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Decisione

30.2011.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1922 ed affetta da una parziale cecità, dal 1° aprile 2010

necessita di un'assistenza continua, perciò il 3 maggio 2010 (doc. 1) ha

presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi dell'AVS.

L'Ufficio AI ha informato l'assicurata che, giusta

l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al

più presto dopo un anno di attesa dalla data di inizio della necessità di aiuto

regolare da parte di terzi, invitandola a ripresentare la domanda a tempo debito

(doc. 2).

B. Il

1° aprile 2011 (doc. 3) l'assicurata ha quindi ripresentato la propria

richiesta di AGI dell'AVS, specificando sempre che la necessità di un aiuto da

parte di terzi è sorto un anno prima.

C. Con

decisione del 25 agosto 2011 (doc. 9), la Cassa CO 1 ha concesso all'assicurata

dal 1° aprile 2011 un assegno per grandi invalidi di grado elevato (doc. 7) ed

ha accordato una prestazione mensile di Fr. 928.- (doc. 9).

D. Il

12 settembre 2011 (doc. 10) l'assicurata ha contestato sia l'ammontare della prestazione,

sostenendo che non fosse "quello legale", sia il mancato

riconoscimento della retroattività al momento della presentazione della domanda

del 3 maggio 2010, e meglio dal momento in cui è sorta la sua effettiva

necessità di un aiuto di terzi, ossia dal 1° aprile 2010.

E. Con

decisione su opposizione del 30 novembre 2011 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto

l'opposizione dell'interessata, confermando che in virtù dell'art. 43bis cpv. 2

LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto da quando,

per un anno intero, l'assicurato è stato grande invalido. In concreto, visto

che l'interessata ha necessità dell'aiuto di terzi e di sorveglianza personale

dall'aprile 2010 e ha presentato la domanda per l'AGI nell'aprile 2011, le

condizioni legali sono adempiute. Pertanto, essa ha diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado elevato dalla scadenza dell'anno di attesa, ovvero dal

1° aprile 2011.

Quanto alla quantificazione

di questo diritto, l'amministrazione ha applicato l'art. 43bis cpv. 3 LAVS,

secondo cui l'assegno mensile in caso di grande invalidità dell'AVS di grado

elevato ammonta all'80% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia. Dal 1°

gennaio 2011 l'importo minimo della rendita AVS è di Fr. 1'160.-, quindi l'80% di

tale somma è pari a Fr. 928.-, che corrisponde alla metà dell'importo

dell'assegno per grandi invalidi dell'AI.

F. Il

27 dicembre 2011 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale patrocinata dal figlio

RA 1, chiedendo che l'assegno per grandi invalidi di sua spettanza sia stabilito

in Fr. 1'856.- dal 1° aprile 2010, quindi che l'assegno sia intero e che le sia

versato anche durante l'anno d'attesa conformemente a quanto previsto dalla DTF

137 V 351.

La ricorrente ha

ricordato di necessitare dal 1° aprile 2010, a causa di una grave menomazione fisica, dell'aiuto costante di terzi nella vita quotidiana dal momento del rientro

al domicilio a seguito dell'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.

G. Con

risposta del 20 gennaio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere

il ricorso, rinviando alle motivazioni addotte nella decisione su opposizione.

Inoltre, ha precisato

che la sentenza federale citata dalla ricorrente conferma semplicemente il N.

8092 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), secondo cui il diritto all'AGI, in applicazione

analogica dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno di

attesa.

Quindi, secondo la

Cassa CO 1, non sono applicabili le regole di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI.

L'insorgente non ha

prodotto né chiesto l'assunzione di nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha concesso alla

ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS a decorrere dal 1° aprile

2011, anziché dal 1° aprile 2010 come preteso dall'interessata e se l'importo dell'AGI

fissato in Fr. 928.- al mese sia corretto.

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o

di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia

anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno per una grande

invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis

cpv. 1bis LAVS).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso

modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento

del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi

sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma

al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado

elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si

estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non

sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado

elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e

quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della

rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande

invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi

invalidi dell'assicurazione per

l'invalidità o ha fatto valere

il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta

fino ad allora.

Il Consiglio federale

può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità

sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).

A norma del capoverso

5.

dell'art. 43bis LAVS, le

disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della

grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può

promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento arretrato è

disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato

fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo

il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi

precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono

accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non

poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli

presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha

avuto conoscenza di tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA

è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato

è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e

il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale

(cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande

invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce

che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di

mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza

personale permanente;

c.

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità;

d.

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità

fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a

servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

A norma dell'art. 38

cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un

assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla

salute:

a.

non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento

di una terza persona;

b.

non può compiere le attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una

terza persona; oppure

c.

rischia seriamente l'isolamento permanente dal

mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3

OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4.

gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari

della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2.

):

-

vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

- provvedere

all'igiene personale

- andare

al gabinetto

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

4.

Nella

fattispecie, la Cassa di compensazione ha accolto la richiesta di un AGI dell'AVS a decorrere dal 1° aprile 2011, a motivo che solo da quel momento era trascorso l'anno di attesa dall'inizio della grande invalidità dell'assicurata

(1° aprile 2010).

La soluzione adottata

dalla Cassa di compensazione non può che essere confermata.

In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive

chiaramente che il diritto all'assegno

sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per

un anno intero, senza interruzione.

Ora, dalla

documentazione agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° aprile 2010 che RI

1.

necessita dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie

attività quotidiane.

Questa circostanza è

stata indicata dal rappresentante stesso dell'interessata sia nel formulario di richiesta per adulti di un AGI dell'AVS

al capitolo 4 "indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 3) -

dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività quotidiane della

vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal marito, dai

familiari e dall'aiuto domiciliare - sia pure nel suo ricorso.

Questo aiuto è stato

fatto decorrere in entrambi i casi dal 1° aprile 2010, ovvero dal rientro a domicilio

dell'assicurata dopo l'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.

Inoltre, l'Ufficio AI ha avuto conferma della

correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato (cfr. capitolo 8: "Annotazioni

del medico curante").

Infatti, il dr. med. __________,

espressamente interpellato dall'amministrazione, il 2 aprile 2011 (doc. 3/5) ha affermato di avere

in cura dal 2002 la persona in questione e che l'ultima consultazione, a quel momento, era avvenuta nel mese di marzo.

Alla specifica domanda n. 6 se "Quanto indicato alla cifra 4, anche

nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei

rilevati?", il curante ha risposto affermativamente.

Stante quanto precede,

è indubbio che è dal mese di aprile 2010 che va fatto risalire il momento a

partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione", di

cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

In queste circostanze,

il diritto all'assegno per

grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di grado elevato, medio o lieve per

un anno.

Partendo in concreto

quindi dall'aprile 2010, il diritto all'AGI sorge dunque soltanto nell'aprile 2011, e non

retroattivamente al momento in cui l'interessata ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi (2010).

Come già indicato

all'assicurata nel maggio 2010 quando ha formulato la prima volta la richiesta

per l'assegno per grandi invalidi, il diritto a tale

prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi,

senza interruzione, della sua condizione di grande invalido.

Di conseguenza, i

presupposti legali per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande

invalida dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dall'aprile

2011.

Il rifiuto dell'AGI retroattivamente

al 1° aprile 2010 è quindi la conseguenza del mancato adempimento dell'anno di

carenza imposto dalla legge.

5.

Alla

ricorrente non viene in soccorso nemmeno la giurisprudenza di cui alla citata

DTF 137 V 351 (SVR 2012 IV Nr. 13).

L'11 agosto 2011 il

Tribunale federale si è pronunciato sull'inizio del diritto all'assegno

per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5a revisione

della LAI. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che, contrariamente al

rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per

grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad

essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del

diritto alla rendita (consid. 4 e 5).

L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI prevede

che l'assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione.

Applicando quindi questo principio

all'ambito in esame, si ha che l'assicurato ha diritto ad un assegno per grandi

invalidi se ha avuto la necessità dell'aiuto di terzi nelle attività quotidiane

durante un anno senza interruzione.

Per contro, ai beneficiari di un AGI

non può essere applicato il principio dell'art. 29 cpv. 1 LAI, secondo cui il

diritto alla rendita AI nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo

29.

cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18.

anni.

In altre parole, nell'ambito

dell'attribuzione di un assegno per grandi invalidi (sia dell'AVS sia dell'AI)

fa sempre stato l'anno d'attesa dall'inizio della necessità di aiuto regolare e

notevole da parte di terzi, e non i sei mesi previsti in ambito di assicurazione

invalidità malgrado l'esplicito rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, poiché l'ivi previsto legame dell'assegno per grandi invalidi con la rendita non

corrisponde alla reale volontà del legislatore.

Inoltre, l'Alta Corte ha confermato anche

nella successiva sentenza 8C_661/2011 dell'8 novembre 2011 l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI anziché dell'art. 29 cpv. 1 LAI per

stabilire il diritto all'assegno per grandi invalidi, affermando "dass sich

der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung entgegen dem wörtlich

verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 in fine IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG richtet, sondern weiterhin sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen

für eine Rente, also Art. 28 Abs. 1 IVG, zur Anwendung gelangt, da die in Art.

42.

Abs. 4 IVG statuierte Verknüpfung der Hilflosenentschädigung mit der Rente

nicht dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers entspricht".

Pertanto, nel caso esaminato dal TF,

l'anno d'attesa è decorso dal 1° marzo 2009 e da quella data - e non dal 1°

ottobre 2010 - all'assicurata va quindi attribuito un assegno per grandi

invalidi di grado lieve.

Come ha ben rilevato l'amministrazione,

questo principio è stato codificato al N. 8092 CIGI (Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, edita dall'UFAS,

nella versione in essere dal 1° gennaio 2012).

Il TCA osserva che, in ogni caso,

applicando l'art. 29 cpv. 1 LAI come erroneamente preteso dalla ricorrente,

quest'ultima non potrebbe comunque ottenere un pagamento retroattivo dal 1° aprile

2010, ma, semmai, soltanto dal 1° novembre 2010, ovvero dopo sei mesi

dalla data in cui l'assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni (3 maggio

2010).

Il ricorso deve dunque

essere respinto su questo punto.

6.

Per

quanto concerne la contestazione dell'importo della prestazione attribuitole

dalla Cassa cantonale di compensazione dal 1° aprile 2011, lo stesso va

pacificamente confermato.

In effetti, come ha

ben esposto l'amministrazione nella decisione impugnata, siccome la ricorrente

è beneficiaria di un AGI dell'AVS e non dell'AI, nella fattispecie si

applica l'art. 43bis LAVS e non l'art. 42ter LAI.

L'assicurata ha

verosimilmente confuso gli ambiti legali di riferimento.

Ciò significa che

l'insorgente ha diritto a ricevere mensilmente, a dipendenza del suo grado

elevato, l'80% dell'importo minimo (e non massimo come prescritto per

gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità) della rendita di

vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS.

Concretamente, quindi,

ciò si traduce nell'80% della rendita minima di Fr. 1'160.- valida dal 1° gennaio

2011.

(Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei

prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG), pari a Fr. 928.-.

Questo importo

corrisponde alla prestazione mensile di Fr. 928.- che la Cassa cantonale di

compensazione ha correttamente fissato con la decisione del 25 agosto 2011.

In queste circostanze,

l'importo di Fr. 1'856.- preteso dall'insorgente è errato, riferendosi esso

all'AGI dell'AI e non dell'AVS.

Stante quanto precede,

anche la seconda censura va respinta.

7.

Alla

luce delle considerazioni esposte, discende che la decisione su opposizione del

30.

novembre 2010 deve essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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