzera, ricoverato d’urgenza in
Belgio ed al quale è stato chiesto il pagamento di una franchigia di € 356.61
che l’assicuratore svizzero si è rifiutato di rimborsare, il TF ha affermato:
"
l’obligation de l’intimeé - qui n'était de toute manière
pas habilitée à se prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures
émanant d'organes de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espèce à
renvoyer le recourant au droit national belge, dont elle pouvait dès lors se
dispenser d'énoncer les spécificités. L'intimée a
d'ailleurs rempli ses obligations à l'occasion de sa première intervention du
14.
juillet 2006, lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit
communautaire (dont elle avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait
à la législation belge.”
e:
"
A cet égard, la participation personnelle mise à la
charge du recourant conformément au droit belge ne pourrait être contestée
qu'en vertu des règles de procédure belges, auprès des autorités compétentes de
ce pays (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2e
éd, n. 501 p. 567). L'assureur et les tribunaux suisses ne sont pas compétents
pour connaître de tels litiges et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer
sur la législation belge. Tout au plus pourrait-on se demander si, en vertu de
son devoir de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait
aussi dû préciser au recourant qu'il devait formuler toute réclamation
éventuelle quant au montant des participations demandées auprès des organes
belges compétents. Cette dernière question peut rester indécise dans la
présente affaire, car en procédure d'opposition, le recourant était déjà
assisté par un mandataire qualifié qui ne devait pas ignorer la marche à suivre
en pareille circonstance.”
2.7
Neppure gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, possono
essere d’aiuto al ricorrente (cfr., per il tenore, il consid. 2.4.).
Tali
disposti si applicano, di principio, laddove non trova applicazione un accordo
internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. anche le direttive
sull’obbligo assicurativo - DOA, in vigore dal 1° gennaio 2009, marginale 5002:
"Lorsqu'une convention de sécurité sociale ou le Règlement 1408/71
est applicable, il ne peut pas y avoir d'exemption pour cumul de charges trop
lourdes".).
L’art. 3
OAVS prevede infatti l’esonero laddove “l’assoggettamento all’assicurazione
giusta la legge federale” costituisce un doppio onere che non si potrebbe
equamente imporre (cfr. anche l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS: “giusta le
presente legge”). In concreto l’affiliazione è data dal regolamento (CE) n.
1408/71 ed in particolare dagli art. 13 e 14bis cifra 2. Ora, scopo delle norme
europee, è proprio quello di evitare un doppio assoggettamento, una disparità
di trattamento e di coordinare i sistemi di sicurezza sociale europei (cfr.
anche Kieser, op. cit. n. 57 pag. 1217). Per questo motivo il pagamento degli
oneri sociali, nel caso di specie, deve avvenire unicamente in Svizzera.
Contributi eventualmente già pagati in __________ vanno semmai chiesti in
restituzione, se dati i presupposti, secondo le norme e le procedure __________
invocando il diritto europeo applicabile in concreto.
2.8
Infine, per
quanto concerne il periodo minimo di contribuzione per poter ottenere una rendita
in __________, va innanzitutto evidenziato che, di regola, nel calcolo della
prestazione di vecchiaia il diritto europeo applica il principio generale del
calcolo complessivo dei periodi contributivi nei diversi Paesi europei (cfr.
Kieser, op. cit., n. 34, pag. 1207; DTF 130 V 51 e seguenti, in particolare
consid. 5.2 [la Svizzera può mantenere il calcolo autonomo poiché la rendita
così calcolata è comunque superiore a quella ottenuta secondo il calcolo
previsto dal diritto europeo, cfr. allegato IV, lettera C del regolamento (CE) n.
1408/71 nonché DTF 131 V 51 consid. 5.4: “Für die
Schweiz ist die ergänzende Bestimmung von Ziff. 1 lit. m Anhang II, Abschnitt
A, FZA massgebend, wonach alle Anträge auf Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenrenten des Grundsystems sowie auf Altersrenten des Systems der
beruflichen Vorsorge als solche Fälle gelten, in denen auf die Berechnung der
Leistung gemäss Art. 46 Abs. 2 Verordnung Nr. 1408/71 verzichtet werden kann.
Die Schweiz konnte die autonome Rentenberechnung beibehalten, da sie nicht
gegen den EU-Grundsatz verstösst, wonach ein nach den nationalen Vorschriften
errechneter Betrag nicht kleiner sein darf als der Betrag, der sich aus der
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten und der Pro-Rata-Methode ergibt. Daher
war nur eine Anpassung in der Aufwertung der Versicherungszeiten vor 1973 nötig
(mit entsprechender Anpassung von Art. 52 AHVV), um eine lineare Rentenberechnung zu gewährleisten”).
Circa i periodi contributivi di lavoratori autonomi affiliati a regimi
speciali, l’art. 45 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. anche l’art.
38.
cpv. 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 per quanto concerne il rischio invalidità)
prevede che se la legislazione di uno Stato membro subordina la
concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di
assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un
regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la
legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la
concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un
regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L’allegato IV
parte B del regolamento n. 1408/71 menziona, per ciascuno Stato membro
interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente
paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo,
l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali
prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le
prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli
operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l’interessato sia
stato iscritto ad uno di tali regimi.
A questo proposito, per l’__________, l’allegato IV, lettera B prevede nei ”Regimi
speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 3 e
dell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento” anche i medici.
Le norme di coordinamento
del regolamento (CE) n. 1408/71 prevedono pertanto i correttivi anche
nell’ambito della fattispecie in cui si trova il ricorrente.
L’assoggettamento
nel nostro Paese di tutto il reddito conseguito dall’insorgente sia in Svizzera
che in un altro Paese membro dell’UE (nel caso di specie: __________), conforme
al diritto internazionale, non lede di conseguenza né il senso di equità e
fairness, né la ratio legis della LAVS e dell’OAVS.
2.9
Va ancora
rilevato che in sede di ricorso l’insorgente si riserva di produrre una
dichiarazione dell’__________ (doc. I), che come spiegato l’11 febbraio 2011
(doc. VI), serve a comprovare l’assoggettamento per il 2005 in __________, che del resto non è contestato, e il periodo minimo necessario per poter
percepire una rendita di vecchiaia in __________ secondo il regime __________.
Questo
Tribunale, alla luce delle motivazioni sopra riportate, rinuncia all’assunzione
di ulteriori prove, ed in particolare della dichiarazione dell’istituzione __________,
poiché ininfluenti ai fini dell’esito del ricorso.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto, accertato che l’insorgente è tenuto ad
assoggettarsi in Svizzera anche per il reddito conseguito in __________ e
ritenuto che per il resto gli elementi di calcolo del contributo del 2005 non
sono contestati, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster