Lexipedia

Decisione

30.2011.9

Ricorso contro decisioni fissazione contributi e richiesta condono. La decisione sul condono non è emessa (in seconda istanza) a seguito di opposizione. Rinvio atti. Contributi fissati correttamente

30 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

V 42 cons. 2.4 ed i riferimenti ivi menzionati), oppure ancora le decisioni

legate a una richiesta di prove presentata da una parte (SVR 2007 UV 18 cons.

4.3);

- in

concreto non v’è dubbio, quindi, che la decisione resa dalla Cassa in materia

di condono non costituisca una decisione processuale e pregiudiziale

impugnabile direttamente;

- le

decisione su opposizione al suo dispositivo 1. è stata resa quale unica

decisione in tema di condono. La ricorrente ha sottoposto il tema con il suo

primo scritto del giugno 2010, ed ha ribadito la sua richiesta in sede di

opposizione alla decisione di fissazione dei contributi, sempre in giugno 2010. In occasione della sua audizione, quando la Cassa si è impegnata ad approfondire il tema dei

contributi alla luce del lavoro svolto, a fronte dell’istanza di condono comunque

formulata l’amministrazione si è impegnata per la verifica dei presupposti

mediante domanda all’USSI;

- l’unica

decisione emanata in sede amministrativa relativa al condono dei contributi

minimi (ridotti degli importi già versati) è, come indicato, quella resa su

opposizione contro la quale l’assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni. Tale decisione non è palesemente di natura processuale od

incidentale e, quindi, il provvedimento dell’amministrazione era soggetto ad

opposizione;

- nella

misura in cui la Cassa non ha ancora emanato un provvedimento su opposizione il

gravame al Tribunale cantonale delle Assicurazioni va considerato come contrapposizione

alla decisione formale della Cassa alla quale gli atti vanno rinviati affinché

Considerandi

emani la decisione su opposizione che le spetta, ciò considerando le argomentazioni

dell’assicurata e la documentazione da questa prodotta con il ricorso ed in

sede di udienza davanti al TCA. Da questa documentazione appare manifestamente

come, quando l’USSI ha preavvisato negativamente il condono, l’assicurata non

fosse già più dipendente dello Stato (ove collaborava con uno stage formativo

retribuito con CHF 1'500.00 mensili) ma dipendente di uno studio privato

(ancora con un contratto di formazione) retribuito con un salario ancora

inferiore (CHF 900.00 mensili), ciò non senza dimenticare le difficoltà visive

della ricorrente (comprovate dal certificato medico agli atti) che non le

permettono di svolgere un’attività a tempo pieno;

- in

queste condizioni, la valutazione dell’USSI, carente della presentazione di un

calcolo qualsiasi che consideri la situazione economica della ricorrente, è

comunque errata alla luce del fatto che si fonda su presupposti comunque mutati

(ciò che l’USSI non poteva ancora sapere al momento della redazione del suo preavviso);

- da

quanto precede discende che il ricorso, su questo punto, va accolto, la

decisione resa su opposizione annullata in difetto di una decisione impugnabile

al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e gli atti rinviati alla Cassa. Alla

parte ricorrente patrocinata vanno riconosciute ripetibili commisurate al caso

ed all’impegno profuso;

nel

merito

- va

ancora analizzata brevemente la tematica relativa ai contributi richiesti alla

ricorrente negli anni in questione. Va rammentato che in sede d’udienza RI 1 ha ribadito assenza di contestazione sua relativa ai contributi richiesti siccome correttamente

fissati in sede di decisione su opposizione. Correttamente la Cassa ha ritenuto

il contributo minimo per la signora RI 1, ha ridotto lo stesso degli importi già versati per lavori eseguiti negli anni in questione e la procedura appare

corretta alla luce della documentazione acquisita agli atti di natura fiscale.

Alla luce di quanto indicato dalla ricorrente e dal suo patrocinatore in sede

d’udienza la procedura su questo punto diviene priva d’oggetto e può, conseguentemente,

essere stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione 1° febbraio 2011 resa

in materia di contributi per gli anni 2006, 2007 e 2008 il ricorso è divenuto

privo d’oggetto e può conseguentemente essere stralciato dai ruoli

(30.2011.9).

2. Nella

misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione 1° febbraio 2011 in materia di condono il ricorso è accolto. La decisione annullata e gli atti trasmessi alla

Cassa CO 1 affinché, dopo gli accertamenti necessari, renda una decisione su

opposizione (30.2011.12).

3. Non

si percepiscono tasse e spese. La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente CHF 300.00 a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster