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Decisione

30.2011.20

Condono dei contributi dovuti come indipendente. 3 fasi: 1 riduzione dei contributi fino al 5,05%. 2 riduzione fino al contributo minimo. 3 condono. Cassa doveva trattare la richiesta di condono come

6 settembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi personali

per l'anno 2003, fissati in Fr. 4'671,10 e già comprensivi delle spese

amministrative, sono quindi corretti.

10. In

Considerandi

queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa

di compensazione affinché proceda come specificato nella considerazioni che

precedono.

Malgrado sia vincente

in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno riconosciute delle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti sono

rinviati alla Cassa di compensazione per istruire e decidere in merito,

dapprima, alla domanda di riduzione del contributo imposto e, semmai, sulla

richiesta di condono formulata e ciò nel senso delle considerazioni esposte.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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