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Decisione

30.2011.4

Vantaggio particolare - miglioramento di una strada esistente

13 ottobre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti dell’opera e quelli che, a suo avviso, ne sono i difetti.

In ogni caso, a prescindere da tale constatazione, l’obiezione non sovverte affatto

la presunzione del vantaggio particolare poiché l’esperienza insegna che l’allargamento

di una strada e la costruzione di marciapiedi di per sé non hanno effetti

dissuasivi ma piuttosto, data l’assenza di ostacoli, invogliano il conducente

ad accelerare. In concreto sarebbero quindi risultati controproducenti (cfr.

relazione tecnica p. 3). Viceversa, come già evidenziato, le misure di

moderazione del traffico influenzano la percezione che il conducente ha dello

spazio carrabile con funzione di valido deterrente alla velocità di transito.

Pertanto la contestazione è da respingere.

4.

4.1. A norma dell’art. 8 cpv. 1

LCM la quota imponibile è ripartita tra gli interessati in funzione del

vantaggio particolare. La ripartizione si effettua, di regola, in base alla

superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso

indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM); sono applicabili altri metodi di

computo e fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero

(art. 8 cpv. 3 LCM).

Posto che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione,

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio no. 2826 cit., ad art. 9 del disegno di legge; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito

l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, in occasione

del riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che il metodo d’imposizione prescelto rispetti la legge

ed i principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata

solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o

un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame la spesa determinante per il calcolo dei

contributi (art. 6 LCM) ammonta a fr. 1'500'000.- di cui è imposto il 30% (art.

7 cpv. 1 LCM) pari a fr. 450’000.-.

La ripartizione dell’importo è effettuata sulla base della superficie

edificabile dei fondi, stabilita in base alle possibilità di sfruttamento, e di

un fattore interesse integrato con un correttivo (cfr. relazione tecnica).

Il ricorrente non ha sollevato censure puntuali limitandosi a contestare

genericamente il metodo di ripartizione. Sia detto quindi che l’interesse alle

opere realizzate è definito tenendo conto principalmente della posizione dei

fondi e della necessità o convenienza di percorrere le strade per raggiungerli

Considerandi

sia a piedi che con veicoli. Al mapp. no. 1419 è così applicato un fattore

interesse 1, coefficiente uguale a quello riconosciuto a tutte le particelle

direttamente confinanti con l’opera che, in quanto tali, godono dei maggiori

vantaggi e si distinguono da quelle retrostanti o situate ai margini del

comprensorio per le quali il beneficio dipendente dall’opera è ridotto

(coefficienti 0.8 e 0.6).

Il fattore di correzione è inteso a differenziare ulteriormente l’interesse a

seconda di situazioni specifiche quali, segnatamente, la destinazione o la

posizione particolarmente marginale di un fondo, la maggiore distanza

dall’opera rispetto ad altre particelle nella medesima zona d’interesse o

l’esistenza di accessi alternativi razionali; criteri distintivi tutti

riportati nella relazione tecnica. Al mapp. no. 1419 non è riconosciuto alcun

correttivo poiché, analogamente ad altre proprietà simili ubicate in posizione

periferica, non presenta alcuna delle peculiarità che meritano di essere

evidenziate.

Nel complesso il metodo di ripartizione, per quanto schematico, si avvale di

criteri oggettivi facilmente verificabili ed attua una corretta ed equa

distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro in rapporto alla funzionalità

dell’opera. Il risultato conseguito non è insostenibile né contrario ai

principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

Pertanto la contestazione è respinta.

5.

Visto l’esito del ricorso, la

tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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