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Decisione

30.2011.31

Perenzione del diritto impositivo

4 aprile 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori, anche quelli a regia, sono quasi tutti stati fatturati entro il mese

di novembre del 2007 (cfr. scheda contabile del 16.9.2008);

- che, in particolare, dai bollettini messi a disposizione si evince che i

lavori di pavimentazione, come alcune sistemazioni puntuali (bordure,

spostamento di un idrante, allacciamenti, rifiniture dei pozzetti) sono stati

eseguiti nel corso dell’estate del 2007, e che il cantiere è stato smantellato

il 5.9.2007 con la rimozione delle transenne (cfr. bollettini annessi alla

fattura dell’impresa __________ del 30.11.2007 ed alla fattura dell’impresa __________

dell’11.9.2007);

- che, del resto, lo stesso Municipio, con avviso dell’11.9.2007, ha informato

i cittadini interessati che i lavori di formazione del marciapiede in Via __________

sarebbero terminati il successivo 17.9.2007 (doc. 5);

- che su queste basi, anche considerando la fine di settembre del 2007 quale

data più favorevole al Comune, la pubblicazione del prospetto a partire dal

3.12 appare irrimediabilmente tardiva;

- che in effetti non può essere tenuto conto della posa del manto d’usura,

dichiaratamente avvenuta nel dicembre del 2007 (doc. 6 e 7), e tanto meno del

versamento successivo delle indennità espropriative trattandosi di fattori che

non incidono sulla messa in esercizio dell’opera, che a tutti gli effetti

risale al più tardi al mese di settembre del 2007;

- che pertanto il ricorso dev’essere accolto senza che sia necessario entrare

nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti;

- che, visto l’esito del ricorso, le spese processuali sono a carico del Comune

in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm) con l’obbligo di rifondere ai

Considerandi

ricorrenti adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza i

contributi posti a carico dei mapp. no. 369, 367, 366, 368, 263, 270, 370, 371,

372, 373 e 274 RFD di __________ sono annullati per intervenuta perenzione del

diritto impositivo.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.-

sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 1'500.-

per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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