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Decisione

30.2011.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

5. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

6. In

concreto l’insorgente non contesta (più) il calcolo del contributo calcolato

dall’amministrazione ma sostiene che andrebbe esonerato dall’obbligo assicurativo

poiché la Cassa gli avrebbe fornito informazioni errate.

Va

innanzitutto evidenziato che, come rettamente evidenzia l’amministrazione sia

in sede di risposta che di osservazioni, il ricorrente, nel periodo oggetto del

contendere, ossia dal 1° agosto 2006 al 31 agosto 2007, non esercitava alcuna

attività lucrativa né in Svizzera, dove era domiciliato, né all’estero. Egli,

in applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, per il periodo dal 1° agosto

2006 (domicilio in Svizzera) fino al 31 agosto 2007 (mese in cui ha compiuto

l’età che dà diritto al pensionamento in Svizzera), va pertanto affiliato quale

persona senza attività lucrativa e deve pagare i contributi in tale qualità.

La

soluzione adottata, come emerge anche dalla sentenza 30.2009.37 del 14 aprile

2010 emessa nella composizione completa di tre giudici, è pure conforme all'Accordo

sulla libera circolazione delle persone e del regolamento (CEE) n. 1408/71

(cfr. anche la sentenza 30.2011.18 del 25 novembre 2011).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono

applicabili ratione personae. L'assicurato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno

Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di

lavoratore subordinato, è stato soggetto alla legislazione __________ e quindi

alla legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in

relazione con l'art. 1 lett. a

e l'art. 2 n. 1 del regolamento

n. 1408/71).

Quanto al necessario

nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato (STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae,

ritenuto che il regolamento n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia

e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1 del regolamento n.

1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

L'ALC, per quanto

concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n.

1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla

determinazione della legislazione applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a

determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia

il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle

regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le

disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato

è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se

risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di

lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio

di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2

lett. a del regolamento n. 1408/71).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera

le norme generali:

"1. Le

persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la

persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)

la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.

1408/71 ha per scopo di regolare la situazione di una persona che ha cessato

ogni attività salariata sul territorio di uno Stato membro e che non adempie

più le condizioni dell'art. 13

n. 2 lett. a (esercizio di un attività salariata) o quelle di altre eventualità

dell'art. 13 e degli art. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71 (sentenza 30.2009.37 del 14 aprile 2010).

Si tratta, per

esempio, di una persona che ha cessato le sue attività professionali sul

territorio di uno Stato membro, che riceve delle indennità di malattia in virtù

della legislazione di questo Stato membro e che va a risiedere sul territorio

di un altro Stato membro senza riprendere un'attività mentre beneficia di queste indennità di malattia (sentenza

30.2009.37 del 14 aprile 2010). Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.

1408/71, la persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un

altro Stato membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative

alla determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della

legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione

dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza,

oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza.

Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività

lucrativa, sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71 (SVR 2007 IV Nr. 5

consid. 4.3; sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02,

pag. I 553, punto 43).

Nella

fattispecie, poiché l'assicurato,

nel periodo in esame, non era più attivo professionalmente e quindi non

sottostava più alla legislazione ____________________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, gli era applicabile,

di principio, l'art. 13 n. 2

lett. f del regolamento n. 1408/71 e quindi gli era opponibile la legislazione

dello Stato in cui risiede e meglio la legislazione svizzera.

7. La

corrispondenza intercorsa con l’amministrazione nel 2007 e nel 2008 non è di

alcun aiuto al ricorrente. Infatti, dagli atti emerge che in quegli anni

all’amministrazione è stata posta la domanda di sapere se un assicurato di 65

anni già compiuti, cittadino straniero residente in Svizzera, ma proveniente

dall’estero, con un’attività di consulenza svolta esclusivamente all’estero,

per conto di una società estera, è tenuto a pagare i contributi in Svizzera

quale indipendente (doc. IX/1 e 2). Successivamente è stato specificato che si

tratta di un cittadino europeo che lavora esclusivamente in Paesi europei

(Svizzera esclusa), per una società con sede in __________ (doc. IX/3). Negli

scritti non è invece mai stato chiesto se il ricorrente, cittadino __________,

non ancora 65enne, senza attività lucrativa e beneficiario di una pensione __________,

domiciliato in Svizzera, deve essere affiliato nel nostro Paese.

Ora,

il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi dal principio della

legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

- l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

- l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

- l'assicurato non deve

essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

- l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

Considerandi

(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05

del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.

3.3.1

; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29

agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.

3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194

consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V

76.

consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,

pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.

217ss).

Nel

caso di specie, nel 2007 e nel 2008, l’insorgente ha chiesto, ed ottenuto,

informazioni circa il suo statuto contributivo unicamente per quanto concerne

il periodo in cui ha iniziato un’attività lucrativa, ossia dal 1° settembre

2007.

Egli non ha invece domandato alcunché circa il periodo precedente. Ne

segue che non può trarre alcun beneficio dalla corrispondenza intercorsa con

l’amministrazione in quel periodo.

8.

Va

ora esaminato se, successivamente, l’amministrazione, in applicazione dell’art.

27.

LPGA, invocato dall’insorgente, avrebbe avuto un obbligo informativo nei

suoi confronti.

Per

l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole

assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno

ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri

diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti

dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro

obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio

federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa

(cpv. 2). Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.

L'art.

27.

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del

14.

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil

c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.

(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.

317.

e pag. 318-321).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

In

una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso

che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Va

qui evidenziato che recentemente, nell’ambito dell’assicurazione malattie, il

TF ha stabilito che l’assicuratore, in applicazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, è

tenuto ad informare l’assicurato che reclama per il mancato pagamento di una

fattura giudicata troppo onerosa, della possibilità di contestare la nota

d’onorario innanzi al Tribunale arbitrale con la rappresentanza

dell’assicuratore stesso (cfr. sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010,

consid. 5: “Nach Art. 27 Abs. 1 ATSG sind die

Versicherer verpflichtet, die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten

aufzuklären. Hier war die Beschwerdegegnerin

sich des ihr gesetzlich garantierten Rechts auf Vertretung vor dem

Schiedsgericht durch die Beschwerdeführerin ganz offensichtlich nicht bewusst. Daher wäre es an der Beschwerdeführerin gewesen, sich der Sache

anzunehmen, die Versicherte aufzuklären und deren Vertretung im Klageverfahren

vor dem Schiedsgericht zu übernehmen”).

9.

Nel

caso di specie, il 19 maggio 2011, nell’ambito dell’opposizione alle due

decisioni formali di fissazione dei contributi del 26 aprile 2011,

l’insorgente, per il tramite dell’allora rappresentante, __________, ha rammentato

la sua situazione (cittadino __________, pensionato dall’età di 63 anni, al

beneficio di una pensione dello Stato __________ e di una pensione da

un’istituzione previdenziale __________ dal 1° settembre 2006) ed ha affermato,

tra l’altro, che “A suo tempo, il signor RI 1 (….) aveva contattato questo

Ufficio, da cui aveva ottenuto la garanzia circa l’insussistenza di un obbligo

di contribuzione in Svizzera (al proposito si allega lo scambio di

corrispondenza), ritenuto che il signor RI 1 non esercitava alcuna attività su

territorio svizzero” (doc. 7).

Sulla

base di quanto affermato in sede di opposizione, in particolare della

descrizione della sua situazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, avrebbe

dovuto informare l’assicurato della facoltà di inoltrare all’UFAS una richiesta

di esonero in applicazione dell’art. 17bis regolamento n. 1408/71 e, nel

frattempo, sospendere l’opposizione in attesa dell’esito della domanda.

Infatti,

l’art. 17bis regolamento n. 1408/71 (Norme particolari

concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della

legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una pensione

o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di

pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati

membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere

esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a

causa dell’esercizio di un’attività professionale (cfr. anche l’allegato 10 del

regolamento n. 1408/71).

Questa

soluzione è già stata adottata dal TCA nella sentenza 30.2010.20 del 29

settembre 2010, emanata nella composizione a tre giudici, dove questo Tribunale

aveva annullato la decisione impugnata e rinviato l’incarto all’amministrazione

affinché trasmettesse la richiesta di esonero, in quell’occasione inoltrata nel

corso di un’audizione nell’ambito dell’opposizione alla decisione di fissazione

dei contributi, all’UFAS e sospendesse la causa in attesa della crescita in

giudicato della decisione dell’autorità federale (cfr. anche la sentenza

30.2011.18

del 25 novembre 2011). Il TCA ha pure già evidenziato che la circostanza

che l’UFAS, nelle direttive, ha affermato che le domande d’esenzione vengono

sistematicamente respinte non è un motivo per non garantire alle parti le vie

di diritto previste dalla legge, ritenuto come, in caso di ricorso, spetti

comunque ai Tribunali stabilire se una decisione è corretta o meno (cfr. a

questo proposito la sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010 e la sentenza

30.2011.18

del 25 novembre 2011).

In

concreto ritenuto che l’assicurato, il 10 novembre 2011 (doc. L), ha già

provveduto personalmente ad inoltrare la richiesta di esonero all’UFAS, la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione in

attesa dell’esito della domanda di esenzione.

Infatti,

la circostanza che la Cassa ha affermato in sede di risposta e di osservazioni

che non appena “sarà in possesso della decisione positiva rilasciata

dall’autorità federale, la resistente annullerà le decisioni contestate”,

non può essere tutelata. Infatti, con sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011,

il TF, in ambito LADI, in un caso in cui il TCA aveva in sostanza affermato che

nel caso in cui la procedura amministrativa in corso contro l’assicurato avesse

dato un esito a lui favorevole, la sentenza cantonale avrebbe potuto essere

oggetto di revisione per cui non era necessario attendere l’esito della

procedura parallela, ha affermato, al consid. 3:

" (…)

A mente del Tribunale federale, la

Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di

statuire sulla legittimità

della sospensione del diritto a

indennità decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a

seconda delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo

giudice al consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La

revisione configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il

ricorrente non può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che

gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una

colpa dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come

in concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora

definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una

violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza

competenze specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La

precedente istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la

decisione su opposizione della Cassa __________ di disoccupazione in attesa

dell'esito finale nella parallela procedura.”

10.

Infine,

l’insorgente chiede di sentire un funzionario del fisco che attesterebbe che il

fatto di aver optato, a causa delle informazioni ottenute dalla Cassa negli

anni 2007 e 2008, per la tassazione del dispendio, ha comportato un onere

maggiore.

A

prescindere dalla circostanza che dagli atti emerge che solo nel 2006

l’interessato avrebbe pagato un importo maggiore rispetto alla tassazione

ordinaria, mentre già dall’anno successivo avrebbe pagato un importo inferiore,

va comunque ribadito che all’amministrazione non può essere rimproverato di

aver fornito informazioni errate negli anni 2007 e 2008, giacché alla Cassa è

sempre e solo stato chiesto quale sarebbe stata la situazione contributiva di

un cittadino straniero di 65 anni compiuti che avesse voluto esercitare

un’attività esclusivamente all’estero (nell’UE) per una società con sede

all’estero (nell’UE). Non è invece stato chiesto se quale persona senza

attività lucrativa domiciliata in Svizzera, non ancora 65enne, a beneficio di

una pensione __________, avrebbe dovuto pagare dei contributi.

Ne

segue che l’audizione richiesta si rivela superflua.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà fr. 1'000 (IVA inclusa, se dovuta) al ricorrente a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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