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Decisione

30.2011.34

Conferma dell'obbligo del pagamento dei contributi dell'assicurato senza attività lucrativa domiciliato in Svizzera il cui coniuge lavora all'estero. Presa in considerazione della sostanza e del reddi

28 ottobre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3

LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati

pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

8. Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TF, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità giudicante

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212;

Greber/Duc/Scartazzini, op. cit.,

ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento

della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

9. Va

innanzitutto evidenziato che l’affiliazione quale persona senza attività

lucrativa si rivela corretta, giacché __________ nel 2008 e nel 2009 era

domiciliata in Svizzera e non esercitava alcuna attività lucrativa. In

applicazione degli art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e 3 cpv. 1 LAVS essa doveva

pertanto pagare i contributi nel nostro Paese in tale qualità. Ciò vale

indipendente dal motivo, in concreto malattia, per il quale non lavorava.

L'assicurata,

cittadina svizzera sposata con un connazionale (detentore anche della

nazionalità __________) domiciliato ed attivo professionalmente all'estero, era

regolarmente domiciliata in Ticino ed è stata affiliata quale persona senza

attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. 8, inc. 30.2011.34).

Circa la presa in

considerazione del reddito conseguito all’estero dal ricorrente, va evidenziato

che con sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999 pag. 204), l'Alta Corte ha

asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito

(nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito proveniente da rendite e

va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI 1999 pag. 204). In

particolare il TF ha confermato una decisione nella quale per il 1997 i contributi

erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito del marito conseguito

all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha dunque ammesso la

possibilità di prendere in considerazione il reddito del marito conseguito

all'estero anche in presenza di una sostanza.

Con riferimento alla

sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la

giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con

l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, ha in particolare affermato

che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività

lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari

di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare

anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207).

Nello stesso senso, le

Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa

(DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS nel 2001, cui fa riferimento l’Alta

Corte nella sentenza citata e che si rifanno all'art. 28 cpv. 4 OAVS, al N.

2069.1 recitavano:

" Per

le persone sposate è determinante la metà del reddito dei coniugi conseguito

sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni. Fa anche

parte del reddito conseguito sotto forma di rendite di una persona sposata la

metà del reddito proveniente dall'attività lucrativa svolta dal coniuge che non

è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione svizzera."

Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2008,

stato gennaio 2011, il N. 2078 DIN prevede quanto segue:

"

Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati

equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della

coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati

coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei

coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del

reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale

anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in

cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto

all'obbligo di versare i contributi."

Con sentenza del 9 maggio 2007 (H

114/05) il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un coniuge germanico

che esercitava un'attività lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non

pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso

un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a

favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata

quindi a contribuire (vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10).

Il

TF ha confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una

cittadina svizzera sposata con un cittadino germanico attivo in Germania che

aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali,

l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei

contributi effettuato dall’amministrazione (cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin K.________ wohnt mit ihrem

Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen E.________, seit März

1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren Jahrzehnten (1964) in

Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________ angestellt, während die

Considerandi

Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15.

November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein

Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die

Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als

Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten,

zuzüglich Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 -

2003). Als Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des

vom Ehemann in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran

hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”)

Il TF ha innanzitutto confermato che l’interessata, in applicazione

dell’art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l’eccezione

dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è

obbligatoriamente assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza:

“Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a

Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der

obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen

Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).

L’Alta

Corte ha poi evidenziato che, il marito, cittadino germanico è attivo in

Germania mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un computo dei

contributi in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può pertanto

trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata sentenza:” (…)

Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1

hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der

Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz

keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der

Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie

bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).

Il

TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi internazionali

e meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la

Germania per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell’Accordo bilaterale sulla

libera circolazione delle persone per il periodo successivo al 1° giugno 2002,

non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione cantonale.

Per

quanto concerne in particolare il periodo dal 1° giugno 2002 l’Alta Corte da

una parte ha rilevato che l’applicazione del citato accordo, ad una persona che

non svolge attività lucrativa, è dubbio, d’altra parte ha comunque lasciato la

questione aperta poiché, anche se fosse applicabile, l’interessata non potrebbe

trarne alcun vantaggio. Infatti il regolamento CEE 1408/71 non prevede alcuna

norma che impedisce il prelievo del contributo contestato, ritenuto che il

principio dell’affiliazione al luogo di lavoro secondo l’art. 13 paragrafo 2

lett. a e b del regolamento CEE 1408/71 vale solo per il marito, attivo

all’estero, e non per il coniuge (consid. 4.3.2: “(…) Unter

Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen

Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich

ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen

Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in

den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt

(vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden

zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der

streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das

Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung

nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese

selber.”).

L’Alta

Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo secondo

l’art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in applicazione

dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I ALC, la norma svizzera non violerebbe né il

principio generale della parità di trattamento previsto dall’art. 9 dell’Allegato

I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall’art. 2 ALC (“Sofern

die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss

Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische

Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I

FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte

Diskriminierungsverbot verstossen”).

Una

discriminazione diretta va esclusa poiché l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3

LAVS non dipende dalla nazionalità della persona assicurata, nel senso che la

decisione non sarebbe stata differente se il marito della ricorrente invece di

essere di nazionalità tedesca fosse stato cittadino svizzero e avesse lavorato

in Germania (“Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein

ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit

anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn

der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger

(mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).

Infine

l’Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall’art. 3 cpv. 3 LAVS

una discriminazione indiretta perché i famigliari di cittadini svizzeri si

trovano confrontati raramente con la situazione della ricorrente, la norma

elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo dell’assicurazione (“Sofern

im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in

die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte

Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des

Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum

Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).”).

Il caso appena esposto è rilevante, in

concreto, nella misura in cui il Tribunale federale ha confermato che i

contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in Germania non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo

di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa.

Come stabilito da questo Tribunale con

sentenza 30.2010.17 del 14 febbraio 2011 nella sua composizione completa, non è

rilevante il fatto che l’insorgente sia cittadino svizzero (nel caso qui in

esame con la doppia nazionalità) e sia domiciliato all'estero e non in Svizzera

come nel caso citato. Determinante è la circostanza che il marito

dell'assicurata, come nella sentenza H 114/05, lavora all'estero e quindi i

contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito all'estero non

esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza attività lucrativa, dal

dovere versare contributi propri.

In tale evenienza, occorre fare

riferimento alla summenzionata DTF 125 V 230, secondo cui la

metà del reddito d'attività lucrativa ottenuto dal marito nel Principato del

Liechtenstein configura un reddito conseguito in forma di rendite e deve essere

considerato come oggetto di contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS).

Pertanto, per calcolare il reddito

percepito sotto forma di rendita da considerare al fine di stabilire la

sostanza determinante ascrivibile all'assicurata nel 2008 e nel 2009, occorre

tenere conto del reddito da attività lucrativa conseguito dal coniuge

all'estero, moltiplicarlo per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividerlo per due (art.

28.

cpv. 4 OAVS).

10.

Per

quanto concerne il calcolo del contributo, va evidenziato che per

l’anno 2008 il reddito conseguito sotto forma di rendita ammontava a fr.

603'164 (fr. 600'000 corrispondente al reddito da dipendente conseguito dal

marito all’estero e fr. 3'164 corrispondente alla pensione del II/III pilastro

della moglie), così come risulta dalla tassazione 2008 cresciuta in giudicato

(cfr. doc. 2 e 3, inc. 30.2011.34), mentre la sostanza netta detenuta in

Svizzera ed all'estero era di

fr. 195'771, che la Cassa, tenuto conto dei valori di riparto, ha poi fissato

in fr. 244'077 (cfr. doc. 4 e doc. 7, inc. 30.2011.34). A questo proposito,

quest’ultimo valore, nel preciso caso di specie, non ha comunque alcuna

influenza sul calcolo del contributo da pagare, giacché già solo prendendo in

considerazione il reddito conseguito sotto forma di rendita, va pagato il

contributo massimo.

Infatti,

moltiplicando quest’ultimo reddito di fr. 603'164 per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e

dividendolo per due (art. 28 cpv. 4 OAVS) si ottiene una sostanza determinante

di fr. 6'031’640 che impone il versamento del contributo massimo annuo (cfr.

art. 28 cpv. 1 OAVS).

Per

il 2009 invece il reddito conseguito sotto forma di rendita ammontava, per il

periodo antecedente il decesso della moglie, ossia dal 1.1.2009 al __________,

a fr. 159'780 (fr 153’000 corrispondente al reddito conseguito dal marito fino

al __________ e fr. 6’780 corrispondente alle rendite vitalizie e altre rendite

della moglie fino al __________), così come risulta dalla tassazione 2009 pro

rata (cfr. doc. 5, inc. 30.2011.35). La sostanza netta di fr. 201’663, dopo il

riparto, ammonta invece a fr. 252'934. La Cassa sembra aver utilizzato, per

quanto concerne la rendita vitalizia della moglie, i dati della tassazione relativa

al periodo __________ – 31 dicembre 2009 (cfr. doc. 4, inc. 30.2011.35). Come

si vedrà in seguito, ciò non ha alcuna influenza, dovendo l’insorgente pagare in

ogni caso il contributo massimo come calcolato dalla Cassa.

Infatti,

già solo annualizzando (cfr. DTF 133 V 394 e marg. 2098, 1/10 delle direttive

DIN) il reddito di fr. 159'780 (diviso __________ __________ [dal __________ al

__________] e moltiplicato per __________) si ottiene un importo di fr. 821’404

che moltiplicato per venti e diviso per due dà un ammontare annuo di fr. 8’214'040,

ciò che implica il pagamento del contributo massimo (pro rata) per i primi tre

mesi dell’anno (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, ritenuto che l’insorgente ha chiesto il

pagamento del contributo minimo, e non l’esonero (contrariamente ad esempio al

caso giudicato dal TCA con la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011), il

ricorso va respinto.

11.

L’insorgente

chiede infine di essere convocato.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di “essere convocato”),

questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire il ricorrente.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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