30.2011.24
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23 novembre 2011Italiano51 min
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Numero d'incarto:
30.2011.24
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, TCA
Titolo:
Cittadino UE domiciliato in CH chiede rendita AVS. Titolarità del D alla rendita AVS lo obbliga ad affiliarsi alla Cassa malati CH (art. 27 R 1408/71). Rinuncia successiva all'AVS. NON può, perché così sfugge all'obbligo assicurativo LAMal e pregiudica gli interessi (danno) dell'ente assicurativo UE
DIRITTO ALLA RENDITA
PENSIONAMENTO
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RINUNCIA A PRESTAZIONI
art. 17bis CEE1408/71
art. 27 CEE1408/71
art. 28bis CEE1408/71
art. 3 LAMAL
art. 95a LAMAL
art. 1a cpv. 1 let. a LAVS
art. 21 LAVS
art. 153a LAVS
art. 23 LPGA
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 1 let. e OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.24
TB
Lugano
23 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno
2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
cittadino __________ nato nel 1946, unitamente alla moglie, 1950, vive in
Svizzera dal 1° agosto 2004 (doc. 45) e non ha mai esercitato un'attività
lucrativa nel nostro Paese.
1.2. Con apposito
formulario, nel mese di gennaio 2011 (doc. F) l'assicurato ha richiesto una
rendita di vecchiaia a decorrere dal compimento dei 65 anni, ossia dal 1°
maggio 2011.
1.3. Il 22
febbraio 2011 (doc. G) l'Istituzione comune LAMal di Soletta ha comunicato all'interessato
quanto segue:
" Secondo il questionario E121 ricevuto in data
16.02.2011, ci ha comunicato di prendere una pensione Svizzera a partire da
maggio 2011. La preghiamo di comunicarci al più presto possibile la data in qui
prenderà l'AVS Svizzera. Come legge, datosi che prende un AVS Svizzera, dovrà
assicurarsi presso una cassa malati Svizzera di sua scelta. Per quanto la
moglie abbiamo bisogno alcune informazioni per sapere se potrà essere iscritta
ancora presso la nostra Istituzione.".
1.4. Sulla scorta
di questa comunicazione, il 25 febbraio 2010 (recte: 2011) (doc. H) l'assicurato
ha dichiarato alla Cassa CO 1 di __________ di rinunciare alla rendita, poiché
"andrebbe a compromettere il diritto ad usufruire dell'assistenza
medica Lamal avuta dopo 40 anni di versamenti __________ in __________ e
contemplato nei patti bilaterali __________/svizzeri: tra i 2 diritti
contrapposti scelgo naturalmente il più vantaggioso rinunciando ad una rendita
di basso livello per i pochi anni di versamento.".
Il successivo 1° marzo 2011 (doc. 34) l'interessato
ha di nuovo scritto alla Cassa, questa volta chiedendo di posticipare di 5 anni
la rendita sia per aumentare l'importo che percepirà, sia perché così potrà
condurre una vita decorosa, dato che fra 5 anni anche la moglie avrà diritto ad
una pensione e quindi saranno finanziariamente autosufficienti per pagare i
premi della cassa malati svizzera.
1.5. Il 3 (doc.
35) ed il 4 marzo 2011 (doc. 33) l'amministrazione si è rivolta all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali chiedendo delucidazioni sul caso dell'assicurato
e, sulla scorta della relativa risposta del 16 marzo (doc. 31), il 28 marzo
2011 (doc. I) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione formale con cui
ha respinto la richiesta di ritiro della domanda di rendita AVS.
1.6. Con
decisione su opposizione del 17 giugno 2011 (doc. M) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'11 aprile 2011 (doc. L), dove l'assicurato ha
evidenziato di avere, giusta l'art. 23 cpv. 1 LPGA, validamente rinunciato al
diritto di ricevere una rendita AVS e di non avere leso alcun interesse di
terzi. Egli ha inoltre precisato di non potere essere definito come titolare di
una rendita ex art. 28bis Reg. (CEE) 1408/71, dato che non l'ha percepita e,
quand'anche fosse, per di più vi ha rinunciato.
La Cassa ha specificato che con la concessione
della rendita dal 1° maggio 2011, la situazione dell'assicurato è mutata e ha comportato
l'obbligo di affiliazione ad una cassa malati svizzera e non più l'essere a
carico dell'analoga istituzione __________.
Per evitare questa situazione, l'interessato ha
chiesto alla Cassa di annullare la richiesta di rendita di vecchiaia. Orbene,
sostiene l'amministrazione, con la rinuncia a tale prestazione egli elude le
disposizioni relative all'obbligo di affiliazione alla LAMal siccome è posto al
beneficio di una rendita AVS, con conseguente danno all'assicurazione malattia __________,
poiché sarebbe quest'ultima a doversi fare carico di costi che, invece, in
virtù degli Accordi bilaterali dovrebbero ricadere sul sistema sociale
svizzero.
Pertanto, la rinuncia alla rendita AVS svizzera
non può essere accolta. Quanto alla domanda di differimento della stessa di
cinque anni, essa non consente di ammettere la non titolarità di una rendita
svizzera (art. 21 LAVS).
1.7. Con ricorso
del 20 luglio 2011 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto
di annullare la decisione su opposizione emessa dall'amministrazione.
Il ricorrente ha ricordato che fintanto che era
pensionato __________ residente in Svizzera, ma non titolare di una rendita di
vecchiaia svizzera, in virtù dell'art. 28bis Reg. (CEE) 1408/71 non era
obbligatoriamente affiliato ad una cassa malati svizzera. Egli ha riconosciuto
che con la richiesta della rendita di vecchiaia AVS, è assoggettato all'assicurazione
malattia obbligatoria svizzera e non è più a carico dell'analoga istituzione __________.
Tuttavia, proprio per evitare questa situazione, l'interessato ha chiesto subito
l'annullamento della domanda di rendita AVS giusta l'art. 23 LPGA. Tale
richiesta di rinuncia è corretta dal profilo formale (cpv. 1) e nemmeno elude
le disposizioni legali, quindi non arreca alcun pregiudizio all'assicurazione
malattia __________ (cpv. 2). Infatti, essa lo assisterebbe pure se egli
percepisse una rendita svizzera, poiché possiede una tessera sanitaria europea
ed il sistema __________, con il pagamento del ticket, è aperto a tutti.
Inoltre, __________ ha avuto ed avrà invece un vantaggio dal proprio rapporto
assicurativo con il ricorrente, che in 40 anni ha versato per l'assistenza
pensionistica il 2,22% del proprio reddito imponibile lordo, pari a € 50'000.- che,
capitalizzato, dà circa Fr. 200'000.-. Pertanto, egli non potrà mai arrivare
ad ottenere, secondo il calcolo delle rendite __________, un importo che,
sommato progressivamente, superi quanto ha cumulato sull'arco di più decenni. Non
vi sarebbe dunque alcun pregiudizio verso __________.
1.8. Nella
risposta del 18 agosto 2011 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso e ha precisato che con il deposito della richiesta di una rendita AVS
la situazione del ricorrente è mutata, divenendo a tutti gli effetti titolare
di una rendita AVS svizzera.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova
(doc. V).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha negato al
ricorrente di potere rinunciare alla percezione della rendita di vecchiaia
svizzera richiesta nel mese di gennaio 2011 e spettantegli dal 1° maggio 2011.
2.2. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAVS, hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti,
conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli
stranieri e gli apolidi.
Per l'art. 18 cpv. 2 LAVS, gli stranieri come pure i loro
superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla
rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve
adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di
diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le
convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati
la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi
pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.
Quanto alla rendita semplice, l'art. 21 cpv. 1
LAVS prevede che hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Il capoverso 2 stabilisce che il diritto alla rendita di vecchiaia
nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Riguardo all'esercizio, l'art. 67 cpv. 1 OAVS dispone che il
diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere
presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli artt. 122 e seg.,
un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il
richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o
Fatti
i nonni, i figli o gli abbiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità
che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.
Secondo il N. 1003 delle Direttive sulle Rendite (DR), edite dall'UFAS,
valide dal 1° gennaio 2003, stato 1° gennaio 2011, la concessione di una
rendita o di un assegno per grandi invalidi dell'AVS è subordinata alla
condizione che l'interessato depositi una domanda presso la competente cassa di
compensazione (RCC 1975 pag. 386).
2.3. A proposito
della rinuncia a prestazioni, va rammentato che per l'art. 23 cpv. 1 LPGA l'avente
diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere
revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la
revoca esigono la forma scritta.
La rinuncia e la revoca sono nulle se
pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni
assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni
legali (art. 23 cpv. 2 LPGA).
A norma dell'art. 23 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore
deve confermare per scritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella
conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della
rinuncia e della revoca.
Per il N. 1306 DR, di principio si può rinunciare
a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se è pregiudizievole per
gli interessi di altre persone, di istituti assicurativi (compresi quelli dell'AVS
o dell'AI) o d'assistenza o quando tendono ad eludere disposizioni legali (cfr.
art. 23 cpv. 2 LPGA).
Secondo il N. 1307 DR, l'avente diritto non può
far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.
Le domande di rinuncia a prestazioni di regola
vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la
moglie (anche durante il periodo dell'anticipazione) rinuncia retroattivamente
alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più
elevata. Le casse di compensazione possono trattare questi casi direttamente (N.
1308 DR).
L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve
fare oggetto di una decisione. La persona che rinuncia alla rendita deve essere
informata sulle conseguenze del suo atto (N. 1309 DR).
Per il N. 1310 DR è possibile revocare la
rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono
essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il
periodo antecedente la revoca.
2.4. Nel caso di
specie, tramite l'agenzia comunale AVS il ricorrente, nato nel 1946, il 10
gennaio 2011 (doc. F) ha compilato e spedito l'apposito formulario per la
richiesta di una rendita di vecchiaia per sé, indicando di essere persona senza
attività lucrativa fino al 30 aprile 2011, ovvero fino all'inizio del suo
diritto alla rendita di vecchiaia (dal 1° maggio 2011).
Tuttavia, con scritto del 25 febbraio 2010 (recte:
2011) (doc. H) l'istante ha rinunciato alla rendita AVS, affermando che:
" (…) andrebbe a compromettere il diritto ad usufruire
dell'assistenza medica Lamal avuta dopo 40 anni di versamenti __________ in __________
e contemplato nei patti bilaterali __________/svizzeri: tra i 2 diritti
contrapposti scelgo naturalmente il più vantaggioso rinunciando ad una rendita
di basso livello per i pochi anni di versamento.".
Inoltre, il 1° marzo 2011 (doc. 34) l'assicurato
ha chiesto di posticipare di 5 anni la rendita, così motivando la richiesta:
" (…)
- per ammortizzare nei suddetti 5 anni
quanto investito in __________ per 40 anni in contributi __________,
utilizzando la LAMAL e destinando il costo della cassa malati a tale fondo AVS.
-
per avere la
possibilità di condurre una vita decorosa considerando che fra 5 anni anche mia
moglie avrà una sua pensione e quindi finanziariamente autosufficienti ad
affrontare 2 casse malati private.
-
Per poter affrontare in
modo sereno la terapia che partirà da giugno 2011 di un anno di PEG-interferon
e ribavirina che sia io che mia moglie abbiamo contratto in Africa come
volontari. (mia moglie è guarita grazie a tale cura somministrata all'Ospedale __________
di __________ reparto Virologia del dott. __________).".
Preso atto delle intenzioni del ricorrente, la
Cassa CO 1 ha sottoposto il caso all'UFAS dapprima sulla domanda di rinuncia
(doc. 35), poi anche sulla sua richiesta di differimento della rendita di
vecchiaia di 5 anni (doc. 33).
Il 16 marzo 2011 (doc. 31) l'Ufficio federale ha affermato:
"
Conformemente al N. 1305 DR, per
principio l'assicurato (o il suo rappresentante) può ritirare una domanda di
prestazioni a condizione che l'interesse legittimo dell'assicurato stesso o di
altre persone interessate non vi si opponga. La dichiarazione di ritiro deve
essere formulata per iscritto e non deve contenere nessuna riserva. Per quel
che concerne tuttavia il caso qui in esame, le conseguenze provocate dal ritiro
di una domanda di rendita di vecchiaia sono le stesse di quelle generate dalla
rinuncia di prestazioni (cfr. art. 23 cpv. 2 LPGA).
In effetti, il signor RI 1 domanda
di poter rinunciare alla rendita di vecchiaia svizzera per restare affiliato
all'assicurazione malattia __________. Questa fattispecie è analoga a quella
che ha fatto oggetto, per esempio, della nostra presa di posizione del 27
novembre 2008 (inviata all'assicurato 756.xxxx.xxxx.xx, ma pervenutavi in copia).
Giacché, nell'intervento che ci separa da questo nostro pronunciamento, nessun
nuovo elemento (es. sentenze del TF o precisazioni del comitato misto CH-UE) è
intervenuto a modificare il quadro legislativo riguardante l'obbligo d'affiliarsi
a una cassa malattia svizzera dei beneficiari di rendite AVS domiciliati in
Svizzera, per il trattamento della richiesta del signor RI 1 possiamo ancora
riferirci al tenore di tale scritto.
Difatti, fintanto che il signor RI
1, come pensionato, non percepisce alcuna rendita di vecchiaia svizzera (art.
28bis Reg. 1408/71), in osservanza delle disposizioni previste dall'Accordo
sulla libera circolazione delle persone (ALC) a cui il signor RI 1 è
sottoposto, sia per la sua nazionalità, sia per essere stato un lavoratore
soggetto alla legislazione di un paese membro della CE (art. 2 cpv. 1 Reg.
1408/71), l'obbligo di copertura delle spese mediche è di competenza dell'assicurazione
__________.
Dal 1° maggio 2011, tuttavia, la
nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS - sollecitata dall'assicurato
con la richiesta del 12 gennaio 2011 - comporterà, alla luce delle disposizioni
comunitarie (art. 27 Reg. 1408/71), una nuova attribuzione di competenza per
ciò che concerne la copertura delle spese mediche. Da quella data, infatti, in
base alle regole di coordinamento comunitario riprese dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e la CE, è espressamente
previsto che una persona che percepisce una rendita dal paese in cui risiede
deve essere assicurato in tale paese per il rischio malattia, anche se questa
rendita è esigua in rapporto ad un'altra, più elevata, versatagli da un altro
paese.
L'obiettivo di questa regola è di
semplificare la gestione dei casi d'assicurazione malattia: la persona è
trattata sulla base del sistema di sicurezza sociale del paese in cui risiede,
così da evitare il più possibile lo scambio di formulari amministrativi e le
procedure di rimborso delle spese tra Stati. Questa regola è applicata
uniformemente su tutto il territorio dell'UE. Anche se essa fa sì che un
pensionato sia messo a carico di uno Stato nel quale magari non ha contribuito
per la maggior parte della sua vita, questa disposizione è legata all'idea che,
sull'insieme dei casi, si arriva comunque a una sorta d'equilibrio generale tra
gli Stati.
Dal momento in cui diventa
beneficiario di una rendita di vecchiaia dell'AVS, il signor RI 1 dovrà dunque
obbligatoriamente affiliarsi a una cassa malattia svizzera visto che, da quel
momento, esso è domiciliato in un paese dal quale può pretendere una rendita di
vecchiaia. Da questo punto di vista, il permettere a una persona di rinunciare
alla rendita svizzera per una questione d'affiliazione all'assicurazione
malattia (il diritto alle cure resta lo stesso sia se la persona è assicurata
in Svizzera o in __________) è contrario agli impegni internazionali presi
dalla Svizzera, impegni la cui sottoscrizione presupponeva la disponibilità di
farsi carico di taluni casi d'assicurazione malattia. Di conseguenza, accettare
una tale rinuncia comporterebbe che l'assicuratore estero avrebbe tutti i
diritti per opporre alla Svizzera la lesione dei suoi interessi poiché esso si
vedrebbe costretto a mantenere assicurata una persona di cui la Svizzera si è
"scaricata".
Da ciò consegue che la richiesta di
ritiro della domanda di rendita di vecchiaia AVS del signor RI 1 (cfr. lettera
del 25 febbraio 2011) non può essere ammessa.
Analogamente e in considerazione
del fatto che la titolarità di un diritto alla rendita è un elemento decisivo
per valutare l'obbligo d'affiliazione all'assicurazione malattia dei pensionati
domiciliati in Svizzera (art. 27 Reg. (CEE) n. 1408/71), vogliate rendere
attento il signor RI 1 che la sua richiesta rettificativa intesa a domandare il
rinvio della rendita di vecchiaia di cinque anni (cfr. lettera del 1° marzo
2011) non consente comunque di ammettere la non titolarità di una rendita svizzera.
In effetti, ai sensi del nostro
diritto (art. 21 LAVS), il rinvio di una rendita di vecchiaia non significa che
il diritto alla stessa debba considerarsi come non ancora nato al
raggiungimento dell'età ordinaria (si veda, a titolo d'esempio, l'obbligo di plafonamento
delle rendite versate ai coniugi anche nel caso in cui uno di questi abbia
deciso di rinviare la propria rendita: N. 6303 DR).".
Nella decisione formale del 28 marzo 2011 (doc. 28) la Cassa di
compensazione ha ripreso l'esposto parere dell'UFAS e ha così concluso di non ammettere
la richiesta di ritiro della domanda di rendita di vecchiaia svizzera.
La medesima soluzione è stata adottata con la decisione su
opposizione del 17 giugno 2011 (doc. M).
2.5. A proposito della revoca di
una rinuncia Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2a ed., 2009,
al n. 7 ad art. 23, afferma che questa disposizione concerne soltanto i casi
per i quali una rinuncia interviene per iscritto, mentre non regola la
questione di una rinuncia tacita risultante dal fatto che l'assicurato non
esercita il suo diritto alle prestazioni in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LPGA.
La giurisprudenza ha di recente affermato che una rinuncia deve
avvenire per iscritto. Una rinuncia tacita, come sotto l'egida del diritto precedente
era ancora accettata dalla giurisprudenza (DTF 116 V 273 consid.
4; DTF 108 V 84 consid. 3a), non è più possibile (DTF 135 V 106 consid.
6.2.3; STF 8C_927/2010 del 13 settembre 2011, consid. 4.2, destinata alla
pubblicazione).
Il Tribunale federale, nella DTF 135 V 106, per giungere a tale
conclusione si è basato sui pareri di alcuni autori, fra i quali, oltre al
citato Ueli Kieser, anche di Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux
prestations d'assurance sociale, pag. 335 e seguenti, in HAVE 5/2002, la quale ritiene
che la semplice omissione della richiesta non costituisce una rinuncia giusta l'art.
23 LPGA. Nel suo articolo, l'autrice specifica inoltre le condizioni della
rinuncia (op. cit., pag. 337 segg.).
Al n. 11 ad art. 23, pag. 329, Kieser, op. cit., rammenta ancora:
" a) Art. 23 Abs. 1 ATSG erklärt den Widerruf des
Verzichts als zulässig, behält hingegen eine allfällige Nichtigkeit der
entsprechenden Erklärung ausdrücklich vor (dazu N 26 ff.). Eine solche Ordnung
ist ohne Weiteres haltbar (anders Rumo-Jungo, Haftpflicht und
Sozialversicherung, N 1118). Ebenso wie die Revision einer laufenden
Dauerleistung zulässig ist (vgl. Art. 17 ATSG), muss ein Zurückkommen auf einen
Verzicht möglich sein. Dabei nannte der Gesetzgeber als Beispiel den Fall, wo
jemand nachträglich in wirtschaftliche Bedrängnis gerät (vgl BBl 1999 4574); es
wurde zudem ausdrücklich erklärt, ein Widerruf eines Verzichts sei immer
möglich (vgl. Protokoll der nationalrätlichen Subkommission ATSG vom 3./4.
September 1998, 11).
Ein Widerruf hat nur
Wirkungen für die Zukunft. Leistungen werden mithin nie rückwirkend vor den
Zeitpunkt der Widerrufserklärung zugesprochen werden können. Zu beachten ist,
dass die Berechnung der Leistungen nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Eintritts
des versicherten Risikos vorzunehmen ist. So werden etwa Beitragszeiten, welche
wegen des Verzichts zusätzlich anliefen, bei der Berechnung einer AHV- oder IV
Rente, die wegen eines Widerrufs des Verzichts vorzunehmen ist, nicht mehr
Berücksichtigung finden können; hingegen sind allfällige Anpassungen der
Leistungen an die Lohn- oder Preisentwicklung so vorzunehmen, wie wenn auf die
Leistungen nicht verzichtet worden wäre.".
In DTF 101 V 261 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), a proposito del diritto alla rendita per orfani dei figli elettivi
adottati dal genitore elettivo superstite e all'effetto della rinuncia alla
rendita per orfani derivante dal decesso del padre naturale, si è così espresso:
" (…)
2. (…) Une solution plus
généralement applicable consiste à recourir aux principes jurisprudentiels en
matière de renonciation à faire valoir un droit. Dans le domaine de l'assurance-invalidité
d'abord, puis dans celui de l'assurance-vieillesse et survivants ensuite, le
Tribunal fédéral des assurances a constaté que, encore que le droit en découle
directement de la loi, les prestations ne sont servies que sur demande;
il a prononcé que la renonciation - expresse ou tacite - à faire valoir un
droit ou le retrait d'une demande de prestations entraîne les mêmes
conséquences que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré
justifie d'un intérêt digne d'être protégé (voir p.ex. ATFA 1969 p. 211 et
les arrêts cités; RCC 1971 p. 303). Rien ne s'oppose à l'application de ce
principe à l'enfant recueilli qui, en raison du décès de son père par le sang
par exemple, aurait en soi droit à une rente d'orphelin: s'il y a renonciation
valable à faire valoir ce droit ou retrait licite d'une demande présentée, sans
qu'il y ait par là violation des règles de la bonne foi, il faudra le
considérer comme ne bénéficiant pas d'une telle rente, et il aura donc tous les
droits de l'enfant recueilli en cas de décès des parents nourriciers. -
Les termes de l'art. 49 al. 2 RAVS incitent même à appliquer ce principe à l'enfant
recueilli tout particulièrement; car, au contraire d'autres dispositions, cet
alinéa parle non pas de l'enfant qui "n'a pas droit" à une rente
selon les art. 25 à 28 LAVS, mais de l'enfant qui "ne bénéficie pas déjà d'une
rente ordinaire" (texte allemand: "bezieht"), ce qui peut laisser entendre que le versement de la
rente est en cours, et par conséquent que cette rente a été demandée. (…)"
(sottolineature della
redattrice)
Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 1 il Tribunale federale,
prima dell'entrata in vigore della LPGA, ha esaminato le condizioni per la
rinuncia a prestazioni assicurative, mantenendo anche sotto l'imperio delle
disposizioni della 10a revisione dell'AVS la giurisprudenza secondo la quale è
possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità soltanto eccezionalmente e
nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e
la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte
(comprese l'AVS e l'AI).
In quel caso l'Alta Corte ha inoltre affermato quanto segue:
" (…)
4.
Während das BSV diese
Frage im Wesentlichen unter Verweis auf EVGE 1969 S. 211 ff. (= ZAK 1970 S. 471
ff.) und die seitherige Rechtsprechung bejaht, verneinen Vorinstanz und
Verwaltung - letztere unter Bezugnahme auf die Erwägungen im angefochtenen
Entscheid - eine Verzichtsmöglichkeit der Beschwerdeführerin.
4.1 Die gesetzlichen Vorschriften enthalten -
von der Nachzahlung nicht bezogener Leistungen abgesehen (Art. 46 AHVG) -
keinen Hinweis auf die Möglichkeit eines Verzichts, seine Rechte geltend zu
machen, bzw. auf die Folgen einer derartigen Rechtshandlung (vgl. auch MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. I, S. 311 mit Hinweisen; anders
nun Art. 23 ATSG, welcher einen Verzicht auf Versicherungs-leistungen unter
bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich normiert).
4.1.1 (…)
4.1.2 Das - bis Ende 2002 andauernde - Fehlen
einer Regelung hinsichtlich des Verzichts auf Versicherungsleistungen im
Bereich der seit 1. Januar 1997 geltenden Grundsätze der AHV stellt offenkundig
kein qualifiziertes Schweigen, sondern eine planwidrige Unvollständigkeit dar.
Mangels Beantwortung der sich in Fällen wie dem vorliegenden stellenden Frage
nach der Zulässigkeit sowie den Wirkungen eines Verzichts liegt eine echte
Lücke vor (MAURER, a.a.O., S. 311 mit Hinweisen). Diese hat das Gericht nach
jener Regel zu schliessen, die es als Gesetzgeber aufstellen würde (BGE 127 V
41 Erw. 4b/dd mit Hinweisen).
4.2
Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in EVGE 1969 S. 211 ff. in
Nachachtung der Urteile EVGE 1961 S. 62 ff. und 1962 S. 298 ff. - unter Geltung
der bis zum Inkrafttreten der 8. AHV-Revision per 1. Januar 1973 gültig
gewesenen AHV-Rechtsordnung - zur Frage zu äussern, ob ein Ehemann auf die
Ehepaar-Altersrente zugunsten der höheren einfachen Altersrente der Ehefrau
verzichten konnte. Es hielt dabei in Erw. 1 in grundsätzlicher Hinsicht fest, es bestehe kein Zweifel, dass ein Versicherter auf seinen Rentenanspruch als
solchen ("au droit à la rente") nicht verzichten und
dass ein Verzicht sich nur auf die Auszahlung der Rente ("le
versement des annuités de rente") beziehen könne. In Ausnahmefällen
sei dem Versicherten jedoch ein schützenswertes Interesse zuzugestehen, seinen
Rentenanspruch nicht geltend oder ein eingereichtes Leistungs-gesuch rückgängig
zu machen; ein solcher Verzicht lasse sich hinsichtlich seiner Wirkungen dem
Nichtbestehen eines Anspruchs auf Versicherungs-leistungen gleichsetzen. In
Anwendung dieser Rechtslage ging das Eidgenössische Versicherungsgericht sodann
in Erw. 2 - ohne indessen nochmals ausdrücklich auf den Ausnahmecharakter des
Verzichts auf den Leistungsanspruch als solchen Bezug zu nehmen - vom Vorliegen
eines Ausnahmefalles aus. Die besonderen konkreten Verhältnisse - es handelte
sich um eine Rückforderung im für die damalige Zeit ansehnlichen Betrag von Fr.
3505.- gegenüber zwei rechtsunkundigen italienischen Ehegatten - lassen jedoch
erkennen, dass das Gericht von seiner zuvor dargelegten
Erkenntnis, wonach nur in Ausnahmefällen auf den Anspruch verzichtet werden
könne, nicht abgewichen ist. Bereits die in EVGE 1962 S. 301 Erw. 2 enthaltene
Formulierung ("les circonstances exceptionnelles") lässt im Übrigen
darauf schliessen, dass der Verzicht auf den Leistungsanspruch nur in
Ausnahmefällen statthaft sein sollte." (sottolineature della redattrice)
Le sentenze del 1962 e del 1969 sono ancora state citate nella
pronunzia H 152/02 del 18 dicembre 2002, dove l'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), ha evidenziato:
" (…)
5.2 C'est en vain que le recourant invoque la renonciation
expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée
(confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du
versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une
renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est
illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA
1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses
conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine
Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23
LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la
première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer
valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne
sont pas encore déterminés. (…)" (le
sottolineature sono della redattrice)
La suesposta DTF 129 V 1 è stata citata nella STF H 212/03 dell'8 ottobre 2003 dove è stata così riassunta al
considerando 5:
" Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une
publication aux ATF 129 V 1, le Tribunal
fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une renonciation par une
femme à sa rente personnelle en faveur de la rente entière, avec rente
complémentaire, qui devait être versée à son mari. Le tribunal a d'abord
considéré que l'absence de règles légales concernant la renonciation aux
prestations d'assurance ne constituait pas un silence qualifié et qu'il s'agissait
d'une lacune qu'il incombait au juge de combler. Après avoir rappelé sa
jurisprudence antérieure en la matière, il a déclaré que l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de la LAVS, ne changeait
rien au fait qu'une renonciation à des prestations AVS n'était admissible qu'exceptionnellement.
Cette solution correspondait d'ailleurs à la notion de renonciation telle que
fixée à l'art. 23 LPGA, selon lequel l'ayant
droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues, sauf si la
renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institution d'assurance
ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales, et dont
il y avait lieu de s'inspirer. Or, le tribunal a estimé le fait qu'une
assurée renonce à sa propre rente au profit de la rente entière de son mari aux
fins de se voir octroyer une rente complémentaire non seulement contraire aux
fondements de la 10ème révision de la LAVS (en particulier aux concepts de
la rente individuelle, du calcul de la rente fondé sur les cotisations
personnelles, du revenu partagé par moitié durant les années de mariage, des
bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, et du plafonnement des
rentes), mais également au but d'économie visé par cette révision. La prise
en compte des économies découlant de la suppression de la rente complémentaire
était en effet à considérer comme un intérêt digne de protection. En outre,
le versement de rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au
principe de l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où
celle-ci prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil.
Le cas de G.________ étant
tout à fait similaire à celui qui a fait l'objet de l'arrêt cité ci-dessus, on
ne voit pas de raisons de s'en écarter. Il s'agit là d'une précision de
jurisprudence et, contrairement à ce que prétend la recourante, elle est
applicable, sous l'angle temporel, tant aux cas futurs qu'aux affaires
pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182,
120 V 131 consid. 3a). C'est également en vain que la recourante se réfère au
chiffre 1308 des directives et circulaires établies par l'OFAS dans le domaine
des rentes pour critiquer le jugement cantonal. Dans l'ATF
129 V 1, la Cour de céans a justement mis en cause la pratique de l'Office
fédéral des assurances sociales consistant à admettre presque systématiquement
une renonciation à une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente
complémentaire. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des
assurances examine librement la constitutionnalité et la légalité des
instructions de l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où
elles établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions
légales applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V
205 consid. 3.2 et les références
citées)." (le evidenziature sono della redattrice)
Nella STF 8C_495/2008 dell'11 marzo 2009, l'Alta Corte ha ricordato che prima dell'entrata in vigore della LPGA, in assenza di norme
legali specifiche, la giurisprudenza aveva codificato la possibilità della
rinuncia a prestazioni:
" (…)
2.1.2 (…) On notera qu'avant
d'être consacrée par l'art. 23 LPGA, la possibilité pour l'ayant droit de
renoncer à des prestations avait d'abord été reconnue par la jurisprudence (voir ATF 108 V 84 consid. 3a p. 87 s.), puis
codifiée, pour ce qui est de l'assurance-accidents, à l'art. 65 aOLAA (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que cette disposition réglementaire s'appliquait par analogie aux
autres branches des assurances sociales qui ne connaissent pas de norme comparable (ATF 124 V 174 p. 178 consid. 3c).
Une renonciation suppose,
par définition, que l'assuré ait un droit indubitable à des prestations, comme
le précise l'art. 23 al. 1 LPGA (« l'ayant
droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues »). Elle peut porter
sur une prestation en particulier, par exemple une rente, ou l'ensemble des
prestations d'une branche de l'assurance sociale, par ex. des prestations de l'assurance-accidents
(UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 5 ad art. 23).".
Anche nella sentenza 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 il TF ha
ripreso i principi esposti nella summenzionata DTF 129 V 1:
" 4.3.2 Selon la jurisprudence se rapportant à ce
concept juridique, il ne peut être renoncé à des prestations qu'exceptionnellement,
à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection
et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 consid. 4.3 p. 8). Malgré le texte potentiellement
trompeur de l'art. 23 LPGA, ces considérations ont conservé leur pertinence
après l'entrée en vigueur de la LPGA (arrêt H 234/04 du 27 avril 2005 consid.
6.2.2, in SVR 2006 AHV n° 2 p. 3; voir également UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e éd., 2009, n° 16 ss ad art. 23 LPGA).".
A proposito dell'applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LPGA la nostra
Massima istanza, in una sentenza del 20 aprile 2007 (I 714/06), ha confermato il
principio fissato nella già menzionata DTF 129 V 1, secondo cui la rinuncia ad
una prestazione assicurativa è permessa soltanto se essa non elude le
prescrizioni legali. Una elusione delle prescrizioni legali si ha, per esempio,
se con la rinuncia al proprio diritto alla rendita di vecchiaia si vorrebbe
ottenere la continuazione del pagamento della rendita completiva del coniuge, di
importo maggiore.
" (…)
4.2 Entgegen der
Auffassung des Beschwerdeführers war die IV-Stelle zur geltend gemachten
Beratung nicht verpflichtet. Zwar kann die versicherte Person grundsätzlich
selbst nach erfolgter Anmeldung auf einen Leistungsanspruch verzichten (Art. 23
Abs. 1 ATSG). Voraussetzung ist indessen, dass dem Verzicht keine
schutzwürdigen Interessen Dritter entgegenstehen und damit keine Umgehung
gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird (Art. 23 Abs. 2 ATSG). Eine Umgehung
gesetzlicher Vorschriften liegt nach der Rechtsprechung beispielsweise vor,
wenn durch den Verzicht auf die eigene Altersrente die Weiterausrichtung der
(betragsmässig höheren) Zusatzrente des Ehegatten erwirkt werden soll (SVR 2006
AHV Nr. 2 [H 234/04]; vgl. auch BGE
129 V 1; Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG],
in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S. 256). Als unzulässig hätte auch der
im vorliegenden Fall in Betracht gezogene Verzicht auf den eigenen
Rentenanspruch der Ehefrau im Hinblick auf den Weiterbezug der Zusatzrente zu
gelten, dies insbesondere mit Blick auf die vom Gesetzgeber beabsichtigte
prinzipielle Abschaffung der Zusatzrenten für Ehegatten und das damit verfolgte
Ziel, einen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung des Sozialwerks zu leisten.
(…)".
Nella STF 9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è
pronunciato sul caso di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli
assicurati all'estero ha attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1°
luglio 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata
che chiedeva di non attribuirle una rendita AI. L'interessata ha proposto la
medesima censura davanti al Tribunale federale.
La nostra Massima istanza, nella misura in cui era ricevibile, l'ha
respinta, considerando che tenuto conto dell'integrale perdita di lavoro,
giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita intera di invalidità. Infine,
correttamente le autorità giudiziarie inferiori hanno negato le condizioni per
la rinuncia a questa rendita. La ricorrente, da tanti anni senza attività
lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca per la
diminuzione dell'attività è stata respinta crescendo in giudicato, per la sua
occupazione in X. percepisce da un'istituzione delle prestazioni mensili per
assicurarle il fabbisogno vitale. Per questi motivi, ha concluso il TF, deve
essere assegnata all'assicurata la rendita svizzera di invalidità di sua
spettanza. Una rinuncia alla rendita AI pregiudicherebbe gli interessi degni di
protezione di istituzioni assicurative o assistenziali e quindi non è ammessa.
" (…)
3.
Das
Bundesverwaltungsgericht hat die gesetzlichen Bestimmungen und von der
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze, namentlich diejenigen über den Verzicht
auf Versicherungsleistungen (Art. 23 ATSG; BGE 129 V 1; SVR 2006 AHV Nr. 2 S. 4
E. 6.2.1 [H 234/04]; AHI 2000 S. 181 oben [I 105/99]), richtig wiedergegeben.
Darauf wird verwiesen.
4.
Die Vorinstanz gelangte
gestützt auf die gesamte Aktenlage, namentlich den ärztlichen Bericht des
Krankenhauses A.________ vom 19. Juli 2004, zur Schlussfolgerung, dass die
Beschwerdeführerin aufgrund ihres psychischen Leidens keiner Erwerbstätigkeit
mehr nachgehen kann. Diese Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts ist
für das Bundesgericht verbindlich, zumal von einer Rechtsfehlerhaftigkeit der
Tatsachenermittlung im Sinne von E. 2 hievor nicht die Rede sein kann. Mit
Blick auf die vollständige Erwerbseinbusse sprach die IV-Stelle, bestätigt
durch das Bundes-verwaltungsgericht, der Versicherten zu Recht eine ganze
Invalidenrente zu. Schliesslich haben Verwaltung und Vorinstanz die
Voraussetzungen für einen beachtlichen Verzicht auf diese Rentenleistung
richtigerweise verneint. Die seit vielen Jahren erwerbslose Beschwerdeführerin,
deren Gesuch um eine deutsche Erwerbsminderungsrente rechtskräftig abgewiesen
wurde, bezieht von der ARGE für Beschäftigung in X.________ monatliche
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Unter diesen Umständen ist die
Versicherte auf die ihr zustehende schweizerische Invalidenrente angewiesen.
Ein Verzicht darauf würde die schutzwürdigen Interessen von
Versicherungsträgern und Fürsorgestellen beeinträchtigen und fällt somit ausser
Betracht (Art. 23 Abs. 2 ATSG). (…)".
2.6. Nel caso concreto il
ricorrente, cittadino __________, è domiciliato in Svizzera dal 1° agosto 2004
e da quel momento è stato affiliato all'AVS/AI/IPG quale persona senza attività
lucrativa (doc. 44).
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LPGA, nel gennaio 2011 l'assicurato si è annunciato tempestivamente alla Cassa di compensazione competente per
rivendicare il versamento della sua rendita AVS, il cui diritto è sorto il 1°
maggio 2011 (art. 21 LAVS).
Ciò nonostante, appreso che la percezione della rendita AVS
avrebbe comportato la sua affiliazione (anche) all'assicurazione malattia
obbligatoria in Svizzera, con quindi obbligo di pagare i relativi premi
assicurativi, egli ha chiesto di annullare la domanda della rendita di
vecchiaia.
Scopo della rinuncia al diritto alla rendita svizzera era che, anche
una volta maturato il diritto di ricevere a 65 anni detta rendita, l'assicurato
pretendeva di conservare unicamente lo statuto di pensionato __________, ciò
che in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal gli aveva permesso, visto che non
esercitava un'attività lucrativa in territorio elvetico e - fino al 30 aprile
2011 - non riceveva una rendita svizzera, di non essere assoggettato all'obbligo
assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal (doc. D).
Della stessa situazione beneficiava pure la moglie (doc. E).
2.7. La richiesta del ricorrente
non può essere accolta.
Infatti, se da una parte la comunicazione della rinuncia a delle
prestazioni assicurative e della revoca della stessa, sono state fatte per
iscritto e quindi adempiono i presupposti dell'art. 23 cpv. 1 LPGA, tuttavia lo
stesso non si può dire per il capoverso 2.
Al riguardo, il Tribunale osserva che quale condizione affinché la
rinuncia e la revoca di prestazioni non siano nulle, occorre che esse non
pregiudichino gli interessi degni di protezione di altre persone rispettivamente
di istituzioni assicurative o assistenziali o che non intendano eludere le
prescrizioni legali.
Nella fattispecie, il ricorrente ha espressamente dichiarato che
la rinuncia alla percezione della rendita di vecchiaia svizzera è voluta per
evitare di essere affiliato all'assicurazione malattia obbligatoria svizzera e
quindi di dovere fare fronte ai relativi premi di cassa malati (cfr. consid.
2.11).
2.8. Giusta l'art.
1a cpv. 1 lett. a LAVS, sono assicurati in conformità della legge le persone
fisiche domiciliate in Svizzera.
Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone
designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le
prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo
del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri
della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato
K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni
della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”,
questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al
capoverso 1 lettera a.
Giusta l'art. 3 LAMal,
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi
o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi
hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all'articolo 3 della legge.".
Una persona ha il proprio domicilio civile ove
dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si
trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2
LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal, che prevede diverse
ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante
modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della conformità alla Costituzione
ed all'ALC dell'art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V 310).
L'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal prevede che non
sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:
" e. le persone che non hanno diritto
a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della
Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;".
Inoltre, come per la LAVS, anche la LAMal contempla delle norme
specifiche di coordinamento con il diritto europeo.
Secondo l'art. 95a LAMal,
"
1 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e
in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento,
purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono
applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26
ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n.
1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione
europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che
emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
Considerandi
2.
Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati
membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è
applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.".
2.9
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112
681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto
concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98,
regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo
sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
L'ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è pacificamente
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base
dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito
delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento
n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n.
574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAVS rinvia, al suo art. 153a
(lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i
due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009
(GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71
e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non
sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE
(comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile
2010).
La regolamentazione poc'anzi menzionata è
applicabile al caso in esame pure da un punto di vista personale e materiale.
Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti stato un lavoratore che è
stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del
regolamento n. 1408/71).
Con sentenza del 20 febbraio 2004 (H 197/03) concernente
una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita
straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002 wurde
nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…).".
Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione
di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71)
relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del
regolamento n. 1408/71, e più precisamente alla sua lettera c (le prestazioni
di vecchiaia).
2.10
Trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile.
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni
sociali, rinvia al citato regolamento n. 1408/71, e meglio ai suoi artt.
13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della
legislazione applicabile.
Il titolo II del regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro,
di regola quelle dello Stato in cui gli assicurati lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Occorre però ancora considerare che l'assicurato, nato nel 1946, secondo la
legislazione svizzera nel 2011 ha raggiunto l'età del pensionamento (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS) e che è al
beneficio di una pensione __________ di vecchiaia.
L'art. 17bis del
regolamento n. 1408/71, inserito nel Titolo II: "Determinazione della
legislazione applicabile", si riferisce alle norme particolari concernenti
i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della
legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che:
" Il titolare di una pensione o di una rendita spettante
in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite
spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel
territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta,
dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che
non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività
professionale.".
Questo disposto è applicabile alla fattispecie.
Infatti, se da un lato il ricorrente riceve una
pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro (__________), risiede
nel territorio di un altro Stato membro (la Svizzera) e, non lavorando
nel nostro Paese, non è soggetto alla legislazione elvetica, ma lo è in virtù
della rendita AVS che percepisce dal 1° maggio 2011, d'altro lato, però, l'assicurato
non ha formulato l'apposita richiesta per potere essere esonerato dall'applicazione
della legislazione svizzera. Di conseguenza, la stessa gli è applicabile.
Il Titolo III del regolamento n. 1408/71 contiene
le "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni". Al Capitolo 1: "Malattia e
maternità" ed alla Sezione 5: "Titolari di pensioni
o di rendite e loro familiari", gli artt. 27-34 recitano quanto segue:
"
Art. 27 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di
più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di
residenza
Il titolare di pensioni o di
rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui
quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto
alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto
conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI,
nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo
di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato
fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola
legislazione di quest'ultimo Stato membro.
Art. 28 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di
un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni
nello Stato di residenza
1.
Il titolare di una pensione o rendita dovuta in
virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite
dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha
diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi
familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno
uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto
eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse
diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in
questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:
a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione
di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato
fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello
Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in
natura;
b) le prestazioni in denaro sono erogate
eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al
paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo
tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette
prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della
prima, secondo la legislazione dello Stato competente.
2.
Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:
a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in
questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione
competente di questo Stato;
b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo
le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione
competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più
lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di
attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione
che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.
Art. 28bis Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione
di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando
esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato
In caso di residenza del titolare
di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno
Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due
o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione
il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione
o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere
delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai
familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia
di pensioni, determinata conformemente all'articolo 28 paragrafo 2, purché detto
titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la
legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel
territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova.
Art. 33 Contributi a carico dei titolari di pensioni o di
rendite
1.
L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una
pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute
di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la
copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare
tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o
rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli
27, 28, 28bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato
membro.
2.
Quando, nei casi contemplati all'articolo 28bis, il
titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua
residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura
delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello
Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono
esigibili.
Art. 34 Disposizioni
generali
1.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28bis,
29.
e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della
legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o
di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi
di dette disposizioni.
2.
Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno
diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a
titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato
lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o
autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo".
2.11
Questo
Tribunale evidenzia innanzitutto che determinante è il periodo dal 1° maggio
2011.
e quindi la situazione antecedente a questa data è ininfluente ai fini del
caso di specie.
Va qui unicamente osservato che l'assicurato,
titolare soltanto di una rendita di uno Stato membro della Comunità
europea (__________) e residente nel territorio di uno Stato membro (Svizzera), in virtù dell'art. 28bis del regolamento n. 1408/71 e, di
riflesso, dell'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal introdotto con l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali e delle regole di coordinamento comunitario, era stato esentato dall'essere affiliato alla cassa malati svizzera.
Nel periodo in discussione è invece applicabile l'art.
27.
del regolamento n. 1408/71, secondo cui in caso di beneficio di rendite
pensionistiche del Paese di lavoro, diverso da quello di residenza, e
contemporaneamente anche del Paese di residenza, l'assoggettamento all'assicurazione
sociale malattie deve avvenire nel Paese di residenza (STCA del 4 giugno
2007, 36.2007.18; cfr. anche sito internet dell'UFAS).
Pertanto, ritenuto
che il ricorrente è domiciliato in Svizzera ed è beneficiario,
dal 1° maggio 2011, di una rendita di vecchiaia
svizzera (art. 21 LAVS), oltre che __________, in virtù
dell'ALC e del regolamento n. 1408/71 è tenuto ad affiliarsi nel nostro Paese
(cfr. anche, a contrario, l'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, che prevede che
non sono soggetti all'obbligo assicurativo le persone che non hanno
diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno
Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione
delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese
in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato
K).
In altre parole, a differenza della situazione in essere fino al
30.
aprile 2011, in qualità di beneficiario di una rendita di vecchiaia svizzera
dal 1° maggio 2011 il ricorrente, domiciliato nel nostro Paese, deve essere
affiliato ad una cassa malati svizzera.
Questo Tribunale rileva, di conseguenza, che la rinuncia alla
percezione della rendita di vecchiaia svizzera comporterebbe dunque di non
avere più l'obbligo d'assicurazione in Svizzera. Sebbene l'assicurato vi sia
domiciliato, in tal caso si ritornerebbe all'applicazione dell'art. 2 cpv. 1
lett. e OAMal.
In tale evenienza, però, d'avviso del Tribunale, si eluderebbero
manifestamente le normative legali summenzionate, secondo le quali un
assicurato titolare sia di una rendita svizzera sia di una rendita di uno Stato
membro, è soggetto all'obbligo assicurativo nel luogo di residenza e quindi, in
concreto, ad una cassa malati svizzera.
Stanti così le cose, la dichiarazione dell'assicurato di rinuncia
al diritto alla rendita AVS non può essere ammessa e come tale è nulla,
essendo essa espressamente intesa ad evitare di essere affiliato all'assicurazione
malattia obbligatoria svizzera e quindi di pagare i relativi premi assicurativi,
a beneficio della permanenza dell'affiliazione, come in precedenza, presso l'analoga
istituzione assicurativa __________.
2.12
La richiesta dell'insorgente
viola pertanto l'art. 23 cpv. 2 LPGA, sia perché intende sfuggire all'obbligo
di affiliazione in Svizzera, sia perché pregiudicherebbe gli interessi dell'ente
assicurativo estero che fino al 30 aprile 2011 gli ha erogato delle prestazioni
assicurative in caso di malattia.
In effetti, un'esenzione dall'obbligo d'assicurazione al sistema
sanitario svizzero comporterebbe che l'istituzione assicurativa __________ -
siccome il ricorrente beneficia di una pensione __________ ed è stato un
lavoratore soggetto alla legislazione di questo paese membro della Comunità
Europea - continui a rispondere per il rischio della malattia dell'assicurato,
quando invece non spetterebbe più ad essa farsene carico.
In queste circostanze, l'insorgente causerebbe un danno (non solo
economico) nei confronti di un'istituzione assicurativa estranea, dal 1° maggio
2011, ad occuparsi dell'interessato, ciò che sicuramente non era negli intenti
degli Stati firmatari degli Accordi bilaterali, come ben illustrato dall'Ufficio
federale delle assicurazioni nel suo parere del 16 marzo 2011.
Al riguardo, a nulla vale la tesi del ricorrente secondo cui il
sistema sanitario __________ non sarebbe danneggiato dalla rinuncia alla
rendita di vecchiaia svizzera, perché detto sistema sanitario lo assisterebbe anche
se percepisse una rendita svizzera, dato che sia egli possiede la tessera
sanitaria europea sia il sistema sanitario __________ è aperto a tutti.
In realtà il ricorrente, ormai assicurato in Svizzera, potrà
(dovrà) chiedere, secondo le norme europee, di essere stralciato dall'assicurazione
__________, con conseguente privazione della tessera sanitaria europea
rilasciata da questo Stato, dato che, come visto, non può essere affiliato in
due differenti Paese membri per una stessa situazione.
Oltre a ciò, totalmente errata è l'affermazione dell'insorgente a
proposito del calcolo esposto al punto 19 del suo ricorso.
Infatti, avendo versato oneri sociali per 40 anni, egli continuerà
certamente a percepire la rendita pensionistica dal suo Paese di origine, e ciò
anche se contemporaneamente dal 1° maggio 2011 riceverà la rendita di vecchiaia
svizzera. È quindi ovvio che anche affiliandosi all'assicurazione malattia
svizzera, egli non causerà un pregiudizio all'ente assicurativo __________ che
eroga la sua pensione di vecchiaia, trattandosi di due istituzioni differenti
che versano differenti prestazioni assicurative.
Per contro, un danno si avrebbe nei confronti del sistema
sanitario di quello Stato membro, che sarebbe chiamato a rispondere delle spese
mediche che l'assicurato cagionerebbe nel nostro territorio, essendo egli
domiciliato in Svizzera dal 2004. In tal caso, come ben esposto dall'UFAS nel
citato parere e che il TCA fa proprio, questo non era certo l'intento delle
parti contrattuali all'ALC, che adottando la soluzione prevista dall'art. 27
del regolamento n. 1408/71 hanno voluto semplificare la gestione dei casi di
assicurazione malattia. La conclusione è che esse si sono assunte l'impegno di
farsi carico di determinati casi d'assicurazione malattia, quand'anche un
pensionato non abbia magari contribuito per la maggior parte della sua vita per
quello Stato in cui ora risiede, che si deve fare carico dell'assicurato in
virtù delle norme di coordinamento comunitario. Tale norma ha quale fondamento
l'idea che, sull'insieme dei casi, si arriva comunque ad una sorta di equilibrio
generale tra gli Stati.
Stanti così le cose, nel caso concreto gli interessi degni di
protezione degli enti assicurativi esteri (__________) sarebbero in tal modo
pregiudicati, dovendo essi farsi carico del ricorrente in luogo e vece delle
istituzioni svizzere.
2.13
Alla luce delle considerazioni
esposte, il ricorrente non può rinunciare al suo diritto alla rendita di
vecchiaia sorto il 1° maggio 2011, altrimenti violerebbe l'art. 23 cpv. 2 LPGA.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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