30.2011.40
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 gennaio 2012Italiano33 min
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Numero d'incarto:
30.2011.40
Data decisione, Autorità:
26.01.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera di una persona senza attività lucrativa beneficiaria di una rendita di un Paese dell'UE. Rinvio degli atti all'amministrazione in attesa della decisione dell'autorità federale competente in materia
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 13 cpv. 2 let. f CEE1408/71
art. 17bis CEE1408/71
art. 1a cpv. 1 LAVS
art. 153a LAVS
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.40
cs
Lugano
26 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
due distinte decisioni del 26 aprile 2011 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1, cittadino __________ domiciliato in Svizzera dal 1° agosto
2006, affiliato quale persona senza attività lucrativa fino al 31 agosto 2007
(mese in cui l’interessato ha compiuto i 65 anni), per il periodo da agosto a
dicembre 2006 (fr. 6'559; doc. 8) e da gennaio ad agosto 2007 (fr. 4'099.40;
doc. 10).
B. Tramite
decisione su opposizione del 29 settembre 2011 l’amministrazione ha rettificato
il calcolo per il contributo dovuto nel 2006, diminuendolo a fr. 3'841.85. Per
il resto ha confermato l’obbligo contributivo di RI 1 per il periodo dal 1°
agosto 2006 al 31 agosto 2007 (doc. 1).
C. RI
1, rappresentato dall'avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione (doc. I).
L'insorgente
rammenta di essere tassato, a livello fiscale, tramite una imposizione secondo
il dispendio, non avendo mai esercitato alcuna attività sul territorio
svizzero. A partire dal 1° settembre 2006 beneficia di una rendita di vecchiaia
dello Stato __________ e di una rendita pensionistica erogata da un istituto
previdenziale __________ e, dal 1° settembre 2007, esercita, all'estero,
un'attività di consulente per conto di una società __________.
L'insorgente
evidenzia di non lavorare e di non aver mai lavorato in Svizzera e sostiene che
se, negli anni oggetto del contendere, avesse lavorato unicamente in __________,
sarebbe stato assicurato nello Stato di sede del suo eventuale datore di
lavoro, all'estero. Il ricorrente, con riferimento ad uno scambio di
corrispondenza avvenuto nel 2007 e nel 2008, sottolinea che l'amministrazione,
interpellata in merito, avrebbe confermato la sua esenzione dall'obbligo assicurativo.
Sulla base dei citati scritti, in applicazione del principio della buona fede,
andrebbe esentato dal pagamento dei contributi, anche perché, in virtù delle
rassicurazioni dell'amministrazione, non ha chiesto all'UFAS l'esenzione
dall'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 17 bis regolamento CE n. 1408/71.
L'insorgente afferma che prossimamente presenterà all'UFAS un'istanza in tal
senso.
D. Con
risposta del 14 novembre 2011 la Cassa propone la reiezione del ricorso,
evidenziando comunque che non appena sarà in possesso della decisione positiva,
rilasciata dall'autorità federale, annullerà le decisioni contestate (doc.
III).
E. Dopo
aver chiesto (doc. V), ed ottenuto (doc. VI), la trasmissione degli atti
prodotti dalla Cassa ed una proroga per presentare una replica, nonché
eventuali ulteriori mezzi di prova, l'insorgente, il 14 dicembre 2011, ha evidenziato che all'amministrazione incombe un obbligo di informazione in applicazione
dell'art. 27 cpv. 2 LPGA e che pertanto, a fronte di richieste circa l'obbligo
assicurativo in Svizzera, la Cassa avrebbe dovuto comunicargli la facoltà di
chiedere l'esonero dall'obbligo assicurativo all'UFAS. L'interessato ha inoltre
prodotto ulteriore documentazione, tra cui un verbale di audizione del 4
novembre 2008, nel corso della quale, in ambito fiscale, è stata pattuita la
tassazione secondo il dispendio che, per il ricorrente, non gli sarebbe stata favorevole
e chiede a questo propositi l'audizione testimoniale di __________ della __________
(doc. VIII).
F. Con
osservazioni del 21 dicembre 2011 l'amministrazione ha ribadito le sue
richieste evidenziando che la corrispondenza avvenuta tra le parti nel 2007 e
2008 verteva unicamente sulla questione dell'assoggettamento di un pensionato
residente in Svizzera ed attivo unicamente in un Paese dell'UE, ossia sulla
situazione inerente il periodo successivo allo stralcio dell'assicurato quale
persona senza attività lucrativa e non di un pensionato senza attività
lucrativa domiciliato in Svizzera e beneficiario di rendite di un Paese
dell'UE, ossia la situazione esistente nel periodo oggetto del contendere. Per
cui l'insorgente non può trarre alcun beneficio dal citato scambio di lettere
(doc. IX).
G. Con
scritto del 23 dicembre 2011 l'insorgente ha chiesto (doc. XI) ed ottenuto
(doc. XII), una proroga per prendere posizione in merito.
RI 1 in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Per
l’art. 1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono
assicurati in conformità della legge:
a. le persone fisiche domiciliate in
Svizzera;
b. le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c. I cittadini svizzeri che lavorano
all’estero:
1. al
servizio della Confederazione;
2. al servizio di
organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un
accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi
dell’articolo 12;
3. al servizio di
organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla
Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo
1976 sulla cooperazione allo
sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1
lettera c.
L’art.
1a cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il
diritto internazionale;
b. le persone che
partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge
costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
c. le persone per le
quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un
periodo di tempo relativamente breve.
A
norma dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:
a. le
persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. fino al 31 dicembre
dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che
lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione
all’estero.
Per
l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano
ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le
quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce
un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,
a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.
3. Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
legge, sono applicabili anche:
a.
l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo
del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri
della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella
versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va
a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato
in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
4. Va
ancora rammentato che per l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera per il periodo in esame
2006-2007 come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione
(RCC 1965 pag. 93), l'importo
stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici
provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal
trasferimento di diritti d'autore
sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un
terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari
diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata
a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato
registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag.
398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non
soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V
230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite nel
periodo in esame 2006-2007: le rendite dell'AVS e dell'AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie
di queste assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c),
le indennità giornaliere dall'AI
(DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC
1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i
figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi
della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o
può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il
cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
Fatti
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
6. In
concreto l’insorgente non contesta (più) il calcolo del contributo calcolato
dall’amministrazione ma sostiene che andrebbe esonerato dall’obbligo assicurativo
poiché la Cassa gli avrebbe fornito informazioni errate.
Va
innanzitutto evidenziato che, come rettamente evidenzia l’amministrazione sia
in sede di risposta che di osservazioni, il ricorrente, nel periodo oggetto del
contendere, ossia dal 1° agosto 2006 al 31 agosto 2007, non esercitava alcuna
attività lucrativa né in Svizzera, dove era domiciliato, né all’estero. Egli,
in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, per il periodo dal 1° agosto
2006 (domicilio in Svizzera) fino al 31 agosto 2007 (mese in cui ha compiuto
l’età che dà diritto al pensionamento in Svizzera), va pertanto affiliato quale
persona senza attività lucrativa e deve pagare i contributi in tale qualità.
La
soluzione adottata, come emerge anche dalla sentenza 30.2009.37 del 14 aprile
2010 emessa nella composizione completa di tre giudici, è pure conforme all'Accordo
sulla libera circolazione delle persone e del regolamento (CEE) n. 1408/71
(cfr. anche la sentenza 30.2011.18 del 25 novembre 2011).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono
applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno
Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di
lavoratore subordinato, è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi
alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in
relazione con l'art. 1 lett. a
e l'art. 2 n. 1 del regolamento
n. 1408/71).
Quanto al necessario
nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,
ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia
e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n.
1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).
L'ALC, per quanto
concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.
1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla
determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a
determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le
disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato
è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se
risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di
lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio
di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2
lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera
le norme generali:
"1. Le
persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del
presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la
persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di
un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b)
la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro;
(…)
f)
la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.
1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato
ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie
più le condizioni dell'art. 13
n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità
dell'art. 13 e degli art. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).
Si tratta, per
esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul
territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù
della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio
di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza
30.2009.37 del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.
1408/71, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un
altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative
alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della
legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione
dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza,
oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza.
Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività
lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71 (SVR 2007 IV Nr. 5
consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02,
pag. I 553, punto 43).
Nella
fattispecie, poiché l'assicurato,
nel periodo in esame, non era più attivo professionalmente e quindi non
sottostava più alla legislazione ____________________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, gli era applicabile,
di principio, l'art. 13 n. 2
lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi gli era opponibile la legislazione
dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.
7. La
corrispondenza intercorsa con l’amministrazione nel 2007 e nel 2008 non è di
alcun aiuto al ricorrente. Infatti, dagli atti emerge che in quegli anni
all’amministrazione è stata posta la domanda di sapere se un assicurato di 65
anni già compiuti, cittadino straniero residente in Svizzera, ma proveniente
dall’estero, con un’attività di consulenza svolta esclusivamente all’estero,
per conto di una società estera, è tenuto a pagare i contributi in Svizzera
quale indipendente (doc. IX/1 e 2). Successivamente è stato specificato che si
tratta di un cittadino europeo che lavora esclusivamente in Paesi europei
(Svizzera esclusa), per una società con sede in __________ (doc. IX/3). Negli
scritti non è invece mai stato chiesto se il ricorrente, cittadino __________,
non ancora 65enne, senza attività lucrativa e beneficiario di una pensione __________,
domiciliato in Svizzera, deve essere affiliato nel nostro Paese.
Ora,
il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi dal principio della
legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata
giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
- l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
- l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
- l'assicurato non deve
essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
- l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
Considerandi
(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05
del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.
3.3.1
; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V
76.
consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,
pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.
217ss).
Nel
caso di specie, nel 2007 e nel 2008, l’insorgente ha chiesto, ed ottenuto,
informazioni circa il suo statuto contributivo unicamente per quanto concerne
il periodo in cui ha iniziato un’attività lucrativa, ossia dal 1° settembre
2007.
Egli non ha invece domandato alcunché circa il periodo precedente. Ne
segue che non può trarre alcun beneficio dalla corrispondenza intercorsa con
l’amministrazione in quel periodo.
8.
Va
ora esaminato se, successivamente, l’amministrazione, in applicazione dell’art.
27.
LPGA, invocato dall’insorgente, avrebbe avuto un obbligo informativo nei
suoi confronti.
Per
l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole
assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno
ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri
diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti
dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro
obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio
federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa
(cpv. 2). Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
L'art.
27.
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del
14.
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil
c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.
(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.
317.
e pag. 318-321).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
In
una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso
che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Va
qui evidenziato che recentemente, nell’ambito dell’assicurazione malattie, il
TF ha stabilito che l’assicuratore, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, è
tenuto ad informare l’assicurato che reclama per il mancato pagamento di una
fattura giudicata troppo onerosa, della possibilità di contestare la nota
d’onorario innanzi al Tribunale arbitrale con la rappresentanza
dell’assicuratore stesso (cfr. sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010,
consid. 5: “Nach Art. 27 Abs. 1 ATSG sind die
Versicherer verpflichtet, die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten
aufzuklären. Hier war die Beschwerdegegnerin
sich des ihr gesetzlich garantierten Rechts auf Vertretung vor dem
Schiedsgericht durch die Beschwerdeführerin ganz offensichtlich nicht bewusst. Daher wäre es an der Beschwerdeführerin gewesen, sich der Sache
anzunehmen, die Versicherte aufzuklären und deren Vertretung im Klageverfahren
vor dem Schiedsgericht zu übernehmen”).
9.
Nel
caso di specie, il 19 maggio 2011, nell’ambito dell’opposizione alle due
decisioni formali di fissazione dei contributi del 26 aprile 2011,
l’insorgente, per il tramite dell’allora rappresentante, __________, ha rammentato
la sua situazione (cittadino __________, pensionato dall’età di 63 anni, al
beneficio di una pensione dello Stato __________ e di una pensione da
un’istituzione previdenziale __________ dal 1° settembre 2006) ed ha affermato,
tra l’altro, che “A suo tempo, il signor RI 1 (….) aveva contattato questo
Ufficio, da cui aveva ottenuto la garanzia circa l’insussistenza di un obbligo
di contribuzione in Svizzera (al proposito si allega lo scambio di
corrispondenza), ritenuto che il signor RI 1 non esercitava alcuna attività su
territorio svizzero” (doc. 7).
Sulla
base di quanto affermato in sede di opposizione, in particolare della
descrizione della sua situazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, avrebbe
dovuto informare l’assicurato della facoltà di inoltrare all’UFAS una richiesta
di esonero in applicazione dell’art. 17bis regolamento n. 1408/71 e, nel
frattempo, sospendere l’opposizione in attesa dell’esito della domanda.
Infatti,
l’art. 17bis regolamento n. 1408/71 (Norme particolari
concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della
legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una pensione
o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di
pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati
membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere
esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di
quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a
causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del
regolamento n. 1408/71).
Questa
soluzione è già stata adottata dal TCA nella sentenza 30.2010.20 del 29
settembre 2010, emanata nella composizione a tre giudici, dove questo Tribunale
aveva annullato la decisione impugnata e rinviato l’incarto all’amministrazione
affinché trasmettesse la richiesta di esonero, in quell’occasione inoltrata nel
corso di un’audizione nell’ambito dell’opposizione alla decisione di fissazione
dei contributi, all’UFAS e sospendesse la causa in attesa della crescita in
giudicato della decisione dell’autorità federale (cfr. anche la sentenza
30.2011.18
del 25 novembre 2011). Il TCA ha pure già evidenziato che la circostanza
che l’UFAS, nelle direttive, ha affermato che le domande d’esenzione vengono
sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti le vie
di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso, spetti
comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr. a
questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010 e la sentenza
30.2011.18
del 25 novembre 2011).
In
concreto ritenuto che l’assicurato, il 10 novembre 2011 (doc. L), ha già
provveduto personalmente ad inoltrare la richiesta di esonero all’UFAS, la
decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione in
attesa dell’esito della domanda di esenzione.
Infatti,
la circostanza che la Cassa ha affermato in sede di risposta e di osservazioni
che non appena “sarà in possesso della decisione positiva rilasciata
dall’autorità federale, la resistente annullerà le decisioni contestate”,
non può essere tutelata. Infatti, con sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011,
il TF, in ambito LADI, in un caso in cui il TCA aveva in sostanza affermato che
nel caso in cui la procedura amministrativa in corso contro l’assicurato avesse
dato un esito a lui favorevole, la sentenza cantonale avrebbe potuto essere
oggetto di revisione per cui non era necessario attendere l’esito della
procedura parallela, ha affermato, al consid. 3:
" (…)
A mente del Tribunale federale, la
Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di
statuire sulla legittimità
della sospensione del diritto a
indennità decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a
seconda delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo
giudice al consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La
revisione configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il
ricorrente non può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che
gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una
colpa dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come
in concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora
definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una
violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza
competenze specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La
precedente istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la
decisione su opposizione della Cassa __________ di disoccupazione in attesa
dell'esito finale nella parallela procedura.”
10.
Infine,
l’insorgente chiede di sentire un funzionario del fisco che attesterebbe che il
fatto di aver optato, a causa delle informazioni ottenute dalla Cassa negli
anni 2007 e 2008, per la tassazione del dispendio, ha comportato un onere
maggiore.
A
prescindere dalla circostanza che dagli atti emerge che solo nel 2006
l’interessato avrebbe pagato un importo maggiore rispetto alla tassazione
ordinaria, mentre già dall’anno successivo avrebbe pagato un importo inferiore,
va comunque ribadito che all’amministrazione non può essere rimproverato di
aver fornito informazioni errate negli anni 2007 e 2008, giacché alla Cassa è
sempre e solo stato chiesto quale sarebbe stata la situazione contributiva di
un cittadino straniero di 65 anni compiuti che avesse voluto esercitare
un’attività esclusivamente all’estero (nell’UE) per una società con sede
all’estero (nell’UE). Non è invece stato chiesto se quale persona senza
attività lucrativa domiciliata in Svizzera, non ancora 65enne, a beneficio di
una pensione __________, avrebbe dovuto pagare dei contributi.
Ne
segue che l’audizione richiesta si rivela superflua.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà fr. 1'000 (IVA inclusa, se dovuta) al ricorrente a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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