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30.2011.41

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20 giugno 2012Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti del diritto e chiesto all'assicurata la restituzione CHF 10'944.00, pari

alla metà di quanto versatole in costanza del suo soggiorno in casa anziani

sino alla modifica del diritto, ossia dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010 (CHF

912.- x 12 mesi). Mediante decisione su opposizione del 20 gennaio 2011 (doc.

64) la Cassa di compensazione ha confermato il suo provvedimento e respinto l’opposizione

dell’assicurata inoltrata sia contro la decisione di fissazione in CHF 912.- al

mese dell'assegno per grandi invalidi, sia contro la decisione di restituzione.

In particolare la Cassa ha richiamato il tenore dell’art. 42ter cpv. 2 LAI e

confermato che gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto

hanno diritto alla metà degli importi previsti dall'art. 42bis cpv. 1 LAI.

Il 10

febbraio 2011 (doc. 62) l'assicurata si è aggravata a questo Tribunale contro

le decisione di restituzione e fissazione dell’importo del nuovo diritto, con sentenza

14 giugno 2011 (doc. 41) il TCA ha confermato il provvedimento

dell’amministrazione (30.2011.5).

1.3. Il 27 luglio

2011 (doc. A3) l'assicurata ha domandato alla Cassa cantonale di compensazione

il condono dell'importo chiesto in restituzione invocando la propria buona fede

e per le gravi difficoltà finanziarie in cui si troverebbe se dovesse

rimborsare tale somma, non avendo i mezzi sufficienti per darvi seguito.

Con

decisione del 29 luglio 2011 (doc. A4) la Cassa ha negato il presupposto della la

buona fede ed ha respinto la domanda. Mediante decisione su opposizione del 10

novembre 2011 (doc. A2) l’amministrazione ha confermato il suo provvedimento e respinto

le argomentazioni dell'assicurata del 18 agosto 2011 (doc. A5) e del 2 novembre

2011 (doc. A7) evidenziando che dagli atti emerge come la figlia

dell'assicurata abbia prontamente annunciato il trasferimento della madre a

Casa __________ a vari servizi dell'Istituto delle assicurazioni sociali e,

malgrado ciò, continuasse a percepire il 100% dell'assegno per grandi invalidi

dell'AVS, senza reagire. Per l’amministrazione, malgrado gli importi ricevuti

in eccesso siano serviti per pagare la retta della casa anziani ed altre spese

impreviste, l’indebito versamento risulterebbe dalle fatturazioni mensili

dell'istituto, dove in aggiunta alla retta mensile era fatturato anche

l'assegno per grandi invalidi, ma solo nella misura del 50% ossia per l’importo

effettivamente dovuto all’assicurata. Considerando assente il requisito della

buona fede, la Cassa non ha esaminato se il rifiuto del condono costituisse un

onere troppo grave. L'amministrazione ha pure negato l'assistenza giudiziaria.

1.4. Con ricorso

del 17 novembre 2011 (doc. I) RI 1, assistita dall'avv. RA 1, ha chiesto di

annullare il provvedimento impugnato e di accogliere la domanda di condono concedendo

pure il beneficio del gratuito patrocinio anche nella procedura amministrativa.

L'insorgente ha osservato che la Cassa ha ammesso tempestivo avviso

dell’entrata in casa anziani, con ossequio dell’obbligo di informare da parte

della ricorrente, circostanza questa che confermerebbe la buona fede della signora

e comporterebbe accoglimento del ricorso. L'assicurata avrebbe inoltre fatto

prova di tutta l'attenzione da lei ragionevolmente esigibile, tanto che le era

impossibile immaginare che l'importo fatturato dalla casa per anziani a titolo

di AGI dovesse avere una corrispondenza in quanto versatole dalla Cassa.

D'altronde la somma versata in eccesso è servita per pagare la retta della casa

anziani e spese proprie dell’assicurata senza gravare su terzi. La ricorrente

ha da ultimo chiesto che, essendo al beneficio di prestazioni complementari, le

sia riconosciuta l’indigenza in cui vive, e di essere conseguentemente esentata

dal rimborso con concessione del condono e del beneficio del gratuito

patrocinio, stante la necessità dell’intervento di un avvocato sia davanti

all’amministrazione che in fase giudiziaria.

1.5. Con risposta

25 novembre 2011 (doc. III) la Cassa propone la reiezione del ricorso, ritenendo

che la ricorrente non abbia apportato nuovi elementi e che il caso in esame non

sia dissimile da altra fattispecie già analizzata dal Tribunale cantonale delle

Assicurazioni con rifiuto del condono (decisione 10 febbraio 2010 inc.

32.2009.193).

La

ricorrente ha dal canto suo prodotto la notifica di tassazione IC 2010 a comprova della sua indigenza (doc. V) ed il 30 novembre 2011 (doc. VI) ha formulato ulteriori

osservazioni esaminando la giurisprudenza citata dalla Cassa e concludendo che,

facendo prova dell'attenzione da lei esigibile, né l'assicurata - né tanto meno

sua figlia che si occupava delle sue pratiche amministrative - avrebbe potuto

riconoscere l'errore commesso anche se avesse prestato una maggiore attenzione.

L'insorgente non sarebbe mai riuscita ad immaginare o scoprire l'errore

commesso dalla Cassa, non avendo avuto coscienza dell'irregolarità

dell'amministrazione e che il versamento fosse da ritenere indebito. A suo avviso,

il rinvio alla sentenza cantonale non sarebbe pertinente, dato che in quel caso

l'assicurato e suo figlio, controllando il conteggio della casa anziani, si

erano accorti dell'eccedenza versata.

La Cassa ha duplicato confermandosi nelle

precedenti argomentazioni (doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. Questa Corte

deve analizzare in concreto se siano dati gli estremi per concedere il condono

del richiesto rimborso della metà dell’AGI versato personalmente all’assicurata

dalla Cassa durante il periodo corrente dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre

2010 per complessiva CHF 10'944.00.

2.2. A norma

dell'art. 25 cpv. 1 LPGA nell’ambito delle assicurazioni sociali cui la LPGA è

applicabile, le prestazioni indebitamente riscosse vanno di principio

rimborsate all’amministrazione che le ha versate a mano che l'interessato fosse

in buona fede al momento del versamento e si verrebbe a trovare in gravi

difficoltà a seguito del rimborso. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione sia stabilito mediante decisione

formale soggetta ad impugnativa in quanto tale mentre l’art. 3 cpv. 2 OPGA

indica che nella decisione di restituzione l'assicuratore segnala all’assicurato la possibilità di chiedere il

condono. Sempre a norma del cpv. 2 dell’art. 3 OPGA l'assicuratore può decidere di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente

date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA). Secondo l'art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, che deve essere inoltrata entro 30

giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato

(art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, il condono è pronunciato

mediante decisione.

2.3. Affinché sia

concesso il condono è quindi necessario che siano cumulativamente adempiuti i

seguenti presupposti (DTF 126 V 48 cons. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR

1995 AVS N. 61 pag. 182 cons. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 cons. 3b).

Se una sola delle due condizioni non è adempiuta,

il condono non può essere concesso.

2.4. Per

quanto concerne la nozione di buona fede, va fatto riferimento alla giurisprudenza

sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata

in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) applicabile per l’analogia del tema anche

in materia di assegni per grandi invalidi (DTF 133 V 579 cons. 4.1 pag. 582;

STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF

8C_383/2007 del 15 luglio 2008). In base all’interpretazione dell’Alta Corte il

solo fatto che la persona assicurata ignorasse, al momento della loro

percezione, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è ancora

sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in

quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i

fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo

di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure

a una grave negligenza. Per contro, la persona assicurata può invocare la

propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una

lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o

di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 cons. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 cons.

2b; cfr. pure DTF 112 V 97 cons. 2c pag. 103; 110 V 176 cons. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto

o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere

d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il

tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente

esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 cons. 3

pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 cons. 3; sentenza 8C_383/2007

del 15 luglio 2008 cons. 7.1).

2.5. Per l'art. 5

cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le

spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv.

4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. L'art. 5 cpv. 2 OPGA

specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese

riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese

personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le

indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di

queste voci. Il cpv. 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della

sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari

da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000.- per le persone

sole, CHF 12'000.- per i coniugi e CHF 4'000.- per gli orfani ed i figli che

danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale

delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione

finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op.

cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare

direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica

del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.

Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di

economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova

situazione (DTF 116 V 293 cons. 2c; DTF 107 V 80 cons. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.6. Nel caso in

esame la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, la quale ha inizialmente sostenuto

che l'assicurata avesse violato il suo obbligo di informare la Cassa cantonale

di compensazione del suo ricovero definitivo presso la Casa anziani __________

di __________ avvenuto nell'ottobre 2009, circostanza che ha comportato un

cambiamento della sua situazione personale ed economica, che avrebbe

conseguentemente imposto revisione e ricalcolo dell'assegno per grandi invalidi

dell'AVS.

Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di

lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi

d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA). Secondo

l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai

quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o,

secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa

all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare

l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di

prestazioni hanno subito modifiche. Infine, l'art. 70bis cpv. 1 OAVS prevede

che l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la

terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per

grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento

importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio

AI (art. 70bis cpv. 2 OAVS).

2.7. In concreto come indicato in

precedenza da agosto 2008 la ricorrente è beneficiaria di un assegno per grandi

invalidi dell'AVS di grado elevato, mentre in precedenza questo assegno le era

versato dall'Ufficio AI essendo beneficiaria di una rendita invalidità. La

Cassa cantonale di compensazione versava un importo mensile di CHF 1'768.-, rimasto identico con il passaggio all'AGI dell'AVS (art.

43bis cpv. 4 LAVS), che dal 1° marzo 2009 è aumentato a CHF

1'824.- (doc. 118). Questo importo, pari al 100% dell'ammontare previsto

dalla legge, deriva dal fatto che l'assicurata viveva al proprio domicilio. Con il ricovero effettivo in casa anziani del 13 ottobre 2009 (doc.

101 e 104), l'assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi del

medesimo grado ma di importo ridotto alla metà in virtù dell'art. 42ter cpv. 1 e

2 LAI circostanza che doveva essere comunicata senza indugio

all’amministrazione interessata, come prescrivono l'art. 28 LPGA e

l'art. 31 LPGA, nonché specificatamente per l’AGI l’art. 70bis OAVS. La

notifica della mutazione aveva quale scopo quello di permettere alla Cassa di

compensazione, Servizio rendite e indennità, di rivedere il diritto all’AGI cin

riferimento all’importo dello stesso.

L'insorgente ha fatto valere di avere tempestivamente informato

del suo trasferimento invocando la sua buona fede. Dal canto suo l'amministrazione

ha confermato, nella decisione su opposizione, che l'assicurata "ha

prontamente annunciato il trasferimento di domicilio alla Casa per anziani __________"

(doc. A1 punto 5), come risulta anche dagli atti. Nonostante ciò la Cassa ha

continuato a versare il 100% dell'AGI e l'interessata non ha obiettato nulla.

In effetti il 13 ottobre 2009 l'assicurata si è trasferita dal proprio domicilio di via __________ a __________ a Casa __________,

in via __________, sempre a __________ e ciò in maniera permanente. L'interessata,

tramite la figlia che si occupa(va) delle sue questioni amministrative, ha correttamente

adempiuto all'obbligo di informazione ( artt. 70bis OAVS e 31 LPGA), avvertendo

gli enti statali interessati. Questo Tribunale evidenzia, tuttavia, l’avviso

dato ai diversi enti statali interessati, fra cui lo stesso

Servizio rendite e indennità , non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere

la buona fede della ricorrente. L’assicurata era al corrente del fatto che la

mutazione aveva importanza e rilievo, in particolare per il diritto alle prestazioni

complementari all’AVS. Come risulta dagli atti (scritto 30 novembre 2009 doc.

103), la figlia della ricorrente ha chiesto al Servizio prestazioni

complementari di versare sul conto postale della madre l'importo di CHF 190.00

(destinato ai degenti in casa anziani in maniera definitiva), dato che, avendo

la procura generale, era lei ad occuparsi di tutti i pagamenti concernenti la

mamma. Con il ricovero nella struttura comunale, come noto all’assicurata ed

alla figlia, il fabbisogno secondo le PC era aumentato e quindi lo Stato le ha

riconosciuto e versato delle prestazioni complementari maggiori, necessarie per

fare fronte (nel limite del possibile interamente) alla retta della casa

anziani. Rendita AVS, prestazioni PC e AGI dovevano servire alla ricorrente per

vivere a Casa __________ senza dovere chiedere l'aiuto anche di terzi.

2.8. Per quanto

concerne più specificatamente il diritto all'AGI, dagli atti risulta che con decisione

del 12 agosto 2005 (doc. 188) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a decorrere dal

1° giugno 2005 (doc. 190). Successivamente, con decisione del 13 febbraio 2007

(doc. 180), l'UAI ha assegnato all'interessata un AGI di grado elevato dal 1°

marzo 2006 (doc. 182). Le due decisioni contengono, nelle motivazioni trasmesse

all’assicurata, informazioni specificative tra cui una tabella che indica gli

importi dei vari AGI (grado lieve, grado medio e grado elevato) per le ipotesi

di vita in istituto rispettivamente per vita al domicilio, con evidenza della

differenziazione degli importi riconosciuti e meglio della decurtazione del 50%

dell’importo dell’AGI in caso di degenza in istituto come al dettato dell’art. 43ter

LAI. Anche se le decisioni successive dell'11 luglio 2008 (doc. 158) avente

effetto dal 1° agosto 2008, 12 settembre 2009 (doc. 118) con effetto dal 1°

marzo 2009 e 27 agosto 2009 (doc. 109) a seguito del decesso del marito con validità

dal 1° settembre 2009 non riprendono più la tabella citata non fa dubbio che

Considerandi

sufficiente ed adeguata informazione alla ricorrente, rispettivamente a sua

figlia, è pervenuta circa le importanti conseguenze che un’accoglienza

definitiva in casa anziani avrebbe comportato a livello di AGI. Alla luce del

ricovero in casa anziani, del fatto che l’assicurata non risiedeva più al suo

domicilio con necessità dell’intervento di terzi – indubbiamente più oneroso

siccome individuale rispetto a quello collettivo ottenibile in una struttura

medicalizzata - per far fronte ai bisogni quotidiani, dell’informazione

contenuta nelle decisioni 2005 e 2007 relativa alla diversità degli importi

riconosciuti a dipendenza della degenza in casa propria od in istituto, occorre

ritenere che l’assicurata è stata negligente non avendo prestato l’attenzione

che si poteva da lei esigere nelle circostanze. La ricorrente, rispettivamente

la figlia che di lei si occupava, poteva e doveva constatare la differenza

esistente tra l’importo contenuto nella fatturazione della casa anziani per

l’”assegno grandi invalidi” (si veda a titolo di esempio il doc. 79 ove il

comune, per il tramite del preposto ufficio, fattura con la specifica dicitura

“assegno grandi invalidi” il supplemento di costi dovuti alla necessità di

maggiori cure generate dalle persone non in grado di provvedere da sole

all’alimentazione, all’igiene, al vestirsi, all’andare al bagno ed allo

spostarsi in casa) con quanto versato dalla cassa mensilmente sul suo conto.

Va

ribadito che la ricorrente non ha prestato alla fattispecie tutta l'attenzione

da lei ragionevolmente esigibile e che quindi sia stata negligente siccome,

oltre alle specifiche delle decisione 2005 e 2007 circa la differenza di

importo dell’AGI a seconda di ricovero in istituto, le fatture della Casa __________

(doc. 69-81) indicavano tutte e chiaramente che, ogni mese, l'assegno grande

invalido computato ammontava a CHF 912.00 e quindi esattamente la metà

dell’importo ricevuto personalmente dall’assicurata. Secondo la scrivente

Corte, tale circostanza doveva far sospettare all'assicurata, rispettivamente a sua figlia, che ha sempre funto da sua rappresentante

(sul principio di sopportare da

parte del rappresentato le conseguenze di eventuali

omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009;

DLA 2002 p. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), che la somma di CHF 1'824.00 versata mensilmente dalla Cassa di compensazione

fosse errata.

Si ribadisce che la circostanza secondo cui, con

il ricovero in istituto, quale beneficiaria dell'AGI, l’assicurata non doveva

più fare capo a terzi o a familiari, pagandoli o comunque indennizzandoli, per

farsi aiutare nelle attività principali e personali della vita quotidiana, dato

che ora c'è del personale specializzato che si occupa di lei, doveva allertare

ed imporre una verifica puntuale. Non sfugge infatti che il costo dell’aiuto al

grande invalido è solo in parte coperto e compreso nella retta della casa

anziani (di base uguale per degenti anziani grandi invalidi e non grandi

invalidi), mentre per il resto si deve fare capo all'AGI che viene fatturato

come tale dall’istituto. Proprio per questo motivo, agli assicurati degenti in

istituto viene concessa solo la metà dell'importo previsto per coloro che

vivono invece ancora a domicilio.

Il Tribunale ribadisce che la discrepanza fra la

fatturazione della casa anziani e la somma ricevuta dalla Cassa di compensazione

doveva indurre l’assicurata ad eseguire gli accertamenti imposti dalle

circostanze, sia presso l’amministrazione che presso la casa anziani.

Questo comportamento pregiudica quindi il diritto

di ottenere il condono così come postulato dall’assicurata, come indicato essa

avrebbe potuto e dovuto, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano di esigere da lei, riconoscere l'illegittimità della percezione

degli assegni per grandi invalidi al 100%. In tali condizioni, l'assicurata non

è stata giustamente ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione

(citata STF 8C_865/2008 consid. 6.6).

2.9

Da quanto precede discende

che la violazione dell'obbligo di informare è riconducibile ad una grave

negligenza dell'assicurata e la sua buona fede non può quindi essere qui ammessa,

il rimborso preteso dalla Cassa non può, conseguentemente, essere condonato.

Per quanto concerne la

condizione dell'onere gravoso, va osservato che la Cassa di compensazione non

si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo dati i presupposti

per ammettere la buona fede, non fosse necessario esaminare neppure l'altro

elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA, che rinvia all'art. 5 OPGA. Mancando in

effetti la condizione cumulativa della buona fede, non si fa luogo neppure in

questa sede ad esaminare l'esistenza di gravi difficoltà della ricorrente. Non

va infine dimenticato che l'Ufficio delle prestazioni, per venirle incontro, ha

proposto all'assicurata di restituire le prestazioni indebitamente ricevute a

mezzo di pagamenti rateali. Visto l'esito del ricorso, questa proposta non può

che agevolare l'interessata nel suo obbligo di pagamento.

2.10

Da ultimo,

occorre ancora verificare la lamentela dell'assicurata riguardo alla circostanza che l'amministrazione non le ha concesso l'assistenza giudiziaria in sede amministrativa.

La Cassa cantonale di compensazione, nella sua

decisione su opposizione del 10 novembre 2010, ha rilevato che le condizioni cumulative necessarie per ottenere l'assistenza giudiziaria non

sono assolte, siccome "La fattispecie rientra infatti nella consueta

casistica riguardante le prestazioni AVS/IAI, dove l'assistenza di un avvocato

non risulta necessaria e pertanto giustificata." (doc. A1 punto 6).

Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza

(vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione

contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202

cons. 4a e 372 cons. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione

del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2,

cons. 4c, pag. 6, in fine).

L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla

rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede

che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora, dunque, un assicurato non disponga di

sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di

possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale

o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla

giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono

applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre

2004, cons. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, cons. 5.2.2). Tuttavia, la questione di

sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più

severi nella procedura amministrativa (Kieser, ATSG Kommentar,

2a ed., Ginevra, Basilea, Zurigo 2009, n. 18 e n. 22 ad

art. 37, pagg. 503 e 504).

A tal proposito, vanno tenute presenti le circostanze

del caso concreto, la particolarità delle regole di procedura applicabili, così

come le specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare

vanno considerati, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei

fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità

di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente

grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale

necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge

la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il

richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 cons. 2.2;

SVR 2007 EL Nr. 7, cons. 5.2.2).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f

LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo

esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag.

504.

e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965). Peraltro,

giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA,

la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op.

cit., n. 21 ad art. 37, pag. 503). Per il resto, quali presupposti del

gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del

patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia

con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag.

504-505). Quindi, le tre condizioni cumulative per la

concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7

maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/ 00 del 23 maggio

2002; DTF 125 V 202 cons. 4a; DTF 125 V 372 cons. 5b e riferimenti; DTF 124 I

1, cons. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 cons. 2a, DTF 120 Ia 15 cons. 3a, 181 cons.

3a).

Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006, in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va

riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha

negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di

opposizione. Nella sentenza I 127/2007 del 7 gennaio 2008

sempre in ambito di assicurazione invalidità, riguardo all'assistenza giudiziaria nella procedura

amministrativa il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.

4.1

Dans la procédure

administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un

conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent

(art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de

l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 cons.

3.

; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37).

4.2

Selon la loi (art. 152

OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées

à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat

est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a, 372 cons. 5b et

les références).

Le point de savoir si

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché

d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il

faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances

semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,

l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé

n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au

prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103

V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 cons. 2.2, 128 I 232 cons. 2.5.2 et les

références).

4.3

Ces conditions d'octroi

de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art.

4.

aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil

juridique dans la procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I

557/04, cons. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois,

le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de

critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20

ad art. 37).

En ce qui concerne le point

de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas

seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt A.-A. du

24.

janvier 2006, I 812/05, cons. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a

lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des

règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative

en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des

questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la

personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors,

le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants

d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes

de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que

l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt M. du 29

novembre 2004, I 557/04, déjà cité, cons. 2.2). En règle générale, l'assistance

gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une

manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon,

une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas

s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle

le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 cons. 2.2 et les références). (…).".

Il tema della restituzione degli assegni per

grandi invalidi non è, di per sé, complesso o di difficile soluzione, e

comunque tale da imporre sempre la necessità di un patrocinio. Nel caso

concreto il tema era quello della restituzione di AGI indebitamente percepiti

dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010, sull’illiceità della percezione di

parte degli AGI il Tribunale cantonale delle assicurazioni si era già

pronunciato il 14 giugno 2011 con una sentenza cresciuta incontestata in giudicato,

ciò che a livello amministrativo permetteva comunque di limitare il problema

alla sussistenza, o meno, di una buona fede invocata e della capacità di

restituire. La decisione della Cassa di rifiutare l’assistenza in sede

amministrativa non può qui essere comunque condivisa siccome l’amministrazione

negava la sufficiente notifica del cambiamento di situazione dell’assicurata ed

operava una valutazione della buona fede perlomeno discutibile e non di

immediata percezione per una persona non cognita. L’intervento di un legale

appariva già in sede amministrativa quanto mai utile per fissare compiutamente

i fatti e per valutare la sufficienza o meno degli elementi per ritenere una

negligenza grave o lieve come discusso in questa decisione emanata dal Tribunale

cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa. Il fatto che in

un giudizio precedente il TCA abbia negato il condono di AGI (32.2009.193

citata) non è sufficiente – come indicato nelle considerazioni che precedono –

per escludere la necessità di un patrocinio. Anzi proprio la diversità delle

fattispecie esaminate era tale da rendere il presente caso degno di un

patrocinio. L’assistenza giudiziaria già in sede amministrativa va quindi

pacificamente ammessa alla luce della palese situazione di indigenza

dell’assicurata che emerge dagli atti a disposizione e dal beneficio di

prestazioni PC per il sostentamento.

2.11

L'assicurata

ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede giudiziaria (doc. I punto 5). Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni

(DTF 124 V 301 cons. 6). Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente

dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo

ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V

36; DTF 124 I 304 cons. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151).

Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU. A livello

cantonale la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale disposto comporta che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362, cons. 1b; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788). Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA prevede espressamente che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo

cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato

dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle

tasse e spese processuali;

- all'ammissione al

gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;

se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo

parziale.

3.

Essa

è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

In particolare, il requisito della probabilità di

esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, cons.

2.3

, DTF 128 I 236 cons. 2.5.3; DTF 125 II 275, cons. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, cons.

2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il

processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto

ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole

(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 cons. 2c; DTF 122 I 267 cons. 2b).

2.12

Nel caso

concreto, alla luce delle considerazioni esposte a proposito della procedura a

livello dell’amministrazione, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

il ricorso non era sin dall'inizio

sprovvisto di esito favorevole. Va evidenziato come, contrariamente alla

primaria tesi della Cassa, la ricorrente aveva debitamente informato della sua

degenza stabile in casa anziani, che la Cassa ha continuato a corrisponderle

l’intero AGI e come oggetto del contendere era quello a sapere se dalla

decisione 2005 e quella successiva del 2007 (discusse in precedenza) nonché

dalle fatturazioni della casa anziani a fronte dell’accredito con la medesima

dicitura dell’AGI, la ricorrente poteva dedurre che la Cassa Cantonale di

Compensazione AVS AI IPG incorreva in un errore versandole l’AGI al 100% come

precedentemente la sua entrata in casa anziani. Il tema appariva di non facile

ed immediata soluzione, imponeva una valutazione ponderata degli elementi a

disposizione tali da imporre il patrocinio in questa sede, non diversamente da

quanto ammesso per la sede amministrativa.

In queste circostanze, nonostante l’aiuto della

sentenza del 14 giugno 2011 di questo Tribunale che ha confermato l'obbligo di

restituire la somma indebitamente percepita, si deve ammettere che il gravame

non fosse destituito della possibilità di esito favorevole. Ne discende che

l’assistenza giudiziaria in questa sede va concessa alla luce anche

dell’indigenza della ricorrente che va ammessa come pacifica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

1.1. La

ricorrente deve restituire l'importo di CHF 10'944.00.

1.2. L'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio durante la procedura

amministrativa è accolta.

1.2.1. Di conseguenza la

Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG procederà a tassare la nota

d’onorario che il patrocinatore della ricorrente trasmetterà, unicamente per

l’attività svolta in sede di opposizione.

2. La domanda

volta all'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede processuale è accolta.

2.2.1. Di

conseguenza questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni procederà a tassare

la nota d’onorario che il patrocinatore della ricorrente trasmetterà,

unicamente per l’attività svolta in sede processuale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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