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Decisione

30.2011.30

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una nuova strada di PR – vantaggio particolare- perimetro- spesa determinate – metodo di riparto

5 febbraio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. no. 677 e 679, in quanto possono accedere alla nuova strada attraverso,

rispettivamente, i mapp. no. 676 e 1142 appartenenti ai medesimi proprietari.

I mapp. no. 677 e 679 sono particelle non limitrofe ubicate in posizione

retrostante, a valle della nuova strada; esse fanno parte di un piccolo

comprensorio assegnato alla zona nucleo di PR ed occupato da edifici contigui

cui si accede da un percorso pedonale comunale con imbocco dal piazzale di

fronte alla Chiesa (mapp. no. 647). Il solo fatto che dette particelle

appartengano ai proprietari dei mapp. no. 676 e 1142 non è decisivo, in

particolare non significa sic et simpliciter che attraverso queste ultime sia

dato loro un accesso alla nuova strada. In effetti i mapp. no. 677 e 679 sono

entità autonome dal profilo sia della situazione pianificatoria, sia della loro

destinazione, sia infine della loro commerciabilità. Esse non beneficiano

inoltre di alcun diritto di passo iscritto nel RF sui mapp. no. 676 e 1142, o

su altri fondi, che permettano di raggiungere la nuova strada (cfr. estratto

SIFTI), ed in mancanza di una tale iscrizione non esiste un accesso

giuridicamente garantito all’opera (art. 731 cpv. 1 CC). Su queste basi si può

ragionevolmente escludere che i mapp. no. 677 e 679 abbiano tratto un vantaggio

particolare, con la conseguenza che la loro esclusione dal piano del perimetro

non viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

Pertanto anche questa censura è respinta.

5.

5.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1

LCM il vantaggio particolare costituisce il criterio decisivo ai fini della suddivisione

della quota tra gli interessati (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1); ciò concretizza

il principio secondo cui ogni contribuente dev’essere imposto in proporzione al

beneficio tratto dall’opera. La ripartizione si effettua, di regola, in base

alla superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri

metodi di computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio no. 2862 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98). Dato che l’ente pubblico gode di un ampio margine di

autonomia, in occasione del riesame il Tribunale si impone moderazione e

riserbo limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti

la legge ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere

censurata solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un

abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c.

6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2. Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica annessa al

prospetto (p. 7 e 8), ai fini della ripartizione sono state considerate le

superfici edificabili, ovvero le superfici risultanti dal catasto, epurate

delle aree censite quale bosco, ripa, riale e delle parti non edificabili

giusta il PR in vigore. E’ stato inoltre ritenuto un indice di sfruttamento 0.5

parificato poiché i fondi appartengono tutti

alla medesima zona di PR. Sono infine

stati applicati un fattore interesse ed un fattore di percorrenza. Il primo

considera la necessità d’uso dell’opera: per tutti i fondi compresi nel

perimetro vale il coefficiente 1 in quanto ricavano il medesimo beneficio

dall’opera; un correttivo di 0.5 è previsto per i fondi con accesso

preesistente (mapp. no. 681 e 585). Il secondo tiene conto della distanza da

percorrere per raggiungere i singoli fondi misurata a partire dall’imbocco

della strada: il coefficiente varia da un massimo di 1 per chi usa tutta la

strada (mapp. no. 671) ad un minimo di 0.10 (mapp. no. 681) per chi ne percorre

solo il tratto iniziale.

5.3. Il ricorrente contesta anzitutto le superfici edificabili computate

siccome stabilite sulla base del nuovo PR non ancora approvato, e quindi non

corrispondenti alla situazione in vigore. Tale censura è riferita in

particolare all’area occidentale del perimetro in corrispondenza con i mapp.

no. 582, 671 e 672.

Questo Tribunale ha pertanto chiesto al geometra revisore di procedere alla

misurazione dell’area edificabile, ai mappali che interessano, secondo il PR

vigente (cfr. piano no. 3625-dis.001 del 24.2.2012). Dalla successiva verifica

è risultato che le superfici misurate non corrispondono a quelle indicate nella

tabella. In effetti, per il mapp. no 582 è computata (dopo correzione) una

superficie edificabile netta di 574 mq e per i mapp. no. 671 e 672,

rispettivamente, di mq 397 e mq 897. Di contro, le misurazioni del geometra

attestano le superfici seguenti:

- mapp. no. 582:

mq 482 superficie edificabile (indicata nel piano con S3 in giallo)

mq 180 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in viola)

mq 105 superficie inedificabile (indicata nel piano con S2 in verde)

- mapp. no. 671:

mq 290 superficie edificabile (indicata nel piano con S2 in rosa)

mq 117 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in blu)

- mapp. no. 672:

mq 870 superficie edificabile (indicata nel piano con S2 in lilla)

mq 34 area inedificabile (indicata nel piano con S1 in arancione)

Il Comune giustifica tale differenza affermando che le superfici lungo il riale

– indicate nel piano del geometra con S2 in verde per il mapp. no. 582, con S1

in blu per il mapp. no. 671 e con S1 in arancione per il mapp. no. 672 –

attribuite secondo il vigente PR alla zona agricola, sono state volutamente

computate nella superficie edificabile netta in quanto nel nuovo PR adottato

nel 2010 esse vengono inserite in zona edificabile (cfr. risposta pag. 4).

Se non che ai fini del

calcolo dei contributi è determinante la situazione pianificatoria vigente alla

data di pubblicazione del prospetto. In

concreto è dunque da considerare la situazione risultante dalla variante del PR

approvata il 9.1.2004, ed ancora in vigore al momento della pubblicazione del

prospetto, stando alla quale le

suddette superfici hanno statuto agricolo. Non può essere tenuto conto invece

della possibilità che vengano inserite in zona edificabile poiché la procedura

di approvazione del nuovo PR è ancora in itinere: gli atti sono stati

pubblicati nell’autunno del 2012. Pertanto, su questo punto, il ricorso è

fondato: l’unica superficie edificabile

Considerandi

da considerare è quella risultante dalle suddette misurazioni del geometra,

ovvero mq 482 per il mapp. no. 582, mq 290 per il mapp. no. 671 e mq 870 per il

mapp. no. 672. Ciò impone la rettifica del prospetto.

5.4

I fattori correttivi sono finalizzati, per definizione, ad adeguare il

contributo alla situazione dei singoli fondi affinché siano imposti in

proporzione al beneficio che hanno tratto dall’opera. Il fattore interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso e l’utilità di una

nuova strada per rapporto allo stato di urbanizzazione preesistente dei fondi. In

concreto, fatta eccezione per i mapp. no. 681 e 585, prima dell’esecuzione

dell’opera nessuno dei terreni inclusi nel comprensorio era urbanizzato ai

sensi dell’art. 19 LPT: al di là di un sentiero prativo non esistevano

infrastrutture pubbliche. Pertanto, trattandosi di fondi edificabili, essi

avevano manifestamente il massimo interesse ed hanno tratto il massimo

vantaggio dalla costruzione della nuova strada, e ciò in ugual misura poiché la

stessa costituisce per tutti l’unica possibilità di accesso e di raccordo

diretto alle infrastrutture pubbliche. Sotto questo profilo, eccettuati i mapp.

no. 681 e 585 – che già erano serviti ed ai quali, per questo motivo, è

riconosciuto un correttivo di 0.5 – le proprietà imposte non presentano dunque

peculiarità tali da giustificare una ponderazione differenziata, cosicché il

relativo fattore 1 applicato

indistintamente a tutti è giustificato.

Il fattore percorrenza ha lo scopo di distinguere i fondi a seconda del tratto

stradale effettivamente utilizzato per accedervi. In concreto si è applicato un

coefficiente minimo di 0.10 al fondo che usufruisce solo del tratto iniziale,

aumentandolo poi progressivamente fino ad arrivare ad un massimo di 1 per la

particella che adopera tutto il tracciato stradale. Come per tutti i fondi,

anche per le proprietà in esame tale fattore è determinato dalla loro

posizione: 0.65 per il mapp. no. 673 e 0.55 per il mapp. no. 675, ubicati entrambi

nella fascia mediana della strada. Considerando il punto mediano del fronte e

per confronti con le particelle ubicate a monte della strada, il fattore

assolve adeguatamente la funzione correttiva.

I suddetti criteri non sono contestati. Il ricorrente rileva tuttavia che di

fatto l’unica variabile che incide sulla ripartizione è il fattore percorrenza,

e questo crea disparità di trattamento. Egli rimprovera segnatamente al

Municipio di non aver tenuto conto di altri fattori, quali, ad esempio, la

lunghezza del fronte di accesso per rapporto alla profondità del fondo e la

profondità stessa del fondo.

L’ampio margine di autonomia di cui dispone il Comune nella scelta del metodo

di riparto implica che il Tribunale di espropriazione non possa imporre

determinati criteri di calcolo piuttosto che altri (RtiD I-2007 no. 29

c. 5.1). In concreto esso ritiene nondimeno che la censura sollevata dal

ricorrente sia fondata: basta infatti osservare il piano del perimetro per

constatare come i fondi presentino differenze importanti che i soli criteri

applicati nel prospetto non rimarcano a sufficienza. In quest’ottica il riparto

si rivela eccessivamente schematico. In primo luogo è stato trascurato che

alcuni fondi si distinguono per l’ampia profondità (mapp. no. 583, 672, 675);

tale caratteristica implica maggiori costi di urbanizzazione interna al momento

dell’edificazione, e dunque un vantaggio minore rispetto ai fondi i cui

allacciamenti rientrano nella norma (ad esempio mapp. no. 585 o 673). In

secondo luogo, e sebbene si tratti di un dato manifesto, non è stato

considerato che le particelle hanno fronti stradali la cui lunghezza, facilmente

accertabile sul piano del progetto, varia considerevolmente. Non poteva, ad

esempio, non essere rilevato il divario tra il mapp. no. 585, che in assoluto

ha il fronte più ampio (47 ml), ed il mapp. no. 676 (9 ml), rispettivamente le

differenze che presentano le altre particelle (ml 19 il mapp. no. 681, ml 15 il

mapp. no. 680, ml 10 il mapp. no. 1142, ml 7 il mapp. no. 675, ml 20 il mapp.

no. 673, ml 25 il mapp. no. 583, ml 17 il mapp. no. 672, ml 12 il mapp. no. 671

e ml 27 il mapp. no. 582). L’estensione del fronte confinante con l’opera

stradale comporta infatti un beneficio differenziato nella misura in cui più

ampio è, maggiori sono le possibilità per realizzarvi un accesso.

Trascurando tali elementi distintivi, di sicuro spessore nella fattispecie in

esame, il prospetto non opera una differenziazione accurata. Dato che i singoli

contributi sono interdipendenti, ciò implica una distribuzione squilibrata

della quota imponibile e, di conseguenza, risultati che non sono proporzionati

all’effettivo vantaggio individuale.

6.

Sulla base delle considerazioni

che precedono la decisione di imposizione risulta essere viziata. Ritenuto che

i vizi accertati riguardano esclusivamente il metodo di riparto – e dunque non sono

di natura formale bensì attinenti al merito – essi non giustificano

l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno è necessario procedere ad un

nuovo calcolo dei contributi. Tale operazione non può essere svolta in questa

sede già solo per il fatto che la stesura del prospetto compete al Municipio (RDAT

I-1994 no. 7) e che ai contribuenti interessati va garantito il diritto di

essere sentiti e di usufruire di tutti i gradi di giurisdizione previsti dalla

legge (art. 13 LCM).

Di conseguenza questo Tribunale dispone il rinvio degli atti al Municipio

affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi.

A tal fine dovrà correggere la superficie edificabile computabile per i mapp.

no. 582, 671 e 672 (cfr. consid. 5.3), e fondarsi su un nuovo piano di ripartizione che sia rispettoso dei principi costituzionali e tenga conto delle osservazioni svolte

sopra (cfr. consid. 5.4). Tale calcolo sarà in gran parte teorico poiché non avrà

effetti concreti né per i contribuenti il cui contributo, in difetto

d’impugnazione, è cresciuto in giudicato, né per il ricorrente nella presente

procedura qualora gli importi dei contributi a suo carico dovessero risultarne

aumentati, poiché la decisione d’imposizione non può essere riformata a suo

danno (art. 65 cpv. 4 LPamm; TRAM 52.2011.85/87 del 21.12.2012).

7.

La tassa di giustizia e le spese seguono l’esito della lite (art. 23 LCM, 31 LPamm). Considerata la parziale soccombenza di

entrambe le parti, le spese processuali sono addebitate in ragione di metà

ciascuna. Il ricorrente non si è avvalso

della consulenza di un legale e di conseguenza non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto, e di

conseguenza gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda ad un nuovo

calcolo dei contributi a carico dei mapp. no. 673 e 675 ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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