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Decisione

30.2011.21

Affiliazione alla LAVS di una persona senza attività lucrativa con nazionalità di un Paese dell'UE il cui coniuge, anch'egli domiciliato nel nostro Paese, lavora in un Paese dell'UE. Possibilità di ch

8 settembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla

determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A norma

dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS,

i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per

tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i

contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

2.6. Nel caso di

specie l’insorgente, cittadina __________ domiciliata in Svizzera, negli anni

in esame (2007-2009) senza attività lucrativa, coniugata con un cittadino __________,

attivo quale dipendente in __________, contesta di dover pagare i contributi

sociali nel nostro Paese.

L’insorgente

rileva in sostanza di essere già assicurata in __________ contro i rischi di

vecchiaia e vedovanza, per il tramite di suo marito che paga i contributi

sociali quale dipendente di società __________.

La sua

affiliazione in Svizzera sarebbe contraria agli Accordi bilaterali, poiché

provocherebbe un doppio assoggettamento dello stesso salario in __________ ed

in Svizzera e creerebbe una disparità di trattamento con le mogli di dipendenti

che pagano i contributi nel nostro Paese e beneficiano dell’esonero

dall’obbligo assicurativo poiché i loro coniugi pagano il doppio del contributo

minimo (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).

Le

censure della ricorrente vanno respinte. La sua situazione è infatti simile a

quella giudicata con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, dove il TF ha

confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina

svizzera sposata con un cittadino __________o attivo in __________ che aveva

contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali, l’affiliazione

come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato

dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin

K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen

Staatsangehörigen E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung

X.________ angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31.

Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt

neun - Verfügungen vom 15. November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons

Thurgau gestützt auf ein Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von

Fr. 159'925.- für die Jahre 2000 - 2004 von K.________

AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr.

1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung

der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die

Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann in Deutschland erzielten

Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest

(Entscheid vom 25. November 2004).”)

Con la

citata pronunzia, l’Alta Corte ha confermato la sentenza del Tribunale

cantonale che aveva parzialmente accolto il ricorso, nel senso che, confermata

l’affiliazione ed il calcolo del contributo, aveva annullato la decisione e

rinviato l’incarto all’amministrazione per l’assegnazione all’interessata di un

termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare di essere

obbligatoriamente assicurata in __________ e di non poter pagare i contributi

in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2: “Die Vorinstanz hat

in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen

Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als

Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der

Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die

Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der

Considerandi

Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der

Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um

Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits

bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer

daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).

Il TF ha

innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1

seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione dell’art. 1a cpv. 2 lett.

b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid.

4.3.1

della citata sentenza: “Die Beschwerdeführerin ist

vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden

Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur

Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art.

3.

Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).

L’Alta Corte ha poi

evidenziato che, il marito, cittadino __________, è attivo in __________,

mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei contributi

in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto trovare

applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat

sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor)

festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der

Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz

keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der

Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie

bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).

Il TF ha in seguito esaminato

la questione alla luce degli Accordi internazionali e meglio, della Convenzione

sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________ per il periodo fino al

31.

maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle

persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002, non ravvisando alcun

motivo per annullare la decisione cantonale.

Per quanto concerne in

particolare il periodo che qui interessa, ossia quello dal 1° giugno 2002,

l’Alta Corte da una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad

una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque

lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata

non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento CEE 1408/71 non

prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del contributo contestato,

ritenuto che il principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art.

13.

paragrafo 2 lett. a e b del regolamento CEE 1408/71 vale solo per il marito,

attivo all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung

des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren

Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob

die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht

entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen

Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V

184.

E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil

die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen

Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss

Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen

Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber.”).

L’Alta Corte ha inoltre

affermato che anche se il prelievo del contributo secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS

fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione dell’art. 9 cpv. 2

dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il principio generale

della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato I ALC né il

principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern die

Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9

Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder

dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen

noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).

Una discriminazione

diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 LAVS non dipende dalla

nazionalità della persona assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe

stata differente se il marito della ricorrente invece di essere di nazionalità __________

fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato in __________ (“Eine

unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil

Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts

an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der

Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort

Deutschland) wäre”).

Infine l’Alta Corte ha

evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS una

discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si trovano

confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma elvetica

sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern

im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in

die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte

Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des

Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum

Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).

Ne segue che anche nel

caso di specie, le censure della ricorrente, analoghe a quelle esaminate nella

sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, vanno respinte e il principio

dell’affiliazione in Svizzera confermato, mentre per quanto concerne il calcolo

del contributo, va evidenziato che, come confermato, perlomeno indirettamente,

dal TF, va preso in considerazione metà del reddito conseguito dal marito

all’estero (cfr. anche art. 28 cpv. 4 OAVS), come fatto dalla Cassa (cfr. doc.

12-14).

Tuttavia l’Alta Corte ha

anche confermato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’amministrazione per concedere alla ricorrente, in applicazione degli

art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS, un termine per inoltrare una domanda di

esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera e comprovare da una parte che

essa per il tramite del marito era obbligatoriamente assicurata in __________ e

dall’altra che il pagamento dei contributi sociali anche in Svizzera costituiva

un onere troppo gravoso.

Analogamente, nel caso di

specie, anche all’insorgente deve essere concessa questa facoltà.

Va a

questo proposito evidenziato che con sentenza 30.2011.2 dell’11 maggio 2011 il

TCA ha stabilito che gli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS si

applicano, di principio, solo laddove non trova applicazione

un accordo internazionale in ambito di sicurezza sociale. In quel caso

all’insorgente non è stata data la possibilità di chiedere l’esonero

dall’obbligo assicurativo poiché andava affiliato in Svizzera in applicazione

degli art. 13 e 14 bis cifra 2 regolamento CEE 1408/71 e non della LAVS (consid.

2.

).

In

concreto invece, pur lasciando aperta la questione dell’applicazione al caso di

specie dell’ALC (cfr. supra), l’insorgente va affiliata in Svizzera in virtù

della LAVS, e meglio dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, e non dell’ALC che si

applica invece al marito.

La

ricorrente è pertanto legittimata a chiedere l’esonero dall’obbligo

assicurativo in virtù dei citati disposti.

Alla luce

di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto (cfr. sentenza H 114/05 del

9.

maggio 2007 consid. B), la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché assegni alla ricorrente un termine per presentare

una domanda di esonero dall’obbligo assicurativo e portare le prove che è obbligatoriamente

assicurata in __________ per il tramite di suo marito e che il pagamento

dei contributi sociali anche in Svizzera costituirebbe un onere troppo gravoso

ai sensi dell’art. 3 OAVS.

Alla

ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili

parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per

quanto indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 800 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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