Lexipedia

Decisione

30.2011.27

Contributo definitivo

16 aprile 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1775 (come al mapp. no. 1280), oltre ad essere incongruente, non garantisce un

trattamento paritario rispetto ad altri fondi imposti che, dopo il 1990, sono

stati oggetto di compravendita e di frazionamento. In secondo luogo nel 1990 il

contributo provvisorio (l’acconto) era stato calcolato in proporzione al valore

di stima dell’originario mapp. no. 1280, compreso quindi l’edificio esistente

che, dopo il frazionamento, è venuto a trovarsi sulla nuova part. no. 1280;

pertanto, con la deduzione operata dal Municipio, quest’ultima ha di fatto

subito una doppia imposizione mentre la part. no. 1775 ha beneficiato di una riduzione che non presenta alcun ragionevole rapporto con il suo valore di

stima.

RI 1 adduce un pregiudizio ai suoi legittimi interessi senza meglio definirlo. Nella

sua lettera al Comune del 5.4.2010 (doc. G) essa riferisce invero di

“investimenti extra” effettuati in seguito alla notizia del rimborso, e per la

cui copertura non sarebbe bastata neppure la somma a suo tempo comunicata;

anche in questo caso tuttavia si tratta solamente di un breve accenno privo di riscontri

oggettivi. Di conseguenza, posto in questi termini, l’interesse (finanziario)

di RI 1 a che la decisione non venga modificata appare a tal punto generico da

non poter essere tutelato. In ogni caso non merita maggior protezione

dell’interesse dell’ente pubblico (pure finanziario) a rettificare il calcolo.

In effetti, premesso che il prelievo di contributi di costruzione è

obbligatorio (art. 96 cpv. 1 LALIA) e che all’imposizione sono assoggettati i

proprietari di fondi serviti (art. 97 LALIA), qualora il Comune dovesse

rimborsare RI 1 secondo il calcolo iniziale, esso “perderebbe” buona parte del

contributo nel senso che quest’ultimo verrebbe addebitato alla comunità (anche

a chi non fosse assoggettato) anziché restare a carico del singolo che ne è realmente

debitore. Ed in quest’ottica la modifica della decisione d’imposizione è un

provvedimento proporzionato e risponde ad un importante interesse pubblico. Dopo

tutto tutti i contribuenti hanno diritto a che i contributi vengano determinati

Considerandi

secondo criteri impositivi corretti e nel rispetto del principio della parità

di trattamento.

Pertanto il ricorso è respinto.

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA,

art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

RI 1

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster