30.2011.44
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8 maggio 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2011.44
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, TCA
Titolo:
Assegno per grandi invalidi dell'AVS: 1 anno di attesa dall'inizio della necessità di aiuto. DTF 137 V 351 ha stabilito che il rinvio espresso di art. 42 cpv. 4 LAI all'art. 29 cpv. 1 LAI (6 mesi) non è applicabile. Va applicato per analogia art. 28 cpv. 1 LAI (1 anno). AGI:80% di rendita MINIMA AVS
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 42 cpv. 4 LAI
art. 43bis cpv. 2 LAVS
art. 43bis cpv. 3 LAVS
art. 9 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.44
TB
Lugano
8 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegno per grandi invalidi
dell'AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel 1922 ed affetta da una parziale cecità, dal 1° aprile 2010
necessita di un'assistenza continua, perciò il 3 maggio 2010 (doc. 1) ha
presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi dell'AVS.
L'Ufficio AI ha informato l'assicurata che, giusta
l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al
più presto dopo un anno di attesa dalla data di inizio della necessità di aiuto
regolare da parte di terzi, invitandola a ripresentare la domanda a tempo debito
(doc. 2).
B. Il
1° aprile 2011 (doc. 3) l'assicurata ha quindi ripresentato la propria
richiesta di AGI dell'AVS, specificando sempre che la necessità di un aiuto da
parte di terzi è sorto un anno prima.
C. Con
decisione del 25 agosto 2011 (doc. 9), la Cassa CO 1 ha concesso all'assicurata
dal 1° aprile 2011 un assegno per grandi invalidi di grado elevato (doc. 7) ed
ha accordato una prestazione mensile di Fr. 928.- (doc. 9).
D. Il
12 settembre 2011 (doc. 10) l'assicurata ha contestato sia l'ammontare della prestazione,
sostenendo che non fosse "quello legale", sia il mancato
riconoscimento della retroattività al momento della presentazione della domanda
del 3 maggio 2010, e meglio dal momento in cui è sorta la sua effettiva
necessità di un aiuto di terzi, ossia dal 1° aprile 2010.
E. Con
decisione su opposizione del 30 novembre 2011 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto
l'opposizione dell'interessata, confermando che in virtù dell'art. 43bis cpv. 2
LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge al più presto da quando,
per un anno intero, l'assicurato è stato grande invalido. In concreto, visto
che l'interessata ha necessità dell'aiuto di terzi e di sorveglianza personale
dall'aprile 2010 e ha presentato la domanda per l'AGI nell'aprile 2011, le
condizioni legali sono adempiute. Pertanto, essa ha diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado elevato dalla scadenza dell'anno di attesa, ovvero dal
1° aprile 2011.
Quanto alla quantificazione
di questo diritto, l'amministrazione ha applicato l'art. 43bis cpv. 3 LAVS,
secondo cui l'assegno mensile in caso di grande invalidità dell'AVS di grado
elevato ammonta all'80% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia. Dal 1°
gennaio 2011 l'importo minimo della rendita AVS è di Fr. 1'160.-, quindi l'80% di
tale somma è pari a Fr. 928.-, che corrisponde alla metà dell'importo
dell'assegno per grandi invalidi dell'AI.
F. Il
27 dicembre 2011 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale patrocinata dal figlio
RA 1, chiedendo che l'assegno per grandi invalidi di sua spettanza sia stabilito
in Fr. 1'856.- dal 1° aprile 2010, quindi che l'assegno sia intero e che le sia
versato anche durante l'anno d'attesa conformemente a quanto previsto dalla DTF
137 V 351.
La ricorrente ha
ricordato di necessitare dal 1° aprile 2010, a causa di una grave menomazione fisica, dell'aiuto costante di terzi nella vita quotidiana dal momento del rientro
al domicilio a seguito dell'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.
G. Con
risposta del 20 gennaio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere
il ricorso, rinviando alle motivazioni addotte nella decisione su opposizione.
Inoltre, ha precisato
che la sentenza federale citata dalla ricorrente conferma semplicemente il N.
8092 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), secondo cui il diritto all'AGI, in applicazione
analogica dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno di
attesa.
Quindi, secondo la
Cassa CO 1, non sono applicabili le regole di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI.
L'insorgente non ha
prodotto né chiesto l'assunzione di nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha concesso alla
ricorrente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS a decorrere dal 1° aprile
2011, anziché dal 1° aprile 2010 come preteso dall'interessata e se l'importo dell'AGI
fissato in Fr. 928.- al mese sia corretto.
3.
L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno per una grande
invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis
cpv. 1bis LAVS).
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso
modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento
del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi
sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma
al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado
elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si
estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non
sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado
elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e
quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della
rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande
invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi
invalidi dell'assicurazione per
l'invalidità o ha fatto valere
il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
Il Consiglio federale
può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità
sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).
A norma del capoverso
5.
dell'art. 43bis LAVS, le
disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della
grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Il diritto al pagamento arretrato è
disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato
fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo
il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono
accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non
poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli
presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha
avuto conoscenza di tali fatti.
Secondo l'art. 9 LPGA –
è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande
invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce
che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di
mezzi ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza
personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità
fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a
servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.
A norma dell'art. 38
cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompa-gnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un
assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla
salute:
a.
non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento
di una terza persona;
b.
non può compiere le attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una
terza persona; oppure
c.
rischia seriamente l'isolamento permanente dal
mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3
OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4.
gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari
della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.
):
-
vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
4.
Nella
fattispecie, la Cassa di compensazione ha accolto la richiesta di un AGI dell'AVS a decorrere dal 1° aprile 2011, a motivo che solo da quel momento era trascorso l'anno di attesa dall'inizio della grande invalidità dell'assicurata
(1° aprile 2010).
La soluzione adottata
dalla Cassa di compensazione non può che essere confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive
chiaramente che il diritto all'assegno
sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per
un anno intero, senza interruzione.
Ora, dalla
documentazione agli atti risulta indubbiamente che è dal 1° aprile 2010 che RI
1.
necessita dell'aiuto diretto e permanente di terzi per espletare le necessarie
attività quotidiane.
Questa circostanza è
stata indicata dal rappresentante stesso dell'interessata sia nel formulario di richiesta per adulti di un AGI dell'AVS
al capitolo 4 "indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 3) -
dove egli ha precisato che per la maggior parte delle attività quotidiane della
vita la mamma ha bisogno di un aiuto costante prestato dal marito, dai
familiari e dall'aiuto domiciliare - sia pure nel suo ricorso.
Questo aiuto è stato
fatto decorrere in entrambi i casi dal 1° aprile 2010, ovvero dal rientro a domicilio
dell'assicurata dopo l'ospedalizzazione del 20 marzo 2010.
Inoltre, l'Ufficio AI ha avuto conferma della
correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato (cfr. capitolo 8: "Annotazioni
del medico curante").
Infatti, il dr. med. __________,
espressamente interpellato dall'amministrazione, il 2 aprile 2011 (doc. 3/5) ha affermato di avere
in cura dal 2002 la persona in questione e che l'ultima consultazione, a quel momento, era avvenuta nel mese di marzo.
Alla specifica domanda n. 6 se "Quanto indicato alla cifra 4, anche
nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei
rilevati?", il curante ha risposto affermativamente.
Stante quanto precede,
è indubbio che è dal mese di aprile 2010 che va fatto risalire il momento a
partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione", di
cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
In queste circostanze,
il diritto all'assegno per
grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di grado elevato, medio o lieve per
un anno.
Partendo in concreto
quindi dall'aprile 2010, il diritto all'AGI sorge dunque soltanto nell'aprile 2011, e non
retroattivamente al momento in cui l'interessata ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi (2010).
Come già indicato
all'assicurata nel maggio 2010 quando ha formulato la prima volta la richiesta
per l'assegno per grandi invalidi, il diritto a tale
prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi,
senza interruzione, della sua condizione di grande invalido.
Di conseguenza, i
presupposti legali per potere concedere alla ricorrente un assegno per grande
invalida dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dall'aprile
2011.
Il rifiuto dell'AGI retroattivamente
al 1° aprile 2010 è quindi la conseguenza del mancato adempimento dell'anno di
carenza imposto dalla legge.
5.
Alla
ricorrente non viene in soccorso nemmeno la giurisprudenza di cui alla citata
DTF 137 V 351 (SVR 2012 IV Nr. 13).
L'11 agosto 2011 il
Tribunale federale si è pronunciato sull'inizio del diritto all'assegno
per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5a revisione
della LAI. In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che, contrariamente al
rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per
grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad
essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del
diritto alla rendita (consid. 4 e 5).
L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI prevede
che l'assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione.
Applicando quindi questo principio
all'ambito in esame, si ha che l'assicurato ha diritto ad un assegno per grandi
invalidi se ha avuto la necessità dell'aiuto di terzi nelle attività quotidiane
durante un anno senza interruzione.
Per contro, ai beneficiari di un AGI
non può essere applicato il principio dell'art. 29 cpv. 1 LAI, secondo cui il
diritto alla rendita AI nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo
29.
cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18.
anni.
In altre parole, nell'ambito
dell'attribuzione di un assegno per grandi invalidi (sia dell'AVS sia dell'AI)
fa sempre stato l'anno d'attesa dall'inizio della necessità di aiuto regolare e
notevole da parte di terzi, e non i sei mesi previsti in ambito di assicurazione
invalidità malgrado l'esplicito rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, poiché l'ivi previsto legame dell'assegno per grandi invalidi con la rendita non
corrisponde alla reale volontà del legislatore.
Inoltre, l'Alta Corte ha confermato anche
nella successiva sentenza 8C_661/2011 dell'8 novembre 2011 l'applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI anziché dell'art. 29 cpv. 1 LAI per
stabilire il diritto all'assegno per grandi invalidi, affermando "dass sich
der zeitliche Beginn des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung entgegen dem wörtlich
verstandenen Verweis in Art. 42 Abs. 4 in fine IVG nicht nach Art. 29 Abs. 1 IVG richtet, sondern weiterhin sinngemäss die Bestimmung zu den Anspruchsvoraussetzungen
für eine Rente, also Art. 28 Abs. 1 IVG, zur Anwendung gelangt, da die in Art.
42.
Abs. 4 IVG statuierte Verknüpfung der Hilflosenentschädigung mit der Rente
nicht dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers entspricht".
Pertanto, nel caso esaminato dal TF,
l'anno d'attesa è decorso dal 1° marzo 2009 e da quella data - e non dal 1°
ottobre 2010 - all'assicurata va quindi attribuito un assegno per grandi
invalidi di grado lieve.
Come ha ben rilevato l'amministrazione,
questo principio è stato codificato al N. 8092 CIGI (Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, edita dall'UFAS,
nella versione in essere dal 1° gennaio 2012).
Il TCA osserva che, in ogni caso,
applicando l'art. 29 cpv. 1 LAI come erroneamente preteso dalla ricorrente,
quest'ultima non potrebbe comunque ottenere un pagamento retroattivo dal 1° aprile
2010, ma, semmai, soltanto dal 1° novembre 2010, ovvero dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni (3 maggio
2010).
Il ricorso deve dunque
essere respinto su questo punto.
6.
Per
quanto concerne la contestazione dell'importo della prestazione attribuitole
dalla Cassa cantonale di compensazione dal 1° aprile 2011, lo stesso va
pacificamente confermato.
In effetti, come ha
ben esposto l'amministrazione nella decisione impugnata, siccome la ricorrente
è beneficiaria di un AGI dell'AVS e non dell'AI, nella fattispecie si
applica l'art. 43bis LAVS e non l'art. 42ter LAI.
L'assicurata ha
verosimilmente confuso gli ambiti legali di riferimento.
Ciò significa che
l'insorgente ha diritto a ricevere mensilmente, a dipendenza del suo grado
elevato, l'80% dell'importo minimo (e non massimo come prescritto per
gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità) della rendita di
vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS.
Concretamente, quindi,
ciò si traduce nell'80% della rendita minima di Fr. 1'160.- valida dal 1° gennaio
2011.
(Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei
prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG), pari a Fr. 928.-.
Questo importo
corrisponde alla prestazione mensile di Fr. 928.- che la Cassa cantonale di
compensazione ha correttamente fissato con la decisione del 25 agosto 2011.
In queste circostanze,
l'importo di Fr. 1'856.- preteso dall'insorgente è errato, riferendosi esso
all'AGI dell'AI e non dell'AVS.
Stante quanto precede,
anche la seconda censura va respinta.
7.
Alla
luce delle considerazioni esposte, discende che la decisione su opposizione del
30.
novembre 2010 deve essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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