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Decisione

30.2011.29

Ricorso contro decisione di restituzione della Cassa. Respinto

13 aprile 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

Il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante

(art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per giurisprudenza

costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i

principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali

(STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso

in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di

una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato

effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.

2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una

decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V

179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione

Considerandi

(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Va

ancora rammentato che per l’art. 3 OPGA l’ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione (cpv. 1). Nella decisione di restituzione

l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono (cpv. 2).

L’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente

date le condizioni per il condono (cpv. 3);

● che in

concreto appare palesemente che il Pretore di __________ sulla scorta di

precedente decisione del 29 ottobre 2010, abbia decretato in via supercautelare

il 31 dicembre 2010 di trattenere dalla rendita di cui il qui ricorrente è

beneficiario, un importo di CHF 1’000.00;

● che il

decreto pretorile è pervenuto il 3 gennaio 2011 alla Cassa che l’ha potuto

concretizzare a partire da epoca successiva al gennaio 2011;

● che ne

consegue l’indebito versamento a RI 1 di un importo di CHF 1'000.00 per il mese

di gennaio 2011 che la CO 1 ha correttamente chiesto di restituire;

● che le

impugnative contro la decisione pretorile con cui è stato pronunciato il

provvedimento cautelativo sono state tutte rigettate, da ultimo con la sentenza

federale del 6 febbraio 2012 che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro

la decisione cantonale del precedente 16 gennaio 2012;

● che con

la sua decisione 6 febbraio 2012 il TF ha deciso in maniera non controvertibile

la correttezza del provvedimento imposto dal Pretore di __________ con cui è

stato imposto di trattenere un importo di CHF 1'000.00 alla Cassa Cantonale di

Compensazione AVS AI IPG sulla rendita dovuta al qui ricorrente;

● che

l’importo deve, come indicato, essere restituito siccome erroneamente versato

dall’amministrazione, la domanda di restituzione è rispettosa dei termini di

legge, l’importo chiesto in restituzione appare di rilievo ed il ricorrente non

ha sollevato argomenti tali da opporsi validamente alla stessa salvo le

questioni tecniche relative alla crescita in giudicato del provvedimento di

natura civile, tema ora risolto. Ne discende che il ricorso va respinto senza

carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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