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Decisione

30.2011.25

Opera stradale con marciapiede – vantaggio particolare – perimetro – metodo di riparto

29 ottobre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono

tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano

al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Giusta

l’art. 4 cpv. 1 LCM un vantaggio particolare è presunto specialmente quando:

l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a

migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); migliora in

modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la

tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione (let. b); elimina

o riduce inconvenienti ed oneri (let. c).

Sono imponibili tutti i proprietari, i

titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui

dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a

carico dei proprietari è stabilita nel piano di finanziamento; per le opere di

urbanizzazione generale non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e

per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa

determinante (art. 7 cpv. 1 e 3 LCM). Essa è ripartita tra gli interessati in

funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni imponibili sono

individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in

classi di vantaggio (art. 9 LCM).

In materia di contributi di miglioria, specie nella delimitazione del perimetro

imposto e nella ripartizione della quota, l’ente pubblico gode di un ampio

margine di autonomia. Pertanto, in occasione del riesame, il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i

criteri d’imposizione rispettino la legge ed i principi costituzionali; gli

stessi potranno così essere censurati solamente se conducono a risultati tanto

insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.

4.1. Gli interventi stradali e le

opere annesse sono un esempio emblematico di opere di urbanizzazione soggette a

contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente ammessa che la

costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e piazze conferiscano

vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano le premesse per

l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di urbanizzazione (Messaggio

del Consiglio di Stato no. 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui

contributi di miglioria, ad art. 5 del disegno di legge; Reitter, Les

contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45, 47,

48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, p. 95; Crespi, Il contributo

di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT

II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD II-2005 no. 25 c. 5.3).

4.2. Le opere imposte interessano Via __________, strada che ha imbocco dalla

cantonale Via __________ nei pressi della rotonda di __________, a lato dello

stabile che ospita il ristorante __________ (mapp. no. 431), e che si congiunge

a sud con la comunale Via __________, servendo la zona artigianale-industriale

(ovest) e quella residenziale (est). In ragione dello stato di degrado della

pavimentazione, dovuto soprattutto all’incremento di traffico, sia con mezzi

leggeri che pesanti, conseguente all’insediamento di nuove aziende nella zona Ar-I,

il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di sistemazione completa della

strada. Il progetto contempla l’ampliamento del campo stradale a m 6.50 per

consentire lo scambio degli autocarri, la formazione sul lato est della carreggiata

di un nuovo marciapiede di m 1.50 in pietra naturale e con delimitazione in

mocche a quota di 4 cm dal livello della strada, nonché la sistemazione dei

raccordi con Via __________ e con la strada cantonale; quest’ultimo raccordo,

in particolare, è stato ridefinito con l’inserimento di una preselezione che ha

comportato l’allargamento della cantonale e il riordino dell’accesso al

posteggio del ristorante. I lavori includono infine il rifacimento completo delle

sottostrutture e dell’impianto di illuminazione come anche il potenziamento della

segnaletica stradale e del sistema di smaltimento delle acque di scorrimento (cfr.

relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie).

Le opere, che sono state eseguite secondo le regole dell’arte, hanno migliorato

l’agilità e la qualità di percorrenza del comprensorio. Sono così stati

raggiunti gli obiettivi prefissati dal Municipio, ossia di migliorare i

collegamenti viari per i mezzi pesanti necessari alle attività insediate nella

zona Ar-I, e di garantire nel contempo una maggiore sicurezza al traffico

pedonale ed automobilistico. L’intervento ha dunque conferito indubbi vantaggi

particolari ai fondi serviti (art. 4 LCM).

4.3. Le proprietà in esame sono fondi contermini, entrambi appartenenti al

comparto Ar-I ed ubicati lungo il tratto occidentale di Via __________.

Il mapp. no. 159 (mq 17'511) è occupato con un ampio fabbricato che ospita

diversi artigiani (cosiddetto stabile “__________”) e con alcune tettoie. Sul

lato est la superficie è parzialmente asfaltata ed utilizzata come accesso e

posteggio. Nell’angolo sud-ovest esiste uno spiazzo asfaltato adoperato sia per

il carico e lo scarico dei prodotti grezzi e finiti che come deposito e

posteggio; a lato di questo spiazzo, su Via __________, immediatamente prima

della fermata del bus, la strada presenta un restringimento con cippi in

cemento.

Il mapp. no. 1900 (mq 7'105) è edificato con una costruzione suddivisa su 4 e 2

piani fuori terra destinata ad uffici, un laboratorio (selleria) delle ferrovie,

all’azienda __________, ed a locali tecnici. La superficie libera lungo i lati

est e ovest dello stabile è asfaltata ed utilizzata quale accesso e posteggi.

Entrambe le particelle sono raggiungibili percorrendo Via __________ e quindi Via

__________ (cfr. verbale di sopralluogo del 19.6.2012).

4.4. Il ricorrente rileva che i mapp. no. 159 e 1900 erano accessibili già

prima dell’esecuzione dei lavori stradali su Via __________ e che il traffico

pesante per la zona Ar-I non ne ha tratto facilitazioni o miglioramenti. Egli

rileva, in particolare, che la larghezza del campo stradale non è mutata e che

le migliorie dipendenti dalla sistemazione del raccordo sulla cantonale e dalla

creazione di un marciapiede sul lato sinistro della strada, vanno soprattutto a

vantaggio del mapp. no. 431 e dei fondi appartenenti alla zona residenziale, che

tuttavia sono stati esclusi dal perimetro. A ciò si aggiunge che l’introduzione

di posteggi alternati su Via __________, anche in vicinanza delle entrate dei

mapp. no. 159 e 1990, così come i cippi in cemento posti a restringimento della

carreggiata, rendono molto più difficili il transito e le manovre di accesso ai

mezzi pesanti. Di conseguenza, a suo avviso, le particelle non hanno tratto

alcun vantaggio.

In relazione alle suddette censure dev’essere rilevato anzitutto che la

presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal momento che un vantaggio particolare è presunto non

solo quando l’opera attua una prima urbanizzazione, ma anche quando migliora

l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, rispettivamente quando migliora

in modo evidente la situazione generale dei fondi, specie l’accessibilità e la

sicurezza (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1 let. a, b LCM). Dunque anche un fondo che già

era servito può trarre vantaggio da un’opera stradale. Questo è sicuramente il

caso nella fattispecie in esame.

Come si evince dal MM no. 09/2008 e dagli

atti del progetto definitivo (cfr. relazione tecnica e piani), lo scopo principale

delle opere realizzate in Via __________ è di migliorare l’accessibilità al

comparto Ar-I in seguito dell’insediamento di nuove aziende. Da ciò il

rifacimento completo della strada, infrastrutture comprese, e l’ampliamento del

campo viabile da m 5 a m 6.50 m, affinché il traffico pesante possa transitare

e incrociare in modo adeguato. Per garantire inoltre una maggiore sicurezza ai

pedoni, è stato realizzato un nuovo marciapiede di m 1.50 lungo il lato est

della carreggiata. Quest’ultimo va a beneficio anche dei terreni industriali

dal momento che i proprietari,

cosi come i fornitori e i dipendenti delle aziende, possono usufruirne, e

questo è sufficiente per ammettere un vantaggio particolare (RtiD II

2008 no. 31 c. 4.4). Sostanzialmente, confrontando la situazione pregressa con

quella attuale, risulta evidente che gli interventi

hanno migliorato l’urbanizzazione e l’accessibilità dei fondi serviti (cfr.

documentazione fotografica), tra i quali si annoverano anche i mapp. no. 159 e

1900. Occorre considerare

infatti che il collegamento tra Via __________

(lato ovest) e la strada cantonale del __________ presenta, poco oltre il mapp. no. 159, un

sottopasso ferroviario limitato ai veicoli aventi un’altezza massima di m 3.30,

e quindi è impraticabile per gli automezzi pesanti. Di conseguenza Via __________

è l’unica strada che offre un accesso confacente alla zona Ar-I, garantisce il

transito regolare dei veicoli pesanti, ed

ha sbocco diretto sulla

strada cantonale, arteria principale di

collegamento verso il __________ ed il __________. Gli interventi eseguiti su Via __________, di

cui si duole il ricorrente, si riconducono ad un altro, separato, progetto; non

sono, cioè, compresi nelle opere qui imposte e di certo non ne invalidano il

vantaggio poiché nulla tolgono al fatto che Via

__________ deve comunque essere percorsa per raggiungere le due proprietà; semmai, andavano contestati in altra

sede. Ad ogni buon conto i posteggi

alternati non pregiudicano affatto il passaggio degli autocarri, ma piuttosto hanno

effetti deterrenti nella misura in cui inducono il conducente ad una guida più

prudente, così contribuendo a rendere più sicura la circolazione veicolare e

pedonale. In quest’ambito non è di supporto alle contestazioni del ricorrente

neppure la testimonianza resa da __________, il quale ha riferito che dopo la

sistemazione di Via __________ e la posa dei cippi, le manovre per accedere allo

spiazzo di carico del mapp. no. 159 sono diventate più pericolose (cfr. verbale

di audizione teste del 2.10.2012). In effetti lo spiazzo d’angolo di cui è

questione non è usato solo per il carico e lo scarico, bensì anche per il

deposito di materiale (benne) e il posteggio o la sosta di veicoli e furgoncini;

tutti elementi, questi, che rappresentano altrettanti intralci e senza i quali le

manovre non presenterebbero particolari difficoltà.

Di conseguenza le censure inerenti il vantaggio particolare sono respinte.

5.

Il ricorrente sostiene che gli

atti pubblicati non consentono di stabilire se nella spesa determinante per il

calcolo dei contributi siano stati inclusi anche i costi inerenti le opere di

pavimentazione e sottostruttura eseguite su Via in Paes; trattandosi di semplici

opere di manutenzione, dovrebbero essere stralciate.

La censura è inconsistente.

Le spese pertinenti all’opera imposta risultano chiaramente dagli atti

pubblicati. Nel MM 09/2008 il Municipio ha esposto un preventivo di spesa di

fr. 930'840.- ed elencato il dettaglio dei costi (cfr. pag. 2). Il messaggio è

stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3.11.2008, cresciuta

incontestata in giudicato.

La spesa riportata nel prospetto pubblicato ammonta a fr. 928'778.95 e

pertanto rispetta il limite di credito stanziato dal Consiglio Comunale. A

corollario, e su puntuale richiesta di questo Tribunale, il Municipio ha prodotto

una dichiarazione in cui specifica che l’importo a consuntivo di fr. 928'778.95

si riferisce esclusivamente ai lavori di sistemazione di Via __________ e non

contempla altre opere (cfr. lettera del 15.3.2012).

6.

6.1. Il ricorrente afferma che il

piano del perimetro, comprendente solo il comparto Ar-I, crea una disparità di

trattamento arbitraria. Egli contesta, anzitutto, l’esclusione dei terreni

contigui al lato est di Via __________ poiché questi appartengono alla zona

edificabile residenziale intensiva, possono servirsi della strada e traggono il

beneficio maggiore dal nuovo marciapiede. Analogamente il mapp. no. 431 ha tratto un vantaggio dalla sistemazione dell’imbocco e dal riordino dell’accesso al suo

posteggio. In secondo luogo il ricorrente intravvede una contraddizione tra il

perimetro ed il piano del traffico del nuovo piano regolatore approvato il

21.7.2011. Quest’ultimo intende sostanzialmente togliere e/o ridurre il

traffico nel nucleo mediante una serie di modifiche che intervengono sulla

gerarchia delle strade; contestualmente Via __________ assume la funzione di

strada di raccolta intesa a convogliare tutto il traffico del nucleo e del

vicino settore residenziale verso la strada cantonale, ed in quanto tale serve

un comparto più esteso rispetto ai soli fondi confinanti. Pertanto il perimetro

dev’essere ampliato, oltre che ai terreni confinanti con il lato est di Via __________,

anche a tutto il comprensorio retrostante (zona residenziale e nucleo) compreso

tra la cantonale, Via __________ e Via __________, rispettivamente ad una

fascia di terreni a sud di Via __________, e meglio come indicato nei piani

doc. 7, 8 e 13.

Dal canto suo il Municipio osserva

che, unitamente al progetto ed al prelievo di contributi di miglioria, il

Consiglio comunale ha pure approvato il comprensorio soggetto ad imposizione

con decisione del 3.11.2008, la quale è cresciuta incontestata in giudicato. Annota

inoltre che il progetto è stato realizzato dall’ex Comune di __________ in base

al PR del 1985 e che dunque, per quanto riferite alla revisione del PR

approvata il 21.7.2011, le obiezioni del ricorrente sono ininfluenti. L’esecutivo

Considerandi

sostiene infine che le opere eseguite sono finalizzate unicamente a migliorare

l’accessibilità alla zona Ar-I con veicoli pesanti, per cui si è reso

necessario anche un nuovo marciapiede; di contro, per l’accesso alla zona

residenziale situata ad est di Via __________ la strada preesistente era già più

che sufficiente, ed alla part. no. 431 non è stata apportata alcuna modifica.

6.2

L’inclusione di un fondo o di un comparto nel piano del perimetro (art. 9

LCM) dipende dall’esistenza di un vantaggio. Quest’ultimo deve adempiere due

requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica. Il vantaggio

è particolare quando concerne una cerchia ben determinata di interessati, i

quali traggono un beneficio specifico decisamente maggiore rispetto a quello derivante

alla collettività grazie all’esecuzione dell’opera; è poi economico quando è

realizzabile, e cioè convertibile in denaro (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2).

Il vantaggio particolare dev’essere valutato secondo criteri oggettivi; non

sono considerati, invece, gli aspetti soggettivi come l’uso effettivo

dell’opera, essendo sufficiente che sia data la possibilità di usufruirne (RtiD

II-2008 no. 31 c. 4.4).

La delimitazione del piano, che rientra nelle competenze del Municipio, è

frutto di un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

no. 2826 cit. ad art. 10 del disegno di legge). Si dovrà ponderare le

caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,

accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione

dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel

perimetro siano incluse le proprietà che, in esito a tale valutazione,

risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,

op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton

Luzern, p. 46 ss).

6.3

Alla luce dei suddetti principi, e pur tenendo conto dell’ampio margine di

autonomia del Comune, gli argomenti

addotti dal Municipio per giustificare la delimitazione del perimetro non sono completamente condivisibili.

Un primo appunto merita la tesi secondo cui il piano del perimetro, in quanto approvato

dal Consiglio comunale e non contestato, sarebbe cresciuto in giudicato. In

effetti in tema di contributi di miglioria il legislativo e l’esecutivo comunale

hanno competenze esclusive ben distinte. Al legislativo spetta il compito – nel

quadro dell’approvazione del progetto e dei preventivi dell’opera – di deliberare

sul principio del prelievo di contributi, la natura dell’urbanizzazione e la

quota imponibile ai sensi dell’art. 7 LCM (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). L’esecutivo

è invece competente ad elaborare il prospetto giusta l’art. 11 LCM, e quindi

anche a fissare il piano del perimetro (RDAT I-1994 no. 7; RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.4.2; Scolari, op. cit., ad art. 7 no. 228). Pertanto

è del tutto irrilevante che in concreto il Consiglio Comunale abbia approvato

il comprensorio soggetto ad imposizione, trattandosi di decisione nulla in

quanto emessa da un organo non competente.

In secondo luogo, anche ammettendo che l’intenzione prima del Municipio fosse

quella di migliorare l’urbanizzazione della zona industriale, è fuori dubbio che

l’opera stradale abbia avuto ricadute benefiche anche ed almeno sui fondi

residenziali confinanti con il lato opposto della strada (est); anzi, il

vantaggio è talmente evidente da rendere incomprensibile la loro completa

esclusione. In effetti questi fondi, esattamente come è il caso per quelli

industriali, sono serviti e possono usufruire liberamente di Via __________,

che ne ha decisamente migliorato l’urbanizzazione, oltre che l’agibilità

veicolare e pedonale, offrendo impianti nuovi, sicuri e consoni. Inoltre, la

strada sbocca sulla cantonale a pochi metri dalla rotonda di __________, e

quindi rappresenta la via più comoda e breve sia verso __________ che il __________.

Esiste invero un collegamento alternativo da Via __________, tuttavia visto

l’obbligo di svolta a destra sulla cantonale (verso __________), chi volesse raggiungere

il __________ è costretto a proseguire fino alla rotonda __________ per poter

invertire il senso di marcia; dunque si tratta di un percorso assai meno

diretto e conveniente. Ne consegue che, sotto questo profilo, il perimetro

viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

Tornando poi al comprensorio industriale, dichiaratamente oggetto delle

attenzioni del Municipio, pare incoerente l’esclusione dal perimetro del mapp.

no. 158. Tale particella (mq 2'655), interamente attribuita alla zona Ar-I, è

ubicata all’angolo tra Via __________ e la strada cantonale. L’accesso

veicolare e pedonale al fondo è attualmente disposto verso la strada cantonale.

Tuttavia la particella presenta un ampio fronte stradale su Via __________, elemento

che non è trascurabile poiché il proprietario potrebbe crearvi un secondo accesso

e quindi usufruire dell’opera: possibilità, questa, che basta per ammettere un

vantaggio particolare e l’inserimento del fondo nel perimetro. Pertanto, anche

in questo caso, i principi costituzionali non sono stati rispettati.

Un ragionamento diverso si impone invece per il mapp. no. 431. Questo fondo (mq 2’451) è completamente orientato verso

la cantonale, ed è occupato da uno stabile al cui piano terra è insediato il

ristorante __________, con annesso posteggio. Stando alla relazione tecnica del

progetto stradale, il raccordo tra Via __________ e la strada cantonale è stato

ridefinito con l’inserimento di una preselezione che ha comportato

l’ampliamento dell’imbocco stradale e la sistemazione dell’accesso al posteggio

del ristorante, previa espropriazione parziale del mapp. no. 431. Tale

intervento di sistemazione non costituisce una miglioria, bensì rientra tra le

opere di ripristino che l’ente espropriante è tenuto ad eseguire al termine dei

lavori (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19

no. 44). Esso non ha, peraltro, inciso in modo tangibile né sull’urbanizzazione

del fondo né sulla sua accessibilità, e tanto meno sull’agibilità del posteggio

esistente. Di conseguenza l’esclusione

del mapp. no. 431 dal perimetro imposto non è criticabile.

Analoga conclusione può valere per le proprietà appartenenti alla zona

residenziale e al nucleo ma retrostanti rispetto a Via __________, nonché per

quelle ubicate a sud di Via __________. Non è infatti arbitrario ritenere che

per queste particelle, indipendentemente dalle innovazioni introdotte con il

nuovo PR, l’effetto della miglioria sia attenuato in ragione della distanza

dall’opera. Perciò il vantaggio non può dirsi particolare ma si confonde piuttosto

con quello generico che ha tratto la collettività.

Sulla base delle considerazioni che precedono le censure concernenti il

comprensorio imposto sono parzialmente fondate. Un piano del perimetro

correttamente delimitato avrebbe dovuto includere, oltre ai fondi già imposti,

anche il mapp. no. 158, nonché almeno le proprietà confinanti con il lato est

di Via __________. Per ottenere poi un riparto proporzionale dei contributi, i

singoli fondi andavano differenziati a seconda della loro situazione, con la

suddivisione in classi di vantaggio specifiche e l’applicazione di adeguati

correttivi.

7.

7.1

A norma dell’art. 8 cpv. LCM, la quota a carico degli

interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto

conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso

indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora

speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Posto che l’entità del

singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini, op.

cit., 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

7.2

Come risulta dal prospetto pubblicato e dalle singole schede di calcolo, i

contributi sono ripartiti tenendo conto

della superficie dei fondi (Sup) e di un indice di sfruttamento (is) 0.8

parificato poiché tutti appartengono alla medesima zona di PR (zona Ar-I). Quali

ulteriori criteri di ripartizione sono inseriti un fattore interesse all’opera

(f_io) ed un fattore percorrenza (f_perc). Il primo considera la necessità

d’uso dell’opera: eccettuato il mapp. no. 542 – al quale è riconosciuto un coefficiente

di 0.25 – a tutti i fondi è applicato il fattore 1.0 poiché Via __________ costituisce

l’unica possibilità di accesso con autocarri. Il secondo tiene conto invece del

tratto stradale effettivamente utilizzato: anche in questo caso il coefficiente

1.0

è applicato a tutte le particelle salvo che al mapp. no. 542 per il quale è

ridotto a 0.60.

Ai mapp. no. 159 e 1900 sono applicati un fattore interesse ed un fattore

percorrenza 1.0 in quanto Via __________ rappresenta l’unica via di accesso e

di raccordo diretto alla cantonale e, a tal fine, il tratto stradale è

adoperato interamente.

7.3

In relazione al metodo di calcolo – fatti salvi i suggerimenti circa

l’imposizione della zona residenziale previo ampliamento del perimetro – il

ricorrente non ha sollevato alcuna censura ai parametri applicati dal

Municipio, limitandosi a chiedere nel petitum che il contributo a carico del

mapp. no. 1900 sia “ridotto ad un coefficiente dello 0.2 fintanto che

sussisteranno i posteggi-ostacolo lungo Via __________”.

Come già rimarcato sopra, i posteggi in questione non costituiscono un

inconveniente né intralciano la circolazione o influiscono in qualche modo sul

vantaggio particolare; perciò nemmeno sono da considerare ai fini del calcolo

del contributo. Ciò detto, questo Tribunale non può esimersi però dal rilevare che

un altro ricorrente ha contestato il fattore interesse 0.25 riconosciuto al mapp. no. 542. E trattandosi

di una critica condivisibile, per motivi di parità di trattamento merita

attenzione anche nella fattispecie in esame.

Il Municipio ha spiegato (cfr. inc.

30.2011

) che il mapp. no. 542 è una proprietà unica con il mapp. no. 158

sulla quale sorge un cantiere nautico, e di aver applicato il suddetto fattore ridotto poiché il mapp. no. 542

dispone di un solo accesso alla strada cantonale attraverso il mapp. no. 158. Sennonché,

nel contesto dell’interesse all’opera, il fatto che le due particelle appartengano

al medesimo proprietario non è decisivo, in particolare perché il mapp. no. 542

non beneficia di alcun diritto di passo sulla part. no. 158 iscritto nel

registro fondiario (cfr. estratto SIFTI), ed in mancanza di una tale iscrizione

esso non può vantare un accesso giuridicamente garantito alla strada cantonale

(art. 731 cpv. 1 CC). D’altra parte la destinazione attuale dei sedimi all’attività

di un’unica azienda non pare condizionante dal momento che, prestandosi

entrambe ad un uso artigianale-industriale, potrebbero essere alienate

separatamente. Si aggiunga poi che il mapp. no. 542 ha un ampio fronte sul tratto iniziale di Via __________ ove potrebbe essere realizzato un

accesso diretto senza particolari difficoltà. Circostanza questa di cui si ha,

peraltro, sostanziale riscontro nel fattore percorrenza; in effetti tale

fattore, seppur ridotto adeguatamente (0.60), di principio non si spiegherebbe

se veramente valesse la tesi dell’accesso unico alla strada cantonale

attraverso il mapp. no. 158 sostenuta dal Municipio.

7.4

In definitiva, posto che i contributi sono interdipendenti, il metodo di

calcolo discutibile unito ad un perimetro dall’estensione scarsa ed

incongruente, comportano una distribuzione squilibrata della quota imponibile e,

di conseguenza, anche risultati che non sono proporzionati all’effettivo

vantaggio individuale.

8.

Sulla base delle considerazioni

che precedono la decisione di imposizione riferibile alle opere di sistemazione

di Via __________ risulta essere viziata. Per costante giurisprudenza una

decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a

nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale

vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza

del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la

nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la

nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando

l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,

è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF

129.

I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

I vizi accertati nel prospetto riguardano l’estensione del piano del perimetro

ed il metodo di riparto della quota imponibile; essi non sono di natura formale

bensì attinenti al merito e quindi, sebbene siano rilevanti, non giustificano

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno, vista la sproporzione e la

disparità di trattamento che ne derivano, si impone la necessità di procedere

ad un nuovo calcolo dei contributi.

Tale operazione non può essere svolta in questa sede già solo per il fatto che

l’elaborazione del prospetto compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e

che ai contribuenti interessati va garantito il diritto di essere sentiti e di

usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla legge (art. 13 LCM).

Pertanto, come ammette la giurisprudenza (RtiD I-2007 no. 29 c. 6.4.3),

questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio affinché proceda,

senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi, fermo restando

che quest’ultimo non avrà effetti concreti per i contribuenti che non hanno

impugnato il prospetto. A tal fine il Municipio dovrà prendere in

considerazione, oltre alle particelle già incluse nel perimetro, anche il mapp.

no. 158, nonché almeno le

proprietà confinanti con il lato est di Via __________ (cfr. consid. 6.3).

Dovrà inoltre, e di conseguenza, fondarsi

su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi

costituzionali.

Il nuovo contributo che ne risulterà a carico dei mapp. no. 159 e 1900 potrà,

se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini

sanciti dall’art. 13 LCM.

9.

La tassa di giustizia e le spese sono addebitate a seconda

dell’esito della lite e del grado di soccombenza della parti (art. 23 LCM e

31LPamm). In concreto, considerato che le contestazioni ricorsuali sono state per

lo più respinte, le spese processuali sono ripartite in ragione di 2/3 a carico

del ricorrente e di 1/3 del Comune. Anche

le ripetibili a favore del ricorrente, patrocinato da un legale, sono

commisurate di conseguenza.

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo

calcolo dei contributi a carico dei mapp. no. 159 e 1900. A tal fine dovrà prendere in considerazione, oltre alle particelle già incluse nel perimetro, anche

il mapp. no. 158 nonché almeno

le proprietà confinanti con il lato est di Via __________, e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono poste a carico del

ricorrente per 2/3 e del Comune per 1/3. Il Comune verserà inoltre al

ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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