30.2011.21
Affiliazione alla LAVS di una persona senza attività lucrativa con nazionalità di un Paese dell'UE il cui coniuge, anch'egli domiciliato nel nostro Paese, lavora in un Paese dell'UE. Possibilità di ch
8 settembre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2011.21
Data decisione, Autorità:
08.09.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione alla LAVS di una persona senza attività lucrativa con nazionalità di un Paese dell'UE il cui coniuge, anch'egli domiciliato nel nostro Paese, lavora in un Paese dell'UE. Possibilità di chiedere l'esonero
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
art. 13 CEE1408/71
art. 1a cpv. 1 let. a LAVS
art. 3 cpv. 1 LAVS
art. 3 cpv. 3 LAVS
art. 153a LAVS
art. 3 cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.21
cs
Lugano
8 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2011 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
distinte decisioni del 22 febbraio 2011, confermate dalla decisione su
opposizione del 20 maggio 2011, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti da
RI 1, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, quale persona senza
attività lucrativa per gli anni 2007, 2008 e 2009 prendendo in considerazione quale
reddito percepito sotto forma di rendite, metà del reddito (moltiplicato per
venti) conseguito dal marito, anch’egli cittadino __________, per il lavoro dipendente
svolto in __________ (doc. 12, 13 e 14).
1.2. RI 1,
rappresentata dalla lic. iur. RA 1, studio fiduciario, è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I). La ricorrente chiede in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e l’esonero dall’obbligo
contributivo dal 2007 al 2009 ed in via subordinata il pagamento del solo
contributo minimo poiché non dispone di alcuna sostanza imponibile.
L’insorgente
evidenzia di essere stata affiliata quale persona senza attività lucrativa dal
1° gennaio 2007 quale “moglie di un non assicurato in Svizzera” e di
aver contestato la decisione dell’amministrazione poiché il marito è dipendente
di ditte __________ e paga i contributi sociali in __________. Avendo
conseguito redditi per fr. 374'362 nel 2007, fr. 258'728 nel 2008, fr. 210'594
nel 2009, egli versa più del doppio del contributo minimo svizzero. Per cui la
moglie andrebbe esonerata.
Per la
ricorrente, utilizzare parte del reddito sul quale sono già stati prelevati
contributi sociali in __________, anche in Svizzera, costituirebbe un’illegale
doppia imposizione, contraria anche agli Accordi bilaterali che prevedono
l’assoggettamento dello stesso salario in un solo Stato.
L’assicurata
evidenzia che suo marito, di nazionalità __________ e frontaliero che esercita
un’attività dipendente retribuita ed assoggettata al prelievo dei contributi
sociali in __________, sottostà alle normative di quest’ultimo Stato in
applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE.
Questo principio si estende pure ai familiari e ai superstiti dei frontalieri.
L’insorgente ritiene pertanto di essere obbligatoriamente affiliata alle
assicurazioni sociali __________. L’unica eccezione è l’esistenza di un diritto
di opzione nell’ambito dell’assicurazione malattie.
L’interessata
contesta anche il riferimento della Cassa alla Convenzione tra la
Confederazione svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale, poiché i
coniugi RI 1 conseguono il loro salario in __________ e non in __________
La
ricorrente rileva infine una disparità di trattamento tra la cittadina svizzera
o straniera residente in Svizzera e il cui marito lavora in Svizzera che non
deve pagare i contributi sociali se il coniuge paga oltre il doppio del
contributo minimo e la sua situazione.
1.3. Con risposta
del 25 luglio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la ricorrente, cittadina __________
domiciliata in Svizzera, va affiliata nel nostro Paese quale persona senza
attività lucrativa e se metà del salario del marito, cittadino __________
attivo quale dipendente in __________, va preso in considerazione nel calcolo
della sostanza determinante.
2.2. Per l’art.
1a cpv. 1 lett. a LAVS sono assicurati in conformità della legge le persone
fisiche domiciliate in Svizzera. Non sono assicurate, tra le altre, le persone
che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la LAVS costituisce
per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2
lett. b LAVS).
L’art. 3
cpv. 1 OAVS prevede che le persone che
partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge
federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre,
devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria
da parte della cassa di compensazione competente.
Per
l’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività
lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne
compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Per l’art. 3 cpv. 3 LAVS si ritiene
che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno
al doppio del contributo minimo, tra l’altro, i coniugi senza attività
lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa (lett. a).
2.3. Per l’art.
153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n.
1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo
regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono
applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo
del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri
della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella
versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza
sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento
(CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98,
regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato
dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
2.4. Va ancora
rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non
esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite.
Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle
condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994,
pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito
conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità
dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo
pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato
prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite
d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni
obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate
dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri
d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di
invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le
rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del
coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono considerati reddito
determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le rendite e le pensioni
per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio
le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento della sostanza se
l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di
compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
2.5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla
determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma
dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS,
i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per
tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i
contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.6. Nel caso di
specie l’insorgente, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, negli anni
in esame (2007-2009) senza attività lucrativa, coniugata con un cittadino __________,
attivo quale dipendente in __________, contesta di dover pagare i contributi
sociali nel nostro Paese.
L’insorgente
rileva in sostanza di essere già assicurata in __________ contro i rischi di
vecchiaia e vedovanza, per il tramite di suo marito che paga i contributi
sociali quale dipendente di società __________.
La sua
affiliazione in Svizzera sarebbe contraria agli Accordi bilaterali, poiché
provocherebbe un doppio assoggettamento dello stesso salario in __________ ed
in Svizzera e creerebbe una disparità di trattamento con le mogli di dipendenti
che pagano i contributi nel nostro Paese e beneficiano dell’esonero
dall’obbligo assicurativo poiché i loro coniugi pagano il doppio del contributo
minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
Le
censure della ricorrente vanno respinte. La sua situazione è infatti simile a
quella giudicata con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, dove il TF ha
confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina
svizzera sposata con un cittadino __________o attivo in __________ che aveva
contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione
come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato
dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin
K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen
Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung
X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31.
Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt
neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons
Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von
Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________
AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr.
1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung
der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die
Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten
Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest
(Entscheid vom 25. November 2004).”)
Con la
citata pronunzia, l’Alta Corte ha confermato la sentenza del Tribunale
cantonale che aveva parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, confermata
l’affiliazione ed il calcolo del contributo, aveva annullato la decisione e
rinviato l’incarto all’amministrazione per l’assegnazione all’interessata di un
termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare di essere
obbligatoriamente assicurata in __________ e di non poter pagare i contributi
in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2: “Die Vorinstanz hat
in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen
Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als
Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der
Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die
Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der
Considerandi
Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der
Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um
Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits
bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer
daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).
Il TF ha
innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1
seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione dell’art. 1a cpv. 2 lett.
b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid.
4.3.1
della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist
vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden
Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur
Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art.
3.
Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).
L’Alta Corte ha poi
evidenziato che, il marito, cittadino __________, è attivo in __________,
mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi
in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare
applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat
sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor)
festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der
Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz
keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der
Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie
bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).
Il TF ha in seguito esaminato
la questione alla luce degli Accordi internazionali e meglio, della Convenzione
sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________ per il periodo fino al
31.
maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle
persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun
motivo per annullare la decisione cantonale.
Per quanto concerne in
particolare il periodo che qui interessa, ossia quello dal 1° giugno 2002,
l’Alta Corte da una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad
una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque
lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata
non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento CEE 1408/71 non
prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato,
ritenuto che il principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art.
13.
paragrafo 2 lett. a e b del regolamento CEE 1408/71 vale solo per il marito,
attivo all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung
des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob
die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht
entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen
Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V
184.
E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil
die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen
Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss
Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen
Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).
L’Alta Corte ha inoltre
affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS
fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell’art. 9 cpv. 2
dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale
della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato I ALC né il
principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern die
Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9
Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder
dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen
noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).
Una discriminazione
diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla
nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe
stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità __________
fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in __________ (“Eine
unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil
Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts
an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der
Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort
Deutschland) wäre”).
Infine l’Alta Corte ha
evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS una
discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano
confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica
sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern
im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in
die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte
Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des
Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum
Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).
Ne segue che anche nel
caso di specie, le censure della ricorrente, analoghe a quelle esaminate nella
sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, vanno respinte e il principio
dell’affiliazione in Svizzera confermato, mentre per quanto concerne il calcolo
del contributo, va evidenziato che, come confermato, perlomeno indirettamente,
dal TF, va preso in considerazione metà del reddito conseguito dal marito
all’estero (cfr. anche art. 28 cpv. 4 OAVS), come fatto dalla Cassa (cfr. doc.
12-14).
Tuttavia l’Alta Corte ha
anche confermato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all’amministrazione per concedere alla ricorrente, in applicazione degli
art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, un termine per inoltrare una domanda di
esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera e comprovare da una parte che
essa per il tramite del marito era obbligatoriamente assicurata in __________ e
dall’altra che il pagamento dei contributi sociali anche in Svizzera costituiva
un onere troppo gravoso.
Analogamente, nel caso di
specie, anche all’insorgente deve essere concessa questa facoltà.
Va a
questo proposito evidenziato che con sentenza 30.2011.2 dell’11 maggio 2011 il
TCA ha stabilito che gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS si
applicano, di principio, solo laddove non trova applicazione
un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale. In quel caso
all’insorgente non è stata data la possibilità di chiedere l’esonero
dall’obbligo assicurativo poiché andava affiliato in Svizzera in applicazione
degli art. 13 e 14 bis cifra 2 regolamento CEE 1408/71 e non della LAVS (consid.
2.
).
In
concreto invece, pur lasciando aperta la questione dell’applicazione al caso di
specie dell’ALC (cfr. supra), l’insorgente va affiliata in Svizzera in virtù
della LAVS, e meglio dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, e non dell’ALC che si
applica invece al marito.
La
ricorrente è pertanto legittimata a chiedere l’esonero dall’obbligo
assicurativo in virtù dei citati disposti.
Alla luce
di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto (cfr. sentenza H 114/05 del
9.
maggio 2007 consid. B), la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché assegni alla ricorrente un termine per presentare
una domanda di esonero dall’obbligo assicurativo e portare le prove che è obbligatoriamente
assicurata in __________ per il tramite di suo marito e che il pagamento
dei contributi sociali anche in Svizzera costituirebbe un onere troppo gravoso
ai sensi dell’art. 3 OAVS.
Alla
ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili
parziali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per
quanto indicato al consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 800 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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