30.2012.1
Conferma della qualifica di dipendente dell'attività svolta da un gessatore prevalentemente per una società
6 marzo 2012Italiano20 min
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Numero d'incarto:
30.2012.1
Data decisione, Autorità:
06.03.2012, TCA
Titolo:
Conferma della qualifica di dipendente dell'attività svolta da un gessatore prevalentemente per una società
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.1
cs
Lugano
6 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è affiliato dal __________ quale indipendente presso la Cassa CO 1 (allegato
al doc. A2). In seguito ad un controllo presso la __________, impresa di
gessatura, l’amministrazione, d’accordo con il datore di lavoro (doc. 2), con
decisione del 18 novembre 2011, ha ripreso l’importo di fr. 38'250 versato a RI
1, considerandolo salario determinante (doc. A3).
Il
provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 16 dicembre
2011 tramite la quale la Cassa ha rilevato che l'assicurato ha prestato la sua
manodopera quale gessatore alla __________ __________, alla quale ha fattura la
quasi totalità della sua cifra d'affari (78%) e dalla quale dipende
economicamente. L'interessato non si è inoltre assunto direttamente e
personalmente un rischio economico per l'attività di gessatore svolta a favore
della società e, non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si è
assunto alcun rischio d'incasso (doc. A1).
B. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, evidenziando di
dover necessariamente far capo ad una clientela ristretta al fine di garantirsi
la possibilità di lavorare con una certa regolarità (doc. I). E' quindi
naturale che le fatturazioni vengono effettuate a poche ditte, di solito sempre
le stesse, dalle quali si ottiene lavoro perché orami si è conosciuti sulla
base della qualità degli interventi procedenti. Tra queste ditte vi è la __________
__________, con la quale è nata una collaborazione proficua. Pur ammettendo che
detta società non è un'impresa generale, bensì un'impresa di gessatura,
l'insorgente evidenzia che ciò non impedisce il subappalto di lavori minori in
caso di impossibilità per la ditta principale di effettuarli direttamente e nei
tempi previsti. La sua attività non gli permette di acquisire grossi appalti e
si deve limitare ad opere di cartongesso piuttosto che a cappotti esterni di
piccole proprietà. Tali mandati possono essere conseguiti solo tramite imprese
principali o con maggiore visibilità sul territorio. Il ricorrente contesta
l'affermazione della Cassa secondo cui non sopporterebbe il rischio economico
dell'attività, rilevando che se ê vero che fattura direttamente alle ditte e
non ai committenti principali, è altresì vero che le fatture non vengono pagate
per il solo fatto di venir emesse. Rileva di essere responsabile verso le ditte
che subappaltano i lavori della qualità degli stessi e se il lavoro non viene
effettuato correttamente, non viene pagato. Se le ditte non dovessero avere la
liquidità necessaria deve sopportare il rischio di una procedura d'incasso e
nessuna assicurazione sociale coprirebbe la perdita in caso di fallimento della
medesima. L'interessato evidenzia infine di non aver sopportato importantissime
spese di avvio della professione poiché il tipo di attività che svolge non
necessita di particolari attrezzature e di materia prime che vengono acquistate
e fornite di volta in volta e di utilizzare attrezzature di sua proprietà,
depositate presso il suo domicilio e non quelle della __________ __________ o
di altre ditte.
C. Con
risposta del 27 gennaio 2012 l'amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
D. Pendente
causa il TCA ha domandato alla Cassa se per il 2010 è già stata emessa, nei
confronti del ricorrente, una decisione di fissazione dei contributi quale
indipendente (doc. V).
L'amministrazione
ha risposto negativamente (doc. VII).
E. Il 27
febbraio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un'udienza di
discussione (doc. IX).
CO 1 in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Per
costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione
concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non
solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni
ammesse per ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione
dell’attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di
determinanti versamenti. Questa procedura deve in generale essere applicata
allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag.
4 consid. 3).
Quali
ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore
di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese
salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il domicilio
dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta di
contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine,
quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una
decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di
compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che
constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando
il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6
consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione
dell'amministrazione.
Con
sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 il Tribunale federale ha inoltre
rammentato:
"
2.7 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di
crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa procederebbe senz'altro
nei confronti della ricorrente per il recupero dei contributi paritetici dovuti
per l'attività svolta da O.________, si giustifica di applicare per analogia i
suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto
chiamare in causa il Golf Club X._________ e offrirgli la possibilità di
quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali.
Orbene, dal momento che, prima di notificargli il giudizio, si sono
sostanzialmente limitati a chiedere al Golf Club X._________ una semplice presa
di posizione sulla qualifica dell'attività in esame e a sottoporgli un solo
documento - e più precisamente lo scritto 20 marzo 2001 della Cassa, di cui già
si è detto - senza per il resto dargli anche la possibilità di confrontarsi con
gli allegati processuali, i primi giudici non hanno adeguatamente tenuto conto
degli interessi del Golf Club X._________ e del suo diritto di essere sentito. Il
Golf Club, che in sostanza si è trovato a dover subire una decisione
sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a giusta ragione lamenta
una violazione di questo diritto.”
3. In
concreto, con scritto del 14 novembre 2011 la __________ __________ ha scritto
alla Cassa affermando di essere d’accordo di “riconteggiare l’anno 2010 per
Fatti
i contributi AVS/AI/IPG per i signori RI 1 (…)” (doc. 2).
Preso
atto dell’accordo della società di riconoscere RI 1 quale suo dipendente e
considerato l’esito del ricorso, questo TCA può entrare nel merito
dell’impugnativa senza chiamare in causa la __________ __________, alla quale
la sentenza andrà tuttavia notificata.
nel
merito
4. Nell’evenienza
concreta, controversa è la sola questione della qualifica di dipendente o
indipendente dell’attività esercitata dal ricorrente nei confronti della RI 1
nel 2010. Non è invece in discussione la qualifica di indipendente
degli anni precedenti e per l’attività svolta da RI 1 per le altre società con
le quali ha collaborato nel 2010.
5.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
6. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
Considerandi
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122.
V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
settembre 2000).
7.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
8.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione
è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di
qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
9. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto
ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale
e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.
Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di
dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti
e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio
2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
10. In
concreto, per i motivi che seguono, sulla base della documentazione prodotta
dalle parti e dagli accertamenti effettuati nel corso dell’udienza di
discussione, questo TCA, chiamato ad accertare se l’amministrazione ha
effettuato un esame corretto della qualifica dell’attività svolta dal
ricorrente nel 2010 per la __________ __________, deve confermare la decisione
amministrativa.
Innanzitutto
va evidenziato che, non avendo ancora emanato alcuna decisione formale circa i
contributi dovuti dall’insorgente nel corso del 2010 (cfr. doc. VII), la Cassa
poteva, come ha fatto, riesaminare liberamente lo statuto dell’assicurato.
Infatti, l’Alta Corte ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo
nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di
decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un
cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il
futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente
come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione
del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già
stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto
di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del
provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti
del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per
le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato
liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
In
secondo luogo va rilevato che la circostanza secondo cui oltre all'attività
svolta per la __________ __________, impresa di gessatura, durante il 2010 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella
misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere
esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato
che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed
indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in
condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona
(DTF 105 V 113).
In particolare, nel caso di specie la
qualifica di dipendente presso la __________ __________ non mette in
discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti
per altri committenti.
A prescindere da questa circostanza, va
evidenziato, come emerge dagli atti, che nel 2010 l'assicurato ha svolto le proprie funzioni in modo preponderante per la __________
__________ (nella misura del 78%, allegato al doc. A2).
Per cui nel 2010 questa società era la
committente principale dell'interessato, il quale aveva instaurato con la
medesima un rapporto di dipendenza economica. Egli si trovava nella stessa
situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla
__________ __________, avrebbe avuto poche altre risorse finanziarie. Inoltre,
come rileva l’amministrazione e come ammette lo stesso assicurato, egli fattura
direttamente alla società e non ai committenti principali.
Dalle
affermazioni del ricorrente in sede di udienza risulta poi che se da una parte
le trasferte e le altre spese (utilizzo della propria automobile, cellulare)
non venivano rimborsate dalla __________ __________, dall’altra l’interessato non
dispone di un furgone e non porta il materiale di gessatore sul cantiere, che viene
fornito direttamente dalla società ma si limita a prendere con sé gli attrezzi
di lavoro (doc. IX: “Il ricorrente precisa di non disporre di un furgone e
di non acquisire il materiale necessario al suo lavoro perché quando arriva sul
cantiere e viene chiamato a prestare la sua opera è tutto già in luogo ed è già
pronto” e “Sul cantiere il ricorrente non porta il gesso, non porta il
cartone, non porta altro materiale ma va solo con i suoi attrezzi da lavoro.
Capita che (…) sia incaricato di andare con il furgone della ditta a ritirare
il materiale dal deposito per poi svolgere l’attività”).
Dall’udienza
di discussione è poi emerso un salario orario di fr. 45 all’ora, pagati a
lavoro terminato quando prepara la fattura e la circostanza che l’interessato
viene chiamato dalla __________ __________ __________, la quale gli fornisce le
direttive per eventuali attività da svolgere nei giorni successivi (doc. IX: “Per
l’incarico il ricorrente precisa che viene chiamato da __________ e l’accordo
viene fatto dopo la giornata di lavoro e gli viene chiesto di andare o meno il
giorno successivo di recarsi su un altro cantiere e vengono date tutte le
specifiche”).
Il
fatto che l’insorgente può anche essere tenuto a lavorare “su chiamata”,
è un ulteriore indizio a favore di un’attività dipendente (cfr. a questo
proposito la sentenza 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Infatti, il processo,
in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa
indipendente. Asserire che il lavoro su chiamata sia sintomo di indipendenza
significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi
dalla complessa realtà economica odierna.
E’
ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell’ambito del
commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel corso
della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della
clientela presente nel negozio.
Per
cui il fatto che l’insorgente possa essere chiamato ad intervenire quando la __________
__________ lo ritiene necessario, è un ulteriore motivo a favore della
dipendenza dell’attività svolta.
Infine, il fatto che
il ricorrente riceve delle direttive dalla società (doc. IX: “(…) gli viene
chiesto di andare o meno il giorno successivo di recarsi su un altro cantiere e
vengono date tutte le specifiche”), ciò che implica un rapporto di
subordinazione, è un altro indizio per considerare RI 1, nel 2010, dipendente
della __________ __________.
Ne segue che gli
elementi in favore di un’attività dipendente per il lavoro svolto per la __________
__________ sono nettamente superiori rispetto a quelli in favore di un’attività
indipendente.
La decisione impugnata
merita di conseguenza di essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
Copia
della sentenza va intimata a anche alla __________ __________, quale parte
cointeressata (sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4, cfr. anche
consid. 2 della presente sentenza).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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