30.2011.31
Perenzione del diritto impositivo
4 aprile 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2011.31
Data decisione, Autorità:
04.04.2012, TE
Titolo:
Perenzione del diritto impositivo
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 16 LCM
Incarto n.
30.2011.31
Lugano
4 aprile 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso interposto in data 16 dicembre 2011 da
1.
RI 1
2.
RI 2
3.
RI 3
4.
RI 4
5.
RI 5
6.
RI 6
7.
RI 7
8.
RI 8
9.
RI 9
10.
RI 10
tutti
rappr. dall’ RA 1
contro
la
decisione su reclamo del 16 novembre 2011 emessa dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione
del nuovo marciapiede in Via __________ a __________,
relativamente ai mapp. no. 369, 367, 366, 368, 263, 270, 370, 371, 372, 373 e
274 RFD __________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
- che il Municipio di __________
ha deciso di costruire un nuovo marciapiede in Via __________. Perciò, con
messaggio 16/2003, ha presentato al Consiglio comunale una richiesta di credito
di fr. 415'000.- proponendo nel contempo il prelievo di contributi di miglioria
in ragione del 30% della spesa effettiva. Tale messaggio è stato approvato con
risoluzione legislativa del 17.11.2003;
- che, pubblicati gli atti dal
26.4 al 25.5.2004, questo Tribunale ha approvato il progetto definitivo con
sentenza del 28.10.2005 ed evaso le questioni di natura espropriativa mediante
stralci, rispettivamente con sentenza di merito del 18.9.2007 cresciuta
incontestata in giudicato (inc. no. 20.2004.28);
- che il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal
3.12.2009 al 4.1.2010 previo invio di un avviso personale ai contribuenti;
- che i qui ricorrenti, in veste di proprietari, sono stati così imposti:
RI 1 mapp. no. 369 fr. 943.46
RI 2 mapp. no. 367 fr. 979.62
RI 3 mapp. no. 366 fr. 1'196.74
RI 4 mapp. no. 368 fr. 1'225.50
RI 5 mapp. no. 263 fr. 2'166.81
mapp. no. 270 fr. 2'543.18
RI 6 mapp. no. 370 fr. 992.46
RI 7 mapp. no. 371 fr. 974.86
RI 8 mapp. no. 372 fr. 1'016.32
RI 9 mapp. no. 373 fr. 1'013.81
RI 10 mapp. no. 274 fr. 945.98
- che i suddetti contribuenti hanno interposto reclamo contro il prospetto
sollevando l’eccezione di perenzione del diritto impositivo e contestando la
spesa determinante per il calcolo dei contributi. Il Municipio ha respinto il
reclamo con decisione del 16.11.2011. Da ciò il ricorso in esame, presentato nella
forma del litisconsorzio facoltativo, nel quale i ricorrenti hanno riproposto le
medesime censure e chiesto l’annullamento dei contributi;
- che l’udienza di conciliazione si è svolta il 27.3.2012 con esito
infruttuoso;
- che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere
pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1
LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(art. 3 cpv. 1 let. a LCM);
- che giusta l’art. 16 LCM il diritto d’imposizione è perento se il prospetto
dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio
dell’opera;
- che secondo la giurisprudenza, formatasi soprattutto nell’ambito di opere
viarie, un’opera stradale è messa in esercizio quando è resa liberamente
utilizzabile e percorribile. Il concetto non è sprovvisto di una certa
ambiguità. Infatti, se la messa in esercizio è agevolmente determinabile per
opere interamente nuove, potendo essere individuata di regola nel giorno di
apertura al traffico della strada, viceversa lo è assai meno quando attiene al
risanamento di opere preesistenti che, durante la fase esecutiva, non sono
state completamente chiuse al traffico e quindi non hanno smesso di espletare
la loro funzione. In questo caso, stando alla prassi, è giudizioso ritenere che
vi sia messa in esercizio non appena siano compiuti i lavori principali
direttamente legati alla funzionalità dell’opera in questione. Non sono invece
decisivi né il giorno del collaudo né la data di esecuzione di semplici
finiture poiché la ratio normativa è di impedire, nell’interesse della
sicurezza giuridica, che l’autorità comunale eluda il termine di perenzione
procrastinando discrezionalmente interventi che sono marginali dal profilo finanziario
e costruttivo, rispetto all’opera complessiva, e che non influiscono sulla
messa in esercizio (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, I-1997 no. 44 c. 3a,
II-1999 no. 41, II-2000 no. 51; Messaggio del Consiglio di Stato no.
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova Legge sui contributi di miglioria, ad art. 21 del disegno di legge; Rapporto della Commissione della
legislazione del 16.1.1998 sulle iniziative parlamentari 13.5.1996 e 14.4.1997
presentate, rispettivamente, dagli on. Carlo Donadini e Michela Ferrari-Testa
per la modifica degli art. 16 e 13 della Legge sui contributi di miglioria, p.
2-4; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare
contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari,
Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, p. 133-134);
- che in concreto, dalla documentazione prodotta agli atti dal Comune, risulta che
Fatti
i lavori, anche quelli a regia, sono quasi tutti stati fatturati entro il mese
di novembre del 2007 (cfr. scheda contabile del 16.9.2008);
- che, in particolare, dai bollettini messi a disposizione si evince che i
lavori di pavimentazione, come alcune sistemazioni puntuali (bordure,
spostamento di un idrante, allacciamenti, rifiniture dei pozzetti) sono stati
eseguiti nel corso dell’estate del 2007, e che il cantiere è stato smantellato
il 5.9.2007 con la rimozione delle transenne (cfr. bollettini annessi alla
fattura dell’impresa __________ del 30.11.2007 ed alla fattura dell’impresa __________
dell’11.9.2007);
- che, del resto, lo stesso Municipio, con avviso dell’11.9.2007, ha informato
i cittadini interessati che i lavori di formazione del marciapiede in Via __________
sarebbero terminati il successivo 17.9.2007 (doc. 5);
- che su queste basi, anche considerando la fine di settembre del 2007 quale
data più favorevole al Comune, la pubblicazione del prospetto a partire dal
3.12 appare irrimediabilmente tardiva;
- che in effetti non può essere tenuto conto della posa del manto d’usura,
dichiaratamente avvenuta nel dicembre del 2007 (doc. 6 e 7), e tanto meno del
versamento successivo delle indennità espropriative trattandosi di fattori che
non incidono sulla messa in esercizio dell’opera, che a tutti gli effetti
risale al più tardi al mese di settembre del 2007;
- che pertanto il ricorso dev’essere accolto senza che sia necessario entrare
nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti;
- che, visto l’esito del ricorso, le spese processuali sono a carico del Comune
in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm) con l’obbligo di rifondere ai
Considerandi
ricorrenti adeguate ripetibili.
per
questi motivi
richiamata la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza i
contributi posti a carico dei mapp. no. 369, 367, 366, 368, 263, 270, 370, 371,
372, 373 e 274 RFD di __________ sono annullati per intervenuta perenzione del
diritto impositivo.
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.-
sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 1'500.-
per ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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