30.2011.20
Condono dei contributi dovuti come indipendente. 3 fasi: 1 riduzione dei contributi fino al 5,05%. 2 riduzione fino al contributo minimo. 3 condono. Cassa doveva trattare la richiesta di condono come
6 settembre 2011Italiano29 min
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Numero d'incarto:
30.2011.20
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, TCA
Titolo:
Condono dei contributi dovuti come indipendente. 3 fasi: 1 riduzione dei contributi fino al 5,05%. 2 riduzione fino al contributo minimo. 3 condono. Cassa doveva trattare la richiesta di condono come riduzione del contributo. USSI ha mal calcolato il fabbisogno minimo LEF.Rinvio atti x nuovo calcolo
CONDONO DEI CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
art. 11 LAVS
art. 31 OAVS
art. 32 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.20
TB
Lugano
6 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio
2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Aa. A
seguito dell'emanazione il 12 marzo 2008 (docc. 17 e 18) della notifica di tassazione
IC/IFD 2003 dopo rettificazione su reclamo concernente RI 1, nato nel 1955, l'11 giugno 2008 (doc. 21) la Cassa CO 1 di __________ ha avvisato l'assicurato di averlo affiliato
dal 1° gennaio 2003 nella categoria delle persone esercitanti attività
lucrativa indipendente.
Ab. Il
24 giugno 2008 (doc. 19) la Cassa di compensazione ha quindi emanato una decisione
definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG quale indipendente per l'anno
di contribuzione 2003, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 50'000.- e un
capitale nullo.
Il contributo di Fr. 4'671,10,
contributi AFI e spese amministrative comprese, è stato determinato sulla base
della tassazione fiscale IFD 2003 non ancora cresciuta in giudicato, onde
evitare la prescrizione dei contributi giusta l'art. 16 LAVS.
Ac. L'assicurato
ha formulato opposizione il 24 luglio 2008 (doc. 16) contro la decisione di
fissazione dei contributi personali, a motivo che non ha mai conseguito un
reddito aziendale di Fr. 50'000.- e che contro tale presunto reddito era
pendente un ricorso alla Camera di Diritto Tributario. Inoltre, si tratterebbe
di un reddito da attività indipendente occasionale e non aziendale, che nel
2003 ammontava in realtà a Fr. 1'500.-, come dichiarato fiscalmente. Infine,
egli non è in grado di pagare i contributi dovuti.
Ad. Con
decisione su opposizione del 12 novembre 2009 (doc. 15) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione, evidenziando che il contributo per l'anno 2003 è
stato determinato in base alla notifica di tassazione fiscale IFD 2003 non
ancora cresciuta in giudicato per evitare la prescrizione ex art. 16 LAVS.
Tuttavia, poiché le indicazioni dell'autorità fiscale sono vincolanti per le
Casse di compensazione giusta l'art. 23 cpv. 4 OAVS e ritenuto che l'Ufficio di
tassazione di __________ ha confermato il 4 novembre 2009 che i Fr. 50'000.-
lordi AVS costituiscono il reddito aziendale definitivo per il 2003 fermo
restando la deduzione dei contributi di Fr. 1'236.- già versati e che il
ricorso alla CDT è stato respinto il 30 luglio 2009 (doc. 8), l'amministrazione
ha confermato la decisione di fissazione dei contributi per 2003.
B. Il
18 dicembre 2009 (doc. 14) RI 1 ha osservato di non avere interposto ricorso contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 "principalmente per questioni
di costi procedurali che non mi posso permettere" e ha così chiesto il
condono del pagamento dei contributi personali per il 2003, argomentando una "precaria
situazione finanziaria dovuta all'incapacità lavorativa accertata dall'AI.".
L'assicurato ha poi invocato la propria buona fede, sostenendo di non avere mai
conseguito il reddito ritenuto dalla Cassa, essendo "solo frutto di una
ingiustificabile imposizione d'ufficio, sostenuta da fatti mai accertati ma da
sole presunte ipotesi.". Infine, l'assicurato ha rilevato (comunque)
un errore nella fissazione dell'importo dei contributi dovuti laddove, a suo
dire, la Cassa li ha determinanti con un tasso del 9,013% anziché dell'8,283% visto
il reddito di Fr. 50'000.-. Da ultimo, la Cassa non ha considerato i contributi
di Fr. 1'236.- già versati. Pertanto, i contributi dovuti per il 2003 ammonterebbero
a Fr. 2'905,20 (Fr. 4'141,20 - Fr. 1'236.-) e non a Fr. 4'671,10.
C. Dando
seguito all'istanza di condono dell'assicurato, giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS la
Cassa di compensazione ha interpellato il 22 dicembre 2009 (doc. 12) l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale con decisione del 18 gennaio
2011 (doc. 12) non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per l'anno
2003, a motivo che i redditi dell'interessato sono tali da consentire un
pagamento rateale dei contributi personali.
Di conseguenza, con decisione del 31 gennaio 2011
(doc. 11) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, ricordando
la possibilità del pagamento rateale dei contributi.
D. Vista
l'opposizione del 2 marzo 2011 (doc. 10) interposta dall'interessato, due giorni
dopo (doc. 9) l'amministrazione ha chiesto all'USSI di riesaminare l'istanza di
condono dopo accertamenti.
Nell'attesa, la Cassa
ha convocato l'assicurato per un colloquio (doc. 6) che ha avuto luogo il 19
aprile 2011 (doc. 5), durante il quale l'assicurato ha ribadito di non essere
in grado di pagare i contributi dovuti per il 2003. Da parte sua, la Cassa ha
ricordato l'esito della decisione dell'USSI e la possibilità di pagare a rate.
E. Sulla
scorta della tabella di calcolo prodotta il 29 aprile 2011 (docc. 2 e 3) dall'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, con decisione su opposizione del 12 maggio
2011 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione e quindi ha
confermato il contenuto della decisione sul (mancato) condono del pagamento dei
contributi personali dell'interessato del 2003. Infatti, dal calcolo del minimo
esistenziale effettuato dall'USSI risulta che le entrate sono superiori al
minimo d'esistenza LEF.
Inoltre, l'amministrazione
ha osservato che l'importo del reddito da attività lucrativa accertato dall'autorità
fiscale è vincolante e che pertanto i contributi AVS/AI/IPG vanno calcolati sul
reddito di Fr. 50'000.- sulla base di un tasso del 9,013% valido dal 1° gennaio
2003 al 31 dicembre 2004 per gli importi superiori alla cifra di Fr. 48'600.-,
ma inferiori a Fr. 50'700.-. Di conseguenza, essa ha confermato sia la
decisione di fissazione dei contributi sia il relativo contributo di Fr. 4'671,10.
F. Con
ricorso del 15 giugno 2011 (doc. I) RI 1 ha chiesto di rettificare l'ammontare
dei contributi dovuti secondo il calcolo che egli ha esposto, e meglio essi andrebbero
determinati su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 6'877.-, cifra derivante
dalla sottrazione fra le rendite già dichiarate fiscalmente al netto del 60%
(Fr. 16'250.-) e la differenza fra il reddito aziendale determinato dall'autorità
fiscale (Fr. 50'000.-) ed il totale delle rendite di previdenza al 100% (Fr. 40'627.-).
Ritenuto che la
rimanenza di Fr. 6'877.- è inferiore al reddito minimo di Fr. 9'200.- e che egli
ha già versato il contributo di base di Fr. 1'236.- chiestogli per l'anno 2003, a suo dire il ricorrente non deve quindi più alcun contributo AVS/AI/IPG.
In via subordinata, nell'eventualità
in cui la predetta soluzione non fosse accolta, la differenza fra quanto
richiestogli dalla Cassa e quanto ha già versato deve essergli condonata.
L'insorgente, a titolo
abbondanziale, ha contestato il calcolo del minimo esistenziale esposto dall'USSI,
poiché non rispecchierebbe le tabelle di calcolo LEF. Secondo l'assicurato,
invece, le sue uscite mensili ammonterebbero a Fr. 7'403,20, mentre le sue entrate
a Fr. 7'459.-, con quindi una disponibilità di soli Fr. 55,80, ciò che non può
dunque portare alla possibilità di chiedere una dilazione di pagamento come invece
deciso dall'USSI.
G. Nella
risposta del 4 luglio 2011 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso visto quanto deciso dal competente Ufficio cantonale,
ovvero che le condizioni per l'assunzione del pagamento dei contributi non sono
soddisfatte, siccome dal calcolo del minimo esistenziale le entrate (Fr. 5'960.-)
superano le uscite (Fr. 3'145,10) di Fr. 2'814,90. L'amministrazione ha pure
osservato che la richiesta di condono portava in effetti solo sul saldo ancora
scoperto, ovvero sulla differenza fra i contributi dovuti e quelli già versati,
ciò che comunque era ininfluente per la decisione dell'USSI sul condono.
La Cassa ha inoltre
evidenziato che l'autorità fiscale ha esposto separatamente il reddito aziendale
di Fr. 50'000.- dalle altre voci della rendita AI e dell'indennità dell'assicurazione
malattia, perciò l'argomentazione del ricorrente sul fatto che l'importo
soggetto ai contributi ammonti a Fr. 6'877.- non è pertinente e va respinta.
Ciò stante, il calcolo
dei contributi è stato correttamente eseguito sull'ammontare di Fr. 50'000.-
utilizzando il tasso del 9,013% e quindi il contributo dovuto di Fr. 4'671,10
va confermato.
Da ultimo, l'amministrazione
ha rilevato che nel calcolo del minimo esistenziale proposto dall'assicurato
andrebbero approfondite le deduzioni degli interessi ipotecari, i contributi
AVS, le spese per i figli agli studi ed altre voci non considerate dall'USSI. Tuttavia,
"A tutt'oggi, dai due calcoli emerge comunque una disponibilità attiva,
che sicuramente con un calcolo più preciso in base alle normative della LEF,
permetterà di giustificare che l'assicurato si trova in una condizione
finanziaria tale da poter onorare il saldo scoperto mediante un pagamento
rateale.".
Il TCA ha richiamato dalla
CDT le sentenze emesse nei confronti dell'assicurato concernenti l'anno 2003 (doc.
V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata
una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie, la
decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 12 maggio 2011 dalla
Cassa di compensazione, porta unicamente sulla domanda di condono dei
contributi dovuti per il 2003 formulata dall'assicurato il 18 novembre 2009.
L'importo del reddito
aziendale sul quale l'amministrazione ha calcolato i contributi dovuti non può invece
più essere posto in discussione, giacché la decisione su opposizione del 12
novembre 2009 (doc. 15) con cui la stessa Cassa di compensazione ha stabilito
in Fr. 50'000.- il reddito aziendale conseguito nel 2003 dall'assicurato è
cresciuta incontestata in giudicato. In effetti, per espressa volontà dell'interessato,
con lo scritto del 18 dicembre 2009 egli ha formulato (soltanto) una richiesta
di condono del pagamento dei contributi 2003 e non ha più contestato l'importo
del reddito aziendale, sebbene abbia comunque precisato che per un reddito di
Fr. 50'000.- i contributi dovuti dovrebbero ammontare a Fr. 2'905,20.
In questo senso, senza una decisione impugnabile, il
Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta ricorsuale di ritenere un altro
importo (Fr. 6'877.-) quale reddito aziendale e stabilire così i contributi
dovuti (Fr. 0.-). Questa censura è pertanto irricevibile.
Inoltre, per quanto
concerne specificatamente la questione della riduzione e del condono dei
contributi, va osservato come queste possibilità offerte dall'art. 11 LAVS non
costituiscano un nuovo calcolo dei contributi. Esse non permettono dunque la correzione
delle decisioni di fissazione dei contributi cresciute in giudicato che sarebbero
inesatte. Ciò vale in particolare per i contributi che sono stati fissati sulla
base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo la riduzione o il condono,
la Cassa di compensazione rinuncia semplicemente ad incassare una parte o la
totalità dei contributi inizialmente fissati (N. 3009 DIN, Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG,
edite dall'UFAS, edizione 2001,
stato 2003).
Questo TCA può dunque entrare soltanto nel merito della domanda di condono dei contributi per l'anno 2003.
nel merito
3. Il ricorrente chiede di essere esonerato dal pagamento dei contributi
personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come indipendente per l'anno 2003 (Fr. 4'671,10), poiché viste le spese a cui deve fare fronte, le sue entrate sono
tali da non permettergli nemmeno di procedere con il pagamento dilazionato dei
contributi a suo carico. Di conseguenza, l'assicurato non ha i mezzi per ottemperare alla richiesta della Cassa
di compensazione.
4. Per
potere risolvere la questione in oggetto, occorre innanzitutto precisare i
passi procedurali rispettivamente la giurisprudenza in ambito di riduzione e
condono dei contributi personali.
Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi
secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe
essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono
essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo
determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al
contributo minimo.
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il
contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere
troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,
a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati
il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far
contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi
prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi
contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una
domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere
verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di
compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art.
31 cpv. 2 OAVS).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono
dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che,
conformemente all'articolo 11
capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa
trasmette la domanda all'autorità
designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di
domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in
conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di
applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:
Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità
consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate
obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere
troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Dalle norme suesposte
emerge che il legislatore ha previsto tre fasi ben distinte.
Dapprima la Cassa di
compensazione deve verificare la possibilità di ridurre il contributo fatturato
all'assicurato fino al massimo
al contributo dovuto da un salariato (5,05%).
In secondo luogo, è
soltanto qualora l'esistenza
economica dell'assicurato sia
messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che,
eccezionalmente, è ammessa la riduzione del contributo fino al contributo
minimo.
Infine, se anche il
pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato in una situazione insostenibile, allora può essergli
straordinariamente concesso il condono del contributo minimo.
5. La
riduzione dei contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e
straordinarie difficoltà finanziarie dell'assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di
necessità (RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC
1954 pag. 70; N. 3020 DIN).
La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il
pagamento dell'intero contributo
non permetterebbe all'assicurato
di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.
162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili
al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili
(N. 3021 DIN).
Di regola, il grado di
riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC
1949 pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale
previsto dal diritto dell'esecuzione
(N. 3048 DIN).
Quale misura
eccezionale, la legge prevede che i contributi possano essere ulteriormente
ridotti, però non possono essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1
2a frase LAVS).
Infatti, soltanto
eccezionalmente il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello
del contributo usuale dei salariati. Questa misura richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di
necessità prossimo all'indigenza
(RCC 1961 pag. 415). In altri termini, la sua stessa esistenza economica deve
essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto
(RCC 1950 pag. 257; RCC 1954 pag. 70; N. 3053 DIN).
Il contributo
AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se
sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es., l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente
attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del
debito contributivo (N. 3054 DIN).
Infine, quando la
Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato
debitore può domandare il condono.
In effetti, il condono
dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (N.
3068 DIN). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo,
il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del
contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in
una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa
che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso
solo quando l'assicurato vive
in grande povertà (N. 3071 DIN).
Anche nell'ambito del condono, la situazione insostenibile
quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale
previsto dal diritto dell'esecuzione
(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).
Il condono può essere rifiutato nel
caso in cui è possibile compensare i contributi non versati con una rendita
dell'AVS o dell'AI o prestazioni concesse in conformità alla Legge federale
sugli assegni di famiglia nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo
gravoso (N. 3072) deve tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo
minimo dovuto può essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 =
RCC 1983 pag. 197; N. 3073 DIN).
Dal profilo
procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi
superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono
prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere
contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi
casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo
annuale e, all'occorrenza,
emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che
giustificano il condono (N. 3077 DIN).
La citata norma legale
prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste
di condono all'autorità
designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento), la
quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
Per determinare la
situazione di bisogno di un assicurato secondo il diritto esecutivo nell'ambito
di una richiesta di condono, secondo il TCA ci si può riferire alla giurisprudenza
ed alle direttive sulla riduzione dei contributi, essendo un passaggio obbligato
prima di giungere alla richiesta di condono del contributo minimo.
Il condono del contributo
minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del
contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare
situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba
essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente
in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1952 pag. 319). In
particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una
particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato
è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo
(RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto
esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il
pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag.
46; RCC 1981 pag. 323; N. 3072 DIN).
Occorre però in ogni
caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo
il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980
pag. 501; N. 3023 DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito
e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune
(DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC
1951 pag. 457; N. 3024 DIN).
Per stabilire se
esiste una situazione d'inesigibilità,
occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento
in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275
consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98
V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la
decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di
conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce
sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale
sia vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei
fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF
120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire
des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).
Per determinare se il
pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito
dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In
particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita
quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC
1984 pag. 177; N. 3033 DIN).
Il debito contributivo
di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la
determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).
Nemmeno gli interessi
passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in
relazione con l'abitazione del
debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11).
Inoltre, un condono
fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG.
Tale condono può tutt'al più
rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi
debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).
Infine, i contributi
personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono
essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti
di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In
questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di
pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti
per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto
di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di
pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando
non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate
possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di
pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag.
521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per
pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN).
6. In
concreto, la decisione su opposizione del 12 novembre 2009 di fissazione dei
contributi dovuti per il 2003 (Fr. 4'671,10) è cresciuta, come visto, incontestata
in giudicato, giacché l'assicurato, con il successivo scritto del 18 dicembre 2009, ha espressamente indicato di non volere fare ricorso contro questa decisione.
Egli si è quindi
limitato a formulare alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento del contributo personale
richiestogli per l'anno 2003, seppure egli l'abbia quantificato in Fr. 2'905,20.
Per dare seguito alla
richiesta di condono dell'assicurato,
conformemente all'art. 11 cpv. 2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato
il 22 dicembre 2009 (doc. 12) il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in
atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo ammontante
a Fr. 4'237,60 dovuto dal ricorrente per l'anno 2003.
Preso atto della
decisione dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento
il quale, visto che i "redditi tali da consentire un pagamento rateale",
non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2003 (doc. 12),
a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato
(doc. 11).
Anche la richiesta di
riesame della stessa Cassa del 4 marzo 2011 (doc. 9) ha portato al medesimo
risultato (negativo), siccome l'USSI ha affermato che "con gli attuali
redditi dovrebbe essere in grado di far fronte, con un versamento rateale, al
pagamento dei contributi" (doc. 7).
La tabella di calcolo
del minimo esistenziale che l'USSI ha allestito dimostra questa situazione
(doc. 3). Essa indica infatti che gli introiti dell'assicurato assommano mensilmente
a Fr. 5'960.- e si compongono di Fr. 3'348.- quale rendita AI, di Fr. 1'093.- di
rendita da __________ e di Fr. 1'519.- quale reddito accessorio dichiarato
nelle imposte 2009. Per la determinazione del fabbisogno dell'assicurato, l'USSI
ha ritenuto il minimo vitale di Fr. 1'550.- valido per coniugi e di Fr. 500.- per
un figlio dai 12 ai 20 anni, come pure il premio di cassa malati di Fr. 1'095,10,
per un totale mensile di Fr. 3'145,10.
La differenza fra entrate
ed uscite ammonta così a Fr. 2'814,90.
Con il ricorso, l'assicurato ha calcolato
diversamente il minimo esistenziale. Egli ha considerato delle entrate mensili di
Fr. 7'459.- (Fr. 3'407.- [rendita AI] + Fr. 3'261.- [rendita __________] + Fr.
791.- [reddito accessorio dichiarato fiscalmente per IC 2009]) e delle uscite
di Fr. 7'403,20 (Fr. 1'700.- [minimo vitale per coniugi secondo le tabelle
allestite dalla Camera di esecuzione e fallimenti] + Fr. 600.- [importo per il
mantenimento dei figli oltre i 10 anni] + Fr. 600.- [importo per il
mantenimento dei figli oltre i 10 anni] + Fr. 2'000.- [interessi ipotecari per
l'affitto della casa] + Fr. 1'178,40 [cassa malati LAMal] + Fr. 282,45 [spese
di malattia non riconosciute] + Fr. 121,95 [contributi AVS] + Fr. 500.- [spese
per figli agli studi] + Fr. 420,40 [spese di riscaldamento]).
Stanti queste circostanze, occorre
dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di
condono.
7. Innanzitutto,
questo Tribunale evidenzia che applicando i suesposti principi
al caso concreto, la Cassa avrebbe dovuto trattare la richiesta di condono dell'assicurato
quale domanda di riduzione del contributo richiesto. Il condono può infatti essere
concesso soltanto sul contributo minimo. In specie, invece, l'assicurato ha postulato il condono dei
contributi ammontanti a Fr. 4'671,10.
Al riguardo, il TCA
evidenzia che l'amministrazione non ha indicato all'interessato i succitati passi
procedurali da intraprendere prima di giungere alla domanda di condono del solo
contributo minimo. In altri termini, essa non gli ha segnalato che prima avrebbe
dovuto chiedere la riduzione dei contributi dovuti e che è soltanto sul contributo
minimo che può essere richiesto il condono. Già per questo motivo il ricorso va
accolto, gli atti rinviati alla Cassa per le decisioni di sua competenza.
8. Abbondanzialmente
va osservato come, se si esaminasse il merito della richiesta di condono, la
decisione sarebbe pure da annullare, con rinvio degli atti alla Cassa.
Dagli atti a
disposizione emergono infatti incongruenze nel calcolo del minimo vitale dell'assicurato.
Il calcolo eseguito
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non è corretto. Infatti, da
un lato, l'USSI non ha considerato il fabbisogno di tutta la famiglia del ricorrente,
ma soltanto di un adulto e di una figlia sotto i 20 anni (tralasciando quindi il
coniuge); d'altro lato, ha fatto capo a cifre non più attuali (gli importi del
minimo vitale sono stati adeguati dalla Camera di esecuzione e fallimenti con
effetto dal 1° settembre 2009, mentre nella tabella prodotta le cifre
utilizzate sono quelle precedentemente in vigore).
Il ricorrente dal
canto suo indica spese sia non considerate dall'USSI (mantenimento di due
figli, affitto, spese di malattia non riconosciute, contributi AVS, spese di riscaldamento),
sia non debitamente comprovate da specifica documentazione, nonché entrate
diverse.
Al riguardo, si nota subito
come gli importi della rendita __________ e del reddito accessorio siano
alquanto differenti nei rispettivi calcoli.
Ora, siccome dagli
atti (doc. 8) è emerso che la notifica di tassazione IC/IFD 2003 dell'assicurato
è stata oggetto di reclamo rispettivamente di ricorso sfociato poi nella sentenza
del 30 luglio 2009 della Camera di Diritto Tributario, pendente causa il Tribunale
ha richiamato questa ed eventuali altre sentenze portanti sull'anno fiscale
2003 (doc. V).
L'ultima sentenza che
la competente autorità giudiziaria ha emesso al riguardo data del 2 febbraio
2011 (sentenza CDT n. 80.2010.142) e porta sulla domanda di condono delle
imposte comunali, cantonali e federali 2003 dell'assicurato, ammontanti complessivamente
a circa Fr. 15'000.- (doc. VI).
Questo giudizio della
CDT (doc. VI) ha messo in evidenza le seguenti cifre, differenti da quelle
ritenute dall'USSI e dal ricorrente:
" (…)
4.2.
(…) Del resto, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le sole
entrate prese in considerazione dall'Ufficio esazione e condoni per calcolare
la sua attuale disponibilità finanziaria sono quelle da lui stesso indicate nel
formulario ufficiale, ad esclusione in particolare del reddito aziendale di fr.
50'000.– commisurato nell'ambito della tassazione ordinaria del 2003. Anzi,
dopo avere apportato le dovute correzioni alla rendita AI dichiarata, i redditi
mensili considerati risultano addirittura più bassi di quelli indicati dal
contribuente:
lavoro
marito fr. 1'408.00
lavoro
moglie fr. 125.00
AI/AVS fr. 2'604.00
indennità
malattia fr. 1'093.00
Totale fr. 5'230.00
Per
quanto attiene invece alle spese, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3
cpv. 2 dell'Ordinanza federale, l'Ufficio esazione e condoni ha fatto capo alle
direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d'esecuzione per
debiti, deducendo dai redditi, oltre ad un importo base mensile per le spese
ricorrenti (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.– e, per
ogni figlio oltre i 10 anni, a fr. 600.–), i seguenti costi:
riscaldamento fr. 200.00
oneri
sociali (AVS/AI) fr. 239.00
assicurazioni
obbligatorie fr. 150.00
cassa
malati fr. 1'208.00
Totale fr. 4'097.00
(…)".
Stante quanto precede,
anche in caso di corretta procedura la decisione sarebbe stata annullata. L'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, autorità competente a decidere su una
domanda di condono di contributi AVS/AI/IPG (art. 11 cpv. 2 LAVS, art. 17
DLAVS), dovrà se del caso, nel prosieguo della procedura, verificare le
effettive entrate ed uscite dell'assicurato e dei suoi familiari secondo le
regole del calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo vigenti.
In queste circostanze,
il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione,
affinché proceda nei suoi incombenti.
9. Infine,
sempre abbondanzialmente e malgrado non sia oggetto del ricorso (cfr. consid.
2), il TCA ritiene comunque opportuno, vista l'insistenza del ricorrente nel
ribadire di non avere conseguito nel 2003 il reddito aziendale di Fr. 50'000.-
tassato dall'autorità fiscale, di precisare la correttezza di questa cifra.
In effetti, con la sentenza
del 30 luglio 2009 (doc. VI) che il TCA ha richiamato, la Camera di Diritto
Tributario si è nuovamente pronunciata sul reddito da attività indipendente del
ricorrente e ha concluso, per ciò che concerne le basi per la determinazione
dei contributi personali AVS/AI/IPG, che "La commisurazione del reddito dell'attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.– (cioè fr. 48'500.– in più
rispetto a quanto dichiarato) appare pertanto assolutamente ineccepibile e deve
essere confermata, alla luce delle considerazioni che precedono." (sentenza
CDT n. 80.2008.40, consid. 2.5).
Pertanto, è a giusta
ragione che la Cassa di compensazione ha ritenuto un reddito aziendale di Fr.
50'000.- e che tale importo, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS e
dell'art. 27 OAVS, sia comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale
acconto. Ciò risulta in particolare dalla precisazione del 4 novembre 2009
(doc. 8) dell'Ufficio di tassazione di __________, che ha risposto alla Cassa
di compensazione che "confermiamo il dato comunicato di fr. 50'000.--
(lordi AVS) quale reddito aziendale definito per l'anno 2003. È stata
ammessa a parte (…) una deduzione per contributi di legge per fr. 1'236.--.".
Fatti
I contributi personali
per l'anno 2003, fissati in Fr. 4'671,10 e già comprensivi delle spese
amministrative, sono quindi corretti.
10. In
Considerandi
queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati alla Cassa
di compensazione affinché proceda come specificato nella considerazioni che
precedono.
Malgrado sia vincente
in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno riconosciute delle
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti sono
rinviati alla Cassa di compensazione per istruire e decidere in merito,
dapprima, alla domanda di riduzione del contributo imposto e, semmai, sulla
richiesta di condono formulata e ciò nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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