30.2011.29
Ricorso contro decisione di restituzione della Cassa. Respinto
13 aprile 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2011.29
Data decisione, Autorità:
13.04.2012, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione di restituzione della Cassa. Respinto
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.29
ir/gm
Lugano
13 aprile 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 agosto
2011 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
considerato, in fatto
ed in diritto
● che RI 1
ha formulato ricorso “cautelativo” al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni il 16 settembre 2011 contro la decisione resa su opposizione
dalla CO 1 del precedente 18 agosto 2011 con cui è stata richiesta la
restituzione di rendite del gennaio 2011. A richiesta del giudice delegato l’esposto è stato emendato con la produzione di ulteriore documentazione (doc. II
e III);
● che più
specificatamente il 29 gennaio 2009 il ricorrente è stato posto al beneficio di
una rendita semplice di vecchiaia il cui importo per gennaio 2011 era di CHF
1'703.00;
che
con decreto “supercautelare” 31 dicembre 2010 il Pretore della
giurisdizione di __________ – sulla scorta di precedente giudizio del 29
ottobre 2010 - ha imposto alla CO 1 di trattenere l’importo di CHF 1'000.00
riversandolo – quale contributo di mantenimento – a __________;
● che il
decreto è pervenuto solo il 3 gennaio 2011 alla Cassa che non ha, per tale
motivo, potuto conformarsi alla decisione pretorile già a partire dal mese di
gennaio quando al ricorrente è stata versata la rendita senza trattenuta;
● che la CO
1 ha provveduto, mediante decisione formale, a domandare all’assicurato la
restituzione dell’importo in questione;
● che la
decisione del 14 febbraio 2011 ha fatto oggetto di opposizione da parte del qui
ricorrente;
● che la
Cassa ha deciso il 18 agosto 2011 di respingere l’opposizione evidenziando di
essere vincolata alle decisioni del giudice civile in materia di protezione
dell’unione coniugale. Il fatto di non avere potuto attenersi ai termini
imposti dal decreto per ragioni contingenti e tecniche riferite al pagamento
imponeva la richiesta di restituzione;
● che RI 1
si è aggravato, come indicato, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
segnalando come contro il decreto pretorile del 31 dicembre 2010 egli abbia
inoltrato impugnativa al Tribunale d’Appello che l’ha respinta il successivo 28
gennaio 2011 e quindi ricorso al Tribunale Federale che l’ha accolto il 29
giugno 2011 rinviando gli atti all’autorità cantonale per completare delle
verifiche ed emanare un nuovo giudizio;
● che,
nelle more della procedura qui risolta, il giudice delegato ha verificato
(lettera 24 ottobre 2011 ai Giudici della I Camera Civile del TA) se la
procedura fosse ancora pendente a livello cantonale;
● che è
stata acquisita agli atti una copia della decisione 16 gennaio 2012 della I CC
TA - ampiamente nota al ricorrente - con cui (rispettate le questioni di forma)
l’appello di RI 1 è stato respinto (doc. VIII);
● che a
seguito di ciò il giudice delegato ha interpellato (doc. IX del 27 gennaio
2012) il ricorrente che aveva qualificato il suo ricorso quale “cautelare”, al
fine di verificare l’interesse al mantenimento del gravame;
● che il
signor RI 1 non ha risposto neppure al sollecito del 7 marzo 2012 (doc. X). Il
ricorrente è stato interpellato telefonicamente dalla cancelleria del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni il 27 marzo 2012 senza comunque concreto seguito
di conferma o ritiro dell’impugnativa nel merito della quale occorre entrare in
questa sede;
● che la
decisione della I CC TA del 16 gennaio 2012 è stata a sua volta impugnata al TF
che ha dichiarato il ricorso inammissibile (5A_98/2012);
● che il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi
ricevibile in questa sede;
● che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003);
● che a
norma dell'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
Il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante
(art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per giurisprudenza
costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i
principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali
(STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso
in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di
una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato
effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.
2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una
decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V
179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione
Considerandi
(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Va
ancora rammentato che per l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione
l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2).
L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente
date le condizioni per il condono (cpv. 3);
● che in
concreto appare palesemente che il Pretore di __________ sulla scorta di
precedente decisione del 29 ottobre 2010, abbia decretato in via supercautelare
il 31 dicembre 2010 di trattenere dalla rendita di cui il qui ricorrente è
beneficiario, un importo di CHF 1’000.00;
● che il
decreto pretorile è pervenuto il 3 gennaio 2011 alla Cassa che l’ha potuto
concretizzare a partire da epoca successiva al gennaio 2011;
● che ne
consegue l’indebito versamento a RI 1 di un importo di CHF 1'000.00 per il mese
di gennaio 2011 che la CO 1 ha correttamente chiesto di restituire;
● che le
impugnative contro la decisione pretorile con cui è stato pronunciato il
provvedimento cautelativo sono state tutte rigettate, da ultimo con la sentenza
federale del 6 febbraio 2012 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro
la decisione cantonale del precedente 16 gennaio 2012;
● che con
la sua decisione 6 febbraio 2012 il TF ha deciso in maniera non controvertibile
la correttezza del provvedimento imposto dal Pretore di __________ con cui è
stato imposto di trattenere un importo di CHF 1'000.00 alla Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG sulla rendita dovuta al qui ricorrente;
● che
l’importo deve, come indicato, essere restituito siccome erroneamente versato
dall’amministrazione, la domanda di restituzione è rispettosa dei termini di
legge, l’importo chiesto in restituzione appare di rilievo ed il ricorrente non
ha sollevato argomenti tali da opporsi validamente alla stessa salvo le
questioni tecniche relative alla crescita in giudicato del provvedimento di
natura civile, tema ora risolto. Ne discende che il ricorso va respinto senza
carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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