30.2011.41
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20 giugno 2012Italiano33 min
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Numero d'incarto:
30.2011.41
Data decisione, Autorità:
20.06.2012, TCA
Titolo:
Ordine di restituzione di AGI indebitamente percepiti, perché malgrado l'assicurata abbia avvisato la Cassa che era degente in casa anziani, ha continuato a ricevere l'AGI al 100% anziché al 50% senza nulla eccepire e benché le fatture della casa anziani indicassero AGI al 50%. AG in 1a e 2a istanza
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BUONA FEDE
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 3 LAG
art. 42ter LAI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 70bis cpv. 1 OAVS
art. 3 OPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.41
TB
Lugano
20 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 novembre
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegni per grandi invalidi
dell'AVS
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1944, dal 1° giugno 2005 è al beneficio di un assegno per grandi invalidi
per persone soggiornanti a domicilio, attribuitole con decisione del 21 luglio
2005 (doc. 193) dall'Ufficio assicurazione invalidità. Con il compimento dei 64
anni e con il versamento della rendita AVS, dal 1° agosto 2008 (doc. 158), questo
suo diritto è stato trasformato in un AGI dell'AVS, rimanendo fissato a CHF
1'768.- al mese.
Il 27
ottobre 2010 (doc. 100) la Cassa ha saputo che dal precedente 3 novembre 2009 l'assicurata è degente in maniera definitiva presso la casa anziani __________ di __________ e
che, conseguentemente, il suo diritto all'assegno per grandi invalidi assomma
alla metà dell'importo valido per chi soggiorna al proprio domicilio (art.
42ter LAI). Con decisione 11 novembre 2010 (doc. 98) l’amministrazione ha ridotto
a CHF 912.- al mese, contro i precedenti CHF 1'824.- l'AGI di grado elevato con
effetto dal 1° dicembre 2010.
1.2. Con
decisione del 12 novembre 2010 (doc. 95) la Cassa di compensazione ha ribadito
Fatti
i limiti del diritto e chiesto all'assicurata la restituzione CHF 10'944.00, pari
alla metà di quanto versatole in costanza del suo soggiorno in casa anziani
sino alla modifica del diritto, ossia dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010 (CHF
912.- x 12 mesi). Mediante decisione su opposizione del 20 gennaio 2011 (doc.
64) la Cassa di compensazione ha confermato il suo provvedimento e respinto l’opposizione
dell’assicurata inoltrata sia contro la decisione di fissazione in CHF 912.- al
mese dell'assegno per grandi invalidi, sia contro la decisione di restituzione.
In particolare la Cassa ha richiamato il tenore dell’art. 42ter cpv. 2 LAI e
confermato che gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto
hanno diritto alla metà degli importi previsti dall'art. 42bis cpv. 1 LAI.
Il 10
febbraio 2011 (doc. 62) l'assicurata si è aggravata a questo Tribunale contro
le decisione di restituzione e fissazione dell’importo del nuovo diritto, con sentenza
14 giugno 2011 (doc. 41) il TCA ha confermato il provvedimento
dell’amministrazione (30.2011.5).
1.3. Il 27 luglio
2011 (doc. A3) l'assicurata ha domandato alla Cassa cantonale di compensazione
il condono dell'importo chiesto in restituzione invocando la propria buona fede
e per le gravi difficoltà finanziarie in cui si troverebbe se dovesse
rimborsare tale somma, non avendo i mezzi sufficienti per darvi seguito.
Con
decisione del 29 luglio 2011 (doc. A4) la Cassa ha negato il presupposto della la
buona fede ed ha respinto la domanda. Mediante decisione su opposizione del 10
novembre 2011 (doc. A2) l’amministrazione ha confermato il suo provvedimento e respinto
le argomentazioni dell'assicurata del 18 agosto 2011 (doc. A5) e del 2 novembre
2011 (doc. A7) evidenziando che dagli atti emerge come la figlia
dell'assicurata abbia prontamente annunciato il trasferimento della madre a
Casa __________ a vari servizi dell'Istituto delle assicurazioni sociali e,
malgrado ciò, continuasse a percepire il 100% dell'assegno per grandi invalidi
dell'AVS, senza reagire. Per l’amministrazione, malgrado gli importi ricevuti
in eccesso siano serviti per pagare la retta della casa anziani ed altre spese
impreviste, l’indebito versamento risulterebbe dalle fatturazioni mensili
dell'istituto, dove in aggiunta alla retta mensile era fatturato anche
l'assegno per grandi invalidi, ma solo nella misura del 50% ossia per l’importo
effettivamente dovuto all’assicurata. Considerando assente il requisito della
buona fede, la Cassa non ha esaminato se il rifiuto del condono costituisse un
onere troppo grave. L'amministrazione ha pure negato l'assistenza giudiziaria.
1.4. Con ricorso
del 17 novembre 2011 (doc. I) RI 1, assistita dall'avv. RA 1, ha chiesto di
annullare il provvedimento impugnato e di accogliere la domanda di condono concedendo
pure il beneficio del gratuito patrocinio anche nella procedura amministrativa.
L'insorgente ha osservato che la Cassa ha ammesso tempestivo avviso
dell’entrata in casa anziani, con ossequio dell’obbligo di informare da parte
della ricorrente, circostanza questa che confermerebbe la buona fede della signora
e comporterebbe accoglimento del ricorso. L'assicurata avrebbe inoltre fatto
prova di tutta l'attenzione da lei ragionevolmente esigibile, tanto che le era
impossibile immaginare che l'importo fatturato dalla casa per anziani a titolo
di AGI dovesse avere una corrispondenza in quanto versatole dalla Cassa.
D'altronde la somma versata in eccesso è servita per pagare la retta della casa
anziani e spese proprie dell’assicurata senza gravare su terzi. La ricorrente
ha da ultimo chiesto che, essendo al beneficio di prestazioni complementari, le
sia riconosciuta l’indigenza in cui vive, e di essere conseguentemente esentata
dal rimborso con concessione del condono e del beneficio del gratuito
patrocinio, stante la necessità dell’intervento di un avvocato sia davanti
all’amministrazione che in fase giudiziaria.
1.5. Con risposta
25 novembre 2011 (doc. III) la Cassa propone la reiezione del ricorso, ritenendo
che la ricorrente non abbia apportato nuovi elementi e che il caso in esame non
sia dissimile da altra fattispecie già analizzata dal Tribunale cantonale delle
Assicurazioni con rifiuto del condono (decisione 10 febbraio 2010 inc.
32.2009.193).
La
ricorrente ha dal canto suo prodotto la notifica di tassazione IC 2010 a comprova della sua indigenza (doc. V) ed il 30 novembre 2011 (doc. VI) ha formulato ulteriori
osservazioni esaminando la giurisprudenza citata dalla Cassa e concludendo che,
facendo prova dell'attenzione da lei esigibile, né l'assicurata - né tanto meno
sua figlia che si occupava delle sue pratiche amministrative - avrebbe potuto
riconoscere l'errore commesso anche se avesse prestato una maggiore attenzione.
L'insorgente non sarebbe mai riuscita ad immaginare o scoprire l'errore
commesso dalla Cassa, non avendo avuto coscienza dell'irregolarità
dell'amministrazione e che il versamento fosse da ritenere indebito. A suo avviso,
il rinvio alla sentenza cantonale non sarebbe pertinente, dato che in quel caso
l'assicurato e suo figlio, controllando il conteggio della casa anziani, si
erano accorti dell'eccedenza versata.
La Cassa ha duplicato confermandosi nelle
precedenti argomentazioni (doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Questa Corte
deve analizzare in concreto se siano dati gli estremi per concedere il condono
del richiesto rimborso della metà dell’AGI versato personalmente all’assicurata
dalla Cassa durante il periodo corrente dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre
2010 per complessiva CHF 10'944.00.
2.2. A norma
dell'art. 25 cpv. 1 LPGA nell’ambito delle assicurazioni sociali cui la LPGA è
applicabile, le prestazioni indebitamente riscosse vanno di principio
rimborsate all’amministrazione che le ha versate a mano che l'interessato fosse
in buona fede al momento del versamento e si verrebbe a trovare in gravi
difficoltà a seguito del rimborso. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione sia stabilito mediante decisione
formale soggetta ad impugnativa in quanto tale mentre l’art. 3 cpv. 2 OPGA
indica che nella decisione di restituzione l'assicuratore segnala all’assicurato la possibilità di chiedere il
condono. Sempre a norma del cpv. 2 dell’art. 3 OPGA l'assicuratore può decidere di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente
date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA). Secondo l'art. 4 cpv. 1
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato
(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, che deve essere inoltrata entro 30
giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato
(art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, il condono è pronunciato
mediante decisione.
2.3. Affinché sia
concesso il condono è quindi necessario che siano cumulativamente adempiuti i
seguenti presupposti (DTF 126 V 48 cons. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR
1995 AVS N. 61 pag. 182 cons. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 cons. 3b).
Se una sola delle due condizioni non è adempiuta,
il condono non può essere concesso.
2.4. Per
quanto concerne la nozione di buona fede, va fatto riferimento alla giurisprudenza
sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) applicabile per l’analogia del tema anche
in materia di assegni per grandi invalidi (DTF 133 V 579 cons. 4.1 pag. 582;
STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008). In base all’interpretazione dell’Alta Corte il
solo fatto che la persona assicurata ignorasse, al momento della loro
percezione, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è ancora
sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in
quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure
a una grave negligenza. Per contro, la persona assicurata può invocare la
propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una
lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o
di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 cons. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 cons.
2b; cfr. pure DTF 112 V 97 cons. 2c pag. 103; 110 V 176 cons. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto
o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere
d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il
tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente
esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 cons. 3
pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 cons. 3; sentenza 8C_383/2007
del 15 luglio 2008 cons. 7.1).
2.5. Per l'art. 5
cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le
spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv.
4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. L'art. 5 cpv. 2 OPGA
specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese
riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese
personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le
indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di
queste voci. Il cpv. 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della
sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari
da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000.- per le persone
sole, CHF 12'000.- per i coniugi e CHF 4'000.- per gli orfani ed i figli che
danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale
delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione
finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op.
cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare
direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica
del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 cons. 2c; DTF 107 V 80 cons. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.6. Nel caso in
esame la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, la quale ha inizialmente sostenuto
che l'assicurata avesse violato il suo obbligo di informare la Cassa cantonale
di compensazione del suo ricovero definitivo presso la Casa anziani __________
di __________ avvenuto nell'ottobre 2009, circostanza che ha comportato un
cambiamento della sua situazione personale ed economica, che avrebbe
conseguentemente imposto revisione e ricalcolo dell'assegno per grandi invalidi
dell'AVS.
Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di
lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi
d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA). Secondo
l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai
quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o,
secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa
all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare
l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di
prestazioni hanno subito modifiche. Infine, l'art. 70bis cpv. 1 OAVS prevede
che l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la
terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per
grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento
importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio
AI (art. 70bis cpv. 2 OAVS).
2.7. In concreto come indicato in
precedenza da agosto 2008 la ricorrente è beneficiaria di un assegno per grandi
invalidi dell'AVS di grado elevato, mentre in precedenza questo assegno le era
versato dall'Ufficio AI essendo beneficiaria di una rendita invalidità. La
Cassa cantonale di compensazione versava un importo mensile di CHF 1'768.-, rimasto identico con il passaggio all'AGI dell'AVS (art.
43bis cpv. 4 LAVS), che dal 1° marzo 2009 è aumentato a CHF
1'824.- (doc. 118). Questo importo, pari al 100% dell'ammontare previsto
dalla legge, deriva dal fatto che l'assicurata viveva al proprio domicilio. Con il ricovero effettivo in casa anziani del 13 ottobre 2009 (doc.
101 e 104), l'assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi del
medesimo grado ma di importo ridotto alla metà in virtù dell'art. 42ter cpv. 1 e
2 LAI circostanza che doveva essere comunicata senza indugio
all’amministrazione interessata, come prescrivono l'art. 28 LPGA e
l'art. 31 LPGA, nonché specificatamente per l’AGI l’art. 70bis OAVS. La
notifica della mutazione aveva quale scopo quello di permettere alla Cassa di
compensazione, Servizio rendite e indennità, di rivedere il diritto all’AGI cin
riferimento all’importo dello stesso.
L'insorgente ha fatto valere di avere tempestivamente informato
del suo trasferimento invocando la sua buona fede. Dal canto suo l'amministrazione
ha confermato, nella decisione su opposizione, che l'assicurata "ha
prontamente annunciato il trasferimento di domicilio alla Casa per anziani __________"
(doc. A1 punto 5), come risulta anche dagli atti. Nonostante ciò la Cassa ha
continuato a versare il 100% dell'AGI e l'interessata non ha obiettato nulla.
In effetti il 13 ottobre 2009 l'assicurata si è trasferita dal proprio domicilio di via __________ a __________ a Casa __________,
in via __________, sempre a __________ e ciò in maniera permanente. L'interessata,
tramite la figlia che si occupa(va) delle sue questioni amministrative, ha correttamente
adempiuto all'obbligo di informazione ( artt. 70bis OAVS e 31 LPGA), avvertendo
gli enti statali interessati. Questo Tribunale evidenzia, tuttavia, l’avviso
dato ai diversi enti statali interessati, fra cui lo stesso
Servizio rendite e indennità , non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere
la buona fede della ricorrente. L’assicurata era al corrente del fatto che la
mutazione aveva importanza e rilievo, in particolare per il diritto alle prestazioni
complementari all’AVS. Come risulta dagli atti (scritto 30 novembre 2009 doc.
103), la figlia della ricorrente ha chiesto al Servizio prestazioni
complementari di versare sul conto postale della madre l'importo di CHF 190.00
(destinato ai degenti in casa anziani in maniera definitiva), dato che, avendo
la procura generale, era lei ad occuparsi di tutti i pagamenti concernenti la
mamma. Con il ricovero nella struttura comunale, come noto all’assicurata ed
alla figlia, il fabbisogno secondo le PC era aumentato e quindi lo Stato le ha
riconosciuto e versato delle prestazioni complementari maggiori, necessarie per
fare fronte (nel limite del possibile interamente) alla retta della casa
anziani. Rendita AVS, prestazioni PC e AGI dovevano servire alla ricorrente per
vivere a Casa __________ senza dovere chiedere l'aiuto anche di terzi.
2.8. Per quanto
concerne più specificatamente il diritto all'AGI, dagli atti risulta che con decisione
del 12 agosto 2005 (doc. 188) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo a decorrere dal
1° giugno 2005 (doc. 190). Successivamente, con decisione del 13 febbraio 2007
(doc. 180), l'UAI ha assegnato all'interessata un AGI di grado elevato dal 1°
marzo 2006 (doc. 182). Le due decisioni contengono, nelle motivazioni trasmesse
all’assicurata, informazioni specificative tra cui una tabella che indica gli
importi dei vari AGI (grado lieve, grado medio e grado elevato) per le ipotesi
di vita in istituto rispettivamente per vita al domicilio, con evidenza della
differenziazione degli importi riconosciuti e meglio della decurtazione del 50%
dell’importo dell’AGI in caso di degenza in istituto come al dettato dell’art. 43ter
LAI. Anche se le decisioni successive dell'11 luglio 2008 (doc. 158) avente
effetto dal 1° agosto 2008, 12 settembre 2009 (doc. 118) con effetto dal 1°
marzo 2009 e 27 agosto 2009 (doc. 109) a seguito del decesso del marito con validità
dal 1° settembre 2009 non riprendono più la tabella citata non fa dubbio che
Considerandi
sufficiente ed adeguata informazione alla ricorrente, rispettivamente a sua
figlia, è pervenuta circa le importanti conseguenze che un’accoglienza
definitiva in casa anziani avrebbe comportato a livello di AGI. Alla luce del
ricovero in casa anziani, del fatto che l’assicurata non risiedeva più al suo
domicilio con necessità dell’intervento di terzi – indubbiamente più oneroso
siccome individuale rispetto a quello collettivo ottenibile in una struttura
medicalizzata - per far fronte ai bisogni quotidiani, dell’informazione
contenuta nelle decisioni 2005 e 2007 relativa alla diversità degli importi
riconosciuti a dipendenza della degenza in casa propria od in istituto, occorre
ritenere che l’assicurata è stata negligente non avendo prestato l’attenzione
che si poteva da lei esigere nelle circostanze. La ricorrente, rispettivamente
la figlia che di lei si occupava, poteva e doveva constatare la differenza
esistente tra l’importo contenuto nella fatturazione della casa anziani per
l’”assegno grandi invalidi” (si veda a titolo di esempio il doc. 79 ove il
comune, per il tramite del preposto ufficio, fattura con la specifica dicitura
“assegno grandi invalidi” il supplemento di costi dovuti alla necessità di
maggiori cure generate dalle persone non in grado di provvedere da sole
all’alimentazione, all’igiene, al vestirsi, all’andare al bagno ed allo
spostarsi in casa) con quanto versato dalla cassa mensilmente sul suo conto.
Va
ribadito che la ricorrente non ha prestato alla fattispecie tutta l'attenzione
da lei ragionevolmente esigibile e che quindi sia stata negligente siccome,
oltre alle specifiche delle decisione 2005 e 2007 circa la differenza di
importo dell’AGI a seconda di ricovero in istituto, le fatture della Casa __________
(doc. 69-81) indicavano tutte e chiaramente che, ogni mese, l'assegno grande
invalido computato ammontava a CHF 912.00 e quindi esattamente la metà
dell’importo ricevuto personalmente dall’assicurata. Secondo la scrivente
Corte, tale circostanza doveva far sospettare all'assicurata, rispettivamente a sua figlia, che ha sempre funto da sua rappresentante
(sul principio di sopportare da
parte del rappresentato le conseguenze di eventuali
omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009;
DLA 2002 p. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), che la somma di CHF 1'824.00 versata mensilmente dalla Cassa di compensazione
fosse errata.
Si ribadisce che la circostanza secondo cui, con
il ricovero in istituto, quale beneficiaria dell'AGI, l’assicurata non doveva
più fare capo a terzi o a familiari, pagandoli o comunque indennizzandoli, per
farsi aiutare nelle attività principali e personali della vita quotidiana, dato
che ora c'è del personale specializzato che si occupa di lei, doveva allertare
ed imporre una verifica puntuale. Non sfugge infatti che il costo dell’aiuto al
grande invalido è solo in parte coperto e compreso nella retta della casa
anziani (di base uguale per degenti anziani grandi invalidi e non grandi
invalidi), mentre per il resto si deve fare capo all'AGI che viene fatturato
come tale dall’istituto. Proprio per questo motivo, agli assicurati degenti in
istituto viene concessa solo la metà dell'importo previsto per coloro che
vivono invece ancora a domicilio.
Il Tribunale ribadisce che la discrepanza fra la
fatturazione della casa anziani e la somma ricevuta dalla Cassa di compensazione
doveva indurre l’assicurata ad eseguire gli accertamenti imposti dalle
circostanze, sia presso l’amministrazione che presso la casa anziani.
Questo comportamento pregiudica quindi il diritto
di ottenere il condono così come postulato dall’assicurata, come indicato essa
avrebbe potuto e dovuto, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lei, riconoscere l'illegittimità della percezione
degli assegni per grandi invalidi al 100%. In tali condizioni, l'assicurata non
è stata giustamente ritenuta in buona fede al momento della loro riscossione
(citata STF 8C_865/2008 consid. 6.6).
2.9
Da quanto precede discende
che la violazione dell'obbligo di informare è riconducibile ad una grave
negligenza dell'assicurata e la sua buona fede non può quindi essere qui ammessa,
il rimborso preteso dalla Cassa non può, conseguentemente, essere condonato.
Per quanto concerne la
condizione dell'onere gravoso, va osservato che la Cassa di compensazione non
si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo dati i presupposti
per ammettere la buona fede, non fosse necessario esaminare neppure l'altro
elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA, che rinvia all'art. 5 OPGA. Mancando in
effetti la condizione cumulativa della buona fede, non si fa luogo neppure in
questa sede ad esaminare l'esistenza di gravi difficoltà della ricorrente. Non
va infine dimenticato che l'Ufficio delle prestazioni, per venirle incontro, ha
proposto all'assicurata di restituire le prestazioni indebitamente ricevute a
mezzo di pagamenti rateali. Visto l'esito del ricorso, questa proposta non può
che agevolare l'interessata nel suo obbligo di pagamento.
2.10
Da ultimo,
occorre ancora verificare la lamentela dell'assicurata riguardo alla circostanza che l'amministrazione non le ha concesso l'assistenza giudiziaria in sede amministrativa.
La Cassa cantonale di compensazione, nella sua
decisione su opposizione del 10 novembre 2010, ha rilevato che le condizioni cumulative necessarie per ottenere l'assistenza giudiziaria non
sono assolte, siccome "La fattispecie rientra infatti nella consueta
casistica riguardante le prestazioni AVS/IAI, dove l'assistenza di un avvocato
non risulta necessaria e pertanto giustificata." (doc. A1 punto 6).
Già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza
(vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione
contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva
riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito
patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di
assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi
presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve
trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato
e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202
cons. 4a e 372 cons. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione
del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2,
cons. 4c, pag. 6, in fine).
L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla
rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede
che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del
patrocinio gratuito.
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di
sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di
possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale
o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di
opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla
giurisprudenza sotto l'egida
dell'art. 4 vCost. fed., sono
applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre
2004, cons. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, cons. 5.2.2). Tuttavia, la questione di
sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più
severi nella procedura amministrativa (Kieser, ATSG Kommentar,
2a ed., Ginevra, Basilea, Zurigo 2009, n. 18 e n. 22 ad
art. 37, pagg. 503 e 504).
A tal proposito, vanno tenute presenti le circostanze
del caso concreto, la particolarità delle regole di procedura applicabili, così
come le specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare
vanno considerati, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei
fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità
di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è
necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente
grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale
necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge
la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il
richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 cons. 2.2;
SVR 2007 EL Nr. 7, cons. 5.2.2).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f
LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo
esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag.
504.
e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965). Peraltro,
giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA,
la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op.
cit., n. 21 ad art. 37, pag. 503). Per il resto, quali presupposti del
gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del
patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia
con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag.
504-505). Quindi, le tre condizioni cumulative per la
concessione dell'assistenza
giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7
maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/ 00 del 23 maggio
2002; DTF 125 V 202 cons. 4a; DTF 125 V 372 cons. 5b e riferimenti; DTF 124 I
1, cons. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 cons. 2a, DTF 120 Ia 15 cons. 3a, 181 cons.
3a).
Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006, in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità
dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va
riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha
negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di
opposizione. Nella sentenza I 127/2007 del 7 gennaio 2008
sempre in ambito di assicurazione invalidità, riguardo all'assistenza giudiziaria nella procedura
amministrativa il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
4.
4.1
Dans la procédure
administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un
conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent
(art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 cons.
3.
; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37).
4.2
Selon la loi (art. 152
OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées
à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a, 372 cons. 5b et
les références).
Le point de savoir si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché
d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il
faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances
semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103
V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 cons. 2.2, 128 I 232 cons. 2.5.2 et les
références).
4.3
Ces conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art.
4.
aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil
juridique dans la procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I
557/04, cons. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois,
le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de
critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20
ad art. 37).
En ce qui concerne le point
de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas
seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt A.-A. du
24.
janvier 2006, I 812/05, cons. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a
lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des
règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative
en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la
personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors,
le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants
d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes
de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que
l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt M. du 29
novembre 2004, I 557/04, déjà cité, cons. 2.2). En règle générale, l'assistance
gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une
manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon,
une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas
s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle
le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182 cons. 2.2 et les références). (…).".
Il tema della restituzione degli assegni per
grandi invalidi non è, di per sé, complesso o di difficile soluzione, e
comunque tale da imporre sempre la necessità di un patrocinio. Nel caso
concreto il tema era quello della restituzione di AGI indebitamente percepiti
dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010, sull’illiceità della percezione di
parte degli AGI il Tribunale cantonale delle assicurazioni si era già
pronunciato il 14 giugno 2011 con una sentenza cresciuta incontestata in giudicato,
ciò che a livello amministrativo permetteva comunque di limitare il problema
alla sussistenza, o meno, di una buona fede invocata e della capacità di
restituire. La decisione della Cassa di rifiutare l’assistenza in sede
amministrativa non può qui essere comunque condivisa siccome l’amministrazione
negava la sufficiente notifica del cambiamento di situazione dell’assicurata ed
operava una valutazione della buona fede perlomeno discutibile e non di
immediata percezione per una persona non cognita. L’intervento di un legale
appariva già in sede amministrativa quanto mai utile per fissare compiutamente
i fatti e per valutare la sufficienza o meno degli elementi per ritenere una
negligenza grave o lieve come discusso in questa decisione emanata dal Tribunale
cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa. Il fatto che in
un giudizio precedente il TCA abbia negato il condono di AGI (32.2009.193
citata) non è sufficiente – come indicato nelle considerazioni che precedono –
per escludere la necessità di un patrocinio. Anzi proprio la diversità delle
fattispecie esaminate era tale da rendere il presente caso degno di un
patrocinio. L’assistenza giudiziaria già in sede amministrativa va quindi
pacificamente ammessa alla luce della palese situazione di indigenza
dell’assicurata che emerge dagli atti a disposizione e dal beneficio di
prestazioni PC per il sostentamento.
2.11
L'assicurata
ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in sede giudiziaria (doc. I punto 5). Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni
(DTF 124 V 301 cons. 6). Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente
dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo
ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V
36; DTF 124 I 304 cons. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151).
Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU. A livello
cantonale la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale disposto comporta che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362, cons. 1b; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788). Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA prevede espressamente che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo
cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato
dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle
tasse e spese processuali;
- all'ammissione al
gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte;
se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo
parziale.
3.
Essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
In particolare, il requisito della probabilità di
esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così
esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, cons.
2.3
, DTF 128 I 236 cons. 2.5.3; DTF 125 II 275, cons. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la
probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, cons.
2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il
processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto
ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 cons. 2c; DTF 122 I 267 cons. 2b).
2.12
Nel caso
concreto, alla luce delle considerazioni esposte a proposito della procedura a
livello dell’amministrazione, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
il ricorso non era sin dall'inizio
sprovvisto di esito favorevole. Va evidenziato come, contrariamente alla
primaria tesi della Cassa, la ricorrente aveva debitamente informato della sua
degenza stabile in casa anziani, che la Cassa ha continuato a corrisponderle
l’intero AGI e come oggetto del contendere era quello a sapere se dalla
decisione 2005 e quella successiva del 2007 (discusse in precedenza) nonché
dalle fatturazioni della casa anziani a fronte dell’accredito con la medesima
dicitura dell’AGI, la ricorrente poteva dedurre che la Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG incorreva in un errore versandole l’AGI al 100% come
precedentemente la sua entrata in casa anziani. Il tema appariva di non facile
ed immediata soluzione, imponeva una valutazione ponderata degli elementi a
disposizione tali da imporre il patrocinio in questa sede, non diversamente da
quanto ammesso per la sede amministrativa.
In queste circostanze, nonostante l’aiuto della
sentenza del 14 giugno 2011 di questo Tribunale che ha confermato l'obbligo di
restituire la somma indebitamente percepita, si deve ammettere che il gravame
non fosse destituito della possibilità di esito favorevole. Ne discende che
l’assistenza giudiziaria in questa sede va concessa alla luce anche
dell’indigenza della ricorrente che va ammessa come pacifica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
1.1. La
ricorrente deve restituire l'importo di CHF 10'944.00.
1.2. L'istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio durante la procedura
amministrativa è accolta.
1.2.1. Di conseguenza la
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG procederà a tassare la nota
d’onorario che il patrocinatore della ricorrente trasmetterà, unicamente per
l’attività svolta in sede di opposizione.
2. La domanda
volta all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in sede processuale è accolta.
2.2.1. Di
conseguenza questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni procederà a tassare
la nota d’onorario che il patrocinatore della ricorrente trasmetterà,
unicamente per l’attività svolta in sede processuale.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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