30.2011.9
Ricorso contro decisioni fissazione contributi e richiesta condono. La decisione sul condono non è emessa (in seconda istanza) a seguito di opposizione. Rinvio atti. Contributi fissati correttamente
30 marzo 2011Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2011.9
Data decisione, Autorità:
30.03.2011, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisioni fissazione contributi e richiesta condono. La decisione sul condono non è emessa (in seconda istanza) a seguito di opposizione. Rinvio atti. Contributi fissati correttamente
CONTRIBUTI
art. 11 LAVS
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2011.9
30.2011.12
IR/sc
Lugano
30 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
febbraio 2011 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
- RI
1 si è vista notificare decisioni definitive di fissazione dei contributi per
gli anni 2006, 2007 e 2008 (contributo minimo, ossia CHF 433 per il 2006 e
453,90 per i due anni successivi). Con scritto datato giugno 2010 l’assicurata
ha chiesto un colloquio al capo servizio affiliazioni della Cassa al fine di
chiarire taluni aspetti del suo obbligo e postulando il condono degli importi richiesti;
- il
successivo 10 giugno 2010 RI 1 ha formulato opposizione alla fissazione dei contributi,
segnalando le sue difficoltà economiche e richiamando l’art. 11 LAVS;
- il
9 settembre 2010 ha avuto luogo a __________ un incontro tra il capo servizio affiliazioni
della Cassa ed una collaboratrice in occasione del quale le parti hanno
convenuto che la Cassa avrebbe inoltrato all’USSI una richiesta circa
l’assunzione del debito ed avrebbe comunque analizzato nel merito
l’opposizione;
- interpellato
in merito al condono dei contributi minimi della ricorrente l’USSI ha – senza
rendere nessun calcolo – negato la prestazione indicando come la Dr. RI 1 fosse
in quel momento dipendente del Cantone e fosse possibile un pagamento rateale
(doc. 3);
- dopo
avere accertato lo svolgimento di attività lavorative in qualità di dipendente
a tempo parziale negli anni d’interesse la Cassa CO 1 ha emesso la sua decisione su opposizione con cui ha ammesso parzialmente la stessa per i
contributi dovuti, riconoscendo in deduzione gli importi dei contributi pagati
nel 2006 pari a CHF 64.00, per l’anno 2007 CHF 102.00 e per il 2008 CHF 103.00.
Nella decisione su opposizione relativa alla fissazione dei contributi
l’amministrazio-ne ha deciso anche di respingere la domanda di condono formulata
dall’assicurata;
- RI
1, con il patrocinio di RA 1, si è aggravata al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni contestando sostanzialmente non tanto la fissazione dei
contributi per gli anni in questione bensì la decisione concernente il condono,
errata – a suo dire – nel merito poiché il preavviso dell’USSI sarebbe
totalmente errato;
in
diritto
in
ordine
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003),
- per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV N. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag.
294).
- se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
- in
concreto l’amministrazione ha emanato una decisione su opposizione che, nel suo
dispositivo, decide su due punti di questione: da un lato in merito
all’ammontare dei contributi dovuti, ammettendo parzialmente le lamentele
dell’assicurata, e, dall’altro, decide in merito al condono. La decisione
relativa al condono respinge la richiesta di RI 1 e ciò sulla scorta del parere
rilasciato dall’USSI, negativo, che si fonderebbe – secondo la ricorrente – su
presupposti errati;
- la
LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate;
- giusta
l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione
è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2
LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
- l'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
- la
decisione impugnata dalla ricorrente ed avente per oggetto il mancato riconoscimento
del condono non costituisce, a non averne dubbio, una decisione processuale o
incidentale che, in virtù dell’art. 52 cpv. 1 in fine LPGA, avrebbe potuto essere impugnata direttamente dinanzi al TCA. Al
riguardo va ricordato che, trattandosi delle decisioni processuali e
pregiudiziali (“prozess- und verfahrensleitende Verfügungen”; “décisions
d’ordon-nancement de la procédure”), il legislatore le ha sottratte alla
procedura di opposizione per evitare dei ritardi eccessivi nello svolgimento
della procedura (U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra
2009, n. 29 ad art. 52) riprendendo una regolamentazione analoga a quella
dell’art. 100 vLAM (si veda J. Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berna 2000, n. 2 ad art. 100). La
decisione incidentale si caratterizza per il fatto che è presa in corso di
procedura e costituisce una tappa verso la decisione finale. Le decisioni processuali
e pregiudiziali ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 in fine LPGA sono delle decisioni incidentali esclusivamente in materia di procedura, così come
emerge chiaramente dai testi francese e tedesco di questa disposizione, la
dottrina menziona, ad esempio, decisioni relative alla consultazione degli atti,
alla sospensione della procedura, alla ricusa, all’assistenza giudiziaria
gratuita, all’accertamento dei fatti e alla competenza ex art. 35 LPGA (DTF 131
Fatti
V 42 cons. 2.4 ed i riferimenti ivi menzionati), oppure ancora le decisioni
legate a una richiesta di prove presentata da una parte (SVR 2007 UV 18 cons.
4.3);
- in
concreto non v’è dubbio, quindi, che la decisione resa dalla Cassa in materia
di condono non costituisca una decisione processuale e pregiudiziale
impugnabile direttamente;
- le
decisione su opposizione al suo dispositivo 1. è stata resa quale unica
decisione in tema di condono. La ricorrente ha sottoposto il tema con il suo
primo scritto del giugno 2010, ed ha ribadito la sua richiesta in sede di
opposizione alla decisione di fissazione dei contributi, sempre in giugno 2010. In occasione della sua audizione, quando la Cassa si è impegnata ad approfondire il tema dei
contributi alla luce del lavoro svolto, a fronte dell’istanza di condono comunque
formulata l’amministrazione si è impegnata per la verifica dei presupposti
mediante domanda all’USSI;
- l’unica
decisione emanata in sede amministrativa relativa al condono dei contributi
minimi (ridotti degli importi già versati) è, come indicato, quella resa su
opposizione contro la quale l’assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni. Tale decisione non è palesemente di natura processuale od
incidentale e, quindi, il provvedimento dell’amministrazione era soggetto ad
opposizione;
- nella
misura in cui la Cassa non ha ancora emanato un provvedimento su opposizione il
gravame al Tribunale cantonale delle Assicurazioni va considerato come contrapposizione
alla decisione formale della Cassa alla quale gli atti vanno rinviati affinché
Considerandi
emani la decisione su opposizione che le spetta, ciò considerando le argomentazioni
dell’assicurata e la documentazione da questa prodotta con il ricorso ed in
sede di udienza davanti al TCA. Da questa documentazione appare manifestamente
come, quando l’USSI ha preavvisato negativamente il condono, l’assicurata non
fosse già più dipendente dello Stato (ove collaborava con uno stage formativo
retribuito con CHF 1'500.00 mensili) ma dipendente di uno studio privato
(ancora con un contratto di formazione) retribuito con un salario ancora
inferiore (CHF 900.00 mensili), ciò non senza dimenticare le difficoltà visive
della ricorrente (comprovate dal certificato medico agli atti) che non le
permettono di svolgere un’attività a tempo pieno;
- in
queste condizioni, la valutazione dell’USSI, carente della presentazione di un
calcolo qualsiasi che consideri la situazione economica della ricorrente, è
comunque errata alla luce del fatto che si fonda su presupposti comunque mutati
(ciò che l’USSI non poteva ancora sapere al momento della redazione del suo preavviso);
- da
quanto precede discende che il ricorso, su questo punto, va accolto, la
decisione resa su opposizione annullata in difetto di una decisione impugnabile
al Tribunale cantonale delle Assicurazioni e gli atti rinviati alla Cassa. Alla
parte ricorrente patrocinata vanno riconosciute ripetibili commisurate al caso
ed all’impegno profuso;
nel
merito
- va
ancora analizzata brevemente la tematica relativa ai contributi richiesti alla
ricorrente negli anni in questione. Va rammentato che in sede d’udienza RI 1 ha ribadito assenza di contestazione sua relativa ai contributi richiesti siccome correttamente
fissati in sede di decisione su opposizione. Correttamente la Cassa ha ritenuto
il contributo minimo per la signora RI 1, ha ridotto lo stesso degli importi già versati per lavori eseguiti negli anni in questione e la procedura appare
corretta alla luce della documentazione acquisita agli atti di natura fiscale.
Alla luce di quanto indicato dalla ricorrente e dal suo patrocinatore in sede
d’udienza la procedura su questo punto diviene priva d’oggetto e può, conseguentemente,
essere stralciata senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione 1° febbraio 2011 resa
in materia di contributi per gli anni 2006, 2007 e 2008 il ricorso è divenuto
privo d’oggetto e può conseguentemente essere stralciato dai ruoli
(30.2011.9).
2. Nella
misura in cui è rivolto contro la decisione su opposizione 1° febbraio 2011 in materia di condono il ricorso è accolto. La decisione annullata e gli atti trasmessi alla
Cassa CO 1 affinché, dopo gli accertamenti necessari, renda una decisione su
opposizione (30.2011.12).
3. Non
si percepiscono tasse e spese. La Cassa CO 1 verserà alla ricorrente CHF 300.00 a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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