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30.2011.22

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27 ottobre 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per rettificare il conteggio salariale del 2009, le parti si sono

incontrate il 1° settembre 2010 (doc. 8). Chiamata a precisare chi ha apposto

la firma per __________ __________ sul contratto di prestito, la società ha

evidenziato che “il contratto di prestito è stato firmato dal signor __________

medesimo sulla base di una procura generale ricevuta nel 2009 (v. allegato)”

(doc. 9).

Il 6

ottobre 2010 è stata sentita __________, la quale ha affermato:

"

(…)

A questo proposito, la signora __________

conferma di aver redatto e firmato lo scritto del 3 giugno 2009 in qualità di liquidatrice della RI 1 __________ (cfr. estratto RC).

La signora __________ precisa di essere stata

convocata, in data 3 giugno 2009, presso gli uffici della __________ allo scopo

di firmare un bonifico di fr. 150'000 a favore del signor __________ e di aver

reso attenti che pagando questo importo bisognava anche notificarlo all’AVS. Di

qui il succitato scritto.

La signora __________ rileva inoltre che in

seguito alla nostra convocazione del 24 settembre 2010 ha preso contatto con il signor __________ per comunicare che era stata convocata dalla Cassa.

Ella si è poi recata presso gli uffici del signor __________, dove ha potuto

consultare l’incarto e apprendere che parte dell’importo bonificato (fr.

135'000) era un prestito concesso al signor __________, di cui non era a

conoscenza.

Riguardo al contratto di prestito del 28 maggio

2009, prospettato alla signora __________, la stessa sottolinea che nessuna

delle firme è la sua. Riconosce la firma del signor __________, mentre l’altra

(per RI 1RI 1 __________) non sa a chi possa appartenere.

La signora __________, quale liquidatrice della

società (cfr. estratto RC), conferma che in data 24 marzo 2009 ha conferito procura generale al signor __________ e che la firma apposta è la sua (sigla).”

(doc. 10)

1.7. Dopo un

ulteriore rifiuto, da parte della Cassa, di rettificare la distinta salari

2009, il 24 novembre 2010 RI 1 __________ ha chiesto l’emanazione di una

decisione formale (doc. 12).

Con

decisione dell’11 febbraio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del

10 giugno 2011 (doc. A8), l’amministrazione ha respinto la richiesta di

rettifica dei salari riferita al 2009 (doc.13).

1.8. RI 1 __________,

rappresentata da RA 1 __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione

(doc. I).

La

società evidenzia che il 28 maggio 2009 __________ ha firmato un contratto di

prestito di fr. 135'000.-- con RI 1 __________ la quale, grazie alla liquidità

in eccesso (in attesa di versare i dividendi ai propri soci una volta terminata

la liquidazione), ha erogato il finanziamento il 12 giugno 2009. Il versamento,

di fr. 150'000.--, si componeva di fr. 135'000.-- a titolo di prestito e fr.

15'000.-- quale emolumento straordinario per il CdA. La decisione è stata presa

autonomamente da __________ sulla base della procura rilasciatagli dall’allora

liquidatrice il 24 marzo 2009.

Quest’ultima,

non essendo al corrente del contratto di prestito, il 3 giugno 2009 ha notificato l’importo di fr. 150'000.-- quale salario. Il 5 maggio 2010, in fase di chiusura dei bilanci, il nuovo liquidatore, __________, resosi conto dell’errata

comunicazione alla Cassa, ne ha chiesto la rettifica, domandando che venisse

preso in considerazione un salario determinante di fr. 17'785.95.

L’insorgente

evidenzia che __________, assente per parecchio tempo per gravidanza e quindi

oggettivamente impossibilitata a seguire tutti gli affari della società, aveva

firmato la procura per permettere a __________ di occuparsi delle questioni

urgenti durante la propria assenza. Non essendo al corrente delle decisioni

prese (concessione del prestito) al momento della firma del bonifico di fr.

150'000.--, la liquidatrice ha supposto che quanto versato fosse un emolumento

da assoggettare all’AVS. In realtà una più attenta analisi da parte della

liquidatrice avrebbe portato alla conclusione che un emolumento del genere (fr.

135'000.--) è completamente sproporzionato rispetto alle effettive prestazioni

svolte da __________ che oltretutto al momento di ricevere i fondi non

espletava ancora la carica di liquidatore. Dal profilo fiscale un versamento

del genere avrebbe potuto al limite essere considerato come un dividendo

anticipato, non soggetto all’AVS.

Che non

si trattasse di un salario è confermato dal fatto che al 31 dicembre 2009

l’importo è stato iscritto a bilancio come prestito, regolarmente soggetto ad

interessi. La Cassa, nella propria prassi, ha sostenuto che la

contabilizzazione è un segnale inequivocabile per definire se una remunerazione

riveste carattere di un salario, assoggettato all’AVS o meno.

Le

disposizioni in materia di AVS non impediscono all’amministratore/liquidatore

in carica di rettificare comunicazioni sbagliate effettuate in precedenza. Di

fatto sulla dichiarazione dei salari annuale vi è la nota ”Riserve d’uso:

formuliamo le riserve d’uso nel caso in cui fatti o documenti, suscettibili di

modificare i nostri accertamenti, non fossero portati o venuti a nostra

conoscenza”. Per la ricorrente il fatto di aver pagato l’importo di fr.

21'781.70 il 3 luglio 2009 è irrilevante poiché anche questo atto è stato

compiuto in buona fede da __________ prima che il nuovo liquidatore si

accorgesse dello sbaglio.

In

concreto non si è confrontati con una conversione di un dividendo in salario ma

per analogia si può affermare di essere in presenza di un caso “di

valutazione della congruità di un salario versato”. Se nel primo caso la Cassa

è tenuta a verificare le situazioni che vedono corrisposto un salario

insignificante o comunque notevolmente inferiore agli usi commerciali

riconosciuti per una specifica funzione, nel secondo caso si tratta di

stabilire se c’è una proporzione tra il salario/emolumento versato e la

prestazione effettivamente effettuata secondo l’impegno profuso tenendo salvi

gli usi commerciali. Secondo questo punto di vista l’emolumento pagato a __________

risulterebbe troppo alto e non giustificato. Infatti gli emolumenti versatigli

negli anni precedenti ammontavano a fr. 6'000 nel 2006, fr. 8'000 nel 2007 e

fr. 8'000 nel 2008.

Quanto

alla procura del 24 marzo 2009, la ricorrente evidenzia che __________ era

autorizzato a trattare determinati affari della società senza dover conoscere

tutto quanto compiuto dagli altri collaboratori. Egli non era tenuto a sapere

né della richiesta di rettifica del 3 giugno 2009 né dell’avvenuto pagamento

del conteggio di rettifica, entrambi gli atti essendo stati formalizzati dalla

liquidatrice in possesso di firma individuale.

La

società chiede infine di essere sentita.

1.9. Con risposta

del 16 agosto 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.10. Pendente

causa il TCA ha richiamato la tassazione 2009 di __________ e della società RI

1 __________ (doc. VII e seguenti).

1.11. Il 28

settembre 2011 le parti sono state sentite in sede di udienza (doc. XI), mentre

il 30 settembre 2011 è pervenuto al TCA copia dell’avviso di accredito del 26

maggio 2010 in favore di RI 1 __________ dell’importo di fr. 137'700 (doc. XII).

1.12. Il 3 ottobre

2011 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________,

trasmettendogli la documentazione rilevante e fissandogli un termine scadente

il 17 ottobre 2011 per presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIII).

1.13. Con scritto

del 14 ottobre 2011 ____________________ ha confermato “quanto sostenuto

dalla Spettabile RA 1 __________ nel ricorso” (doc. XIV). L’interessato ha

sottolineato di aver ricevuto un prestito di fr. 135'000.-- dalla ricorrente,

restituito con i relativi interessi, per la quale non ha mai lavorato e di cui

ha ricoperto unicamente un ruolo nel Consiglio di Amministrazione con un

limitato impiego di tempo e che la società nell’attesa di procedere con la

liquidazione ha concesso un prestito al suo azionista di riferimento. __________

ha poi aggiunto che “durante il periodo __________, il sottoscritto, la

Signora __________ ed altre persone ancora di __________, sono stati oggetto di

__________ __________. Più precisamente, sono stato oggetto di __________ in __________

nel mese di __________ con successiva __________”. Ciò, secondo

l’interessato, a dimostrazione che in quel periodo e nei mesi immediatamente

successivi “non fosse esattamente tra le priorità del sottoscritto, emendare

ad una erronea dichiarazione salariale”.

1.14. La presa di

posizione di __________ è stata trasmessa alla ricorrente per presentare

eventuali osservazioni scritte entro il 24 ottobre 2011 (doc. XIV).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la società ricorrente può chiedere la

rettifica della distinta salari del 2009.

2.2. Per l’art. 4

cpv. 1 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi

attività lucrativa dipendente e indipendente.

A norma

dell’art. 5 cpv. 1 LAVS dal reddito di un’attività dipendente, chiamato

qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per

cento.

L’art. 5 cpv. 2 LAVS prevede

che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende

inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le

provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per

vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se

queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

Per

l’art. 13 LAVS il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per

cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al

versamento dei contributi.

A norma

dell’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere

versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

L’art. 14

cpv. 3 LAVS prevede che di regola i contributi che devono essere versati

dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo

51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga

all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.

Giusta

l’art. 34 OAVS:

" Devono

pagare i contributi alla cassa di compensazione:

a. i datori di

lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni

trimestre;

b. le persone

esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a

pagare i contributi, di regola ogni trimestre;

c. i datori di

lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della

legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro

nero (LLN), una volta all’anno.

Considerandi

2.

In casi motivati, per le

persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui

contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi,

la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori

a un anno.

3.

I contributi devono essere

pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di

procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno

pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.”

A norma

dell’art. 35 cpv. 1 OAVS nell’anno corrente, i datori di lavoro devono

versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla

cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.

I

datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti

importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente (art. 35

cpv. 2 OAVS).

Per l’art. 35 cpv. 3 OAVS se sussiste la garanzia di un

pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di

lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente

dovuti per il periodo di pagamento.

Va ancora evidenziato che

per l’art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le

indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione

nel conto individuale.

A norma dell’art. 36 cpv.

2.

OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal

termine del periodo di conteggio.

L’art. 36 cpv. 3 OAVS

prevede che il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i

contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo

di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.

Per l’art. 36 cpv. 4 OAVS

la cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione

fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I

contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di

compensazione

Infine, per l’art. 41 OAVS

chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di

compensazione.

È riservata la

prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 3 LAVS.

2.3

Per l’art. 49 LPGA nei casi

di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni (cpv. 1).

Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione (cpv. 2).

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato (cpv. 3).

A norma dell’art. 51 LPGA

le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati

nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.

L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

Giusta

l’art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1).

L’assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza

(cpv. 2).

L’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso (cpv. 3).

2.4

Va ancora

rammentato che in caso di applicazione della procedura semplificata di cui

all’art. 51 cpv. 2 LPGA, l’assicurato può esigere che sia emanata una

decisione entro un termine di riflessione adeguato.

A proposito

dell’emanazione di una decisione formale, in DTF 126 V 23 l’Alta Corte ha

affermato:

" Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été

accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur

versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose

décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable,

manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration

et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif

susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3)”

Kieser, ATSG-Kommentar, 2a

edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 6d ad art. 51 pag. 643, rammenta che

nel caso di applicazione della procedura semplificata, dopo un determinato

lasso di tempo anche la “decisione” informale cresce in giudicato. Quando ciò

avviene non è più possibile chiedere l’emanazione di una decisione formale.

Circa i tempi entro i quali

chiedere l’emanazione di un provvedimento formale, Kieser, op. cit., n. 14 ad

art. 51 pag. 646 rileva che è difficile rispondere alla questione di sapere

entro quale termine occorre inoltrare la richiesta di emanazione di una

decisione formale ed afferma che il legislatore ha rinunciato ad inserire un

termine fisso nella LPGA. A questo proposito nel rapporto della Commissione del

consiglio nazionale e della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999,

pubblicato nel Foglio Federale 1999 a pag. 3979, nel commento all’art. 57 (poi

diventato 51) figura:

" Capoverso

2: la procedura informale può rivestire forme molto diverse nelle assicurazioni

sociali. Non sarebbe appropriato fissare un termine. È vero che

nell'assicurazione malattia, sia nella pratica che nella giurisprudenza, si

considera che si possa esigere una decisione entro un anno, ma non è possibile

prevedere un siffatto termine uniforme per tutti i casi che possono

verificarsi. La Commissione segue pertanto su questo punto la proposta del

Consiglio degli Stati."

Kieser afferma poi che

occorre esaminare ogni caso concretamente e singolarmente e che in ambito di

assicurazione malattie la giurisprudenza ha posto un termine temporale di un

anno dalla notifica della decisione informale, ritenuto che in presenza di una

persona cognita in materia il termine va raccorciato (in altri ambiti, secondo

Kieser, i termini sono meno lunghi: 6 mesi nell’assicurazione militare, 14

giorni nell’assicurazione invalidità, 90 giorni nell’assicurazione contro la

disoccupazione). Egli rammenta che “nach der Rechtsprechung

ist massgebend darauf abzustellen, wie lange im konkreten Einzelfall die

angemessene Uberprüfungs- und Uberlegungsfrist dauert, nach deren Ablauf

angenommen werden kann, die betreffende Person habe sich mit der getroffenen

Regelung abgefunden (vgl. BGE 122 V 369). Dabei kann allenfalls als Richtschnur

eine Frist von 90 Tagen gelten, welche zudem derjenigen entspricht, innert

welcher allgemein ein Revisionsgesuch einzureichen ist (vgl. zu diesem Konnex

SVR 2004 ALV Nr. 1, C 7/02, E 3.2) ”.

Tra

gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del lasso di tempo

necessario per chiedere l’emanazione della decisione formale vi sono ad esempio

le conoscenze in ambito di assicurazioni sociali della parte, la complessità

della materia, in particolare la questione di sapere se le conseguenze della

decisione sono subito riconoscibili, il comportamento dell’assicuratore e la

presenza o meno di una motivazione.

Nella misura in cui la

decisione “informale” cresce in giudicato, è possibile modificarla

unicamente in base alla condizioni previste dall’art. 53 LPGA per il riesame o

la revisione della decisione (Kieser, op. cit. n. 19 ad art.. 51, pag. 648).

Nella citata decisione C

7/02 pubblicata in SVR 2004 ALV Nr 1, l’Alta Corte ha affermato:

"

3.1

Der Beschwerdeführer macht sodann geltend,

der versicherte Verdienst sei unter Verletzung von Art. 103 Abs. 2 AVIG nie

mittels einer Verfügung festgesetzt und damit nicht rechtsbeständig geworden.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt indessen einer Leistungsabrechnung der

Arbeitslosenkasse trotz Fehlens formeller Verfügungsmerkmale materiell

Verfügungscharakter zu (BGE 129 V 111 Erw. 1.2.1, 125 V 476 Erw. 1, 122 V 368

Erw. 2, 121 V 53 Erw. 1). Dabei gilt die Rechtsbeständigkeit bei solchen

formlosen Verfügungen als eingetreten, wenn anzunehmen ist, ein Versicherter

habe sich mit einer getroffenen Regelung abgefunden, was dann der Fall sei,

wenn die nach den Umständen zu bemessende Überlegungs- und Prüfungsfrist

abgelaufen ist, welche der versicherten Person zusteht, um sich gegen das

faktische Verwaltungshandeln zu verwahren (BGE 129 V 111 Erw. 1.2.2, 122 V 368 f. Erw. 3 mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat diese Rechtsprechung in BGE

129.

V 110 einmal mehr bestätigt und die Rechtsbeständigkeit einer

Leistungszusprechung in Form einer faktischen Verfügung bekräftigt. Eine ohne

Bindung an die Voraussetzungen der Wiedererwägung oder der prozessualen

Revision erfolgende Rückforderung formlos zugesprochener

Versicherungsleistungen ist danach für die Verwaltung nur während eines

Zeitraums möglich, welcher der Rechtsmittelfrist bei formellen Verfügungen

entspricht. Zu einem späteren Zeitpunkt bedarf die Rückforderung eines

Rückkommenstitels in Form einer Wiedererwägung oder einer prozessualen

Revision, auch wenn die faktische Verfügung, z.B. die Taggeldabrechnung, von

der versicherten Person noch beanstandet werden kann, mithin noch keine

Rechtsbeständigkeit erreicht hat, die mit der bei formellen Verfügungen mit dem

Ablauf der Beschwerdefrist eintretenden Rechtskraft vergleichbar wäre.

3.2

Angesichts dieser Rechtsprechung hat das

kantonale Gericht zu Recht die Rechtsbeständigkeit des mit der ersten

Bezügerabrechnung formlos festgelegten versicherten Verdienstes bejaht. Der

Beschwerdeführer hat die angeblich unrichtige Festsetzung des versicherten

Verdienstes erstmals rund zwei Jahre nach dem Zeitpunkt gerügt, in welchem ihm

dieser durch eine nicht formelle Verfügung eröffnet worden ist. Bei dieser

Ausgangslage ist die Frist, während welcher sich der Versicherte dagegen hätte

verwahren müssen, längst abgelaufen. Wie lange diese Frist allgemein zu dauern

hat, hängt von einer nach den Umständen angemessenen Prüfungs- und

Überlegungsfrist ab (BGE 129 V 111 Erw. 1.1.2 mit Hinweisen). Bei einer

formlosen Verfügung soll sie für die versicherte Person - im Unterschied zur

Verwaltung (BGE 129 V 110) - jedoch länger sein als die Frist, die für die

Anfechtung der formellen Verfügung gilt. Abgesehen davon, dass ihm die Behörde

entgegen Art. 103 Abs. 2 AVIG keine formelle Verfügung mit

Rechtsmittelbelehrung zugestellt hat, wird der Adressat, wenn er nicht unter

dem Druck eines als Verfügung bezeichneten Verwaltungsakts und damit einer auf

Tage berechneten Frist steht, allgemein etwas länger Zeit benötigen, um sich

über Tragweite und Inhalt des Verwaltungsaktes und dessen allfällige Anfechtung

klar zu werden. Besondere Umstände des Einzelfalles vorbehalten, sollte jedoch

im Interesse der Rechtssicherheit eine drei Mal längere Frist (d.h. 90 Tage,

gerechnet ab Eröffnung des formlosen Verwaltungsaktes), als sie für die

Rechtsmittelfrist der entsprechenden förmlichen Verfügung gilt, nicht

überschritten werden. Damit wird eine Frist angesetzt, die im Normalfall

derjenigen für Revisionsgesuche entspricht (vgl. Art. 67 Abs. 1 VwVG; RKUV 1994

Nr. U 191 S. 145; Rudolf Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des

Sozialversicherungsprozesses, in: Walter R. Schluep [Hrsg], Recht, Staat und

Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von

Bundesrat Arnold Koller, Bern 1993, S. 473 f.; vgl. nunmehr auch Art. 55 Abs. 1 ATSG). Nichts anderes gilt, falls der formlose Verwaltungsakt in Verletzung

von Art. 103 Abs. 2 AVIG (dazu ARV 1987 Nr. 13 S. 118 Erw. 2 sowie Thomas

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl. S. 210 Rz 37, S. 333

Rz 18 f. und Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 271 Rz 731 f.) erfolgt sein sollte. Auch ein solch mangelhaft eröffneter Entscheid kann nicht beliebig, sondern nur innert

angemessener Frist in Frage gestellt werden (BGE 111 V 150, 106 V 97 Erw. 2a,

104.

V 166 Erw. 3).

2.5

Nel

caso di specie la liquidatrice della società, __________, aveva quale compito

di ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero

ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l’attivo ed adempiere gli

obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non

risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società (art.

743.

cpv. 1 CO).

Il 3 giugno 2009,

vincolando la società, l’interessata ha comunicato all’amministrazione che per l’anno 2009 è stato effettuato un “ulteriore versamento

di emolumento come da dettaglio allegato”, indicando in fr. 159'285.75 il

salario lordo pagato a __________. Ciò è avvenuto in seguito ad una

convocazione, lo stesso giorno, presso gli uffici della __________ __________, il

cui presidente e direttore era __________, allo scopo di firmare un bonifico di

fr. 150'000.-- a favore di quest’ultimo (doc. 10). La liquidatrice ha rilevato

di “aver reso attenti che pagando questo importo bisognava anche notificarlo

all’AVS. Di qui il succitato scritto” (doc. 10). Va qui evidenziato che “fino

al 2008 la società faceva riferimento al __________ __________ per lo

svolgimento della sua attività” (doc. 9).

La Cassa ha inviato il

conteggio dei contributi il 16 giugno 2009 (plico doc. 3) e la società

ricorrente ha pagato quanto richiesto il 3 luglio 2009 senza eccepire alcunché.

L’importo contenuto nel

conteggio del 16 giugno 2009, il quale adempie tutti i requisiti per poter

essere ritenuto quale decisione “informale”, rilasciato sulla base di quanto

affermato dalla stessa liquidatrice, che in quel momento rappresentava la

società ricorrente, non solo non è stato contestato entro termini ragionevoli,

ma è stato soluto pochi giorni dopo.

La richiesta di rettifica

del nuovo liquidatore, __________, datata 5 maggio 2010, alla luce di quanto

accaduto e del caso di specie è pertanto manifestamente tardiva.

La tesi sollevata in sede

d’udienza secondo cui il lasso temporale per chiedere l’emissione della

decisione va considerato dal momento in cui il conteggio definitivo dei salari

doveva essere inoltrato alla Cassa, ossia a fine gennaio 2010, non regge.

Infatti determinante è la

circostanza che la decisione “informale” è stata notificata il 16 giugno

2009.

e corrisponde nel dettaglio a quanto dichiarato dalla liquidatrice della

società, la quale, senza alcuna riserva, ha soluto l’importo il 3 luglio 2009.

Se, a causa di impedimenti

od altro, __________, le cui asserite assenze a causa della maternità non sono

state comprovate né tramite atti medici, né in altro modo, non fosse stata in

grado di svolgere la sua funzione, essa avrebbe dovuto essere sostituita.

Infatti l’art. 741 CO prevede che l’assemblea generale può revocare in ogni

momento i liquidatori da essa nominati e che ad istanza di un azionista il

giudice può, quando esistano gravi motivi, revocare i liquidatori e, quando

occorra, nominarne altri.

Non può essere d’aiuto

alla ricorrente neppure la circostanza, asserita da __________, che da __________

lui e la liquidatrice della società sono stati oggetto di __________ in __________

e che __________ è pure stato __________.

Da una parte l’apertura di

un __________ nei loro confronti dimostra semmai lo stretto legame esistente

tra di loro e dall’altra va sottolineato che in quel periodo organo della

società era __________ che, dagli atti, non risulta essere __________.

Ne segue che già solo per

motivi formali l’amministrazione non avrebbe dovuto dar seguito alla richiesta

di rettifica. Infatti, rammentato come il Tribunale non può imporre

all’amministrazione il riesame di una decisione (cfr. anche DTF 133 V 54), non

vi sono fatti nuovi o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza e che potrebbero portare alla revisione della decisione informale

del 16 giugno 2009.

Va qui evidenziato che il

TCA ha garantito su questi aspetti alle parti il diritto di essere sentite,

rilevato come nel corso dell’udienza del 28 settembre 2011 vi è stata una

discussione in merito (cfr. doc. XI: “Il Giudice fa

osservare che nelle date dell'operazione sopra riportate emerge una apparente

reazione tardiva da parte della soc. ricorrente ossia dopo aver ricevuto il

conteggio dei salari rettificata dalla sig.ra __________ in conseguenza al

bonifico 3.6.2009 dell'importo fr. 150'000.--. La Cassa ha fatturato un importo

di oltre fr. 22'000.-- per i contributi dovuti dedotta la cifra d'acconto di

poco superiore a fr. 600.--. Il pagamento è avvenuto il 3.7.2009 e la reazione

del sig. __________ unicamente il 5.5.2010. (…) Il Giudice rileva che il

conteggio con cui sono stati chiesti fr. 22'000.-- di contributi circa ossia la

fattura d'acconto del 16.6.2009 dove pur non indicando i rimedi di diritto non

è stata in alcun modo contestata in un termine ragionevole poiché

apparentemente si è atteso quasi un anno, poco meno di 11 mesi, per chiedere la

rettifica. Il Giudice rileva che questa apparente tardività doveva essere

rilevata dalla Cassa la quale avrebbe dovuto procedere mediante, semmai una

revisione di tale decisione e non mediante la fissazione di una decisione come

quella in discussione. Come noto alle parti una revisione è possibile solo a

fronte di fatti nuovi e nuovi elementi di prova. La Cassa specifica di aver

interessato il servizio giuridico al momento in cui RI 1 ha chiesto la

rettifica e la restituzione ma su questi aspetti non si è chinato il servizio

giuridico ossequiando le richieste dell'assicurata ed ha emanato una decisione ai

sensi dell'art. 49 LPGA. Dal canto suo il sig. __________ rileva che non vi è

stato un ritardo nella reazione di RI 1 nella misura in cui il lasso temporale

va considerato dal momento in cui il conteggio definitivo dei salari doveva

essere inoltrato alla Cassa ossia fine gennaio 2010. A questo momento __________ ha analizzato la situazione ed ha reagito in tempi del tutto

ragionevoli ed ammissibili. Il rappr. della Cassa rileva se fosse stata

inquadrata la fattispecie in una domanda di revisione la stessa sarebbe stata

respinta per l'assenza di fatti nuovi con nuovi elementi di prova.”).

2.6

Il ricorso va

in ogni caso respinto anche nel merito.

Per l’art. 740 CO la

liquidazione spetta al consiglio d’amministrazione, salvo che dallo statuto o

da una deliberazione dell’assemblea generale non sia rimessa ad altre persone. I liquidatori devono essere notificati dal

consiglio d’amministrazione per l’iscrizione nel registro di commercio, anche

se la liquidazione è curata dall’amministrazione. Uno almeno dei liquidatori

deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la

società. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i

liquidatori. In caso di fallimento, la liquidazione spetta all’amministrazione

di questo in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società

conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da

parte loro sia ancora necessaria.

A norma

dell’art. 743 CO i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere

il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in

contanti l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal

bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è

sufficiente a coprire i debiti della società. Tosto che si accorgano che

l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne

notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento. Essi rappresentano la

società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per

essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove

operazioni che siano necessarie. Essi possono realizzare l’attivo anche ad

offerte private, salvo che l’assemblea generale non abbia preso una diversa

deliberazione. Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire

annualmente un bilancio intermedio. La società risponde del danno che un

liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell’esercizio delle sue

incombenze.

In

concreto la liquidatrice della società doveva portare a termine gli affari

della medesima ed in particolare notificare alle autorità amministrative i

salari versati ai dipendenti. Ciò che ha fatto nel corso del mese di giugno

2009.

L’interessata,

dopo essersi recata, il 3 giugno 2009, presso gli uffici della società __________

__________, __________, di cui __________ era presidente e direttore, per

firmare un bonifico di fr. 150'000.-- in favore di quest’ultimo ed aver reso

attenti i presenti della necessità di comunicare il versamento dell’importo “all’AVS”,

il giorno stesso ha scritto all’amministrazione indicando che l’importo versato

andava qualificato quale emolumento e sul medesimo dovevano essere pagati i

contributi sociali (doc. 10). Ciò che è stato fatto il 3 luglio 2009.

Solo in

un secondo tempo è stato segnalato alla Cassa che l’importo versato consisteva,

per un importo di fr. 135'000, in un prestito a __________.

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V

143.

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per

una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa

siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546

consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).

In concreto, se è vero che

la liquidatrice ha dato procura a ____________________ il 24 marzo 2009 anche,

tra l’altro, per sottoscrivere contratti e/o documenti di prestito e mutuo

attivi o passivi (doc. 9), non è ravvisabile alcun motivo per sottacere per

così tanto tempo la presenza di un contratto di prestito di tale entità proprio

alla persona incaricata di portare a termine gli affari della ditta e per non

segnalarle, il 3 giugno 2009, la presenza della convenzione sottoscritta appena

alcuni giorni prima (28 maggio 2009). Tanto più che nel corso dell’udienza è

emerso che l’interessata è aiuto-contabile della __________ __________, ora __________,

“ed è collaboratrice sostanzialmente del sig. __________ di cui gode di

fiducia” (doc. XI). Il loro stretto legame è comprovato anche dalla

circostanza che entrambi, come rilevato dallo stesso __________ (doc. XIV),

sono stati oggetto di un __________e in __________.

In secondo luogo la

ricorrente, in sede di ricorso, ha affermato che la liquidatrice, “assente

per parecchio tempo per gravidanza e quindi oggettivamente impossibilitata a

seguire tutti gli affari della società”, aveva firmato la procura in favore

di __________ per permettergli di “occuparsi delle questioni urgenti

durante la propria assenza” (doc. I, sottolineature del redattore). Già si

è detto che, visto l’importante ruolo della liquidatrice, se essa non fosse

stata in grado di svolgere i suoi compiti, sarebbe spettato all’assemblea

generale o agli azionisti mettere in atto i necessari provvedimenti per

sostituirla (art. 741 CO). Inoltre va evidenziato come difficilmente si può

ritenere che la firma del contratto di prestito fosse una questione urgente che

la liquidatrice non avrebbe avuto tempo di sottoscrivere. Infatti la

convenzione prevedeva che l’importo di fr. 135'000.-- andava versato entro il

30.

giugno 2009. Ora, la liquidatrice si è recata presso gli uffici della __________

__________ il 3 giugno 2009 per firmare il bonifico di fr. 150'000.--, lo

stesso giorno ha scritto la lettera all’amministrazione comunicando

l’assoggettamento del citato importo ai contributi AVS e il 3 luglio 2009 ha effettuato il pagamento. Non si vede per quale motivo, in quel periodo, sarebbe stata

impedita di firmare anche il contratto di prestito e, soprattutto, di essere

messa al corrente della sua esistenza. Tanto più che quale organo della società

in quel momento svolgeva un ruolo fondamentale.

Non può inoltre

qui essere dimenticato che il contratto di prestito tra __________ e RI 1 __________,

datato 28 maggio 2009 ed apparentemente firmato dal medesimo __________ sia per

sé stesso che per RI 1 __________ sulla base della procura rilasciatagli dalla

liquidatrice (cfr. doc. 9: “il contratto di prestito è stato firmato dal

signor __________ medesimo sulla base di una procura generale ricevuta nel 2009

(…)”), è stato prodotto solo in un secondo tempo.

Dagli

atti emerge che il 5 maggio 2010, quando __________ si è rivolto alla Cassa per

rettificare il conteggio salari del 2009, la convenzione non è stata trasmessa

all’amministrazione.

Invitata

dalla Cassa, in data 17 maggio 2010, a produrre il contratto di prestito, la

società, il 25 maggio 2010, dopo essersi scusata per il ritardo, ha comunicato

all’amministrazione che avrebbe trasmesso tutto “entro domani o Giovedì”

e solo il 27 maggio 2010, ossia il giorno successivo all’accredito dell’importo

di fr. 137'700.--, il citato documento è stato prodotto.

Quanto all’ulteriore

documentazione che dà atto di un prestito della società a __________

(dichiarazioni fiscali, schede contabili, ecc.), allestita nel corso del 2010

e/o 2011, non è atta a sovvertire la qualifica iniziale dell’importo versatogli.

Infine,

la ricorrente ravvede un’analogia con quanto avviene nel caso di pagamento di

dividendi, sostiene che si è in presenza di una “valutazione della congruità

del salario” ed afferma che così come la Cassa, nel caso di versamenti

eccessivi di dividendi, deve verificare le situazioni che vedono corrisposto un

salario insignificante o comunque notevolmente inferiore agli usi commerciali

riconosciuti per una specifica funzione, anche in questo caso occorre

verificare se vi è una proporzione tra il salario/emolumento versato e la

prestazione effettivamente effettuata secondo l’impegno profuso tenendo salvi

gli usi commerciali. In concreto l’emolumento versato a __________ risulterebbe

troppo alto e non giustificato, non avendo svolto attività a favore della ricorrente.

La

tesi dell’insorgente non può essere seguita.

Infatti nel caso di specie

è la stessa società ad avere dichiarato il versamento di un salario e non

spetta certo all’amministrazione contestarne la qualifica. Differente è

l’ipotesi in cui vengono versati dividendi elevati a fronte di salari

insignificanti o notevolmente inferiori agli usi commerciali riconosciuti per

una specifica funzione. In quel caso l’amministrazione deve esaminare se lo

scopo non sia quello di sfuggire al pagamento dei contributi sociali.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione dell’amministrazione di rifiutare la richiesta di

rettifica dei salari per l’anno 2009 va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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