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Decisione

30.2011.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di

perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d'ufficio (DTF 111 V

135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N.

12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini

sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione

formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser,

op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

In una sentenza

pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno

giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47

cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119

V 433; DTF 112 V 180; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; citata STF 9C_795/2009,

consid. 3.2).

Il TFA ha precisato

ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione,

l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso,

bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo -

per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid.

2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; citata

STF 9C_795/2009, consid. 3.2).

Il Tribunale federale

(delle assicurazioni) ha spiegato il motivo di questa precisazione osservando

che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante

alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la

possibilità per un'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni

versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine; STFA C 80/05; citata STF 9C_795/2009, consid. 3.2).

In quest'ultima recente

sentenza l'Alta Corte (cfr. consid. 4.4) ha ricordato inoltre che il principio

posto in DTF 110 V 306 seg., secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione

occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato

versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare

il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di

restituzione, si estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione

indebita è ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e,

più in generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore.

L'obbligo di accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di

dipartirsi da questa giurisprudenza (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid.

3.2.2).

Per poter esaminare i

presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti

i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto

alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa

venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla

oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V

180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre

2001, consid. 2).

Circa l'inizio del

termine annuale di perenzione quando l'amministrazione deve, con ulteriori

accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di

restituzione, al considerando 4b del DTF 112 V 180 il TFA ha sottolineato che:

" (…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis, wonach

der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der von der

Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur bei der Beantwortung

der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete Meldung die

erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist sinngemäss

auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden Abklärungen

auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit insbesondere

auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit ihre

noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch

die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen

Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung

innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis

nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem

solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt

festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem

erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der

Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer

Verfügung möglich wird. (…).".

Inoltre, per costante

giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone

il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già

a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente

conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c;

citata STFA C 317/01 del 29 aprile 2003).

Va ribadito come la

tematica della restituzione di cui all'art. 47 cpv. 2 vLAVS è stata ripresa

dall'art. 25 LPGA (DTF 130 V 319), perciò la citata giurisprudenza ha valore

anche per il periodo di restituzione in oggetto, posteriore al 2003 (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, pag. 355, n. 9 ad art 25 LPGA).

8. L'assicurata ha fatto implicitamente valere la perenzione dell'ordine di restituzione quando nell'opposizione

ha evidenziato che con l'ammissione, il 13 ottobre 2009, presso la Casa anziani

di __________, è stata sua "premura annunciare il cambiamento d'indirizzo

a chi di dovere, compreso naturalmente il vs istituto, ciò è stato fatto anche

da parte della stessa Casa __________ (indirizzo vecchio: RI 1, Via __________,

__________ - indirizzo nuovo per corrispondenza: RI 1, c/o __________, __________).".

In quell'occasione, la

figlia dell'assicurata ha inoltre evidenziato che la decisione di modifica dell'importo

dell'AGI è stata inviata al suo indirizzo e che il 27 ottobre 2010 l'Ufficio assicurazione invalidità ha scritto direttamente a sua mamma a Casa __________.

Nel proprio ricorso l'interessata

ha osservato che "(…) mi domando come mai l'ufficio in questione ha

continuato a pagare tale assegno per ben 1 anno di troppo, per poi chiedere di

restituirlo." (doc. I pag. 2).

La ricorrente ha poi prodotto

la dichiarazione del 15 novembre 2010 (doc. A2) rilasciata da Casa __________, che

ha allegato copia della notifica di mutazione del 27 ottobre 2009 trasmessa

dall'Agenzia AVS di __________ al Servizio prestazioni AVS di Bellinzona (doc.

A3) e alla Segreteria AI di Bellinzona (doc. A3), a seguito dell'ammissione

dell'assicurata presso tale istituto.

Dal canto suo, l'amministrazione

ha prodotto lo scritto del 29 ottobre 2010 (doc. 39) con cui l'Ufficio AI ha

chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di calcolare l'ammontare della prestazione

e di emanare la decisione, tenendo però conto di parametri di calcolo

differenti vista l'entrata in istituto dell'interessata.

Infatti, l'UAI ha affermato

che il 27 ottobre 2010 è venuto a conoscenza, alla ricezione di un nuovo

formulario AGI-AVS da parte della Casa anziani __________ di __________, che

dal 3 novembre 2009 l'assicurata vi soggiornava in modo permanente.

Conformemente alla

giurisprudenza sopra riportata e stanti gli elementi appena esposti, d'avviso

di questo Tribunale, il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione

di restituzione è quindi sorto con la presa di coscienza, il 27 ottobre 2010,

dell'errato versamento dell'assegno per grandi invalidi a persona residente al

proprio domicilio, quando invece l'assicurata soggiornava ormai in un istituto.

È infatti con la

ricezione, il 27 ottobre 2010, di un determinato formulario da parte della casa

anziani in cui l'assicurata era degente (da un anno), che l'Ufficio AI è venuto

a conoscenza che la ricorrente non abitava più al proprio domicilio e quindi, solo

a quel momento, ha realizzato di avere erroneamente versato all'assicurata

delle prestazioni ritenendola soggiornante al domicilio, mentre in realtà

soggiornava in una casa anziani.

Prova ne è che in pari

data, e solo allora, l'amministrazione ha scritto proprio all'interessata

presso l'indirizzo di questo istituto.

Come visto, questa

soluzione si impone pure se v'è stata una violazione del principio inquisitorio

da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità, nel senso che sebbene l'assicurata

Considerandi

sostenga di avere debitamente informato le autorità competenti del suo cambio d'indirizzo,

l'Ufficio AI in questione non ha tuttavia verificato questa circostanza e di

conseguenza ha continuato ad erogarle per intero, erroneamente, l'assegno per grandi

invalidi, fino a quando ha personalmente ricevuto una prova in tal senso.

In queste circostanze

l'emissione, il 12 novembre 2010,

della contestata decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente

ricevute, preserva chiaramente il termine legale di perenzione di un anno,

come pure il termine assoluto di 5 anni previsto dalla LPGA, giacché i

versamenti litigiosi sono stati effettuati dal 1° dicembre

2009.

al 30 novembre 2010.

In simili condizioni,

la decisione di restituzione è tempestiva.

9.

Occorre

dunque ora verificare la lamentela della ricorrente circa la correttezza della

fissazione in Fr. 912.- al mese, contro i precedenti Fr. 1'824.-, del suo

diritto all'assegno per grandi invalidi di grado elevato a decorrere dal 1°

dicembre 2009, visto che vive in casa anziani e deve fare fronte a diverse

spese.

L'art. 43bis cpv. 1 LAVS relativo all'assegno per grandi invalidi

prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per il capoverso 1bis, il diritto all'assegno

per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in

istituto.

Il diritto all'assegno per grandi invalidi

sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma

al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato,

medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla

fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute

(art. 43bis cpv. 2 LAVS).

Per il capoverso 3, l'assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi

invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado

lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo

34.

capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la

persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di

pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione

per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita

anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad

allora.

Infine, il capoverso 5

prevede che le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla

valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità

di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni

complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque

all'art. 42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno

per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di

scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità

di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al

20.

per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34.

capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Per l'art. 42ter cpv.

2.

LAI, l'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in

un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1.

In concreto, fino al

compimento dei 64 anni, l'assicurata percepiva un assegno per grandi invalidi

di grado elevato dall'assicurazione invalidità, ammontante a Fr. 1'768.- al

mese (doc. 47).

Dal 1° agosto 2008 v'è

stato il passaggio all'AGI dell'AVS (art. 43bis cpv. 4 LAVS) e l'importo di

diritto è rimasto identico (doc. 45). Dal 1° gennaio 2009 (doc. 44) è poi aumentato

a Fr. 1'824.-.

In seguito, con l'abbandono

del proprio domicilio ed il ricovero, il 13 ottobre 2009 (doc. A5), in casa

anziani, il diritto dell'assicurata all'assegno per grandi invalidi è forzatamente

mutato in virtù dell'art. 42ter cpv. 2 LAI. Infatti, soggiornando in un istituto,

l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà degli importi previsti

all'art. 42ter cpv. 1 LAI, norma che riprende le stesse percentuali di grado di

cui all'art. 43bis cpv. 3 LAVS, applicabile ai beneficiari di rendite di

vecchiaia come la ricorrente.

Stanti così le cose, è

a giusta ragione che dall'entrata a Casa __________ l'assicurata ha diritto di

beneficiare (solo) della metà dell'assegno precedentemente erogatole

quando soggiornava al suo domicilio. In tal caso, la somma di Fr. 1'824.- è

stata correttamente ridotta a Fr. 912.- con l'emanazione della decisione dell'11

novembre 2010, e ciò retroattivamente dal 1° dicembre 2009, ossia dal mese

successivo al ricovero in istituto, ritenuto che all'amministrazione è stato

comunicato che la degenza in casa anziani è iniziata il 3 novembre 2009.

Da quanto precede

discende che la decisione su opposizione, su questo punto, deve essere confermata.

10.

Per

quanto concerne la pretesa di restituzione della Cassa di compensazione della

somma indebitamente ricevuta dall'assicurata dal mese successivo al giorno in

cui quest'ultima ha iniziato a soggiornare in istituto a quando l'amministrazione

ha cessato di versarle l'importo non dovuto, il Tribunale deve verificare se i

calcoli effettuati dall'amministrazione siano corretti.

In virtù di quanto

esposto al considerando precedente, la Cassa di compensazione ha quindi diritto

alla restituzione dell'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare che ha

versato alla ricorrente dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010 quale beneficiaria

di un AGI di grado elevato che - erroneamente - è degente a domicilio (Fr.

1'824.- x 12 mesi = Fr. 21'888.-) ed il suo diritto effettivo ad un AGI di grado

elevato per persona soggiornante in istituto (Fr. 912.- x 12 mesi = Fr.

10'944.-).

Da quanto precede

discende che, alla luce dell'applicazione del citato art. 42ter cpv. 2 LAI, la

differenza fra questi due importi (Fr. 21'888.- - Fr. 10'944.- = Fr. 10'944.-) è

risultata essere stata indebitamente percepita dall'insorgente nel periodo in

questione.

Questo Tribunale

osserva che la somma di Fr. 10'944.- corrisponde a quanto chiesto in

restituzione dalla Cassa cantonale di compensazione all'assicurata

per il versamento errato.

Stanti così le cose, la

decisione su opposizione del 20 gennaio 2011, che ha ribadito la decisione del 12

novembre 2010, deve essere riconfermata anche per l'aspetto della restituzione.

11.

Facendo

valere difficoltà finanziarie derivanti dalla diminuzione del suo diritto

all'AGI essendo ora in casa anziani, nell'atto di ricorso l'assicurata ha chiesto il condono dell'obbligo di

restituzione degli assegni per grandi invalidi indebitamente percepiti.

Ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite

se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le

decisioni di restituzione, l'art.

3.

cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di

restituzione l'assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3

cpv. 3 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse.

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso

su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione

(di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Secondo l'art. 4 cpv.

5.

OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Concretamente, siccome

la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di

compensazione, che deve decidere su regolare domanda formulata dall'interessata, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito alla richiesta della ricorrente. Fanno infatti difetto tanto

una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.

52.

LPGA), emanate dalla Cassa di compensazione dopo avere eseguito le necessarie

verifiche alla luce dei succitati artt. 4 e 5 OPGA, che rifiutano di concedere

il citato condono. Solo quando l'amministrazione emetterà una decisione su opposizione negativa l'assicurata potrà, se del caso, impugnarla

mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.

56.

LPGA).

Tuttavia, questa

specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale di

compensazione unicamente dopo che la decisione del 12 novembre 2010 di restituzione

della somma di Fr. 10'944.-, che la ricorrente chiede di non pagare, sarà

cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio non sarà

oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione.

12.

Tutto

ben considerato, quindi, la decisione su opposizione del 20 gennaio 2011 deve

essere integralmente confermata ed il ricorso va pertanto respinto per quanto

concerne sia l'oggetto della fissazione dell'importo dell'AGI, sia la

restituzione della somma di Fr. 10'944.-.

Sulla questione del

condono, invece, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per

incompetenza del TCA ad entrare, ora, nel merito di tale domanda.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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